Ordinanza cautelare 23 novembre 2020
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/10/2023, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 00722/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura RE, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Questore di RE di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno;
e per la condanna
dell’amministrazione alla riattivazione del procedimento, con conseguente ordine di rilascio del permesso ritirato o comunque con il rilascio, ex art. 9 comma 10 T.U. Imm., di permesso di soggiorno per altri motivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura RE e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato nelle date 28-29/10/2020, parte ricorrente impugnava il decreto di rigetto -OMISSIS- emesso dalla Questura di RE in data -OMISSIS- e notificato al sig.-OMISSIS- in data-OMISSIS-.
A mezzo del provvedimento gravato, il Questore di RE respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro autonomo, intimando al ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento.
Avverso la sopracitata determinazione provvedimentale, il ricorrente lamenta la nullità del decreto per mancata traduzione; l’illegittimità dello stesso per omessa comunicazione ex art. 10bis legge 241/1990; la nullità/illegittimità del decreto per inesistenza dei fatti presupposti dal Questore e quindi travisamento dei fatti.
Con ordinanza cautelare del 23/11/2020 il Collegio rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato.
In data 16/09/2023 il procuratore di parte ricorrente provvedeva a depositare “ Dichiarazione di rinunzia al presente procedimento ”.
All’udienza del 20/09/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Invero, l’atto depositato per conto del ricorrente sostanzia una rinunzia cd. irrituale, poiché mancante delle formalità previste dai primi tre commi dell’art. 84 cod.proc.amm.
Dalla lettura dell’atto si rileva che il ricorrente è ritornato nel territorio cinese per gravi patologie, facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Sul punto appare utile richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato che così dispone “ Ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, c.p.a., anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.” (Cons. di Stato Sez. VI 24/01/2020 n. 281).
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.