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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 501/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/3/2025; promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Palazzolo Acreide, Via
Roma n. 208, presso lo studio dell'avv. Cadili Marco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Palazzolo Acreide, Via
Roma n. 208, presso lo studio dell'avv. Nigro Domenico, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 19/7/2024)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/5/2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con la resistente a Palazzolo Acreide, in data 15/7/1996, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palazzolo Acreide, Anno 1996, Numero 3,
Parte I, Serie, Ufficio 1).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 15/7/1996, in Palazzolo Acreide;
Parte_2
- che dalla loro unione sono nati due figli, ad oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente e (a Siracusa, il 10/8/2007) ad oggi minorenne;
Per_2
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale omologato con decreto n. 224/2023 del 07/06/2023;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, con conseguente regolamentazione del diritto di visita della madre e obbligo in capo alla medesima di versare € 100,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 13/5/2024, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 21/1/2025, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 27/11/2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla declaratoria di divorzio ex adverso formulata ma alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso del minore con collocamento presso il padre con regolamentazione del diritto di visita della madre. In Per_3
punto economico, in considerazione del fatto che da circa due anni la resistente è priva di stabile occupazione e che il figlio ha intrapreso minute attività lavorative, unitamente al padre, che Per_2
gli consentono di avere sufficienti risorse economiche personali, chiedeva di essere liberata da ogni obbligo economico nei confronti del figlio e chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorziale mensile di €150,00.
All'udienza sopracitata, il Giudice – rilevato che le parti chiedevano un rinvio della causa al fine di depositare l'accordo sulle condizioni del loro divorzio – rinviava all'udienza del 24/3/2025.
All'udienza suindicata, il Giudice – lette le note depositate dalle parti– rimetteva la causa al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/7/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“i coniugi vivranno separati e potranno stabilire liberamente la loro residenza o domicilio ovunque, con l'obbligo reciproco, nell'interesse del figlio minore, della tempestiva comunicazione dei cambi di residenza e dei numeri telefonici, ivi compresi quelli di telefonia mobile;
-il figlio è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con stabile collocazione e Per_2
coabitazione con il padre presso la residenza familiare, libero, in qualsiasi momento, di coabitare con la madre;
-le parti si danno reciproco atto che provvederanno autonomamente al loro sostentamento e di avere già concordemente diviso e regolato ogni bene e rapporto rinveniente dalla passata unione coniugale, e pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo gli aggiornamenti CP_ periodici dell'assegno in conseguenza dell'aumento e delle spese sostenute da ciascuno;
-ogni decisione di rilevante interesse per il figlio, relativa alla salute, all'educazione, all'istruzione, all'impiego del tempo libero dovrà essere intrapresa di comune accordo tra i genitori nell'interesse preminente del figlio;
- la sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio in qualsiasi giorno dell'anno compatibilmente Pt_2
con le esigenze scolastiche e personali dello stesso e previo assenso del medesimo;
- in ogni caso, la sig. avrà diritto a tenere con sé il figlio durante le principali festività, sempre Pt_2
previo consenso dello stesso. Il figlio parteciperà indifferentemente alle ricorrenze familiari del padre e della madre, onde mantenere un significativo rapporto con i parenti, ascendenti e discendi e con gli affini di ciascuno ramo genitoriale, senza che i genitori possano frapporre alcun ostacolo.
I coniugi si danno preventivo reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per loro e per il figlio minore.
-la sig.ra s'impegna a versare mensilmente, con le modalità che i coniugi riterranno più Pt_2
CP_ opportune, la somma di €100,00 rivalutazione annualmente in base agli indici per il mantenimento del figlio oltre gli assegni familiari nonché a pagare nella misura del 50% le spese straordinarie. Il sig. da atto che sino a quando la sig.ra non troverà piena occupazione Pt_1 Pt_2
provvederà personalmente ad ogni esigenza del figlio, astenendosi da ogni azione legale nei confronti della stessa;
-le parti rinunciano preventivamente ad ogni termine, compreso quello di impugnazione.
- per tutto quanto concerne la regolamentazione delle spese, specie quelle straordinarie, comprese tipologie, tempi e modalità di comunicazione e il regime di eventuali assegni familiari e di deducibilità fiscale, le parti dichiarano concordemente di volersi attenere a quanto specificato nelle
“Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli”, approvato da
Codesto Tribunale il 3/12/2019 di cui hanno preso visione (All. 4).”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore, salvaguardato dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso il padre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui la madre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Palazzolo Acreide, in data 15/7/1996, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palazzolo
Acreide, (Anno 1996, Numero 3, Parte I, Serie, Ufficio 1).
