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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 481/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica: MORRONE MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6926/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 467527 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'atto di richiesta di pagamento di cui innanzi, siccome deficitaria di ogni elemento individuante il bene cui afferisce l'obbligazione richiesta nonché di tutti gli altri elementi contestati per come meglio ad ogni modo espresso nella parte motiva, ed altresì, poiché intervenuta prescrizione dell'obbligazione relativa al tributo afferente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno
2013, e con ciò quindi, per l'effetto poiché la richiesta si configura del tutto nulla ed inefficace. Con vittoria di spese e competenze da distrarre.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di cui in epigrafe, facendo rilevare la totale assenza di motivazione e la prescrizione del tributo.
Il resistente non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Si deve rilevare che al procedimento in esame non è applicabile il comma 6 bis dell'art. 14 del D.lgs 546/1992, oggi art. 58 comma 7 del TU Giustizia Tributaria, poichè il ricorrente non ha contestato vizi di notifica dell'atto presupposto, limitandosi ad eccepire vizi formali dell'atto notificato (difetto di motivazione) e la prescrizione del tributo.
Entrambi i motivi sono fondati.
L'atto impugnato non contiene alcun elemento utile per individuare i motivi della pretesa, limitandosi a richiedere il pagamento della Tari per il 2013 in qualità di erede di Nominativo_1, senza indicare l'immobile per il quale la richiesta viene effettuata, ovvero un atto presupposto notificato, nel quale sono appunto contenuti detti elementi. Sl deve, anzi, escludere la notifica di un atto impositivo precedente alla richiesta, visto che alla voca spese di spedizione ed esecutive atti precedenti viene indicata una somma pari a € 0,00, così validando l'ipotesi che l'atto impugnato sia il primo atto notificato al contribuente.
In difetto di prova della notifica di atti interruttivi, peraltro, il tributo è certamente prescritto, trattandosi di tributo locale il cui pagamento doveva essere effettuato nel 2013, per cui alla data di notifica era decorso il termine quiquennale di prescrizione.
All'accoglimento del ricorso segue anche la condanna alla spese vive di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto della difesa in proprio del contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 30,00
per spese vive.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica: MORRONE MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6926/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 467527 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'atto di richiesta di pagamento di cui innanzi, siccome deficitaria di ogni elemento individuante il bene cui afferisce l'obbligazione richiesta nonché di tutti gli altri elementi contestati per come meglio ad ogni modo espresso nella parte motiva, ed altresì, poiché intervenuta prescrizione dell'obbligazione relativa al tributo afferente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno
2013, e con ciò quindi, per l'effetto poiché la richiesta si configura del tutto nulla ed inefficace. Con vittoria di spese e competenze da distrarre.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di cui in epigrafe, facendo rilevare la totale assenza di motivazione e la prescrizione del tributo.
Il resistente non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Si deve rilevare che al procedimento in esame non è applicabile il comma 6 bis dell'art. 14 del D.lgs 546/1992, oggi art. 58 comma 7 del TU Giustizia Tributaria, poichè il ricorrente non ha contestato vizi di notifica dell'atto presupposto, limitandosi ad eccepire vizi formali dell'atto notificato (difetto di motivazione) e la prescrizione del tributo.
Entrambi i motivi sono fondati.
L'atto impugnato non contiene alcun elemento utile per individuare i motivi della pretesa, limitandosi a richiedere il pagamento della Tari per il 2013 in qualità di erede di Nominativo_1, senza indicare l'immobile per il quale la richiesta viene effettuata, ovvero un atto presupposto notificato, nel quale sono appunto contenuti detti elementi. Sl deve, anzi, escludere la notifica di un atto impositivo precedente alla richiesta, visto che alla voca spese di spedizione ed esecutive atti precedenti viene indicata una somma pari a € 0,00, così validando l'ipotesi che l'atto impugnato sia il primo atto notificato al contribuente.
In difetto di prova della notifica di atti interruttivi, peraltro, il tributo è certamente prescritto, trattandosi di tributo locale il cui pagamento doveva essere effettuato nel 2013, per cui alla data di notifica era decorso il termine quiquennale di prescrizione.
All'accoglimento del ricorso segue anche la condanna alla spese vive di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto della difesa in proprio del contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 30,00
per spese vive.