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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1394/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1394/2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore De Luca, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale -Dislocazione di Reggio Calabria – Via Miraglia n° 14 Parte_1
-APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Rombolà ed elettivamente domiciliato in Tropea alla Via Piave n. 15, presso lo studio del difensore
-APPELLATO-
- Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
- Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
per ottenere la riforma integrale della sentenza n. 3014/2023 emessa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. , che aveva condannato Persona_1 [...]
a rimborsare a due buoni fruttiferi, n. 27509310333 di 2.500 euro e Pt_1 Controparte_1
n. 57902010256 di 1000 euro, sottoscritti in suo favore dai nonni in data 7 maggio 2001. Il
Giudice di Pace aveva accolto la domanda proposta in via principale dall'attore volta a ottenere la condanna di al rimborso dei suddetti buoni fruttiferi sul Parte_1
presupposto del mancato decorso del termine di prescrizione dei due buoni a causa dell'omessa indicazione della data di scadenza sui titoli medesimi nonché della mancata consegna del foglio informativo (c.d. , previsto dal D.M. 19.12.2000. CP_2
Contro tale sentenza l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 2395 e 2491 c.c. nonché
della normativa di cui al D.M. del 29.03.2001.
Ha in particolare evidenziato che la prescrizione è pacifica nel caso in esame in quanto disciplinata direttamente dalla legge e non inficiata dall'omessa indicazione della data di scadenza sui buoni oggetto del giudizio. Ha precisato che la presunta lacuna informativa sarebbe colmata dai Decreti Ministeriali che integrano la disciplina dei buoni fruttiferi,
rispetto ai quali vige la presunzione di conoscenza nel momento in cui gli stessi vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Ha altresì dedotto che, in ogni caso, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935
cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ.
prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, salva l'ipotesi di dolo della controparte prevista dal n. 8, assente nel caso in esame posto che nessuna norma impone a la comunicazione della data di scadenza del buono. Parte_1
pagina 2 di 8 Ha dedotto che sarebbe stato onere di provare di non avere ricevuto il Controparte_1
foglio informativo ai sensi dell'art. 2697 C.C.; in definitiva ha rilevato che il buono in esame è
della serie AA2 con scadenza a 7 anni dalla loro emissione –circostanza non contestata, e,
comunque, risultante dal timbro di emissione apposta sul buono stesso - per cui sarebbe stato onere del sottoscrittore, secondo l'ordinaria diligenza, informarsi sulla disciplina di scadenza e conseguente decorrenza del termine di prescrizione dei buoni fruttiferi. In ogni caso ha aggiunto che la mancata consegna del foglio informativo non ha interrotto la prescrizione e il titolo risulta legittimamente prescritto e ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado con condanna alle spese.
Si è costituito nel giudizio di appello concludendo, in via principale, per il Controparte_1
rigetto dell'appello proposto da e, con appello in via incidentale Parte_1
condizionato, in riforma della sentenza di primo grado, per la condanna dell'appellante,
previo accertamento della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e di informativa, al risarcimento danni nei confronti di nella misura pari alla Controparte_1
somma portata dai due buoni fruttiferi postali indicati in premessa (comprensiva degli interessi maturati e previsti dai singoli buoni), nonché gli ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al soddisfo come per legge, ovvero alla minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2024 previa assegnazione alle
Parti dei termini ex art. 352 c.p.c.
Nel merito la sentenza è meritevole di riforma.
Occorre preliminarmente osservare che il buono fruttifero “a termine” oggetto di causa appartiene alla serie AA2 istituita con D.M. 29 marzo 2001; in base a tale decreto i buoni hanno durata di sette anni. L'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, richiamato dal D.M. 29 marzo 2001, aveva esteso a dieci anni il termine di prescrizione prevedendo che “i
pagina 3 di 8 diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni
dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Sulla base di tali coordinate normative, nel caso in esame, il diritto al rimborso deve considerarsi prescritto.
Il buono postale fruttifero prodotto in giudizio risulta emesso in data 7.5.2001 ed è quindi giunto in scadenza in data 7.5.2008, con conseguente maturare della prescrizione in data
7.5.2018. È pacifico che si sia recato presso l'Ufficio postale di Rombiolo Controparte_1
per riscuotere i buoni nel mese di dicembre del 2018.
Ciò premesso, non è condivisibile la motivazione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione del diritto al rimborso del titolo decorre dalla conoscenza giuridica del diritto avvenuta a solo in seguito alla richiesta di rimborso.
Sul tema generale della prescrizione e della sua decorrenza dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che (Cass., n. 15622/2001; Cass., n.
6209/99; Cass., n. 9291/97) l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto.
Non coglie dunque nel segno la decisione di primo grado nella parte in cui dichiara che, in difetto dell'indicazione sul buono sottoscritto della data di scadenza nonché in mancanza della consegna del foglio illustrativo analitico, essendo il cliente messo in grado di esercitare il suo diritto soltanto in seguito al rigetto dell'istanza di rimborso, il termine di prescrizione non può considerarsi ancora giunto a maturazione.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. sent. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un. sent. 13979/2007;
Cass. sent. n. 19002/2017, Cass. SU sent, n. 3963/2019 ; Cass. ord. n. 4748 /2022), necessari, ex pagina 4 di 8 art. 2002 c.c., a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori anche alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati.
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione in forza del combinato disposto di cui all' art. 173 del codice postale e dell'art. 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente alla emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto nascente dal buono fruttifero. (v. Cass. SU sent. n. 13379/2007; Cass.
SU sent. n. 3963/2019; Cass. ordinanza n. 4748/2022).
Di talché, alla luce di quanto sopra esposto, l'incompletezza testuale dei titoli dovuta all'illeggibilità dei timbri ivi apposti risulta essere irrilevante ai fini dell'individuazione della data di scadenza dei buoni, necessaria a determinare il dies ad quem della prescrizione.
Ciò in quanto, in base al meccanismo di inserzione automatica in sostituzione di cui all'art. 1339 c.c. operante in assenza del carattere letterale dei titoli, le relative informazioni si desumono innanzitutto dal D.M. 29 marzo 2001istitutivo della serie buoni fruttiferi a termine
AA2, il quale all'art. 8 prevede la scadenza dei buoni al settimo anno dalla loro emissione,
nonché dal D.M. del 19-12-2000, anch'esso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, che all'art. 8 c. 1
prevede che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Né la violazione dell'obbligo informativo sulle caratteristiche e durata del titolo anche in conseguenza della mancata consegna del foglio illustrativo potrebbe assurgere a causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. Ed invero, alla condotta omissiva realizzata da non puo', in mancanza, della prova dell'elemento soggettivo richiesto, Parte_1
riconoscersi efficacia sospensiva rispetto al decorso della prescrizione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2941 c.c. n.
8. a mente del quale " la prescrizione rimane sospesa tra il pagina 5 di 8 debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto".
Tuttavia, nella propria domanda ha altresì richiesto in via subordinata la Controparte_1
condanna dell'odierna appellante al risarcimento danni nella misura pari alla somma portata dai due buoni fruttiferi postali indicati in premessa (comprensiva degli interessi maturati e previsti dai singoli buoni), nonché gli ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al soddisfo come per legge, in ragione delle violazioni delle regole di correttezza e buona fede nonché dell'obbligo di informativa e diligenza.
Sul punto va rilevato che il citato D.M. del 19.12.2000 ha imposto al collocatore il rispetto di specifici obblighi di informazione da adempiere mediante la consegna al cliente di appositi fogli informativi che riportino, tra le altre informazioni, la scadenza del titolo emesso ed i termini di prescrizione.
Questo Tribunale aderisce all'orientamento secondo cui l'obbligo di informazione, da intendersi come obbligo di di dare al risparmiatore informazioni precise al Parte_1
momento della sottoscrizione al fine di individuare la suddetta scadenza, costituisce parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione del buono fruttifero,
sicché l'omessa indicazione da parte dell'intermediario postale della data di scadenza sul titolo- come risulta dai documenti depositati in giudizio e/o l'omessa informazione in merito alla stessa, come allegato in primo grado dalla parte appellata, costituisce un'ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante e imputabile a . Parte_1
Invero, nel caso di specie, nonostante l'allegazione, da parte dell'appellato,
dell'inadempimento dei menzionati obblighi informativi, non ha fornito la Parte_1
prova liberatoria, su di essa gravante (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001),
dell'avvenuta consegna, al momento della sottoscrizione del titolo, del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
pagina 6 di 8 Parimenti non risulta che abbia esposto nei propri locali un avviso contenente le Parte_1
condizioni praticate su detti rapporti e l'espresso rinvio ai fogli informativi che comunque avrebbe dovuto consegnare ai sottoscrittori dei titoli. La consegna di tale documentazione è
considerata, difatti, necessaria al fine di rendere edotti i sottoscrittori dei buoni delle informazioni afferenti al rapporto, non potendosi ritenere sufficiente che le stesse vengano genericamente acquisite dagli stessi mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Può, dunque, affermarsi che, sebbene il rapporto contrattuale intercorso tra le parti sia regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata, la natura dei buoni impone,
comunque, una condotta improntata alla correttezza e buona fede da parte del gestore.
La buona fede intesa come clausola generale del contratto si configura, infatti, come obbligo di avviso e protezione dell'altra parte, in un rapporto basato sul reciproco affidamento. In
altri termini, gli obblighi di buona fede si specificano, altresì, nei doveri di avviso e di informazione della controparte in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto. Tali doveri si concretizzano nell'obbligo della parte di mantenere una condotta che tenga in considerazione l'utilità dell'altra parte, anche al di là delle prescrizioni contrattuali
Per tali ragioni, può, quindi, ritenersi provato il grave inadempimento agli obblighi informativi imposti dal DM del 2000 più volte citato, con la conseguenza che l'odierna appellante, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dall'appellato, va condannata al risarcimento del danno dallo stesso subito.
Tale danno va quantificato nella somma che l'appellato avrebbe riscosso qualora, debitamente informato della scadenza del buono e del termine di prescrizione del loro diritto, ne avessero chiesto il rimborso quando esso ha cessato di essere fruttifero, ovvero in un importo pari al valore iniziale del buono (€ 3.500,00), maggiorato degli interessi maturati fino a tale ultima data. A decorrere da tale data va applicata la rivalutazione monetaria sul predetto importo,
fino alla data della presente pronuncia, dalla quale decorreranno gli interessi legali sulla somma rivalutata pagina 7 di 8 Tenuto conto dell'esito del giudizio e della particolare complessità giuridica della questione sottesa su cui si registrano contrasti all'interno della giurisprudenza di merito e di legittimità
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando così provvede:
- riformando la sentenza n. n. 3014/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia in data
18.10.2023 condanna per le causali indicate in parte motiva, al risarcimento Parte_1
del danno subito da che liquida in € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
per come indicato in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 20.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1394/2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore De Luca, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale -Dislocazione di Reggio Calabria – Via Miraglia n° 14 Parte_1
-APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Rombolà ed elettivamente domiciliato in Tropea alla Via Piave n. 15, presso lo studio del difensore
-APPELLATO-
- Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
- Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
per ottenere la riforma integrale della sentenza n. 3014/2023 emessa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. , che aveva condannato Persona_1 [...]
a rimborsare a due buoni fruttiferi, n. 27509310333 di 2.500 euro e Pt_1 Controparte_1
n. 57902010256 di 1000 euro, sottoscritti in suo favore dai nonni in data 7 maggio 2001. Il
Giudice di Pace aveva accolto la domanda proposta in via principale dall'attore volta a ottenere la condanna di al rimborso dei suddetti buoni fruttiferi sul Parte_1
presupposto del mancato decorso del termine di prescrizione dei due buoni a causa dell'omessa indicazione della data di scadenza sui titoli medesimi nonché della mancata consegna del foglio informativo (c.d. , previsto dal D.M. 19.12.2000. CP_2
Contro tale sentenza l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 2395 e 2491 c.c. nonché
della normativa di cui al D.M. del 29.03.2001.
Ha in particolare evidenziato che la prescrizione è pacifica nel caso in esame in quanto disciplinata direttamente dalla legge e non inficiata dall'omessa indicazione della data di scadenza sui buoni oggetto del giudizio. Ha precisato che la presunta lacuna informativa sarebbe colmata dai Decreti Ministeriali che integrano la disciplina dei buoni fruttiferi,
rispetto ai quali vige la presunzione di conoscenza nel momento in cui gli stessi vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Ha altresì dedotto che, in ogni caso, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935
cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ.
prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, salva l'ipotesi di dolo della controparte prevista dal n. 8, assente nel caso in esame posto che nessuna norma impone a la comunicazione della data di scadenza del buono. Parte_1
pagina 2 di 8 Ha dedotto che sarebbe stato onere di provare di non avere ricevuto il Controparte_1
foglio informativo ai sensi dell'art. 2697 C.C.; in definitiva ha rilevato che il buono in esame è
della serie AA2 con scadenza a 7 anni dalla loro emissione –circostanza non contestata, e,
comunque, risultante dal timbro di emissione apposta sul buono stesso - per cui sarebbe stato onere del sottoscrittore, secondo l'ordinaria diligenza, informarsi sulla disciplina di scadenza e conseguente decorrenza del termine di prescrizione dei buoni fruttiferi. In ogni caso ha aggiunto che la mancata consegna del foglio informativo non ha interrotto la prescrizione e il titolo risulta legittimamente prescritto e ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado con condanna alle spese.
