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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10554 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69263/2022 R.G.T., al quale è riunita la n. 73289/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Boratto, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Marangi, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione non erano nati figli, deduceva che la moglie non aveva mai voluto svolgere alcuna attività lavorativa, che aveva esigenze costose che il marito si era visto costretto a pagare anche con dei finanziamenti, e chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie per avere la stessa ingiustificatamente abbandonato la casa coniugale all'improvviso nel marzo 2022, con risarcimento dei danni come meglio indicati nel ricorso, nonché la disponibilità della casa coniugale in capo al ricorrente, l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, e “disporre sull'asporto degli effetti personali del coniuge resistente nonché al cambio di serratura della porta principale di ingresso della casa coniugale”
(queste ultime tre domande non venivano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, devono intendersi rinunciate;
in quella sede in via subordinata il chiedeva la commisurazione di Parte_1 un assegno di mantenimento non superiore ad euro 300,00 mensili).
La resistente nulla opponeva alla separazione, deduceva che il suo allontanamento era avvenuto dopo anni di vessazioni psicologiche da parte del marito, che lei si era sempre occupata della casa e della famiglia del marito (l'anziana nonna prima, i suoi genitori poi, nonchè il nipote), che aveva anche diminuite capacità lavorativa essendo da anni affetta da epilessia, contestando di avere mai preteso la spendita di denaro superfluo e, anzi, specificando che negli ultimi anni la stessa era esclusa dalle attività di svago del marito e dei suoi familiari e che il marito non le corrispondeva nemmeno il supporto economico per le visite mediche necessarie, lasciandola poi sempre più spesso sola il finesettimana, non lasciandole il denaro sufficiente per fare la spesa e rientrando con acquisiti solo per lui, conducendo una vita sostanzialmente al di fuori della casa coniugale e disinteressata delle vicende familiari ma comunque controllante la moglie, alla quale sostanzialmente impediva rapporti sociali, con richiesta di separazione tramite i suoi familiari già nel 2017; ciò premesso, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito a carico del marito, oltre al risarcimento dei danni meglio indicati in atti, nonché un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 mensili, con autorizzazione al prelievo degli effetti personali dalla casa coniugale, da lasciare nella disponibilità del marito (quest'ultima domanda non veniva riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, deve intendersi rinunciata;
in quella sede, e già con l'atto di costituzione seppure diversamente formulato sul punto, la chiedeva anche “3)Accertata la effettiva consistenza CP_1 patromoniale del al momento della domanda di separazione, disporre il versamento in favore Parte_1 Co della nella misura del 50% dell'intero accertato, essendo i coniugi, in costanza di Controparte_1 matrimonio, in regime di comunione dei beni;
”).
In sede presidenziale veniva disposto quanto segue: “… a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 26.4.2023; sentite le parti ed i rispettivi difensori;
rilevato che la moglie, durante il matrimonio, non svolgeva attività lavorativa, come pacificamente emerso,
e che il marito è dipendente del Ministero della Difesa, con un reddito pari ad euro 2.340,00 netti mensili circa calcolati su 12 mensilità (cfr. CU 2022, in atti); premesso che emergeva dalle dichiarazioni delle parti che la moglie, a marzo scorso, si era trasferita a
Grottaglie (TA) presso la SO;
visti i finanziamenti a carico del , di cui alla dichiarazione sostituiva di atto notorio ed ai contratti, Parte_1 in atti, ed il canone di locazione pure a suo carico per l'abitazione dove vive, pari ad euro 365,00 mensili (cfr. dichiarazione cit.); ritenuto di dover, allo stato, riconoscere un assegno di mantenimento in favore della moglie ed a carico del marito pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese, CP_1
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 mensili, Parte_1 oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla;
…”. CP_1
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dal ricorrente successivamente all'assunzione in decisione della causa, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Quanto, poi, alle cause che avrebbero determinato la fine del matrimonio, si osserva che la teste
[...]
