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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9489 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 4/12/2025, lette le note di T.S. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11801/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
NA IC come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
in Controparte_1 persona del Ministro in carica pro tempore
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/05/2024 il ricorrente in epigrafe, docente attualmente in servizio presso il presso l'istituto G. Controparte_2
Siani di Napoli, esponeva di aver lavorato con l'Amministrazione resistente fino al termine delle attività didattiche e/o al 30 giugno nei seguenti periodi: a.s. 2022/2023: contratti dal 20/09/2022 al 30/06/2023. Assumeva di aver maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e, alla cessazione del rapporto di lavoro aveva diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione. Nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precario, la parte ricorrente non aveva usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni. Lamentava, pertanto, di aver maturato maturato in totale, in virtù dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nei diversi anni scolastici un totale di 16.33 giorni di ferie maturate e non godute per cui ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE, quantificata nella complessiva somma di € 556,77. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di Contr lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO - CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2022/23, per complessivi € 556,77 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”. Rilevata la ritualità della notifica, non si costituiva parte resistente, rimanendo contumace. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In adesione a quanto già espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022 e Cass., Sez. L, ordinanza n. 13447/24), va rilevato come sia stato espresso il seguente principio, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. In relazione al comparto scuola sono state emanate disposizioni specifiche dalla successiva normativa con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le disposizioni citate vanno interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. In particolare, se CGUE con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che seppur in linea di principio non osta con detti principi una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite purché il lavoratore sia posto in condizione di poterne fruire, pertanto il datore di lavoro ha l'onere di informarlo di tanto e di invitarlo al loro godimento in tempo utile affinché sia preservato il fine cui le ferie sono destinate;
le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016). In tal caso la Corte Costituzionale con la detta pronuncia ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, ove interpretata nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso... da.... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati. Calando i principi espressi nella fattispecie non vi è prova che il si sia attivato informando ed invitando il CP_1 lavoratore al godimento delle ferie. Reputandosi pertanto dovuta l'indennità risarcitoria per le giornate di ferie non fruite, in merito al loro calcolo soccorre l'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, per il quale le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno. Si condivide inoltre il prospetto indicato da parte ricorrente in ricorso per il calcolo del dovuto, in quanto contabilmente corretto e non oggetto di specifica contestazione. Parte resistente va condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 556,77 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (30 giugno degli anni di riferimento). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore di della Parte_2 complessiva somma di € 556,77, oltre interessi legali come in motivazione fino al saldo;
2) Condanna il al Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
3) Si comunichi.
Così deciso in data 04/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 4/12/2025, lette le note di T.S. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11801/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
NA IC come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
in Controparte_1 persona del Ministro in carica pro tempore
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/05/2024 il ricorrente in epigrafe, docente attualmente in servizio presso il presso l'istituto G. Controparte_2
Siani di Napoli, esponeva di aver lavorato con l'Amministrazione resistente fino al termine delle attività didattiche e/o al 30 giugno nei seguenti periodi: a.s. 2022/2023: contratti dal 20/09/2022 al 30/06/2023. Assumeva di aver maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e, alla cessazione del rapporto di lavoro aveva diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione. Nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precario, la parte ricorrente non aveva usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni. Lamentava, pertanto, di aver maturato maturato in totale, in virtù dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nei diversi anni scolastici un totale di 16.33 giorni di ferie maturate e non godute per cui ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE, quantificata nella complessiva somma di € 556,77. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di Contr lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO - CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2022/23, per complessivi € 556,77 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”. Rilevata la ritualità della notifica, non si costituiva parte resistente, rimanendo contumace. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In adesione a quanto già espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022 e Cass., Sez. L, ordinanza n. 13447/24), va rilevato come sia stato espresso il seguente principio, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. In relazione al comparto scuola sono state emanate disposizioni specifiche dalla successiva normativa con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le disposizioni citate vanno interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. In particolare, se CGUE con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che seppur in linea di principio non osta con detti principi una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite purché il lavoratore sia posto in condizione di poterne fruire, pertanto il datore di lavoro ha l'onere di informarlo di tanto e di invitarlo al loro godimento in tempo utile affinché sia preservato il fine cui le ferie sono destinate;
le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016). In tal caso la Corte Costituzionale con la detta pronuncia ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, ove interpretata nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso... da.... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati. Calando i principi espressi nella fattispecie non vi è prova che il si sia attivato informando ed invitando il CP_1 lavoratore al godimento delle ferie. Reputandosi pertanto dovuta l'indennità risarcitoria per le giornate di ferie non fruite, in merito al loro calcolo soccorre l'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, per il quale le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno. Si condivide inoltre il prospetto indicato da parte ricorrente in ricorso per il calcolo del dovuto, in quanto contabilmente corretto e non oggetto di specifica contestazione. Parte resistente va condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 556,77 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (30 giugno degli anni di riferimento). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore di della Parte_2 complessiva somma di € 556,77, oltre interessi legali come in motivazione fino al saldo;
2) Condanna il al Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
3) Si comunichi.
Così deciso in data 04/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori