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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 599/2023 promosso da:
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 P.IVA_1
Di Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 00198 Roma – Viale Liegi, n. 14, come da procura in atti.
– parte appellante –
Contro
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Domenico Iodice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino – Via Palmieri n. 36, come da procura in atti.
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello formulato, riformare sentenza n. 1449/2023 pubbl. il 03/04/2023 RG n. 14033/2019 Repert. n.
3709/2023 del 03/04/2023 emessa dalla Dott.ssa Luciana Dughetti del Tribunale di Torino e notificata in data 05.04.2023 e per l'effetto Voglia l'On.le Corte di Appello di Torino adita, contrariis reiectis:
1 A. Accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB l'illegittimità
e/o la nullità degli interessi anatocistici applicati relativamente al contratto di conto corrente n.
406/00 e 6071 in tutti i trimestri degli anni 2009 – 2010 – 2011 e nei trimestri giugno e settembre
2012 (o le date ed i periodi di giustizia) per violazione della delibera CICR del 09.02.2000 come esplicitato in atti e nel giudizio di primo grado nonché accertare e dichiarare che la
[...]
(ora ) ha illegittimamente Controparte_2 Controparte_1 applicato interessi anatocistici per la somma di euro 445,00 o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
B. Accertare e dichiarare che la (ora Controparte_2 [...]
, con riferimento ai contratti di conto corrente n. 406/00 e 6071 ha Controparte_1 illegittimamente percepito (per essere le cms prive di causa e/o indeterminate e/o indeterminabili) somme a titolo di commissioni di massimo scoperto per euro 4.478,07 o le somme maggiori e/o minori che risulteranno di giustizia.
C. Per l'effetto accertare il corretto saldo dare/avere del rapporto di conto corrente n. 406/00 e
6071 di cui è causa alla data di chiusura dei rapporti di conto corrente e per l'effetto condannare con sede in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore la somma di euro 4.923,07 oltre alla rivalutazione ed interessi legali calcolati dalla corresponsione di ogni somma indebita in favore della banca o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
D. In via meramente subordinata alle domande sub B) e C), accertare e dichiarare che la pec del
17.04.2018 è valido atto interruttivo della prescrizione e per gli effetti, accertare e dichiarare che CP_ con riferimento ai contratti di conto corrente n. 406/00 e 6071 e Controparte_2
(ora ) ha illegittimamente percepito (per essere le cms prive CP_2 Controparte_1 di causa e/o indeterminate e/o indeterminabili) somme illegittime a titolo di commissioni di massimo scoperto non prescritte per eurp 918,17 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
E. Per l'effetto delle domande sub A) e D) condannare con sede in Piazza Controparte_1
San Carlo 156 – 10121 Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, previa rideterminazione del saldo a pagare alla società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore la somma di euro 1.363,17 oltre alla rivalutazione ed interessi legali calcolati dalla corresponsione di ogni somma indebita in favore della banca o la somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia.
F. Per l'effetto di tutte le domande rassegnate condannare con sede in Controparte_1
Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare e restituire alla società le somme corrisposte a titolo di spese legali di Parte_1 soccombenza del giudizio di primo grado.
G. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono tutte le domande ed eccezioni non accolte in primo grado.
2 Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, rimborso spese Ctu, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello e le domande tutte formulate dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino n.
1449/2023 anche con diversa motivazione. In ogni caso:
• In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ripetizione in ordine ai rapporti per cui è causa, relativamente al periodo compreso tra
l'accensione del rapporto e il 31/05/2009, o, in subordine, relativamente al periodo compreso tra
l'accensione del rapporto e l'11/09/2008, secondo i principii espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24418/2010, per i motivi esposti in narrativa;
• In via principale respingere le domande tutte formulate dalla società per i Parte_1 motivi di cui in narrativa;
• In via istruttoria respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La società conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Parte_1 [...]
successore a titolo universale della Controparte_1 Controparte_2
contestando numerose criticità in ordine ai contratti di conto corrente 406/00
[...]