, SO della ricorrente, dichiarava in sede di escussione testimoniale che “Nel 2017 , ero Tes_1 venuta a Roma con la mia famiglia e il mi ha chiesto di incontrarlo e ci siamo visti in Via Condotti , Parte_1
e mi disse che si voleva separare da mia SO perché non ce la faceva più a stare con lei , che lui desiderava avere una famiglia e che mia SO non gli poteva dare dei figli , e che mia SO era malata e prendeva il .”, aggiungendo che “…quando io venivo a Roma, mia SO mi chiedeva di acquistare Per_1 degli abiti per lei , che andava vestita in maniera non adeguata, e io le portavo pure dei soldi perché aveva il portafoglio sempre vuoto e vecchio e io stessa ho potuto constatare , quando venivo nel weekend a trovarla
, che il marito non c'era, dicendo che andava dalla madre in un'altra casa, e mia SO mi riferiva che il marito andava via per il fine settimana senza darle spiegazioni e senza darle soldi. La casa era vuota , il frigo praticamente era vuoto . Io e mio marito portavamo dei viveri e dei vestiti.”.
Il teste , amico decennale della famiglia , riferiva, poi, quanto segue: “vivo da 38 anni Tes_2 CP_1
a Roma ed essendo legato alla famiglia , mi fu richiesto dalla famiglia e da CP_1 CP_1 Persona_2
, un mio conoscente maresciallo della Marina, che è un cognato di , avendo sposato la
[...] CP_1 SO , di accompagnarlo, più di qualche volta , nell'arco temporale dal 2016 al 2019 , inizialmente per poche volte e poi sempre più spesso, presso l'abitazione della GR , in zona Trionfale , in via
CP_1 dell'Acquedotto Paolo;
io non facevo molte domande ma vedevo che aveva circa due buste di viveri, a volte una , che portava alla sig ra . non aveva l'auto e non conosceva la zona, e per questo
CP_1 Persona_2 mi chiedeva aiuto, soprattutto nei weekend , a volte di sabato a volte di domenica ,a volte di mattina , a volte la domenica pomeriggio e a casa trovavamo solo la sigra e non ho mai visto il marito. Direi
CP_1 che con ci sono stato circa dodici volte. Poi ricordo che chiedeva dove fosse il Persona_2 Persona_2 marito e diceva “è dalla madre e non so quando tornerà”. Dopo il 2019 , alla fine del lockdown , nel
CP_1 momento dell'apertura, la sig ra con il marito o a volte da sola , giunta a Roma, mi Testimone_1 chiedeva di accompagnarla alla stessa abitazione e portava viveri e abbigliamento . Forse l'ultima volta che ci sono andato era a febbraio 2022. Confermo che la sig ra era sempre da sola in casa .”,
CP_1 circostanze poi confermate dal teste , marito della SO della , il quale Persona_2 CP_1 provvedeva a fare la spesa alla cognata in quanto la stessa riferiva in famiglia che il marito non le lasciava dei soldi quando andava via, anche dichiarando che “Inoltre quando veniva a Taranto, io e mia
CP_1 moglie notavamo che lei era molto trasandata, con scarpe rotte, occhiali graffiati .”.
In ordine, invece, all'assunzione di finanziamenti da parte del senza che la moglie ne fosse a Parte_1 conoscenza, come dedotto dalla medesima, la prova orale ha fornito esiti contraddittori, dunque la circostanza non risulta provata.
Ebbene, ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere accolta la domanda di addebito svolta dalla
, avendo il marito contravvenuto ai doveri di solidarietà coniugale anche economica, con rigetto CP_1 della domanda di addebito del , in quanto sfornita di prova. Parte_1
Infatti, dai testi escussi è emerso che negli ultimi anni di matrimonio il veniva meno alle necessità Parte_1 della moglie, anche minime, della quale si era occupato economicamente per tanti anni, in quanto la stessa non lavorava e, anzi, si occupava dei suoi familiari (circostanze dedotte dalla resistente e non specificamente contestate).
In ordine, poi, alla domanda risarcitoria e di divisione dei beni, pure avanzate dalla , si osserva che CP_1 si tratta di domande inammissibili in questo procedimento. Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.” (Cass., sent. dell'8.9.2014 n. 18870). In particolare, in motivazione la Corte affermava che
“Con il sesto motivo si denuncia ancora nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 40 cod. proc. civ., circa la non cumulabilità della domanda di risarcimento del danno con quella di separazione personale tra coniugi. Si rileva che la signora G. aveva proposto una domanda di risarcimento dei danni a lei derivati dalla condotta tenuta dal coniuge. Il M. aveva eccepito, in fase presidenziale e poi dinanzi al giudice del merito, ai sensi dell'invocato art. 40 cod. proc. civ., la non cumulabilità di tale domanda con quella di separazione giudiziale con addebito. La sentenza di primo grado non si era pronunciata sul profilo processuale, rigettando nel merito la domanda di risarcimento, ritenuta infondata in quanto non provata.
