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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.05.2024 da
1) , Parte_1 nata San Vito al Tagliamento (Pordenone) il 17.06.1971 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino francese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Tailandia) Kraam Condominium, 55/1, Fl.10, , , Controparte_1 Parte_3
Parte_4
entrambi con gli Avv.ti Marco Facchetti e Matilde Capello del Foro di Milano presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto al HE (PN) il 13/08/2011 (Anno 2011; atto n.08, Parte I)
pagina 1 di 6 separati con sentenza n. 1809/2024 del 25/09-11/11/2024 Tribunale di Milano (passata in giudicato per rinuncia delle parti il 11/11/2024, come da documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con il seguente figlio: nato in [...] al Tagliamento (PN) il 02/09/2011, Parte_5 cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della loro separazione in cumulo con la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni relative al divorzio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Sesto al HE (PN) in data 13/08/2011, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di Sesto al HE
(PN) (Anno 2011, n.08 Parte I).
• ordinare al Comune Sesto al HE (PN) dove il matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile (Anno 2011, n.08 Parte I) e al Comune di Milano ove pure il matrimonio risulta trascritto (Anno 2012, n.36, Parte II, Serie C) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni divorzili e dichiarare equa l'attribuzione dell'una tantum di cui ai punti n. 8 e n.9 che seguono:
1) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e resterà Parte_5 collocato presso la madre presumibilmente in Roma Via Reggio Emilia 26 in immobile che sarà acquistato dal Signor come indicato nelle condizioni di separazione al n.11 e di Pt_2 cui le parti in questa sede divorzile riservano di indicare più esattamente l'indirizzo e dove resterà stabilita la residenza anagrafica dei minore.
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente con riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione civile e religiosa, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno, invece, assunte tra i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio. Quest'ultimo manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Dato atto che il padre per oggettive ragioni di lavoro si tratterrà a vivere all'estero, presumibilmente ancora in Tailandia e/o in paese extra U.E, nonostante ciò ed in ogni caso assicura la sua attiva presenza genitoriale tale da garantire l'esercizio effettivo dell'affidamento condiviso del figlio minore, come infra ulteriormente precisato. pagina 2 di 6 3) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il Signor continuerà a Parte_5 Pt_2 corrispondere alla SI , la somma di Euro 4.000/00 (Euro quatttromila/00) mensile Pt_1 che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di Luglio 2024 (prima rivalutazione Luglio 2025).
4) Il Signor inoltre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative al Pt_2 figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
pagina 3 di 6 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) Sempre quanto alle spese extra assegno periodico, i genitori inoltre si danno reciprocamente atto e concordano sin da ora che:
5.1. il figlio a partire dal Parte_5 settembre 2024 verrà iscritto alla scuola paritaria YC UB di Roma ed il padre sosterrà tutte le spese connesse all'iscrizione e frequentazione, nessuna esclusa, comprese le spese della mensa scolastica, dell'abbigliamento sportivo, delle spese di cancelleria ricorrenti nell'anno e delle gite proposte dalla scuola.
5.2. il Signor è titolare di polizza Pt_2 sanitaria aziendale della quale continueranno a beneficiare anche il figlio e la Parte_5
SI , quest'ultima sino a quando non interverrà lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
Egli si farà carico anche delle eventuali franchigie non rimborsate dalla assicurazione.
5.3. Il costo dei viaggi del figlio Pt_5 concordati con la madre per raggiungere il padre all'estero resteranno a carico del Signor
Pt_2
6) A causa della distanza abitativa del padre dovuta ad oggettive ragioni di lavoro, i genitori concordano che il Signor potrà vedere e tenere con sé il figlio con la Pt_2 Parte_5 necessaria flessibilità quando egli potrà raggiungerlo in Italia, in modo da favorire la presenza genitoriale paterna e l'esercizio dell'affidamento condiviso come sopra indicato, previ tempestivi accordi con la madre che dovranno essere adottati almeno entro i 30 giorni precedenti le visite.
7) Quanto alle vacanze scolastiche estive ed invernali, i genitori danno atto che il sistema scolastico francese adottato dall'istituto paritario dove il figlio verrà iscritto a Parte_5
Roma a partire da settembre 2024, prevede periodi di vacanza diversi dal sistema scolastico italiano.