Si è costituito nel giudizio di appello concludendo, in via principale, per il Controparte_1
rigetto dell'appello proposto da e, con appello in via incidentale Parte_1
condizionato, in riforma della sentenza di primo grado, per la condanna dell'appellante,
previo accertamento della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e di informativa, al risarcimento danni nei confronti di nella misura pari alla Controparte_1
somma portata dai due buoni fruttiferi postali indicati in premessa (comprensiva degli interessi maturati e previsti dai singoli buoni), nonché gli ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al soddisfo come per legge, ovvero alla minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2024 previa assegnazione alle
Parti dei termini ex art. 352 c.p.c.
Nel merito la sentenza è meritevole di riforma.
Occorre preliminarmente osservare che il buono fruttifero “a termine” oggetto di causa appartiene alla serie AA2 istituita con D.M. 29 marzo 2001; in base a tale decreto i buoni hanno durata di sette anni. L'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, richiamato dal D.M. 29 marzo 2001, aveva esteso a dieci anni il termine di prescrizione prevedendo che “i
pagina 3 di 8 diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni
dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Sulla base di tali coordinate normative, nel caso in esame, il diritto al rimborso deve considerarsi prescritto.
Il buono postale fruttifero prodotto in giudizio risulta emesso in data 7.5.2001 ed è quindi giunto in scadenza in data 7.5.2008, con conseguente maturare della prescrizione in data
7.5.2018. È pacifico che si sia recato presso l'Ufficio postale di Rombiolo Controparte_1
per riscuotere i buoni nel mese di dicembre del 2018.
Ciò premesso, non è condivisibile la motivazione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione del diritto al rimborso del titolo decorre dalla conoscenza giuridica del diritto avvenuta a solo in seguito alla richiesta di rimborso.
Sul tema generale della prescrizione e della sua decorrenza dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che (Cass., n. 15622/2001; Cass., n.
6209/99; Cass., n. 9291/97) l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto.
Non coglie dunque nel segno la decisione di primo grado nella parte in cui dichiara che, in difetto dell'indicazione sul buono sottoscritto della data di scadenza nonché in mancanza della consegna del foglio illustrativo analitico, essendo il cliente messo in grado di esercitare il suo diritto soltanto in seguito al rigetto dell'istanza di rimborso, il termine di prescrizione non può considerarsi ancora giunto a maturazione.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. sent. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un. sent. 13979/2007;
Cass. sent. n. 19002/2017, Cass. SU sent, n. 3963/2019 ; Cass. ord. n. 4748 /2022), necessari, ex pagina 4 di 8 art. 2002 c.c., a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori anche alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati.
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione in forza del combinato disposto di cui all' art. 173 del codice postale e dell'art. 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente alla emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto nascente dal buono fruttifero. (v. Cass. SU sent. n. 13379/2007; Cass.
SU sent. n. 3963/2019; Cass. ordinanza n. 4748/2022).
Di talché, alla luce di quanto sopra esposto, l'incompletezza testuale dei titoli dovuta all'illeggibilità dei timbri ivi apposti risulta essere irrilevante ai fini dell'individuazione della data di scadenza dei buoni, necessaria a determinare il dies ad quem della prescrizione.
Ciò in quanto, in base al meccanismo di inserzione automatica in sostituzione di cui all'art. 1339 c.c. operante in assenza del carattere letterale dei titoli, le relative informazioni si desumono innanzitutto dal D.M. 29 marzo 2001istitutivo della serie buoni fruttiferi a termine
AA2, il quale all'art. 8 prevede la scadenza dei buoni al settimo anno dalla loro emissione,
nonché dal D.M. del 19-12-2000, anch'esso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, che all'art. 8 c. 1
prevede che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Né la violazione dell'obbligo informativo sulle caratteristiche e durata del titolo anche in conseguenza della mancata consegna del foglio illustrativo potrebbe assurgere a causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. Ed invero, alla condotta omissiva realizzata da non puo', in mancanza, della prova dell'elemento soggettivo richiesto, Parte_1
riconoscersi efficacia sospensiva rispetto al decorso della prescrizione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2941 c.c. n.
