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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 613/2022 depositato il 19/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus S.n.c. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 14/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 401/2022, che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio, è stata presentata dalla contribuente l'istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del comma 197 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, con il versamento del dovuto (art. 1 l. cit., comma 194). Pertanto, con successiva istanza, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese. Analoghe le conclusioni dell'appellante, rassegnate con memoria del 26.11. 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, in quanto la controversia è stata definita ai sensi dei commi
197 e 198 della legge n. 197/2022.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Nulla per le spese, trattandosi di un caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge (art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 546/92).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta definizione della lite ai sensi dei commi 197 e 198 della legge n. 197/2022. Nulla per le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 613/2022 depositato il 19/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus S.n.c. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 14/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010602043 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 401/2022, che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio, è stata presentata dalla contribuente l'istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del comma 197 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, con il versamento del dovuto (art. 1 l. cit., comma 194). Pertanto, con successiva istanza, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese. Analoghe le conclusioni dell'appellante, rassegnate con memoria del 26.11. 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, in quanto la controversia è stata definita ai sensi dei commi
197 e 198 della legge n. 197/2022.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Nulla per le spese, trattandosi di un caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge (art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 546/92).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta definizione della lite ai sensi dei commi 197 e 198 della legge n. 197/2022. Nulla per le spese.