Nel giudizio di secondo grado era stata reiterata detta domanda, e, del pari, era stata nuovamente sollevata la eccezione relativa al divieto di cumulo. Il giudice di secondo grado aveva accolto la domanda risarcitoria senza motivare sulla espressa eccezione dell'attuale ricorrente, tempestivamente sollevata in tutte le fasi ed in tutti i gradi del giudizio, in ordine al divieto di cumulo tra domanda di risarcimento e domanda di separazione personale con addebito. 9. - Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 40 cod. proc. civ., con riferimento al cumulo della domanda di risarcimento danni con quella di separazione personale. Si richiama, nella illustrazione del mezzo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di ammissibilità del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi.
10. - Le censure, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che le connota, sono meritevoli di accoglimento.
10.1. - L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione
"forte". Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio”.
Quanto, da ultimo, alla domanda della moglie di assegno di mantenimento, deve specificarsi che al tempo dell'emissione dell'ordinanza presidenziale la resistente, come anche dalla medesima dedotto nei suoi scritti conclusionali, aveva sempre cercato di lavorare rendendosi utile a livello familiare, assistendo i familiari del marito come detto, dunque dovendosi ritenere la stessa dotata di capacità lavorativa, senza che alcuna inidoneità sul punto fosse stata documentata. Ciò che, invece, è emerso successivamente è che ad oggi la percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 333,00 mensili (cfr. estratto conto del CP_1
2024, in atti), in vista della sua accertata invalidità, come da verbale della Commissione per l'accertamento della invalidità civile del 26.2.2024, in atti.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere determinato un assegno di mantenimento a decorrere dalla presente sentenza a carico del marito ed in favore della moglie pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi da parte del entro il g. 5 di ogni mese. Parte_1
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 28.10.2000, con addebito a carico del marito;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 01754, parte II, serie A06);
- determina a decorrere dalla presente sentenza un assegno di mantenimento a carico del per la Parte_1 moglie pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il CP_1
g. 5 di ogni mese);
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 3.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69263/2022 R.G.T., al quale è riunita la n. 73289/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Boratto, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Marangi, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione non erano nati figli, deduceva che la moglie non aveva mai voluto svolgere alcuna attività lavorativa, che aveva esigenze costose che il marito si era visto costretto a pagare anche con dei finanziamenti, e chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie per avere la stessa ingiustificatamente abbandonato la casa coniugale all'improvviso nel marzo 2022, con risarcimento dei danni come meglio indicati nel ricorso, nonché la disponibilità della casa coniugale in capo al ricorrente, l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, e “disporre sull'asporto degli effetti personali del coniuge resistente nonché al cambio di serratura della porta principale di ingresso della casa coniugale”
(queste ultime tre domande non venivano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, devono intendersi rinunciate;
in quella sede in via subordinata il chiedeva la commisurazione di Parte_1 un assegno di mantenimento non superiore ad euro 300,00 mensili).
La resistente nulla opponeva alla separazione, deduceva che il suo allontanamento era avvenuto dopo anni di vessazioni psicologiche da parte del marito, che lei si era sempre occupata della casa e della famiglia del marito (l'anziana nonna prima, i suoi genitori poi, nonchè il nipote), che aveva anche diminuite capacità lavorativa essendo da anni affetta da epilessia, contestando di avere mai preteso la spendita di denaro superfluo e, anzi, specificando che negli ultimi anni la stessa era esclusa dalle attività di svago del marito e dei suoi familiari e che il marito non le corrispondeva nemmeno il supporto economico per le visite mediche necessarie, lasciandola poi sempre più spesso sola il finesettimana, non lasciandole il denaro sufficiente per fare la spesa e rientrando con acquisiti solo per lui, conducendo una vita sostanzialmente al di fuori della casa coniugale e disinteressata delle vicende familiari ma comunque controllante la moglie, alla quale sostanzialmente impediva rapporti sociali, con richiesta di separazione tramite i suoi familiari già nel 2017; ciò premesso, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito a carico del marito, oltre al risarcimento dei danni meglio indicati in atti, nonché un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 mensili, con autorizzazione al prelievo degli effetti personali dalla casa coniugale, da lasciare nella disponibilità del marito (quest'ultima domanda non veniva riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, deve intendersi rinunciata;
in quella sede, e già con l'atto di costituzione seppure diversamente formulato sul punto, la chiedeva anche “3)Accertata la effettiva consistenza CP_1 patromoniale del al momento della domanda di separazione, disporre il versamento in favore Parte_1 Co della nella misura del 50% dell'intero accertato, essendo i coniugi, in costanza di Controparte_1 matrimonio, in regime di comunione dei beni;
”).