8. a mente del quale " la prescrizione rimane sospesa tra il pagina 5 di 8 debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto".
Tuttavia, nella propria domanda ha altresì richiesto in via subordinata la Controparte_1
condanna dell'odierna appellante al risarcimento danni nella misura pari alla somma portata dai due buoni fruttiferi postali indicati in premessa (comprensiva degli interessi maturati e previsti dai singoli buoni), nonché gli ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al soddisfo come per legge, in ragione delle violazioni delle regole di correttezza e buona fede nonché dell'obbligo di informativa e diligenza.
Sul punto va rilevato che il citato D.M. del 19.12.2000 ha imposto al collocatore il rispetto di specifici obblighi di informazione da adempiere mediante la consegna al cliente di appositi fogli informativi che riportino, tra le altre informazioni, la scadenza del titolo emesso ed i termini di prescrizione.
Questo Tribunale aderisce all'orientamento secondo cui l'obbligo di informazione, da intendersi come obbligo di di dare al risparmiatore informazioni precise al Parte_1
momento della sottoscrizione al fine di individuare la suddetta scadenza, costituisce parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione del buono fruttifero,
sicché l'omessa indicazione da parte dell'intermediario postale della data di scadenza sul titolo- come risulta dai documenti depositati in giudizio e/o l'omessa informazione in merito alla stessa, come allegato in primo grado dalla parte appellata, costituisce un'ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante e imputabile a . Parte_1
Invero, nel caso di specie, nonostante l'allegazione, da parte dell'appellato,
dell'inadempimento dei menzionati obblighi informativi, non ha fornito la Parte_1
prova liberatoria, su di essa gravante (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001),
dell'avvenuta consegna, al momento della sottoscrizione del titolo, del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
pagina 6 di 8 Parimenti non risulta che abbia esposto nei propri locali un avviso contenente le Parte_1
condizioni praticate su detti rapporti e l'espresso rinvio ai fogli informativi che comunque avrebbe dovuto consegnare ai sottoscrittori dei titoli. La consegna di tale documentazione è
considerata, difatti, necessaria al fine di rendere edotti i sottoscrittori dei buoni delle informazioni afferenti al rapporto, non potendosi ritenere sufficiente che le stesse vengano genericamente acquisite dagli stessi mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Può, dunque, affermarsi che, sebbene il rapporto contrattuale intercorso tra le parti sia regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata, la natura dei buoni impone,
comunque, una condotta improntata alla correttezza e buona fede da parte del gestore.
La buona fede intesa come clausola generale del contratto si configura, infatti, come obbligo di avviso e protezione dell'altra parte, in un rapporto basato sul reciproco affidamento. In
altri termini, gli obblighi di buona fede si specificano, altresì, nei doveri di avviso e di informazione della controparte in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto. Tali doveri si concretizzano nell'obbligo della parte di mantenere una condotta che tenga in considerazione l'utilità dell'altra parte, anche al di là delle prescrizioni contrattuali
Per tali ragioni, può, quindi, ritenersi provato il grave inadempimento agli obblighi informativi imposti dal DM del 2000 più volte citato, con la conseguenza che l'odierna appellante, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dall'appellato, va condannata al risarcimento del danno dallo stesso subito.
Tale danno va quantificato nella somma che l'appellato avrebbe riscosso qualora, debitamente informato della scadenza del buono e del termine di prescrizione del loro diritto, ne avessero chiesto il rimborso quando esso ha cessato di essere fruttifero, ovvero in un importo pari al valore iniziale del buono (€ 3.500,00), maggiorato degli interessi maturati fino a tale ultima data. A decorrere da tale data va applicata la rivalutazione monetaria sul predetto importo,
fino alla data della presente pronuncia, dalla quale decorreranno gli interessi legali sulla somma rivalutata pagina 7 di 8 Tenuto conto dell'esito del giudizio e della particolare complessità giuridica della questione sottesa su cui si registrano contrasti all'interno della giurisprudenza di merito e di legittimità
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando così provvede:
- riformando la sentenza n. n. 3014/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia in data
18.10.2023 condanna per le causali indicate in parte motiva, al risarcimento Parte_1
del danno subito da che liquida in € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
per come indicato in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 20.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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