Il padre, sempre previa tempestivi accordi con la madre, vedrà e terrà con sé il figlio Pt_5 per circa la metà delle vacanze scolastiche del sistema francese, nei tempi e modalità da
[...] programmare se possibile all'inizio dell'anno scolastico e/o comunque in applicazione del principio dell'alternanza tra i genitori.
8) A titolo di assegno divorzile, il Signor si obbliga a versare alla SI Parte_2 Pt_1
, la quale accetta, in un'unica soluzione e previa dichiarazione di equità da parte del
[...]
Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 l'importo complessivo di Euro 200.000,00 (Euro duecentomila) da versarsi mediante bonifico bancario sul c/c a Lei intestato e che la SI gli indicherà tempestivamente, entro 10 giorni Pt_1 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. pagina 4 di 6 9) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo divorzile in un'unica soluzione definitiva e tombale e viene concordata ed effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, dei diritti derivanti dal matrimonio, aventi causa o comunque connessi alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
10) I genitori si prestano ogni consenso per i passaporti loro e del figlio. Il passaporto del figlio sarà custodito dalla madre che lo consegnerà di volta in volta al padre, in caso di viaggio all'estero del minore. L'eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato.
11) Il Signor si farà carico degli oneri di assistenza dei difensori. I legali sottoscrivono Pt_2 anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
12)
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. Con successive Note Scritte depositate in sostituzione dell'udienza le Parti, ottemperando a quanto da loro previsto al punto 1 delle condizioni divorzili, hanno dichiarato che la residenza anagrafica del minore, collocato presso la madre, è stata posta definitivamente in Roma Via Reggio Emilia n. 26 interno 26, in immobile di proprietà esclusiva della SI e non gravato da mutuo;
hanno Pt_1 dichiarato di non volersi riconciliare, confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 5 di 6 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sesto al HE (Pordenone) il
13/08/2011, iscritto nei Registri dello Stato civile del medesimo Comune di Sesto al HE
(Anno 2011, atto n.08, parte I) tra la SI e il Signor Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di procedura a carico del Signor Parte_2
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto al HE (Pordenone) (Anno
2011, Atto n. 08, Parte I) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto
(anno 2012, atto n. 36, Parte II, Serie C).
Così deciso in Milano, il 02 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.05.2024 da
1) , Parte_1 nata San Vito al Tagliamento (Pordenone) il 17.06.1971 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino francese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Tailandia) Kraam Condominium, 55/1, Fl.10, , , Controparte_1 Parte_3
Parte_4
entrambi con gli Avv.ti Marco Facchetti e Matilde Capello del Foro di Milano presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto al HE (PN) il 13/08/2011 (Anno 2011; atto n.08, Parte I)
pagina 1 di 6 separati con sentenza n. 1809/2024 del 25/09-11/11/2024 Tribunale di Milano (passata in giudicato per rinuncia delle parti il 11/11/2024, come da documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con il seguente figlio: nato in [...] al Tagliamento (PN) il 02/09/2011, Parte_5 cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della loro separazione in cumulo con la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni relative al divorzio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Sesto al HE (PN) in data 13/08/2011, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di Sesto al HE
(PN) (Anno 2011, n.08 Parte I).
• ordinare al Comune Sesto al HE (PN) dove il matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile (Anno 2011, n.08 Parte I) e al Comune di Milano ove pure il matrimonio risulta trascritto (Anno 2012, n.36, Parte II, Serie C) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni divorzili e dichiarare equa l'attribuzione dell'una tantum di cui ai punti n. 8 e n.9 che seguono:
1) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e resterà Parte_5 collocato presso la madre presumibilmente in Roma Via Reggio Emilia 26 in immobile che sarà acquistato dal Signor come indicato nelle condizioni di separazione al n.11 e di Pt_2 cui le parti in questa sede divorzile riservano di indicare più esattamente l'indirizzo e dove resterà stabilita la residenza anagrafica dei minore.
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente con riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione civile e religiosa, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno, invece, assunte tra i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio. Quest'ultimo manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Dato atto che il padre per oggettive ragioni di lavoro si tratterrà a vivere all'estero, presumibilmente ancora in Tailandia e/o in paese extra U.E, nonostante ciò ed in ogni caso assicura la sua attiva presenza genitoriale tale da garantire l'esercizio effettivo dell'affidamento condiviso del figlio minore, come infra ulteriormente precisato. pagina 2 di 6 3) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il Signor continuerà a Parte_5 Pt_2 corrispondere alla SI , la somma di Euro 4.000/00 (Euro quatttromila/00) mensile Pt_1 che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di Luglio 2024 (prima rivalutazione Luglio 2025).