(aperto in data 14/06/2000 e chiuso in data 22.11.2012) e 6071 (aperto in data 11.10.2006 e chiuso in data 19.11.2012). In particolare, sulla scorta dei conteggi di un proprio consulente, lamentava l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto (CMS) dal marzo 2005 al giugno 2009 nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione della delibera
CICR del 09/02/2000. Riteneva, quindi, che fosse tenuta alla restituzione della Controparte_1 complessiva somma di euro 6.795,41, di cui euro 6.350,41 per l'illegittima applicazione della CMS ed euro 445,00 per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio l eccependo l'intervenuta prescrizione della Controparte_1 domanda avversaria relativamente al periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il
31.05.2009 (periodo pregresso rispetto al decennio antecedente la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio), o tra l'accensione del rapporto e l'11.09.2008 (periodo pregresso rispetto al decennio antecedente la notificazione dell'istanza di mediazione), attesa la natura solutoria delle rimesse effettuate sul conto. Quanto alla contestata illegittimità delle ritenute a titolo di CMS, la
3 convenuta contestava le argomentazioni attoree in quanto la CMS era stata oggetto di pattuizione scritta sin dalla accensione del contratto di conto corrente e specificata nei Fogli Informativi analitici resi pubblici ai sensi del disposto dell'art. 116 TUB. Quanto alla presunta applicazione di interessi anatocistici, rilevava che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata oggetto di pattuizione scritta espressamente approvata sin dall'accensione del conto corrente. La convenuta contestava altresì il contenuto, la metodologia e le risultanze contabili della perizia di parte avversaria.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa veniva istruita con CTU e quindi trattenuta a decisione.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1449/2023 pubblicata in data 03.04.2023, il Tribunale di Torino, sulla base della
CTU, respingeva tutte le domande formulate da e condannava quest'ultima Parte_1
a rifondere a le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_1
IVA, CPA e 15% per spese generali, oltre anticipazioni esenti, ponendo definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
In punto prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare formulata da in quanto tempestiva ed esaustiva. Rilevava Controparte_1 che la Suprema Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010, aveva definitivamente chiarito che, ai fini della corretta individuazione del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie: rispetto alle prime, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla chiusura del rapporto;
rispetto alle seconde, invece, il dies a quo del termine prescrizionale coincide con il singolo pagamento. In conformità alle regole generali vigenti in tema di prescrizione,
l'onere di allegazione che grava sull'istituto di credito attiene solo all'inerzia del titolare del diritto, mentre la verifica concreta dell'esistenza di pagamenti solutori attiene al merito dell'eccezione. A tal riguardo, è onere del correntista, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare la natura ripristinatoria della rimessa (sicché la natura solutoria si presume de facto).
Il Tribunale accoglieva quindi l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, espungendo dal calcolo del saldo le rimesse solutorie relative al periodo antecedente il decennio calcolato a ritroso dall'11.09.2018, data di notifica dell'istanza di mediazione prodromica alla causa civile, costituente atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale. Escludeva, invece, che una PEC del
17.04.2018 dal contenuto generico, inviata a dal consulente contabile della Controparte_1 società attrice, potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione.
In relazione al parametro da utilizzare per il calcolo del quantum, il Tribunale di Torino aderiva al criterio del c.d. “saldo banca” e, considerando la notifica della mediazione quale evento interruttivo della prescrizione, riteneva prescritte tutte le somme annotate nel periodo dall'1.1.2005 al
27.12.2007.
4 Quanto alla capitalizzazione degli interessi, il Tribunale rilevava che il contratto di apertura del conto 406 riportava la clausola approvata per iscritto di pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Con riferimento al rapporto 6701, rilevava che nulla risultava dovuto su tale rapporto, il contratto di apertura riportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e non risultava applicata nessuna CMS.
Il giudizio di appello
1. L'appello proposto da Parte_1 conveniva in giudizio proponendo appello contro Parte_1 Controparte_1 la predetta sentenza n. 1449/2023 del Tribunale di Torino.
Con il primo motivo di appello, lamentava l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. In particolare, richiamava una sentenza del Tribunale di Milano del 2021 secondo cui, in costanza di rapporto di conto corrente, il credito della banca non è esigibile e quindi nessuna rimessa può avere natura solutoria. Di conseguenza, nessuna rimessa è idonea a far decorrere il termine prescrizionale, potendo la prescrizione decorrere esclusivamente dalla chiusura del conto. Nel caso di specie, il termine decennale estintivo non era maturato, visto che i rapporti di conto corrente furono chiusi in data 19.11.2012 il c/c 6071 ed in data 22.11.2012 il c/c 406/00.
Con il secondo motivo, lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in Parte_1 cui aderiva alla ricostruzione contabile effettuata mediante il criterio del “saldo banca” anziché del
“saldo rettificato”.
Con il terzo motivo di appello, lamentava l'errata interpretazione della pec del 17.04.2018 quale atto non idoneo ai fini interruttivi del termine prescrizionale, in quanto tale missiva rivestirebbe i requisiti necessari per una valida messa in mora.
Con il quarto motivo d'appello, eccepiva l'errata valutazione da parte del Parte_1
Tribunale dell'anatocismo post delibera CICR 09.02.2000.
Concludeva, quindi, per la riforma totale della sentenza, nei termini riportati in epigrafe.
2. Esposizione delle difese di parte appellata
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello avversari e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Sull'asserita erronea applicazione dei principii affermati dalle Sezioni Unite, citava recente giurisprudenza della Suprema Corte che richiamava i principii dettati dalla suddetta sentenza, dalla quale, pertanto, non vi era ragione di discostarsi.
Sul saldo da utilizzare per la verifica delle rimesse, osservava che, aderendo alla ricostruzione avversaria, ovvero epurando dapprima il saldo risultante dall'estratto conto degli addebiti da considerarsi illegittimi per poi verificare la natura delle rimesse, l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione risulterebbe priva di contenuto, perché in tal modo la prescrizione, ormai
5 maturata, non opererebbe su quanto realmente addebitato in conto, ma su quanto avrebbe dovuto essere addebitato, in assenza di applicazione di clausole invalide.
Sull'interpretazione dell'efficacia interruttiva dei termini prescrizionali della comunicazione
17.04.2018, riteneva che tale missiva, redatta dalla società di consulenza della controparte, non poteva considerarsi valida ai fini interruttivi in quanto non risultava sottoscritta dalla società appellante, difettava dell'elemento oggettivo in ordine alla costituzione in mora e recava in allegato una procura avente ad oggetto soltanto la richiesta di documentazione e la partecipazione a procedimenti di negoziazione e/o mediazione.
Sulla valutazione dell'anatocismo post delibera CICR 09.02.2020 richiamava quanto affermato dal primo giudice.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Il primo motivo di appello è infondato. Secondo l'appellante, il dies a quo del termine decennale di prescrizione coinciderebbe, anche per le rimesse solutorie, dalla data di chiusura del conto corrente. L'appellante cita, in proposito, una giurisprudenza di merito (in particolare, una sentenza del Tribunale di Milano del 2021) secondo cui, in costanza di rapporto di conto corrente, non vi sarebbero mai rimesse solutorie stante l'inesigibilità del credito della banca sino alla chiusura del conto.
Tale conclusione non è condivisibile. La natura (rectius la causa) solutoria di una rimessa bancaria
(come di qualunque pagamento) e l'effetto estintivo dell'obbligazione che ne consegue non dipendono dall'esigibilità del credito. Il correntista (come qualunque debitore) può, infatti, estinguere totalmente o parzialmente il proprio debito verso la banca senza attendere che il corrispondente credito diventi esigibile e il pagamento tramite rimessa sul conto ha il medesimo effetto estintivo e la medesima causa solutoria di un pagamento che fosse, per ipotesi, effettuato a favore della banca creditrice dopo la chiusura del conto.
Correttamente, quindi, il Tribunale si è attenuto al decisum delle Sezioni Unite n. 24418/2010, che ha distinto, ai fini della prescrizione, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie e che, con riferimento alle prime, fa coincidere con il momento del singolo pagamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. proposta dal correntista nei confronti della banca.
Va peraltro sottolineato che, nel caso di specie, la natura solutoria delle rimesse di cui trattasi non
è contestata né vi è appello sul punto.
In definitiva, il termine di prescrizione decorre, nella specie, dal giorno di ciascuna rimessa bancaria.
6 Il terzo motivo di appello (che si ritiene opportuno trattare subito dopo il primo in quanto, come il primo, attinente alla prescrizione dell'azione di ripetizione) è parimenti infondato. La società appellante sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nell'escludere che la PEC inoltrata il 17 aprile 2018 avesse efficacia interruttiva della prescrizione.