In sede presidenziale veniva disposto quanto segue: “… a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 26.4.2023; sentite le parti ed i rispettivi difensori;
rilevato che la moglie, durante il matrimonio, non svolgeva attività lavorativa, come pacificamente emerso,
e che il marito è dipendente del Ministero della Difesa, con un reddito pari ad euro 2.340,00 netti mensili circa calcolati su 12 mensilità (cfr. CU 2022, in atti); premesso che emergeva dalle dichiarazioni delle parti che la moglie, a marzo scorso, si era trasferita a
Grottaglie (TA) presso la SO;
visti i finanziamenti a carico del , di cui alla dichiarazione sostituiva di atto notorio ed ai contratti, Parte_1 in atti, ed il canone di locazione pure a suo carico per l'abitazione dove vive, pari ad euro 365,00 mensili (cfr. dichiarazione cit.); ritenuto di dover, allo stato, riconoscere un assegno di mantenimento in favore della moglie ed a carico del marito pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese, CP_1
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 mensili, Parte_1 oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla;
…”. CP_1
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dal ricorrente successivamente all'assunzione in decisione della causa, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Quanto, poi, alle cause che avrebbero determinato la fine del matrimonio, si osserva che la teste
[...]
, SO della ricorrente, dichiarava in sede di escussione testimoniale che “Nel 2017 , ero Tes_1 venuta a Roma con la mia famiglia e il mi ha chiesto di incontrarlo e ci siamo visti in Via Condotti , Parte_1
e mi disse che si voleva separare da mia SO perché non ce la faceva più a stare con lei , che lui desiderava avere una famiglia e che mia SO non gli poteva dare dei figli , e che mia SO era malata e prendeva il .”, aggiungendo che “…quando io venivo a Roma, mia SO mi chiedeva di acquistare Per_1 degli abiti per lei , che andava vestita in maniera non adeguata, e io le portavo pure dei soldi perché aveva il portafoglio sempre vuoto e vecchio e io stessa ho potuto constatare , quando venivo nel weekend a trovarla
, che il marito non c'era, dicendo che andava dalla madre in un'altra casa, e mia SO mi riferiva che il marito andava via per il fine settimana senza darle spiegazioni e senza darle soldi. La casa era vuota , il frigo praticamente era vuoto . Io e mio marito portavamo dei viveri e dei vestiti.”.
Il teste , amico decennale della famiglia , riferiva, poi, quanto segue: “vivo da 38 anni Tes_2 CP_1
a Roma ed essendo legato alla famiglia , mi fu richiesto dalla famiglia e da CP_1 CP_1 Persona_2
, un mio conoscente maresciallo della Marina, che è un cognato di , avendo sposato la
[...] CP_1 SO , di accompagnarlo, più di qualche volta , nell'arco temporale dal 2016 al 2019 , inizialmente per poche volte e poi sempre più spesso, presso l'abitazione della GR , in zona Trionfale , in via
CP_1 dell'Acquedotto Paolo;
io non facevo molte domande ma vedevo che aveva circa due buste di viveri, a volte una , che portava alla sig ra . non aveva l'auto e non conosceva la zona, e per questo
CP_1 Persona_2 mi chiedeva aiuto, soprattutto nei weekend , a volte di sabato a volte di domenica ,a volte di mattina , a volte la domenica pomeriggio e a casa trovavamo solo la sigra e non ho mai visto il marito. Direi
CP_1 che con ci sono stato circa dodici volte. Poi ricordo che chiedeva dove fosse il Persona_2 Persona_2 marito e diceva “è dalla madre e non so quando tornerà”. Dopo il 2019 , alla fine del lockdown , nel
CP_1 momento dell'apertura, la sig ra con il marito o a volte da sola , giunta a Roma, mi Testimone_1 chiedeva di accompagnarla alla stessa abitazione e portava viveri e abbigliamento . Forse l'ultima volta che ci sono andato era a febbraio 2022. Confermo che la sig ra era sempre da sola in casa .”,
CP_1 circostanze poi confermate dal teste , marito della SO della , il quale Persona_2 CP_1 provvedeva a fare la spesa alla cognata in quanto la stessa riferiva in famiglia che il marito non le lasciava dei soldi quando andava via, anche dichiarando che “Inoltre quando veniva a Taranto, io e mia
CP_1 moglie notavamo che lei era molto trasandata, con scarpe rotte, occhiali graffiati .”.
In ordine, invece, all'assunzione di finanziamenti da parte del senza che la moglie ne fosse a Parte_1 conoscenza, come dedotto dalla medesima, la prova orale ha fornito esiti contraddittori, dunque la circostanza non risulta provata.
Ebbene, ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere accolta la domanda di addebito svolta dalla
, avendo il marito contravvenuto ai doveri di solidarietà coniugale anche economica, con rigetto CP_1 della domanda di addebito del , in quanto sfornita di prova. Parte_1
Infatti, dai testi escussi è emerso che negli ultimi anni di matrimonio il veniva meno alle necessità Parte_1 della moglie, anche minime, della quale si era occupato economicamente per tanti anni, in quanto la stessa non lavorava e, anzi, si occupava dei suoi familiari (circostanze dedotte dalla resistente e non specificamente contestate).
In ordine, poi, alla domanda risarcitoria e di divisione dei beni, pure avanzate dalla , si osserva che CP_1 si tratta di domande inammissibili in questo procedimento. Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.” (Cass., sent. dell'8.9.2014 n. 18870). In particolare, in motivazione la Corte affermava che
“Con il sesto motivo si denuncia ancora nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 40 cod. proc. civ., circa la non cumulabilità della domanda di risarcimento del danno con quella di separazione personale tra coniugi. Si rileva che la signora G. aveva proposto una domanda di risarcimento dei danni a lei derivati dalla condotta tenuta dal coniuge. Il M. aveva eccepito, in fase presidenziale e poi dinanzi al giudice del merito, ai sensi dell'invocato art. 40 cod. proc. civ., la non cumulabilità di tale domanda con quella di separazione giudiziale con addebito. La sentenza di primo grado non si era pronunciata sul profilo processuale, rigettando nel merito la domanda di risarcimento, ritenuta infondata in quanto non provata.
Nel giudizio di secondo grado era stata reiterata detta domanda, e, del pari, era stata nuovamente sollevata la eccezione relativa al divieto di cumulo. Il giudice di secondo grado aveva accolto la domanda risarcitoria senza motivare sulla espressa eccezione dell'attuale ricorrente, tempestivamente sollevata in tutte le fasi ed in tutti i gradi del giudizio, in ordine al divieto di cumulo tra domanda di risarcimento e domanda di separazione personale con addebito. 9. - Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 40 cod. proc. civ., con riferimento al cumulo della domanda di risarcimento danni con quella di separazione personale. Si richiama, nella illustrazione del mezzo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di ammissibilità del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi.
10. - Le censure, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che le connota, sono meritevoli di accoglimento.
10.1. - L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione
"forte". Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio”.
Quanto, da ultimo, alla domanda della moglie di assegno di mantenimento, deve specificarsi che al tempo dell'emissione dell'ordinanza presidenziale la resistente, come anche dalla medesima dedotto nei suoi scritti conclusionali, aveva sempre cercato di lavorare rendendosi utile a livello familiare, assistendo i familiari del marito come detto, dunque dovendosi ritenere la stessa dotata di capacità lavorativa, senza che alcuna inidoneità sul punto fosse stata documentata. Ciò che, invece, è emerso successivamente è che ad oggi la percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 333,00 mensili (cfr. estratto conto del CP_1
2024, in atti), in vista della sua accertata invalidità, come da verbale della Commissione per l'accertamento della invalidità civile del 26.2.2024, in atti.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere determinato un assegno di mantenimento a decorrere dalla presente sentenza a carico del marito ed in favore della moglie pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi da parte del entro il g. 5 di ogni mese. Parte_1
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 28.10.2000, con addebito a carico del marito;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 01754, parte II, serie A06);
- determina a decorrere dalla presente sentenza un assegno di mantenimento a carico del per la Parte_1 moglie pari ad euro 400,00 mensili, oltre Istat (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il CP_1
g. 5 di ogni mese);
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 3.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi