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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/10/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N.153/2024 R. G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
1) dr. Augusto SABATINI Consigliere
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 153/2024 R. G., vertente tra:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Via Maio Mariano n°71 C.F._1 recapito professionale dell'Avv. Caterina Cavallaro (C.F. – PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
- APPELLANTE
ammesso al gratuito patrocinio- contro
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio n.21, presso lo studio dell'Avv. Martina Rebecca Molteni (C.F.: – PEC: che la CodiceFiscale_4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA- e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore dr. F. Lima;
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1928/2023, resa nel procedimento n. 5329/2019 RG, dal Tribunale di Messina, in persona della Dr.ssa Caterina Mangano, il 24.10.2023, pubblicata in data 25.10.2023 e notificata in data 17.01.2024, avente ad oggetto separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Stabilire l'affido condiviso dei figli con collocamento privilegiato presso il padre;
2) Stabilire l'assegnazione di una delle due autovetture cointestate ai coniugi in capo al signor;
3) Dichiarare Parte_1
l'addebito della separazione in capo alla signora Nella denegata ipotesi di conferma del collocamento CP_1 privilegiato presso la madre in subordine 1) Stabilire il diritto di visita del signor presso i figli senza Parte_1 limitazione alcuna dal punto divista spaziale;
2) Stabilire che durante il periodo estivo, da intendersi tra il lunedì
1 successivo la fine dell'anno scolastico e il lunedì precedente l'inizio dell'anno scolastico, il sig. potrà Parte_1 tenere con sé i figli stante la sproporzione in ordine ai tempi di permanenza con la prole. 3) Per le altre festività, i minori permarranno con il padre continuativamente per sette giorni e sette notti consecutivi durante il periodo natalizio, e sempre nello stesso periodo continuativamente con la madre per sette notti e sette giorni consecutivi comprendente ad anni alterni le festività del Natale (dal 24 al 30/12) o del Capodanno (dal 31/12 al 06/01). Inoltre, la permanenza presso ciascun genitore sarà regolamentata ad anni e giornate alterne per il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, le festività del 25 aprile, 1maggio e 2 giugno, l'8 dicembre. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, previo accordo tra loro circa modalità e tempi di permanenza. Ciascun genitore, inoltre, compatibilmente con le esigenze e gli obblighi scolastici dei minori, potrà tenere con sé i figli durante i giorni del proprio compleanno ed onomastico ovvero del compleanno e dell'onomastico dei nonni. 4) Stabilire il monitoraggio del nucleo familiare in cui i minori sono collocati da parte dei servizi sociali competenti per territorio. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; 2. Nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3. Confermare l'affidamento condiviso dei tre figli minori con collocazione presso la madre, difettando ogni presupposto per disporre il collocamento presso il padre, in quanto contrario all'interesse dei minori anche in ragione dei gravi comportamenti dello stesso sia nei confronti dei minori che della madre, per come dedotto in atti;
4. Rigettare la formulata richiesta di addebito, in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
5. Confermare il diritto di visita del padre come regolamentato nella sentenza impugnata, nonché il periodo relativo alle vacanze estive, rigettando ogni ulteriore richiesta di regolamentazione attesa la mancanza di qualunque specificazione delle ragioni di impugnazione di tali punti della sentenza;
6. Rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante in sede di gravame in quanto inammissibili per non avere l'appellante in sede di precisazione delle conclusioni formulato istanze in ordine alla prova testimoniale e al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
7. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
SVOGLIMENTO del PROCESSO Con ricorso del 16.02.2024, proponeva appello – per i Parte_1 motivi di cui infra si dirà - avverso la sentenza n. 1928/2023, emessa dal Tribunale di Messina in data 25.10.2023, con la quale, previa istruzione della causa ed espletamento CTU, veniva così statuito:
“Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] il 29 Parte_1 maggio 1981 e nata a [...] il [...]; CP_1
2) rigetta la domanda di addebito della responsabilità per la separazione proposta da Parte_1
[...]
3) conferma l'ordinanza del 19 luglio 2022 (proc. 5329-1/2019 R.G.) con riferimento all'affidamento condiviso della prole e alla collocazione della stessa presso la madre;
4) regola i tempi di permanenza del padre con i figli minori, autorizzando il a vederli e tenerli con sé Parte_1 un fine settimana al mese, dal venerdì al successivo lunedì mattina presso il Comune di residenza dei minori, da concordare entro il giorno 10 di ogni mese con l'altro genitore;
nonché per 20 giorni consecutivi nel mese di luglio e 20 giorni consecutivi nel mese di agosto (anche continuativi) da concordare da parte dei genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
dispone, altresì, che le spese di viaggio e di soggiorno siano ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
2 5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro i primi Parte_1 CP_1 cinque giorni di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 400,00 a favore della prole oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie ed indifferibili, determinate, in caso di disaccordo, secondo le linee guida del CNF;
6) spese compensate;
7) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villafranca Tirrena (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 29 dicembre 2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 11 parte I anno 2009”.
