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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL'8 maggio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 300/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1 contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.298,56, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato dipendente della convenuta dal 15.2.2022 al 30.11.2023, in forza di contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato, con mansioni di operaio inquadrato al livello c2 CCNL Meccanici
Industria, deduceva di non aver percepito la retribuzione di ottobre 2023 e che a decorrere dal 23.10.2023 non gli era stato più consentito di prestare attività lavorativa, nonostante la messa a disposizione delle energie lavorative.
Il ricorrente dava quindi atto di non aver percepito le retribuzioni maturate da ottobre 2023, oltre alle competenze di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso (per una mensilità e mezzo) ed al
TFR, aggiungendo di aver prestato, in costanza di rapporto, 8,5 ore di lavoro straordinario. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 15.2.2022 al 30.11.2023, in forza di contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato, con mansioni di operaio inquadrato al livello c2 CCNL Meccanici
Industria (v. doc.
1-5 fasc. ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto di non aver percepito la retribuzione di ottobre 2023 e che a decorrere dal 23.10.2023 non gli era stato più consentito di prestare attività lavorativa, nonostante la messa a disposizione delle energie lavorative, che in effetti risulta dalla pec inoltrata dal sindacato e ricevuta dalla datrice di lavoro
(v. doc.
2-3 fasc. ricorrente).
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma pari ad € 15.133,04 (di cui €
2.789,41 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, risulta correttamente eseguito alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta nei suindicati termini, non potendosi liquidare solo l'importo richiesto a titolo di straordinario, atteso che le timbrature
(peraltro scarsamente leggibili) non contengono informazioni tali da ricondurle senza ombra di dubbio alla datrice di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 300/2025 R.G.:
1) condanna la in persona Controparte_1 del legale rappresentante, al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
15.133,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la in persona Controparte_1 del legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 processuali, liquidate in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 8 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini