Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9489
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione del principio di non discriminazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa interna (art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012) debba essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Non vi è prova che il resistente si sia attivato informando ed invitando il ricorrente al godimento delle ferie.

  • Accolto
    Indennità sostitutiva per ferie non godute

    In adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia Europea, il Tribunale ha ritenuto che il docente a tempo determinato che non ha fruito delle ferie ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con avviso della perdita del diritto. Non essendo tale prova fornita dal resistente, l'indennità è dovuta.

  • Accolto
    Quantificazione dell'indennità sostitutiva

    Il Tribunale ha condiviso il prospetto indicato dal ricorrente per il calcolo del dovuto, ritenendolo contabilmente corretto e non contestato. L'importo di € 556,77 è stato riconosciuto, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9489
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 9489
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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