Con la PEC in questione, la consulente dell'odierna appellante, tale GMB Finance Solutions S.r.l., inviava ad una “lettera di reclamo” facendo presente che, dall'analisi dei rapporti Controparte_1 di conto corrente di cui trattasi, erano sorte numerose criticità. L'oggetto della lettera riguardava, appunto, le “criticità finanziarie del contratto di conto corrente” e l'incipit precisava che GMB
Finance Solutions S.r.l. aveva ricevuto da una procura per “negoziare con la banca Parte_1 gli esiti dell'analisi”. La lettera menzionava, poi, in chiusura, una richiesta di pagamento somme
“tenuto conto della disponibilità del Cliente a mantenere con la banca un proficuo rapporto di collaborazione professionale”, nonché un termine di quindici giorni in attesa di un “riscontro”,
“anche in merito ad un possibile incontro”, in mancanza del quale sarebbero state attuate le iniziative necessarie a salvaguardare i diritti di Parte_1
Il tenore della PEC in questione e i termini ivi evidenziati della procura a GMB Finance Solutions
S.r.l. evidenziano una semplice volontà della scrivente di sondare la possibilità di una soluzione bonaria e informale delle “criticità” segnalate (anche mediante un incontro diretto tra i funzionari della banca e i consulenti di prima dell'adozione di qualunque iniziativa formale Parte_1 nella direzione di un contenzioso giudiziario.
Nella missiva non è ravvisabile alcuna univoca volontà di messa in mora della banca, tantopiù che una messa in mora avrebbe ecceduto i poteri contrattualmente conferiti a GMB Finance Solutions
S.r.l.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto interrotta la prescrizione soltanto il 10 settembre
2018, data della notificazione dell'istanza di mediazione prodromica alla causa civile.
Il secondo motivo di appello (che si tratta ora come terzo nell'ordine di esame per le ragioni logiche già evidenziate) è inammissibile. Per l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'effettuare la ricostruzione contabile sulla base della documentazione bancaria (criterio del “saldo banca”) senza
“epurazione” degli effetti delle clausole nulle (criterio del “saldo ricalcolato”).
Questo motivo è privo d'interesse per l'appellante. Per il calcolo del quantum dell'eventuale indebito, la CTU, in ottemperanza al quesito posto dal Tribunale, ha utilizzato alternativamente il criterio del saldo banca e il criterio del saldo rideterminato. Come chiaramente esposto nella relazione di CTU (p. 36), applicare il criterio del saldo banca o quello del saldo rideterminato è irrilevante nel caso di specie, perché, in ogni caso, considerando quale atto interruttivo della prescrizione l'avvio della mediazione prodromica alla causa giudiziale e quale dies a quo del
7 termine di prescrizione la data di ciascuna rimessa bancaria, l'importo dovuto dalla banca al cliente risulta pari a zero.
Il quarto motivo d'appello è infondato. Con esso, l'appellante lamenta il mancato rilievo, da parte del Giudice di prime cure, della violazione dell'obbligo di simmetria della frequenza della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, come previsto dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Secondo l'appellante, vi sarebbe stata un'illegittima capitalizzazione annuale degli interessi attivi a fronte di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Tale violazione sarebbe rivelata dalla coincidenza, dal lato creditore, tra il tasso annuo effettivo (TAE) e il tasso annuo nominale (TAN).
La tesi della società appellante non è in grado di superare le risultanze del costituto documentale.
Ciò che è emerso incontestabilmente dall'istruttoria, infatti, è che le parti avevano previsto, espressamente e per iscritto, la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi sia per quelli passivi, conformemente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Dal generico (ed alquanto confuso) argomento dell'appellante – peraltro non svolto in primo grado – non si desume l'asimmetria lamentata della frequenza di capitalizzazione dei tassi. Di conseguenza, nessun supplemento di CTU viene disposto.
In definitiva, la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro
3.011,00 ( per compensi – di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro Parte_3
921,00 per quella introduttiva ed euro 956,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti.
La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata.
8 2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rimborsare a favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.011,00
(TREMILAUNDICI/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente
Dottoressa Gabriella Ratti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 599/2023 promosso da:
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 P.IVA_1
Di Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 00198 Roma – Viale Liegi, n. 14, come da procura in atti.
– parte appellante –
Contro
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Domenico Iodice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino – Via Palmieri n. 36, come da procura in atti.
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello formulato, riformare sentenza n. 1449/2023 pubbl. il 03/04/2023 RG n. 14033/2019 Repert. n.
3709/2023 del 03/04/2023 emessa dalla Dott.ssa Luciana Dughetti del Tribunale di Torino e notificata in data 05.04.2023 e per l'effetto Voglia l'On.le Corte di Appello di Torino adita, contrariis reiectis:
1 A. Accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB l'illegittimità
e/o la nullità degli interessi anatocistici applicati relativamente al contratto di conto corrente n.
406/00 e 6071 in tutti i trimestri degli anni 2009 – 2010 – 2011 e nei trimestri giugno e settembre
2012 (o le date ed i periodi di giustizia) per violazione della delibera CICR del 09.02.2000 come esplicitato in atti e nel giudizio di primo grado nonché accertare e dichiarare che la
[...]
(ora ) ha illegittimamente Controparte_2 Controparte_1 applicato interessi anatocistici per la somma di euro 445,00 o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
B. Accertare e dichiarare che la (ora Controparte_2 [...]
, con riferimento ai contratti di conto corrente n. 406/00 e 6071 ha Controparte_1 illegittimamente percepito (per essere le cms prive di causa e/o indeterminate e/o indeterminabili) somme a titolo di commissioni di massimo scoperto per euro 4.478,07 o le somme maggiori e/o minori che risulteranno di giustizia.
C. Per l'effetto accertare il corretto saldo dare/avere del rapporto di conto corrente n. 406/00 e
6071 di cui è causa alla data di chiusura dei rapporti di conto corrente e per l'effetto condannare con sede in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore la somma di euro 4.923,07 oltre alla rivalutazione ed interessi legali calcolati dalla corresponsione di ogni somma indebita in favore della banca o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
D. In via meramente subordinata alle domande sub B) e C), accertare e dichiarare che la pec del
17.04.2018 è valido atto interruttivo della prescrizione e per gli effetti, accertare e dichiarare che CP_ con riferimento ai contratti di conto corrente n. 406/00 e 6071 e Controparte_2
(ora ) ha illegittimamente percepito (per essere le cms prive CP_2 Controparte_1 di causa e/o indeterminate e/o indeterminabili) somme illegittime a titolo di commissioni di massimo scoperto non prescritte per eurp 918,17 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
E. Per l'effetto delle domande sub A) e D) condannare con sede in Piazza Controparte_1
San Carlo 156 – 10121 Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, previa rideterminazione del saldo a pagare alla società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore la somma di euro 1.363,17 oltre alla rivalutazione ed interessi legali calcolati dalla corresponsione di ogni somma indebita in favore della banca o la somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia.
F. Per l'effetto di tutte le domande rassegnate condannare con sede in Controparte_1
Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare e restituire alla società le somme corrisposte a titolo di spese legali di Parte_1 soccombenza del giudizio di primo grado.
G. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono tutte le domande ed eccezioni non accolte in primo grado.
2 Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, rimborso spese Ctu, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello e le domande tutte formulate dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino n.
1449/2023 anche con diversa motivazione. In ogni caso:
• In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ripetizione in ordine ai rapporti per cui è causa, relativamente al periodo compreso tra
l'accensione del rapporto e il 31/05/2009, o, in subordine, relativamente al periodo compreso tra
l'accensione del rapporto e l'11/09/2008, secondo i principii espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24418/2010, per i motivi esposti in narrativa;
• In via principale respingere le domande tutte formulate dalla società per i Parte_1 motivi di cui in narrativa;
• In via istruttoria respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La società conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Parte_1 [...]
successore a titolo universale della Controparte_1 Controparte_2
contestando numerose criticità in ordine ai contratti di conto corrente 406/00
[...]
(aperto in data 14/06/2000 e chiuso in data 22.11.2012) e 6071 (aperto in data 11.10.2006 e chiuso in data 19.11.2012). In particolare, sulla scorta dei conteggi di un proprio consulente, lamentava l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto (CMS) dal marzo 2005 al giugno 2009 nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione della delibera
CICR del 09/02/2000. Riteneva, quindi, che fosse tenuta alla restituzione della Controparte_1 complessiva somma di euro 6.795,41, di cui euro 6.350,41 per l'illegittima applicazione della CMS ed euro 445,00 per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio l eccependo l'intervenuta prescrizione della Controparte_1 domanda avversaria relativamente al periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il
31.05.2009 (periodo pregresso rispetto al decennio antecedente la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio), o tra l'accensione del rapporto e l'11.09.2008 (periodo pregresso rispetto al decennio antecedente la notificazione dell'istanza di mediazione), attesa la natura solutoria delle rimesse effettuate sul conto. Quanto alla contestata illegittimità delle ritenute a titolo di CMS, la
3 convenuta contestava le argomentazioni attoree in quanto la CMS era stata oggetto di pattuizione scritta sin dalla accensione del contratto di conto corrente e specificata nei Fogli Informativi analitici resi pubblici ai sensi del disposto dell'art. 116 TUB. Quanto alla presunta applicazione di interessi anatocistici, rilevava che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata oggetto di pattuizione scritta espressamente approvata sin dall'accensione del conto corrente. La convenuta contestava altresì il contenuto, la metodologia e le risultanze contabili della perizia di parte avversaria.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa veniva istruita con CTU e quindi trattenuta a decisione.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1449/2023 pubblicata in data 03.04.2023, il Tribunale di Torino, sulla base della
CTU, respingeva tutte le domande formulate da e condannava quest'ultima Parte_1
a rifondere a le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_1
IVA, CPA e 15% per spese generali, oltre anticipazioni esenti, ponendo definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
In punto prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare formulata da in quanto tempestiva ed esaustiva. Rilevava Controparte_1 che la Suprema Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010, aveva definitivamente chiarito che, ai fini della corretta individuazione del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie: rispetto alle prime, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla chiusura del rapporto;
rispetto alle seconde, invece, il dies a quo del termine prescrizionale coincide con il singolo pagamento. In conformità alle regole generali vigenti in tema di prescrizione,
l'onere di allegazione che grava sull'istituto di credito attiene solo all'inerzia del titolare del diritto, mentre la verifica concreta dell'esistenza di pagamenti solutori attiene al merito dell'eccezione. A tal riguardo, è onere del correntista, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare la natura ripristinatoria della rimessa (sicché la natura solutoria si presume de facto).
Il Tribunale accoglieva quindi l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, espungendo dal calcolo del saldo le rimesse solutorie relative al periodo antecedente il decennio calcolato a ritroso dall'11.09.2018, data di notifica dell'istanza di mediazione prodromica alla causa civile, costituente atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale. Escludeva, invece, che una PEC del
17.04.2018 dal contenuto generico, inviata a dal consulente contabile della Controparte_1 società attrice, potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione.
In relazione al parametro da utilizzare per il calcolo del quantum, il Tribunale di Torino aderiva al criterio del c.d. “saldo banca” e, considerando la notifica della mediazione quale evento interruttivo della prescrizione, riteneva prescritte tutte le somme annotate nel periodo dall'1.1.2005 al
27.12.2007.
4 Quanto alla capitalizzazione degli interessi, il Tribunale rilevava che il contratto di apertura del conto 406 riportava la clausola approvata per iscritto di pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Con riferimento al rapporto 6701, rilevava che nulla risultava dovuto su tale rapporto, il contratto di apertura riportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e non risultava applicata nessuna CMS.
Il giudizio di appello
1. L'appello proposto da Parte_1 conveniva in giudizio proponendo appello contro Parte_1 Controparte_1 la predetta sentenza n. 1449/2023 del Tribunale di Torino.
Con il primo motivo di appello, lamentava l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. In particolare, richiamava una sentenza del Tribunale di Milano del 2021 secondo cui, in costanza di rapporto di conto corrente, il credito della banca non è esigibile e quindi nessuna rimessa può avere natura solutoria. Di conseguenza, nessuna rimessa è idonea a far decorrere il termine prescrizionale, potendo la prescrizione decorrere esclusivamente dalla chiusura del conto. Nel caso di specie, il termine decennale estintivo non era maturato, visto che i rapporti di conto corrente furono chiusi in data 19.11.2012 il c/c 6071 ed in data 22.11.2012 il c/c 406/00.
Con il secondo motivo, lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in Parte_1 cui aderiva alla ricostruzione contabile effettuata mediante il criterio del “saldo banca” anziché del
“saldo rettificato”.
Con il terzo motivo di appello, lamentava l'errata interpretazione della pec del 17.04.2018 quale atto non idoneo ai fini interruttivi del termine prescrizionale, in quanto tale missiva rivestirebbe i requisiti necessari per una valida messa in mora.
Con il quarto motivo d'appello, eccepiva l'errata valutazione da parte del Parte_1
Tribunale dell'anatocismo post delibera CICR 09.02.2000.
Concludeva, quindi, per la riforma totale della sentenza, nei termini riportati in epigrafe.
2. Esposizione delle difese di parte appellata
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello avversari e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Sull'asserita erronea applicazione dei principii affermati dalle Sezioni Unite, citava recente giurisprudenza della Suprema Corte che richiamava i principii dettati dalla suddetta sentenza, dalla quale, pertanto, non vi era ragione di discostarsi.
Sul saldo da utilizzare per la verifica delle rimesse, osservava che, aderendo alla ricostruzione avversaria, ovvero epurando dapprima il saldo risultante dall'estratto conto degli addebiti da considerarsi illegittimi per poi verificare la natura delle rimesse, l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione risulterebbe priva di contenuto, perché in tal modo la prescrizione, ormai
5 maturata, non opererebbe su quanto realmente addebitato in conto, ma su quanto avrebbe dovuto essere addebitato, in assenza di applicazione di clausole invalide.
Sull'interpretazione dell'efficacia interruttiva dei termini prescrizionali della comunicazione
17.04.2018, riteneva che tale missiva, redatta dalla società di consulenza della controparte, non poteva considerarsi valida ai fini interruttivi in quanto non risultava sottoscritta dalla società appellante, difettava dell'elemento oggettivo in ordine alla costituzione in mora e recava in allegato una procura avente ad oggetto soltanto la richiesta di documentazione e la partecipazione a procedimenti di negoziazione e/o mediazione.
Sulla valutazione dell'anatocismo post delibera CICR 09.02.2020 richiamava quanto affermato dal primo giudice.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Il primo motivo di appello è infondato. Secondo l'appellante, il dies a quo del termine decennale di prescrizione coinciderebbe, anche per le rimesse solutorie, dalla data di chiusura del conto corrente. L'appellante cita, in proposito, una giurisprudenza di merito (in particolare, una sentenza del Tribunale di Milano del 2021) secondo cui, in costanza di rapporto di conto corrente, non vi sarebbero mai rimesse solutorie stante l'inesigibilità del credito della banca sino alla chiusura del conto.
Tale conclusione non è condivisibile. La natura (rectius la causa) solutoria di una rimessa bancaria
(come di qualunque pagamento) e l'effetto estintivo dell'obbligazione che ne consegue non dipendono dall'esigibilità del credito. Il correntista (come qualunque debitore) può, infatti, estinguere totalmente o parzialmente il proprio debito verso la banca senza attendere che il corrispondente credito diventi esigibile e il pagamento tramite rimessa sul conto ha il medesimo effetto estintivo e la medesima causa solutoria di un pagamento che fosse, per ipotesi, effettuato a favore della banca creditrice dopo la chiusura del conto.
Correttamente, quindi, il Tribunale si è attenuto al decisum delle Sezioni Unite n. 24418/2010, che ha distinto, ai fini della prescrizione, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie e che, con riferimento alle prime, fa coincidere con il momento del singolo pagamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. proposta dal correntista nei confronti della banca.
Va peraltro sottolineato che, nel caso di specie, la natura solutoria delle rimesse di cui trattasi non
è contestata né vi è appello sul punto.
In definitiva, il termine di prescrizione decorre, nella specie, dal giorno di ciascuna rimessa bancaria.
6 Il terzo motivo di appello (che si ritiene opportuno trattare subito dopo il primo in quanto, come il primo, attinente alla prescrizione dell'azione di ripetizione) è parimenti infondato. La società appellante sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nell'escludere che la PEC inoltrata il 17 aprile 2018 avesse efficacia interruttiva della prescrizione.
Con la PEC in questione, la consulente dell'odierna appellante, tale GMB Finance Solutions S.r.l., inviava ad una “lettera di reclamo” facendo presente che, dall'analisi dei rapporti Controparte_1 di conto corrente di cui trattasi, erano sorte numerose criticità. L'oggetto della lettera riguardava, appunto, le “criticità finanziarie del contratto di conto corrente” e l'incipit precisava che GMB
Finance Solutions S.r.l. aveva ricevuto da una procura per “negoziare con la banca Parte_1 gli esiti dell'analisi”. La lettera menzionava, poi, in chiusura, una richiesta di pagamento somme
“tenuto conto della disponibilità del Cliente a mantenere con la banca un proficuo rapporto di collaborazione professionale”, nonché un termine di quindici giorni in attesa di un “riscontro”,
“anche in merito ad un possibile incontro”, in mancanza del quale sarebbero state attuate le iniziative necessarie a salvaguardare i diritti di Parte_1
Il tenore della PEC in questione e i termini ivi evidenziati della procura a GMB Finance Solutions
S.r.l. evidenziano una semplice volontà della scrivente di sondare la possibilità di una soluzione bonaria e informale delle “criticità” segnalate (anche mediante un incontro diretto tra i funzionari della banca e i consulenti di prima dell'adozione di qualunque iniziativa formale Parte_1 nella direzione di un contenzioso giudiziario.
Nella missiva non è ravvisabile alcuna univoca volontà di messa in mora della banca, tantopiù che una messa in mora avrebbe ecceduto i poteri contrattualmente conferiti a GMB Finance Solutions
S.r.l.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto interrotta la prescrizione soltanto il 10 settembre
2018, data della notificazione dell'istanza di mediazione prodromica alla causa civile.
Il secondo motivo di appello (che si tratta ora come terzo nell'ordine di esame per le ragioni logiche già evidenziate) è inammissibile. Per l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'effettuare la ricostruzione contabile sulla base della documentazione bancaria (criterio del “saldo banca”) senza
“epurazione” degli effetti delle clausole nulle (criterio del “saldo ricalcolato”).
Questo motivo è privo d'interesse per l'appellante. Per il calcolo del quantum dell'eventuale indebito, la CTU, in ottemperanza al quesito posto dal Tribunale, ha utilizzato alternativamente il criterio del saldo banca e il criterio del saldo rideterminato. Come chiaramente esposto nella relazione di CTU (p. 36), applicare il criterio del saldo banca o quello del saldo rideterminato è irrilevante nel caso di specie, perché, in ogni caso, considerando quale atto interruttivo della prescrizione l'avvio della mediazione prodromica alla causa giudiziale e quale dies a quo del
7 termine di prescrizione la data di ciascuna rimessa bancaria, l'importo dovuto dalla banca al cliente risulta pari a zero.
Il quarto motivo d'appello è infondato. Con esso, l'appellante lamenta il mancato rilievo, da parte del Giudice di prime cure, della violazione dell'obbligo di simmetria della frequenza della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, come previsto dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Secondo l'appellante, vi sarebbe stata un'illegittima capitalizzazione annuale degli interessi attivi a fronte di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Tale violazione sarebbe rivelata dalla coincidenza, dal lato creditore, tra il tasso annuo effettivo (TAE) e il tasso annuo nominale (TAN).
La tesi della società appellante non è in grado di superare le risultanze del costituto documentale.
Ciò che è emerso incontestabilmente dall'istruttoria, infatti, è che le parti avevano previsto, espressamente e per iscritto, la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi sia per quelli passivi, conformemente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Dal generico (ed alquanto confuso) argomento dell'appellante – peraltro non svolto in primo grado – non si desume l'asimmetria lamentata della frequenza di capitalizzazione dei tassi. Di conseguenza, nessun supplemento di CTU viene disposto.
In definitiva, la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro
3.011,00 ( per compensi – di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro Parte_3
921,00 per quella introduttiva ed euro 956,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti.
La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata.
8 2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rimborsare a favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.011,00
(TREMILAUNDICI/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente
Dottoressa Gabriella Ratti
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