4) Il Signor inoltre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative al Pt_2 figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
pagina 3 di 6 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) Sempre quanto alle spese extra assegno periodico, i genitori inoltre si danno reciprocamente atto e concordano sin da ora che:
5.1. il figlio a partire dal Parte_5 settembre 2024 verrà iscritto alla scuola paritaria YC UB di Roma ed il padre sosterrà tutte le spese connesse all'iscrizione e frequentazione, nessuna esclusa, comprese le spese della mensa scolastica, dell'abbigliamento sportivo, delle spese di cancelleria ricorrenti nell'anno e delle gite proposte dalla scuola.
5.2. il Signor è titolare di polizza Pt_2 sanitaria aziendale della quale continueranno a beneficiare anche il figlio e la Parte_5
SI , quest'ultima sino a quando non interverrà lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
Egli si farà carico anche delle eventuali franchigie non rimborsate dalla assicurazione.
5.3. Il costo dei viaggi del figlio Pt_5 concordati con la madre per raggiungere il padre all'estero resteranno a carico del Signor
Pt_2
6) A causa della distanza abitativa del padre dovuta ad oggettive ragioni di lavoro, i genitori concordano che il Signor potrà vedere e tenere con sé il figlio con la Pt_2 Parte_5 necessaria flessibilità quando egli potrà raggiungerlo in Italia, in modo da favorire la presenza genitoriale paterna e l'esercizio dell'affidamento condiviso come sopra indicato, previ tempestivi accordi con la madre che dovranno essere adottati almeno entro i 30 giorni precedenti le visite.
7) Quanto alle vacanze scolastiche estive ed invernali, i genitori danno atto che il sistema scolastico francese adottato dall'istituto paritario dove il figlio verrà iscritto a Parte_5
Roma a partire da settembre 2024, prevede periodi di vacanza diversi dal sistema scolastico italiano.
Il padre, sempre previa tempestivi accordi con la madre, vedrà e terrà con sé il figlio Pt_5 per circa la metà delle vacanze scolastiche del sistema francese, nei tempi e modalità da
[...] programmare se possibile all'inizio dell'anno scolastico e/o comunque in applicazione del principio dell'alternanza tra i genitori.
8) A titolo di assegno divorzile, il Signor si obbliga a versare alla SI Parte_2 Pt_1
, la quale accetta, in un'unica soluzione e previa dichiarazione di equità da parte del
[...]
Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 l'importo complessivo di Euro 200.000,00 (Euro duecentomila) da versarsi mediante bonifico bancario sul c/c a Lei intestato e che la SI gli indicherà tempestivamente, entro 10 giorni Pt_1 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. pagina 4 di 6 9) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo divorzile in un'unica soluzione definitiva e tombale e viene concordata ed effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, dei diritti derivanti dal matrimonio, aventi causa o comunque connessi alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
10) I genitori si prestano ogni consenso per i passaporti loro e del figlio. Il passaporto del figlio sarà custodito dalla madre che lo consegnerà di volta in volta al padre, in caso di viaggio all'estero del minore. L'eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato.
11) Il Signor si farà carico degli oneri di assistenza dei difensori. I legali sottoscrivono Pt_2 anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
12)
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. Con successive Note Scritte depositate in sostituzione dell'udienza le Parti, ottemperando a quanto da loro previsto al punto 1 delle condizioni divorzili, hanno dichiarato che la residenza anagrafica del minore, collocato presso la madre, è stata posta definitivamente in Roma Via Reggio Emilia n. 26 interno 26, in immobile di proprietà esclusiva della SI e non gravato da mutuo;
hanno Pt_1 dichiarato di non volersi riconciliare, confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 5 di 6 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sesto al HE (Pordenone) il
13/08/2011, iscritto nei Registri dello Stato civile del medesimo Comune di Sesto al HE
(Anno 2011, atto n.08, parte I) tra la SI e il Signor Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di procedura a carico del Signor Parte_2
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto al HE (Pordenone) (Anno
2011, Atto n. 08, Parte I) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto
(anno 2012, atto n. 36, Parte II, Serie C).
Così deciso in Milano, il 02 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6