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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 01/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15358/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIALLOMBARDO FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SPARACINO RI GRAZIA ed Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per conseguire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della revoca (16/01/2024);
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
dell'Erario, liquidate in euro 2.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo CP_1
obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊ pone a carico dello Stato le spese di lite della ricorrente, liquidate con separato decreto. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato il 24/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza richiesto a decorrere dalla revoca (16/01/2024), e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere e che non è stata del resto neppure oggetto di osservazioni delle parti;
regolate le spese in considerazione della soccombenza e ponendo altresì a carico dell' le spese delle due CP_1
CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
◊
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 02/10/2025.
IL GOP
EMANUELA LF RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 01/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15358/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIALLOMBARDO FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SPARACINO RI GRAZIA ed Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per conseguire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della revoca (16/01/2024);
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
dell'Erario, liquidate in euro 2.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo CP_1
obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊ pone a carico dello Stato le spese di lite della ricorrente, liquidate con separato decreto. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato il 24/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza richiesto a decorrere dalla revoca (16/01/2024), e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere e che non è stata del resto neppure oggetto di osservazioni delle parti;
regolate le spese in considerazione della soccombenza e ponendo altresì a carico dell' le spese delle due CP_1
CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
◊
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 02/10/2025.
IL GOP
EMANUELA LF RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)