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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1356/2025 RG promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. SERNIA Parte_1
AB e dall'avv. CELESTE LISO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela R. Mazzeo, dal dott.
EN ON e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 28.10.2025.
Con ricorso depositato in data 30.4.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva a
Codesto Tribunale l'accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti relativamente all'anno scolastico 2021/2022, avendo prestato servizio in qualità di docente supplente con contratto fino al termine delle attività didattiche, così concludendo “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2021/2022 per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n.
16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità Controparte_2 per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 16 giorni per
1 l'anno 2021/2022) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Il , nel costituirsi in giudizio, contestava il ricorso in Controparte_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è fondato aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Inoltre, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, in forza del più
2 recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della L. n. 937 del
1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Ciò posto, il deve essere condannato in via generica (essendo tale la richiesta di CP_2 condanna formulata nel ricorso introduttivo, nel contraddittorio delle parti) al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, pari a 16 gg di ferie residue (trattandosi di circostanza non contestata e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.), oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
la liquidazione è parametrata in misura pari ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., espunta la fase istruttoria non svolta, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1356/2025 RG , in accoglimento dello stesso, così provvede:
-accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento in favore della stessa dell'indennità per le ferie non godute in misura pari a 16 giorni per l'anno 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di CP_2 euro 321,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Crotone, 28/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1356/2025 RG promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. SERNIA Parte_1
AB e dall'avv. CELESTE LISO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela R. Mazzeo, dal dott.
EN ON e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 28.10.2025.
Con ricorso depositato in data 30.4.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva a
Codesto Tribunale l'accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti relativamente all'anno scolastico 2021/2022, avendo prestato servizio in qualità di docente supplente con contratto fino al termine delle attività didattiche, così concludendo “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2021/2022 per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n.
16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità Controparte_2 per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 16 giorni per
1 l'anno 2021/2022) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Il , nel costituirsi in giudizio, contestava il ricorso in Controparte_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è fondato aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Inoltre, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, in forza del più
2 recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della L. n. 937 del
1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Ciò posto, il deve essere condannato in via generica (essendo tale la richiesta di CP_2 condanna formulata nel ricorso introduttivo, nel contraddittorio delle parti) al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, pari a 16 gg di ferie residue (trattandosi di circostanza non contestata e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.), oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
la liquidazione è parametrata in misura pari ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., espunta la fase istruttoria non svolta, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1356/2025 RG , in accoglimento dello stesso, così provvede:
-accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento in favore della stessa dell'indennità per le ferie non godute in misura pari a 16 giorni per l'anno 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di CP_2 euro 321,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Crotone, 28/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL
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