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
15/4/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 501/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/3/2025; promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Palazzolo Acreide, Via
Roma n. 208, presso lo studio dell'avv. Cadili Marco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Palazzolo Acreide, Via
Roma n. 208, presso lo studio dell'avv. Nigro Domenico, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 19/7/2024)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/5/2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con la resistente a Palazzolo Acreide, in data 15/7/1996, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palazzolo Acreide, Anno 1996, Numero 3,
Parte I, Serie, Ufficio 1).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 15/7/1996, in Palazzolo Acreide;
Parte_2
- che dalla loro unione sono nati due figli, ad oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente e (a Siracusa, il 10/8/2007) ad oggi minorenne;
Per_2
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale omologato con decreto n. 224/2023 del 07/06/2023;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, con conseguente regolamentazione del diritto di visita della madre e obbligo in capo alla medesima di versare € 100,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 13/5/2024, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 21/1/2025, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 27/11/2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla declaratoria di divorzio ex adverso formulata ma alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso del minore con collocamento presso il padre con regolamentazione del diritto di visita della madre. In Per_3
punto economico, in considerazione del fatto che da circa due anni la resistente è priva di stabile occupazione e che il figlio ha intrapreso minute attività lavorative, unitamente al padre, che Per_2
gli consentono di avere sufficienti risorse economiche personali, chiedeva di essere liberata da ogni obbligo economico nei confronti del figlio e chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorziale mensile di €150,00.
All'udienza sopracitata, il Giudice – rilevato che le parti chiedevano un rinvio della causa al fine di depositare l'accordo sulle condizioni del loro divorzio – rinviava all'udienza del 24/3/2025.
All'udienza suindicata, il Giudice – lette le note depositate dalle parti– rimetteva la causa al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/7/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“i coniugi vivranno separati e potranno stabilire liberamente la loro residenza o domicilio ovunque, con l'obbligo reciproco, nell'interesse del figlio minore, della tempestiva comunicazione dei cambi di residenza e dei numeri telefonici, ivi compresi quelli di telefonia mobile;
-il figlio è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con stabile collocazione e Per_2
coabitazione con il padre presso la residenza familiare, libero, in qualsiasi momento, di coabitare con la madre;
-le parti si danno reciproco atto che provvederanno autonomamente al loro sostentamento e di avere già concordemente diviso e regolato ogni bene e rapporto rinveniente dalla passata unione coniugale, e pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo gli aggiornamenti CP_ periodici dell'assegno in conseguenza dell'aumento e delle spese sostenute da ciascuno;
-ogni decisione di rilevante interesse per il figlio, relativa alla salute, all'educazione, all'istruzione, all'impiego del tempo libero dovrà essere intrapresa di comune accordo tra i genitori nell'interesse preminente del figlio;
- la sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio in qualsiasi giorno dell'anno compatibilmente Pt_2
con le esigenze scolastiche e personali dello stesso e previo assenso del medesimo;
- in ogni caso, la sig. avrà diritto a tenere con sé il figlio durante le principali festività, sempre Pt_2
previo consenso dello stesso. Il figlio parteciperà indifferentemente alle ricorrenze familiari del padre e della madre, onde mantenere un significativo rapporto con i parenti, ascendenti e discendi e con gli affini di ciascuno ramo genitoriale, senza che i genitori possano frapporre alcun ostacolo.
I coniugi si danno preventivo reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per loro e per il figlio minore.
-la sig.ra s'impegna a versare mensilmente, con le modalità che i coniugi riterranno più Pt_2
CP_ opportune, la somma di €100,00 rivalutazione annualmente in base agli indici per il mantenimento del figlio oltre gli assegni familiari nonché a pagare nella misura del 50% le spese straordinarie. Il sig. da atto che sino a quando la sig.ra non troverà piena occupazione Pt_1 Pt_2
provvederà personalmente ad ogni esigenza del figlio, astenendosi da ogni azione legale nei confronti della stessa;
-le parti rinunciano preventivamente ad ogni termine, compreso quello di impugnazione.
- per tutto quanto concerne la regolamentazione delle spese, specie quelle straordinarie, comprese tipologie, tempi e modalità di comunicazione e il regime di eventuali assegni familiari e di deducibilità fiscale, le parti dichiarano concordemente di volersi attenere a quanto specificato nelle
“Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli”, approvato da
Codesto Tribunale il 3/12/2019 di cui hanno preso visione (All. 4).”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore, salvaguardato dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso il padre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui la madre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Palazzolo Acreide, in data 15/7/1996, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palazzolo
Acreide, (Anno 1996, Numero 3, Parte I, Serie, Ufficio 1).
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
15/4/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone