CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
CAMINITI DIANA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16841/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 267C6111 CREDITO IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12905/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente. Accoglimento ricorso.
Resistente: Non presente. In atti rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2024 e depositato il successivo 13 novembre i ricorrenti in epigrafe indicati, nella qualità di soci della Società_1 S.R.L. in liquidazione cessata hanno impugnato il silenzio – rifiuto, opposto all'istanza di rimborso del credito d'imposta della società Società_1 S.R.L. in liquidazione presentata in data 17 giugno 2024 ai fini della restituzione di crediti d'imposta IR, IR e IVA (a.i. 2015) rispettivamente di importo pari ad € 17.415,00, € 10.706,00 ed € 41.311,00, oltre interessi, in quanto crediti risultanti dal bilancio finale di liquidazione della Società_1 s.r.l. in liquidazione cessata, bilancio approvato in data 30 dicembre 2015. I ricorrenti riferivano, infatti, di aver attivato l'istanza di rimborso in qualità di ex soci della predetta Società.
In particolare assumevano che:
- in data 30 dicembre 2015 veniva approvato il bilancio finale di liquidazione della Società_1 s.r.l. in liquidazione (depositato presso la Camera di Commercio il 28 gennaio 2016, prot. n. 31838/2016) con trasmissione del Modello C4 - comunicazione unica presentata sia ai fini del Registro Imprese che per l'Agenzia delle Entrate;
- in data 12 febbraio 2016, la Società veniva cancellata dal Registro delle imprese;
- dal bilancio finale di liquidazione al 30 dicembre 2015 emergeva la seguente situazione patrimoniale: a)
Attività per € 102.753,46 a titolo di perdita ripartita tra i soci ed € 71.642,15 a titolo di credito d'imposta e dunque di crediti verso l'Erario; b) Passività interamente verso banche (€ 174.39561);
- il credito d'imposta spettante alla Società e richiesto a rimborso dagli odierni ricorrenti risulterebbe dalla sommatoria delle voci di credito IR (€ 17.415,00), credito IR (€ 10.706,00) e credito IVA (€ 41.311,00), inserite nel Modello Unico 2016 (trasmesso in data 26 settembre 2016) presentato con riguardo all'ultima annualità d'imposta (anno 2015) precedente la cancellazione della Società_1.
Pertanto, gli ex soci presentavano istanza di rimborso per i crediti di imposta emergenti da detto bilancio finale di liquidazione, sostenendo unicamente la propria legittimazione a richiedere il rimborso del credito d'imposta della Società estinta e denunciando l'illegittimità del silenzio - rifiuto formatosi in relazione a tale istanza.
2.Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con deposito, in data 3 dicembre 2024, di articolata memoria difensiva e di documenti, instando per il rigetto del ricorso e in particolare rappresentando:
1) Infondatezza del ricorso in relazione all'istanza di rimborso per credito IR (€ 10.706,00) in quanto già restituito alla Società_1 s.r.l. in liquidazione;
2) Infondatezza del ricorso per maturata decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/73 in relazione all'istanza di rimborso per crediti di imposta IVA e IR;
3) Infondatezza dell'istanza di rimborso in relazione al credito IR (€ 10.000,00)
3. In vista della trattazione del ricorso, in data 1 dicembre 2025, i ricorrenti hanno prodotto articolata memoria difensiva, al fine di controdedurre alle difese dell'Agenzia delle Entrante, instando per l'accoglimento del ricorso.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. n via preliminare occorre delibare le eccezioni formulata dall'Agenzie delle Entrate, in relazione alle quali i ricorrenti hanno controdedotto con la memoria di discussione finale.
In particolare l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato che:
-con riguardo al credito IR (pari ad € 10.706,00) lo stesso risulterebbe già restituito alla Società_1 S.r.l. in liquidazione;
- con riguardo al credito IVA e IR, sarebbe ampiamente maturato il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/73 atteso che i ricorrenti avrebbero presentato istanza di rimborso solo il 17 giugno 2024, ossia a distanza di ben nove anni da quando era sorto il presupposto per il diritto al rimborso che corrisponde al momento dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e quindi al 30 dicembre 2015 o, al più tardi, al momento della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, avvenuta il 12 febbraio 2016;
- per quanto concerne il credito IVA, la Società, nella persona del liquidatore avrebbe presentato istanza di rimborso del credito IVA (per € 41.311,00) in relazione al quale l'Ufficio aveva emesso provvedimento di diniego notificato alla Società il 24 giugno 2017. Avverso il provvedimento di diniego, la Società_1 avrebbe proposto ricorso dichiarato inammissibile perché tardivo dalla CTP di Roma con sentenza n. 10133/2018 passata in giudicato per mancata impugnazione;
- per quanto riguarda infine il credito IR (per € 10.000,00), la Società_1 avrebbe presentato istanza di rimborso in relazione alla quale il 27 luglio 2021, l'Ufficio avrebbe richiesto informazioni e/o documentazione (tra cui anche il saldo dei ruoli ancora esistenti, posto che sarebbero emersi carichi a ruolo nell'anno 2019, per un residuo pari ad € 4.77,63). Non avendo avuto alcun riscontro, l'Ufficio, atteso anche lo stato di cessazione dell'attività d'impresa, l'ammontare della somma richiesta a rimborso e la sussistenza dei carichi a ruolo, avrebbe ritenuto di bloccare la richiesta di rimborso avverso la quale non sarebbe stata proposta impugnazione.
6. Con la memoria di discussione finale i ricorrenti deducono in particolare che, alla luce della giurisprudenza, sarebbe destituita di fondamento la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale l'istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro il termine di 48 mesi, ex art. 38 del DPR n. 602/1973, dal
30 dicembre 2015 (data di approvazione del bilancio finale di liquidazione) o, al più tardi, al momento della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese avvenuta in data 12 febbraio 2016, riguardando la fattispecie di cui è causa un'ipotesi diversa da quella di cui alla disposizione richiamata dall'Ufficio e non riconducibile alla giurisprudenza citata nell'atto di controdeduzioni, per cui opererebbe il termine di prescrizione decennale.
Parimenti destituita di fondamento, in quanto di puro, rito, sarebbe, in tesi attorea, la sentenza resa dalla
CTP di Roma n. 10133/2018 che aveva considerato tardivo il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di rimborso richiesto dal liquidatore della società.
Alcuna valenza inoltre, secondo la prospettazione attorea, poteva avere la decisione dell'Agenzia delle
Entrate di bloccare il rimborso IR, trattandosi di decisione assunta con riguardo alla richiesta avanzata dalla Società_1 ; l'Agenzia delle Entrate peraltro al più avrebbe dovuto, in presenza di carichi a ruolo nell'anno 2019 di € 4.775,63, operare una compensazione ma non bloccare il rimborso, escludendolo del tutto, giacchè il credito IR era di € 10.000,00, dunque di ammontare nettamente superiore al presunto debito iscritto a ruolo.
In ogni caso, in tesi attorea, sarebbe contraddittorio ed inspiegabile l'operato dell'Ufficio, che non aveva avuto alcuna esitazione nel procedere al rimborso del credito IR originato dalla medesima dichiarazione e ugualmente iscritto nel bilancio finale di liquidazione, mentre aveva opposto il veto al rimborso del credito
IR ed IVA scaturente dai medesimi elementi (Modello dichiarativo annualità 2015 – DOC.
3. e bilancio finale di liquidazione) chiedendo delucidazioni in merito.
7. Ciò posto, il ricorso è destituito di fondamento, alla stregua di quanto di seguito precisato.
7.1. Senza dubbio da escludere è il diritto al rimborso del credito IR, essendo già intervenuto il rimborso in favore della società, come da documentazione prodotta dall'Agenzie delle Entrate, non oggetto peraltro di contestazione ad opera dei ricorrenti che, con la memoria finale, hanno per contro dedotto la contraddittorietà dell'operato dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe richiesto delucidazioni in merito al rimborso IR, risultante dalle medesime dichiarazione del rimborso IR.
8. Da respingere è l'eccezione di decadenza, articolata dall'Agenzia delle Entrate tanto in relazione al rimbrso
IVA quanto in relazione al rimborso IR, con richiamo all'art.38 del D.P.R. 602/73,
Quanto al riborso IVA occorre richiamare la giurisprudenza in materia secondo la quale la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l'attività, non possono portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, è regolata dall'art. 30, secondo comma (ora primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale (Cass. ordinanza n. 10070/2025 ““In tema di IVA, la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l'attività, non possono portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, è regolata dall'art. 30, secondo comma (ora primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633, sicché è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale d icui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche e il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva”).
8.1. Parimenti inapplicabile è l'art. 38 del D.P.R. 602/73 con riferimento rimborso IR, dovendo applicarsi la giurisprudenza in materia (Cass. 2018/21788) , secondo cui la decadenza de qua non opera con riferimento al rimborso richiesto in dichiarazione.
9. Peraltro, quanto al rimborso IVA, ostativo al richiesto rimborso si rileva il diniego di rimborso già adottato nei confronti della società in liquidazione, notificato alla Società il 24 giugno 2017, perfettamente opponibile ai soci, quali successori della medesima società. Pertanto ciò che rileva non è tanto il giudicato di puro rito formatosi in relazione all'impugnativa di tale atto ma la cristalizzazione del diniego esplicito - in quanto non oggetto di rituale impugnativa - e la sua opponibilità agli odierni ricorrenti.
10. Parimenti destituita di fondamento è la richiesta di rimborso IR, posto che in relazione alla stessa, in disparte dalla circostanza che non è stata evasa la richiesta di chiarimenti formulata dall'Agenzia delle
Entrate con riferimento al rimborso richiesto dalla Società in liquidazione, la parte non ha fornito alcuna prova, al di là della risultanza del credito dal bilancio finale di liquidazione, che, in quanto atto di parte, è inidoneo alla prova del credito.
11. Il ricorso va pertanto respinto.
12. Sussistono nondimeno, in ragione dei motivi della decisione, giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 15/12/2025 Il Componente Il
Presidente Diana Caminiti Francesco Tirelli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
CAMINITI DIANA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16841/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 267C6111 CREDITO IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12905/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente. Accoglimento ricorso.
Resistente: Non presente. In atti rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2024 e depositato il successivo 13 novembre i ricorrenti in epigrafe indicati, nella qualità di soci della Società_1 S.R.L. in liquidazione cessata hanno impugnato il silenzio – rifiuto, opposto all'istanza di rimborso del credito d'imposta della società Società_1 S.R.L. in liquidazione presentata in data 17 giugno 2024 ai fini della restituzione di crediti d'imposta IR, IR e IVA (a.i. 2015) rispettivamente di importo pari ad € 17.415,00, € 10.706,00 ed € 41.311,00, oltre interessi, in quanto crediti risultanti dal bilancio finale di liquidazione della Società_1 s.r.l. in liquidazione cessata, bilancio approvato in data 30 dicembre 2015. I ricorrenti riferivano, infatti, di aver attivato l'istanza di rimborso in qualità di ex soci della predetta Società.
In particolare assumevano che:
- in data 30 dicembre 2015 veniva approvato il bilancio finale di liquidazione della Società_1 s.r.l. in liquidazione (depositato presso la Camera di Commercio il 28 gennaio 2016, prot. n. 31838/2016) con trasmissione del Modello C4 - comunicazione unica presentata sia ai fini del Registro Imprese che per l'Agenzia delle Entrate;
- in data 12 febbraio 2016, la Società veniva cancellata dal Registro delle imprese;
- dal bilancio finale di liquidazione al 30 dicembre 2015 emergeva la seguente situazione patrimoniale: a)
Attività per € 102.753,46 a titolo di perdita ripartita tra i soci ed € 71.642,15 a titolo di credito d'imposta e dunque di crediti verso l'Erario; b) Passività interamente verso banche (€ 174.39561);
- il credito d'imposta spettante alla Società e richiesto a rimborso dagli odierni ricorrenti risulterebbe dalla sommatoria delle voci di credito IR (€ 17.415,00), credito IR (€ 10.706,00) e credito IVA (€ 41.311,00), inserite nel Modello Unico 2016 (trasmesso in data 26 settembre 2016) presentato con riguardo all'ultima annualità d'imposta (anno 2015) precedente la cancellazione della Società_1.
Pertanto, gli ex soci presentavano istanza di rimborso per i crediti di imposta emergenti da detto bilancio finale di liquidazione, sostenendo unicamente la propria legittimazione a richiedere il rimborso del credito d'imposta della Società estinta e denunciando l'illegittimità del silenzio - rifiuto formatosi in relazione a tale istanza.
2.Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con deposito, in data 3 dicembre 2024, di articolata memoria difensiva e di documenti, instando per il rigetto del ricorso e in particolare rappresentando:
1) Infondatezza del ricorso in relazione all'istanza di rimborso per credito IR (€ 10.706,00) in quanto già restituito alla Società_1 s.r.l. in liquidazione;
2) Infondatezza del ricorso per maturata decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/73 in relazione all'istanza di rimborso per crediti di imposta IVA e IR;
3) Infondatezza dell'istanza di rimborso in relazione al credito IR (€ 10.000,00)
3. In vista della trattazione del ricorso, in data 1 dicembre 2025, i ricorrenti hanno prodotto articolata memoria difensiva, al fine di controdedurre alle difese dell'Agenzia delle Entrante, instando per l'accoglimento del ricorso.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. n via preliminare occorre delibare le eccezioni formulata dall'Agenzie delle Entrate, in relazione alle quali i ricorrenti hanno controdedotto con la memoria di discussione finale.
In particolare l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato che:
-con riguardo al credito IR (pari ad € 10.706,00) lo stesso risulterebbe già restituito alla Società_1 S.r.l. in liquidazione;
- con riguardo al credito IVA e IR, sarebbe ampiamente maturato il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/73 atteso che i ricorrenti avrebbero presentato istanza di rimborso solo il 17 giugno 2024, ossia a distanza di ben nove anni da quando era sorto il presupposto per il diritto al rimborso che corrisponde al momento dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e quindi al 30 dicembre 2015 o, al più tardi, al momento della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, avvenuta il 12 febbraio 2016;
- per quanto concerne il credito IVA, la Società, nella persona del liquidatore avrebbe presentato istanza di rimborso del credito IVA (per € 41.311,00) in relazione al quale l'Ufficio aveva emesso provvedimento di diniego notificato alla Società il 24 giugno 2017. Avverso il provvedimento di diniego, la Società_1 avrebbe proposto ricorso dichiarato inammissibile perché tardivo dalla CTP di Roma con sentenza n. 10133/2018 passata in giudicato per mancata impugnazione;
- per quanto riguarda infine il credito IR (per € 10.000,00), la Società_1 avrebbe presentato istanza di rimborso in relazione alla quale il 27 luglio 2021, l'Ufficio avrebbe richiesto informazioni e/o documentazione (tra cui anche il saldo dei ruoli ancora esistenti, posto che sarebbero emersi carichi a ruolo nell'anno 2019, per un residuo pari ad € 4.77,63). Non avendo avuto alcun riscontro, l'Ufficio, atteso anche lo stato di cessazione dell'attività d'impresa, l'ammontare della somma richiesta a rimborso e la sussistenza dei carichi a ruolo, avrebbe ritenuto di bloccare la richiesta di rimborso avverso la quale non sarebbe stata proposta impugnazione.
6. Con la memoria di discussione finale i ricorrenti deducono in particolare che, alla luce della giurisprudenza, sarebbe destituita di fondamento la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale l'istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro il termine di 48 mesi, ex art. 38 del DPR n. 602/1973, dal
30 dicembre 2015 (data di approvazione del bilancio finale di liquidazione) o, al più tardi, al momento della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese avvenuta in data 12 febbraio 2016, riguardando la fattispecie di cui è causa un'ipotesi diversa da quella di cui alla disposizione richiamata dall'Ufficio e non riconducibile alla giurisprudenza citata nell'atto di controdeduzioni, per cui opererebbe il termine di prescrizione decennale.
Parimenti destituita di fondamento, in quanto di puro, rito, sarebbe, in tesi attorea, la sentenza resa dalla
CTP di Roma n. 10133/2018 che aveva considerato tardivo il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di rimborso richiesto dal liquidatore della società.
Alcuna valenza inoltre, secondo la prospettazione attorea, poteva avere la decisione dell'Agenzia delle
Entrate di bloccare il rimborso IR, trattandosi di decisione assunta con riguardo alla richiesta avanzata dalla Società_1 ; l'Agenzia delle Entrate peraltro al più avrebbe dovuto, in presenza di carichi a ruolo nell'anno 2019 di € 4.775,63, operare una compensazione ma non bloccare il rimborso, escludendolo del tutto, giacchè il credito IR era di € 10.000,00, dunque di ammontare nettamente superiore al presunto debito iscritto a ruolo.
In ogni caso, in tesi attorea, sarebbe contraddittorio ed inspiegabile l'operato dell'Ufficio, che non aveva avuto alcuna esitazione nel procedere al rimborso del credito IR originato dalla medesima dichiarazione e ugualmente iscritto nel bilancio finale di liquidazione, mentre aveva opposto il veto al rimborso del credito
IR ed IVA scaturente dai medesimi elementi (Modello dichiarativo annualità 2015 – DOC.
3. e bilancio finale di liquidazione) chiedendo delucidazioni in merito.
7. Ciò posto, il ricorso è destituito di fondamento, alla stregua di quanto di seguito precisato.
7.1. Senza dubbio da escludere è il diritto al rimborso del credito IR, essendo già intervenuto il rimborso in favore della società, come da documentazione prodotta dall'Agenzie delle Entrate, non oggetto peraltro di contestazione ad opera dei ricorrenti che, con la memoria finale, hanno per contro dedotto la contraddittorietà dell'operato dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe richiesto delucidazioni in merito al rimborso IR, risultante dalle medesime dichiarazione del rimborso IR.
8. Da respingere è l'eccezione di decadenza, articolata dall'Agenzia delle Entrate tanto in relazione al rimbrso
IVA quanto in relazione al rimborso IR, con richiamo all'art.38 del D.P.R. 602/73,
Quanto al riborso IVA occorre richiamare la giurisprudenza in materia secondo la quale la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l'attività, non possono portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, è regolata dall'art. 30, secondo comma (ora primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale (Cass. ordinanza n. 10070/2025 ““In tema di IVA, la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l'attività, non possono portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, è regolata dall'art. 30, secondo comma (ora primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633, sicché è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale d icui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche e il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva”).
8.1. Parimenti inapplicabile è l'art. 38 del D.P.R. 602/73 con riferimento rimborso IR, dovendo applicarsi la giurisprudenza in materia (Cass. 2018/21788) , secondo cui la decadenza de qua non opera con riferimento al rimborso richiesto in dichiarazione.
9. Peraltro, quanto al rimborso IVA, ostativo al richiesto rimborso si rileva il diniego di rimborso già adottato nei confronti della società in liquidazione, notificato alla Società il 24 giugno 2017, perfettamente opponibile ai soci, quali successori della medesima società. Pertanto ciò che rileva non è tanto il giudicato di puro rito formatosi in relazione all'impugnativa di tale atto ma la cristalizzazione del diniego esplicito - in quanto non oggetto di rituale impugnativa - e la sua opponibilità agli odierni ricorrenti.
10. Parimenti destituita di fondamento è la richiesta di rimborso IR, posto che in relazione alla stessa, in disparte dalla circostanza che non è stata evasa la richiesta di chiarimenti formulata dall'Agenzia delle
Entrate con riferimento al rimborso richiesto dalla Società in liquidazione, la parte non ha fornito alcuna prova, al di là della risultanza del credito dal bilancio finale di liquidazione, che, in quanto atto di parte, è inidoneo alla prova del credito.
11. Il ricorso va pertanto respinto.
12. Sussistono nondimeno, in ragione dei motivi della decisione, giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 15/12/2025 Il Componente Il
Presidente Diana Caminiti Francesco Tirelli