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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 23145/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. SERIOLI ALBERTO Parte_1 C.F._1
e
ELENA ALCIATO (C.F. ), con l'Avv. SERIOLI ALBERTO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“Voglia l'adito Tribunale pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26 luglio 2008 tra il sig.
e la sig.ra TO LE, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1 di Sulzano al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1) Rinuncia reciproca delle Parti a qualsiasi pretesa di carattere economico a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe economicamente indipendenti.
1 2) Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con l'obbligo per i medesimi Per_1
di collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della minore e con l'impegno a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia stessa al fine di garantirle un progetto educativo comune e di preservarne l'equilibrio psico- fisico. La minore avrà stabile residenza presso l'abitazione materna. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ogni genitore eserciterà la potestà separatamente per le decisioni da prendere nei periodi in cui avrà presso di sé la figlia.
3) Salvo diverso accordo tra le Parti,
- il padre, quando sarà in Italia per due-tre settimane consecutive, vedrà la figlia dal martedì pomeriggio al mercoledì fino alle ore 20,30, il giovedì pomeriggio fino alle ore 20,30 e due fine settimana, anche consecutivi, dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica alle ore 20,30. Se il padre resterà in Italia per periodi più lunghi vedrà la figlia due pomeriggi (martedì e giovedì dalle ore
16 alle ore 20,30) e a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10 alla domenica alle ore 20,30);
- il padre terrà inoltre con sé la figlia sette giorni durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) e tre settimane, di cui al massimo due consecutive salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive nel corso delle quali il padre potrà tenere con sé la figlia anche in vacanza, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso.
4) Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con la figlia, chiamando quando lo riterrà opportuno (escluse le ore notturne) presso l'abitazione della madre;
la figlia conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di entrambi i genitori, come espressamente previsto dagli artt. 155-317 bis, I° comma, cod. civ..
5) Considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggiore permanenza della minore presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, il sig.
, in continuità con quanto sino ad ora avvenuto, verserà alla sig.ra TO LE, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno mensile nella misura di Euro 500,00 per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento); il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che la figlia non sarà economicamente indipendente.
2 6) Non comprese nell'assegno di mantenimento sono le seguenti spese previste nel protocollo del
Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016 che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia per i figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
7) Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
3 8) Consenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche della figlia, con autorizzazione all'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
9) Le Parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione o motivo economico e patrimoniale come discendente e conseguente a qualsiasi titolo dal rapporto coniugale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Sulzano (BS) in data 26.7.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SULZANO al n. 2, parte II, serie A, anno 2008.
Dall'unione è nata la figlia in data 8.9.2010. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 3757/2017, pubblicata in data 29.12.2017 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 23145/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. SERIOLI ALBERTO Parte_1 C.F._1
e
ELENA ALCIATO (C.F. ), con l'Avv. SERIOLI ALBERTO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“Voglia l'adito Tribunale pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26 luglio 2008 tra il sig.
e la sig.ra TO LE, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1 di Sulzano al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1) Rinuncia reciproca delle Parti a qualsiasi pretesa di carattere economico a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe economicamente indipendenti.
1 2) Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con l'obbligo per i medesimi Per_1
di collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della minore e con l'impegno a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia stessa al fine di garantirle un progetto educativo comune e di preservarne l'equilibrio psico- fisico. La minore avrà stabile residenza presso l'abitazione materna. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ogni genitore eserciterà la potestà separatamente per le decisioni da prendere nei periodi in cui avrà presso di sé la figlia.
3) Salvo diverso accordo tra le Parti,
- il padre, quando sarà in Italia per due-tre settimane consecutive, vedrà la figlia dal martedì pomeriggio al mercoledì fino alle ore 20,30, il giovedì pomeriggio fino alle ore 20,30 e due fine settimana, anche consecutivi, dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica alle ore 20,30. Se il padre resterà in Italia per periodi più lunghi vedrà la figlia due pomeriggi (martedì e giovedì dalle ore
16 alle ore 20,30) e a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10 alla domenica alle ore 20,30);
- il padre terrà inoltre con sé la figlia sette giorni durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) e tre settimane, di cui al massimo due consecutive salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive nel corso delle quali il padre potrà tenere con sé la figlia anche in vacanza, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso.
4) Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con la figlia, chiamando quando lo riterrà opportuno (escluse le ore notturne) presso l'abitazione della madre;
la figlia conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di entrambi i genitori, come espressamente previsto dagli artt. 155-317 bis, I° comma, cod. civ..
5) Considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggiore permanenza della minore presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, il sig.
, in continuità con quanto sino ad ora avvenuto, verserà alla sig.ra TO LE, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno mensile nella misura di Euro 500,00 per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento); il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che la figlia non sarà economicamente indipendente.
2 6) Non comprese nell'assegno di mantenimento sono le seguenti spese previste nel protocollo del
Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016 che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia per i figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
7) Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
3 8) Consenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche della figlia, con autorizzazione all'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
9) Le Parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione o motivo economico e patrimoniale come discendente e conseguente a qualsiasi titolo dal rapporto coniugale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Sulzano (BS) in data 26.7.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SULZANO al n. 2, parte II, serie A, anno 2008.
Dall'unione è nata la figlia in data 8.9.2010. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 3757/2017, pubblicata in data 29.12.2017 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
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