Con decreto emesso dal Presidente della Sezione veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 16.09.2024, disponendo lo svolgimento con modalità cartolari mediante scambio e deposito telematico di note scritte di trattazione.
Con comparsa depositata in data 19.07.2024, si costituiva l'appellata, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello, resistendo nel merito all'impugnazione e chiedendo l'integrale rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza (virtuale) del 16.09.2024 la causa veniva rinviata per la decisione alla data del 27 gennaio 2025, poi nuovamente rinviata per carico di ruolo del relatore al 10 giugno 2025. Con ordinanza del 13.06.2025, la Corte disponeva l'assunzione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità dei motivi di appello e per manifesta infondatezza dello stesso. Premessa l'inapplicabilità al procedimento in esame dell'istituto di cui all'art. 348 bis c.p.c. per l'espressa deroga prevista dalla stessa disposizione normativa con riferimento agli appelli relativi alle cause di cui all'articolo 70, primo comma, c.p.c., va rilevato - sotto l'altro profilo censurato - che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione civile, sez. 3 Ord. N.10916 del 05/05/2017). Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello, come sopra riportato, contiene le specifiche ragioni del dissenso, rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non correttamente affrontate e delle prove non valutate.
§ 2. Con il primo motivo di appello lamenta una “Carenza dal Parte_1 punto vista dell'istruttoria”, in relazione alla mancata audizione della signora Persona_1
3 Osserva, in particolare, che le affermazioni della si palesavano assolutamente rilevanti ai Per_1 fini della corretta definizione del giudizio, stante il fatto che le dichiarazioni della stessa risultavano essere riferite da ben due dei testi escussi.
Sul punto, evidenzia che il giudice, non ha la semplice facoltà di integrare la fase probatoria indicando gli ulteriori testi da escutere ma addirittura un obbligo qualora la loro omessa escussione risulti essere fuorviante ai fini di una corretta definizione del giudizio.
In tale ottica, secondo l'odierno appellante l'addebito della separazione in capo alla signora CP_1 doveva essere dichiarato e poteva essere provato oltre ogni ragionevole dubbio p dall'escussione della teste . Al contrario, il giudicante in primo grado omettendo di Per_1 ascoltare il teste , giunge a conclusioni del tutto contradditorie, posto che dall'esame della Per_1 fase istruttoria emerge la violazione del principio di fedeltà coniugale, risultando per provato il tradimento ma non il momento in cui è avvenuto.
A tal proposito, il ricorrente pone l'accento sulla malafede di controparte che nonostante la relazione extraconiugale in atto ha preteso il trasferimento a Cretaro dell'intero nucleo familiare nella piena consapevolezza del pregiudizio del rapporto coniugale che di contro veniva ancora considerato valido ed esistente da parte del Parte_1
§
Il motivo risulta parzialmente esatto nelle sue articolazioni di fondo, inducendo pertanto ad una nuova valutazione della fattispecie che tuttavia non conduce alla riforma del capo di sentenza impugnato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, vale in proposito chiarire che l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte dalla parte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (tra le tante v. Cass. civ. n. 30129/2024; 9202/2018; 2973/2006).
Ciò posto, riguardo alle doglianze formulate nel primo motivo di appello, rileva la Corte che la decisione del primo Giudice circa il rigetto della domanda di addebito della separazione a carico della appare corretta per una ragione tuttavia diversa da quella ritenuta prevalente. CP_1
A tal proposito, occorre rilevare che erroneamente il rigetto della domanda di addebito della separazione viene fondato prevalentemente su ragioni di ordine processuale (cfr. pag. 11 sent. 1928/2023), ciò in quanto il primo giudice fonda - in parte- il proprio convincimento sulla disciplina relativa alle testimonianze de relato in ambito penale, riportando, altresì, testualmente il dato letterale dell'art. 195 c.p.p.
Al contrario, nei procedimenti civili la disciplina di riferimento è data dall'art. 257 c.p.c. secondo il quale “Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei 4 quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia;
e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame”.
Dunque, secondo la disciplina civilistica - contrariamente a quanto asserito dal primo decidente che, come detto, per errore ha richiamato la disciplina applicabile in ambito penale - nel momento in cui i testimoni escussi abbiano fatto riferimento a circostanze determinanti che sono state loro riportate da terze persone il giudice civile ha il potere di disporre discrezionalmente la riassunzione della prova testimoniale anche in una fase successiva all'eventuale dichiarazione di chiusura dell'assunzione della prova (209 c.p.c.).
Alla luce di quanto fin qui evidenziato risultano non pertinenti le difese addotte da parte appellata, laddove contestando il primo motivo di doglianza afferma che “ove controparte, a seguito delle deposizioni rese de relato dai testi escussi avesse ritenuto rilevante ai fini del giudizio l'audizione della sig.ra Per_1 avrebbe dovuto formulare tale richiesta al Giudice istruttore…omississ… Nulla di ciò è stato fatto dal ricorrente nel giudizio di primo grado, il quale non ha neppure in sede di precisazione delle conclusioni formulato la richiesta” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta), avendo in tale caso la parte solo un potere di sollecitazione delle prerogative riconosciute al Giudice.
Invero, indipendentemente da una specifica richiesta di parte, nel caso di testimonianza de relato vige il principio di unità e infrazionabilità della prova, che non preclude al giudice civile di avvalersi delle facoltà di ordinare ex officio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento anche in assenza di esplicita richiesta di parte.
Lo stesso vale in sede di appello: a tal proposito, come più volte statuito dalla Suprema Corte “il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum" (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 18468/2015).
Dunque, il rigetto della domanda di addebito della separazione non trova fondamento giuridico nelle ragioni “prevalentemente processuali” richiamate dal primo giudice posto che quest'ultimo
- a fronte del riferimento fatto dai testi (quest'ultima con dichiarazione doppiamente Tes_1 de relato, avendo riferito quanto il figlio a sua volta aveva appreso dalla ) e Per_1 Tes_2
a quanto riferito dalla sig.ra circa un'eventuale relazione extraconiugale
[...] Persona_1 avrebbe potuto chiama indipendentemente dall'espressa CP_1 Per_1 richiesta formulata dall'attore o dalla mancata deduzione di una causa impeditiva all'escussione, ritenendo quella deposizione determinante a fini del proprio convincimento.
Tenuto conto di tali premesse, si ritiene opportuno procedere in tale sede ad un riesame degli elementi probatori posti a fondamento della domanda di addebito della separazione per violazione del principio di fedeltà coniugale, al fine di valutare se risulta potenzialmente opportuna o meno l'audizione della come richiesta dall'odierno appellante. Per_1
In punto di diritto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., con riferimento alla separazione personale tra coniugi, l'addebito è ammissibile unicamente a seguito di specifica richiesta formulata dalla parte interessata.
5 Orbene, affinché ricorrano i presupposti per l'accoglimento della richiesta, non è sufficiente che venga dimostrata una generica violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo necessario accertare che il comportamento contestato abbia concretamente determinato la crisi irreversibile del rapporto coniugale.
Per cui, conformemente al criterio probatorio delineato dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri matrimoniali ed il nesso causale diretto tra tale violazione e la crisi coniugale incombe sul coniuge che ha richiesto l'addebito. Viceversa, il coniuge convenuto deve dimostrare che le condotte contestate si siano verificate dopo la disgregazione del vincolo matrimoniale. In assenza di prova certa circa la riconducibilità della crisi coniugale alla condotta dell'altro coniuge, la domanda di addebito non può essere accolta.
Esaminando gli atti di primo grado emerge che l'odierno appellante per dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda chiedeva al giudice di prime cure che venisse esperita prova per testi indicando con la memoria del 19 luglio 2021 tra i testi da sentire Tes_1
e
[...] Testimone_2 Persona_1
Successivamente, con ordinanza del 23.11.2021, il primo giudice ritenendo ammissibile e conducente la prova per testi richiesta, limitava a due il numero dei testimoni per ciascuna parte. Con successivo atto di intimazione testi, il difensore di parte ricorrente citava per l'espletamento della prova e che verranno sentiti rispettivamente all'udienza del Tes_1 Testimone_2
07.07.2022 e del 02.02.2023.
Ai fini che qui rilevano, la teste madre dell'odierno appellante riferiva tra l'altro che Tes_1
“E' vero (circostanza 2) che tra il mese di gennaio e aprile 2019 quando la signora era ospite dei cognati CP_1 la stessa confidava a che voleva interrompere la vita coniugale con il signor e dei Persona_1 Parte_1 progetti di vita futura con il sig. . Ciò mi è stato riferito da mio figlio.” Persona_2
Invece, il teste fratello dell'odierno appellante riferiva tra l'altro che Testimone_2
“Riguardo la circostanza n. 2 è vero che tra gennaio ed aprile 2019 quando la signora era ospite mia e di CP_1 mia moglie , la confidava a mia moglie per come dalla stessa riferitomi di voler interrompere Persona_1 CP_1 la vita coniugale con il signor e di avere progetti futuri con il signor ” Parte_1 Per_2
Orbene, dal punto di vista processuale - come già sopra evidenziato - si è presenza di una testimonianza de relato, rilevato che i testi hanno deposto su circostanze che sono state loro riportate da terze persone.
A tal proposito, secondo costante giurisprudenza in materia di separazione personale dei coniugi, l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini dell'addebito, può avvenire anche mediante testimonianze de relato, in quanto spesso i fatti oggetto di prova riguardano comportamenti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni, tuttavia la deposizione indiretta assurge a valido elemento di prova se suffragata da altre circostanze oggettive e soggettive, intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che le rendano credibili.
Tali dettami vanno letti congiuntamente all'ulteriore principio secondo il quale “L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, n.3144)
A ciò, si aggiunga che, se i testimoni sono legati da vincoli di parentela con le parti in giudizio al punto da poter dubitare della loro obiettività, il giudice deve considerare l'intero complesso delle 6 deposizioni e vagliare l'attendibilità del teste secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e i riscontri che queste possono trovare o meno nelle deposizioni di altri testi.
Considerati i suesposti principi ed esaminate alla luce di questi tutte le dichiarazioni testimoniali rese e, altresì, considerato sia il compendio documentale depositato, sia le risultanze della Ctu, è evidente che il valore probatorio delle suindicate dichiarazioni risulta estremamente debole, in quanto non confortato da ulteriori elementi di giudizio oggettivi e concordanti con la deposizione resa dai due testi.
Per cui, pur ravvisando un'erroneità nella disciplina richiamata in tema di testimonianza de relato da parte del giudice di prime cure, comunque non si ravvisa a parere di questo decidente, una carenza dal punto di vista dell'istruttoria come lamentato con il primo motivo di appello, poiché l'audizione del teste non avrebbe comunque determinato nel merito un accoglimento Per_1 della domanda di addebito della separazione, tant'è che questo decidente pur avendo facoltà e potere di sentire la teste de relato, ritiene non necessaria la sua escussione, rilevato che l'intero compendio probatorio depone pienamente nel senso di una crisi coniugale insorta senza dubbio anteriormente alla probabile relazione extraconiugale intrattenuta dalla CP_1
Invero, non di rado l'infedeltà coniugale e lo stesso allontanamento dalla casa comune rappresentano - più che la causa - il sintomo di una frattura già in essere;
e tuttavia in ambito processuale, ed in applicazione delle regole che presiedono la distribuzione dell'onere della prova, occorre tener presente che di fronte a comportamenti che integrano indubbiamente una rilevante violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, al fine di escludere il nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, occorre che dal materiale probatorio emerga la prova della anteriorità della crisi (cfr. Cass, 20886/21, 3923/2018). Al contrario, nel presente giudizio assumono rilevanza predominante nella rottura del rapporto coniugale le notevoli difficoltà economiche della famiglia e l'evidente incapacità di entrambi i coniugi di risolverle tramite un'azione congiunta anche nell'interesse dei tre minori.
Al contempo, ha sostenuto il Giudice di primo grado che “le deposizioni dei testi indicati dalla resistente, e , hanno contrastato l'assunto della infedeltà coniugale quale fattore eziologico del Testimone_3 Tes_4 fallimento del matrimonio, avendo riferito che la coppia era in crisi ben prima del trasferimento della resistente al nord per ragioni di lavoro, ovvero in un periodo antecedente a quello in cui si sarebbe collocato l'inizio dell'asserito menage extraconiugale” senza che tale valido apparato argomentativo – che qui si condivide- sia stato minimamente contestato con il motivo di appello, per cui a nulla sarebbe valso, con giudizio attualizzato anche alla fase di appello, l'audizione della teste . Per_1
§ 3. Con il secondo motivo, l'appellante contesta “l'errata valutazione delle risultanze della CTU”, ritenendo del tutto contraddittoria la scelta di prediligere la madre al padre per l'affidamento dei bambini, in quanto effettuata senza nessun valido motivo e con una osservazione superficiale.
A tal proposito, il ricorrente contesta a controparte un comportamento altamente violante dei propri diritti, considerato che da quando ha il collocamento prevalente della prole, risulta del tutto impossibile avere un rapporto sereno con i minori che vengono costantemente allontanati dal padre, sorvegliato di continuo dalla e dall'ingombrante presenza del nuovo compagno CP_1 il quale indebitamente si inserisce nel to del con i figli mediante interventi Parte_1 inopportuni in ambito educativo registrando ad esempio le conversazioni del con i Parte_1 figli durante i contatti quotidiani e non rendendolo partecipe delle scelte scolastiche, religiose o
7 di salute dei figli, limitandosi a comunicare quanto già stabilito e chiedendo le somme necessarie per l'attività scelta dalla controparte.
Aggiunge, inoltre, l'odierno appellante che controparte non ha mai partecipato alla refusione del 50% delle spese da lui sostenute per i viaggi fatti per vedere i bambini;
al contrario, farebbe mancare vestiti e beni di prima necessità ai minori, preferendo impegnare il denaro in altre spese.
Da ultimo, parte appellante insiste nella superficialità della Ctu espletata evidenziando che, a fronte di un palese disturbo di discalculia e dislessia in capo alla minore , la CTU ha Per_3 addirittura negato così come la madre l'esistenza del disturbo, per poi o una diagnosi soltanto quando la minore si è ritrovata a frequentare la seconda media.
§
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene la Corte che il Consulente ha effettuato un attento esame del caso e le conclusioni cui è pervenuto sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto emerse anche dalle ulteriori risultanze processuali.
Si rileva, in proposito, che la relazione del consulente si è basata su incontri effettuati singolarmente e congiuntamente con ciascuno dei coniugi e con ciascuno dei minori. Inoltre, sono stati sentiti i familiari del e della ed altresì si è proceduto al sopralluogo Parte_1 CP_1 degli ambienti domestici frequentati dai minori al fine di valutarne l'idoneità.
A seguito di tali incontri descritti in modo estremamente dettagliato, il consulente ha rilevato che
“dall'osservazione delle interazioni congiunte svolte in corso di consulenza che hanno messo in luce un atteggiamento di costante manipolazione dei figli e di squalifica del ruolo dell'altro genitore… In occasione dell'incontro congiunto con i minori, il non è stato in grado di riconoscere le criticità insite nel proprio atteggiamento di Parte_1 condanna della madre di fronte ai figli e di addebito alla stessa della separazione”.
Orbene, si tratta di un atteggiamento ancora attuale viste le argomentazioni poste a fondamento della doglianza in esame. Invero, il riferimento all'allontanamento costante del padre ad opera della alla circostanza che mancherebbero ai minori vestiti e beni di prima necessità perché CP_1 quest'ultima - a dire del impiegherebbe il denaro in altre spese sono espressione di Parte_1 quanto già ampiamente rilevato nella relazione tecnica - che risulta pertanto tutt'altro che superficiale - laddove la stessa Ctu ha rilevato che “il Sig. sembra avere poca Parte_1 coscienza della criticità dei suoi comportamenti e non è riuscito di fatto a modificare il proprio approccio (come emerge chiaramente dall'incontro congiunto realizzato alla fine della consulenza) nemmeno dietro le benevole sollecitazioni ricevute in corso di consulenza, perseverando nel mantenere un atteggiamento chiaramente squalificante della moglie in presenza dei figli”.
Per cui, contrariamente a quanto lamentato con tale motivo di gravame, non è per nulla censurabile la scelta di prediligere il collocamento presso la madre, rilevato che il decidente di primo grado ha fondato questa scelta sull'evidente tendenza del - emersa nel corso Parte_1 del giudizio di primo grado e risultante ancora in atto, anche alla luce dell'ordinanza emessa a giugno 2024 dal GIP di Trento - a screditare e marginalizzare la figura materna. Invero, nel suindicato provvedimento giudiziario il Gip evidenzia che “emergono continui tentativi di svilimento della figura materna e di colpevolizzazione dei minori quando rispondono in maniera non adeguata e conforme alle aspettative paterne…si colgono significativi elementi della volontà di controllare indirettamente l'ex moglie con 8 richieste ad esempio se i minori rimangono a casa da soli con il nuovo compagno nonché di minare la figura materna instillando nei bambini l'idea di essere stati plagiati…”
Per di più, non pertinente - rispetto all'accertamento peritale effettuato in sede di separazione giudiziale - risulta il problema di discalculia e dislessia riscontrato nella minore rilevato Per_3 che l'accertamento di tale eventuale disagio era del tutto estraneo al thema decidendum e ai quesiti posti al Ctu dal giudice di primo grado.
Da ultimo, risultano estremamente generiche e prive di riscontro documentale le argomentazioni relative al mancato rimborso delle spese sostenute per vedere i minori e dovute dalla a CP_1 titolo di rimborso viaggio del Nulla, inoltre, quest'ultimo deduce sulle spese Parte_1 straordinarie documentate da controparte e mai rimborsate.
§ 4. Con il terzo motivo di appello si censura “la motivazione contraddittoria”, evidenziando che il giudice di prime cure non ha avuto riguardo nel togliere i bambini dall'ambiente in cui avevano vissuto per decenni, omettendo al contrario di sanzionare il comportamento della che li CP_1 ha portati via senza alcuna informazione o sostegno da parte dei servizi sociali così come invece era stato disposto. A tal proposito, evidenzia che i bambini lamentano non poco tale condizione, considerato che da un lato hanno dovuto abbandonare il padre e la di lui famiglia e dall'altro il luogo di residenza della madre è, difatti, un piccolo villaggio montano, privo di ogni attrattiva tanto da chiedere continuamente al padre di poter tornare a casa, intendendo come casa la dimora paterna.
§
Eguale sorte di infondatezza sconta la superiore doglianza.
Contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza di primo grado, posto che la decisione del giudice di prime cure, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, utilizza come criterio guida per effettuare la scelta del genitore collocatario, il supremo interesse del minore.
Come sancito dai giudici di legittimità, “l'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/02/2018, n.3913).
In tale ottica, il trasferimento per ragioni lavorative della non risulta contrastante con CP_1
l'interesse dei minori, rilevato che è stato più volte ribadito che “il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (nella specie, i Giudici di merito avevano
9 correttamente ritenuto che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non ostacolasse il rapporto padre- figlio, né pregiudicasse il preminente interesse del minore)”(cfr. Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, n.21054).
Le ulteriori argomentazioni poste a fondamento della doglianza - relative alla mancanza di attrattiva nel luogo di residenza dei minori e alla volontà degli stessi di voler far ritorno nel luogo di origine – risultano smentite sia dall'elenco delle spese straordinarie depositate da controparte sia da alcuni stralci della trascrizione delle telefonate intrattenute dai minori con il padre e riportate nell'ordinanza del Gip di Trento del giugno 2024.
Dalle prime si evince che i minori svolgono varie attività extrascolastiche di carattere sportivo quali pattinaggio, pallavolo, Judo, calcio, ginnastica artistica a riprova del fatto che pur se il luogo di residenza si possa eventualmente qualificare come villaggio montano, consente comunque la possibilità di svolgere attività adeguate all'età dei minori e dunque per loro da ritenere attrattive. Per cui, non si comprende in tale ottica quale sia la mancanza di attrattiva che possa arrecare pregiudizio all'interesse dei minori tale da indurre la modifica del convincimento del giudice nella scelta del genitore collocatario.
Per quanto riguarda poi la volontà dei minori di voler far ritorno nel luogo di origine questa risulta smentita dalla motivazione utilizzata dal Gip nell'ordinanza del giugno 2024 per la formulazione dell'imputazione. In essa si riporta: “dalla lettura del compendio in atti si ritiene da un lato sussistente
…dall'altro il disturbo alla quiete e alla libertà dei minori: le chiamate …caratterizzate da continue domande apparentemente ingenue, ma in fondo di natura subdola…il contenuto delle telefonate…rivela uno sfogo continuo dell'indagato con continue richieste di feedback da parte dei figli alla sua visione della dinamica famigliare, nonché finalizzate alla colpevolizzazione dell'ex coniuge sull'esito del loro rapporto matrimoniale e sull'attuale condizione logistica dei minori…omissis”.
È evidente, dunque, che l'odierno appellante nel chiedere il collocamento dei minori presso la propria residenza intende proseguire nella volontà di contrapporsi all'ex coniuge e ciò risulta confermato anche dall'ulteriore richiesta formulata nella superiore doglianza di sanzionare il comportamento dell'ex coniuge che avrebbe portato via i minori senza alcuna informazione. In realtà, il giudice di primo grado con ordinanza del 19 luglio 2022 aveva statuito che “deve essere autorizzato il trasferimento dei minori nel luogo di attuale residenza della madre, già individuato quale genitore collocatario prevalente in sede provvisoria, prevedendo un distacco graduale dal territorio, rispettoso delle richieste dei minori, che si attui durante il corrente periodo estivo e che, conduca, in autunno, alla definitiva stabilizzazione della prole in altro luogo;
…omissis… Autorizza ciascuno dei genitori a farsi assistere dai servizi sociali di Villafranca Tirrena allo scopo si attuare il trasferimento della prole presso l'attuale residenza materna.
Per cui, la previsione di un supporto dei servizi sociali riguardava entrambi i genitori al fine di attuare il trasferimento. Nel caso di specie, il si è nuovamente limitato a contestare il Parte_1 comportamento di controparte che a suo dire avrebbe omesso la comunicazione del trasferimento ai servizi sociali e il loro sostegno, senza tuttavia nulla argomentare circa le azioni personali intraprese anche con il sostegno del servizio sociale al fine di favorire effettivamente quanto deciso dal primo giudice, dimostrando nuovamente l'incapacità di rapportarsi a quello che dovrebbe essere l'interesse prevalente dei minori.
§ 5. Con il quarto motivo di appello, ritiene il “provvedimento abnorme in violazione dei Parte_1 principi costituzionali”, nella parte in cui il giudice ha disposto il diritto di visita solo all'interno del
10 Comune di residenza della signora nei fine settimana concessi. Osserva, in proposito, CP_1
l'appellante che tale statuizione lo limita gravemente nella possibilità di passare il proprio tempo con la prole e appare altamente limitante dei propri diritti e di quelli dei minori la cui libertà di spostamento viene arbitrariamente limitata senza giustificazione alcuna, con grave compromissione di un diritto costituzionalmente tutelato.
Ad integrazione di tale motivo, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di appello e nelle successive note difensive, parte reclamante aggiungeva la richiesta di regolamentare il diritto di visita anche per le festività, chiedendo che i minori permangano con il padre “continuativamente per sette giorni e sette notti consecutivi durante il periodo natalizio, e sempre nello stesso periodo continuativamente con la madre per sette notti e sette giorni consecutivi comprendente ad anni alterni le festività del Natale (dal 24 al 30/12) o del Capodanno (dal 31/12 al 06/01). Inoltre, la permanenza presso ciascun genitore sarà regolamentata ad anni e giornate alterne per il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, l'8 dicembre. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, previo accordo tra loro circa modalità e tempi di permanenza. Ciascun genitore, inoltre, compatibilmente con le esigenze e gli obblighi scolastici dei minori, potrà tenere con sé i figli durante i giorni del proprio compleanno ed onomastico ovvero del compleanno e dell'onomastico dei nonni”.
Instauratosi, quindi, il contraddittorio anche su tale questione, controparte opponeva le seguenti conclusioni “…
7. Rigettare ogni ulteriore richiesta di modifica o integrazione di tale regolamentazione, in quanto non sono state fornite motivazioni specifiche di impugnazione di tali punti e, soprattutto perché le proposte risultano inattuabili a causa della significativa distanza geografica tra il luogo di residenza del padre e quello dei figli (es.:alternanza Pasqua/Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio ecc.);
8. In via del tutto subordinata, disporre che le vacanze pasquali, considerata la distanza geografica tra la residenza del padre e quella dei figli minori, vengano trascorse da quest'ultimi ad anni alterni”.
§
Tale motivo può trovare accoglimento per ragioni in parte diverse da quelle richiamate dall'appellante e nei limiti di cui si dirà.
In via preliminare, va rilevato che non risulta alcuna violazione di principi costituzionali nella limitazione spaziale al diritto di visita fissato nel comune di residenza dei minori, in quanto ciò all'evidenza rispondeva all'esigenza di non pregiudicare la necessità dei minori di rientrare nel luogo di abitazione per lo svolgimento delle proprie attività scolastiche.
Ciò precisato va tuttavia osservato, quanto al diritto di visita ordinario esercitato dal padre presso il luogo di residenza dei figli, che la stessa appellata ha affermato nei propri scritti difensivi “che quelle rarissime volte che il si è recato a Trento per vedere i figli, l'appellata non ha mai impedito al Parte_1
di poter trascorrere i giorni allo stesso spettanti anche fuori dal Comune di residenza. L'unica richiesta Parte_1 avanzata dalla sig.ra e sempre disattesa dal , era quella di conoscere il luogo di villeggiatura CP_1 Parte_1 dove venivano portati i minori e la possibilità di contattarli telefonicamente” e, pertanto, entro tali limiti può essere accolta la richiesta dell'appellante a che la possibilità di vedere i figli non sia confinata entro il comune di residenza dei minori ma possa essere concessa la possibilità di condurli anche fuori dal comune di residenza, sempre compatibilmente con le tempistiche previste per il rientro presso la loro abitazione ed alle condizioni indicate dalla reclamata (comunicazione del luogo di villeggiatura e possibilità di contattarli telefonicamente).
11 Analogamente, ferma restando la non praticabilità, anche per ragioni logistiche, di attuare un'alternanza per le festività di un giorno (25 aprile, 1 maggio), non si ravvisano, invece, ragioni contrarie a regolamentare il diritto di visita per le festività maggiori (periodo natalizio e pasquale) considerato che il più lungo periodo di vacanze (scolastiche) ben può conciliarsi con una tale previsione.
Ne consegue che va disposto, in aggiunta ai periodi già indicati nella sentenza di prime cure, che i minori rimarranno con il padre ad anni alterni per le festività del Natale (dal 24 al 30/12) o del Capodanno (dal 31/12 al 06/01) e per quelle di Pasqua (ad anni alterni).
Nulla, peraltro, esclude che in un auspicabile clima di maggiore serenità futura i tempi di permanenza dei minori presso il padre possano essere ampliati o regolati diversamente previo autonomo accordo tra le parti.
Da ultimo, per quanto riguarda la richiesta formulata al punto 4 delle conclusioni dell'atto di appello – stabilire il monitoraggio del nucleo familiare in cui i minori sono collocati da parte dei servizi sociali competenti per territorio- ad avviso della Corte, non sussistono, ragioni plausibili per un eventuale accoglimento, posto che si tratta di una richiesta priva di argomentazioni volte a giustificarne l'adozione.
§ 6. Con il quinto motivo l'appellante censura “l'omessa pronuncia in ordine agli automezzi”, rilevando che con il ricorso presentato in primo grado, aveva chiesto al decidente di pronunciarsi anche in merito all'assegnazione delle autovetture in comproprietà fra gli ex coniugi, indebitamente sottratte e detenute da controparte.
§
Il motivo è inammissibile e comunque infondato nel merito per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre rilevare che - nella parte motiva dell'atto introduttivo di primo grado - l'odierno appellante evidenziava che “ella è altresì proprietaria di una moto, ed intestataria di due auto, una Opel Astra, acquistata con i risparmi di entrambi i coniugi, che ha portato a Bergamo ed una Mercedes classe C, il cui finanziamento è ancora in corso e viene pagato solo dal sig. tramite prelievo della rata del
Parte_1 finanziamento direttamente dal suo conto corrente, che è rimasta nella disponibilità del sig. ”;
Parte_1 premesso ciò, formulava le seguenti conclusioni “sottoscrivere il passaggio di proprietà della Mercedes Classe C le cui rate vengono interamente pagate dal sig. tramite prelievo automatico dal suo conto
Parte_1 corrente e che è rimasta nella disponibilità dal sig. .
Parte_1
Orbene, è vero che - come rilevato da controparte- in sede di precisazione conclusioni del 16 maggio 2023 non veniva prospettata in modo specifico la domanda di assegnazione dell'autovettura oggetto di odierno gravame;
tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla difesa di parte appellata, la stessa non poteva ritenersi abbandonata o rinunciata posto che il difensore in sede di precisazione delle conclusioni affermava che “con le presenti note di trattazione precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto esposto negli atti e verbali di causa, da intendersi ivi interamente riportati e trascritti” (cfr. pag. 1 note di trattazione udienza del 17 maggio 2023).
Ciò premesso, va però precisato che tale domanda esulava dall'oggetto del giudizio di separazione, in cui non possono essere proposte domande diverse da quelle specifiche del procedimento sebbene connesse: ciò fondamentalmente per la diversità del rito che governa le
12 diverse domande e in particolare per la specialità del rito matrimoniale, che non ammette la riunione altre domande (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915).
È noto, infatti, che nei procedimenti di separazione e di divorzio, soggetti al rito della camera di consiglio, deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio o di separazione (in tal senso, ex multis, v. Cass. civ. n. 6660/01; 17404/04; 1084/05; 26158/06; 9915/07; 11828/09; 2155/10; 18870/14).
E' stato così affermato che “L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima” (Cfr. sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009 Rv. 608018 – 01. Nella specie il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condanna di controparte alla restituzione dell'anello di fidanzamento).
Anche a voler ritenere non rilevabile d'ufficio in questa fase d'appello la relativa causa di inammissibilità, per avere la parte accettato su di essa il contraddittorio, si rileva, tuttavia, che la domanda formulata in sede di appello non coincide pienamente con quanto chiesto in primo grado, posto che nel motivo di gravame oggetto di disamina, il fa riferimento Parte_1
“all'omessa pronuncia in merito all'assegnazione delle autovetture in comproprietà fra gli ex coniugi e indebitamente sottratti e detenuti dalla signora e ciò ne determina l'inammissibilità sotto tale diverso profilo, CP_1 posto che non è consentito urre in appello domande nuove o diverse rispetto a quelle sulle quali si è concentrato il contraddittorio in primo grado.
A ciò si aggiunga che per quanto attiene alla sottoscrizione del passaggio di proprietà della Mercedes Classe C oggetto di finanziamento intestato al come dallo stesso Pt_2 Parte_1 affermato e documentato, la nella comparsa di costituzione e risposta in appello, rileva CP_1 che il suddetto finanziamento era stato da lei garantito attraverso fideiussione e, proprio in virtù di tale garanzia, produce in atti saldo del proprio conto corrente dal quale evidenzia si può desumere il pignoramento ad opera della proprio per il mancato pagamento di Parte_3 controparte.
Orbene, in relazione alla suindicata difesa nulla deduce e allega l'odierno appellante, per cui, a fronte di quanto esposto, la domanda deve essere rigettata. In tale ottica, si richiama inoltre una recente pronuncia giurisprudenziale secondo la quale “il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (Cassazione civile sez. III, 26/06/2025, n.17261).
§§§
§ 7. Regolamentazione delle spese processuali
Ferme restando la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (spese compensate), non intaccate da impugnazione incidentale, e dovendosi ritenere l'attuale appellante
13 sostanzialmente soccombente in considerazione dell'esito complessivo della lite (sul punto, la S.C. chiarisce che «in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite” Cass. n.5373/2003; Cass. n.18503/2014), per quanto attiene al presente giudizio di appello, la prevalente soccombenza del impone di addossare allo stesso le spese del Parte_1 giudizio, sia pure nella misura di 2/3, dovendosi compensare tra le parti il rimanente 1/3 (in ragione del parziale accoglimento dell'appello).
Tali spese, nella suindicata misura di 2/3, vanno liquidate secondo lo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile, complessità bassa) ed applicando i parametri tariffari prossimi ai minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e della natura degli interessi coinvolti, e pertanto si determinano in complessivi €. 2.316,00 (di cui €. 686,00 per studio;
€ 473,00 per fase introduttiva;
€ 1.157,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
La condanna al pagamento delle spese non è impedita dall'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.
Tale beneficio non comporta, infatti, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1928/2023 emessa dal Tribunale di Messina, nel giudizio portante il n. 5329/2019, così provvede: A) in parziale accoglimento dell'appello:
- integra il punto 4) della sentenza di primo grado aggiungendo che “i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni le festività del Natale (dal 24 al 30/12) o del Capodanno (dal 31/12 al 06/01) e quelle di Pasqua (ad anni alterni)”;
- esclude dal medesimo punto 4) (in relazione alla regolamentazione del diritto di visita ordinario) l'inciso “presso il comune di residenza dei minori”, disponendo che il padre indichi preventivamente alla il luogo ove condurrà i minori (se diverso dal comune di residenza) e che vengano CP_1 mantenuti i contatti telefonici tra i minori e la madre;
conferma nel resto la pronuncia impugnata.
-condanna alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali del Parte_1 giudizio di che si liquidano per tale porzione in complessivi € CP_1
€. 2.316,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il rimanente 1/3.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
14
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
1) dr. Augusto SABATINI Consigliere
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 153/2024 R. G., vertente tra:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Via Maio Mariano n°71 C.F._1 recapito professionale dell'Avv. Caterina Cavallaro (C.F. – PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
- APPELLANTE
ammesso al gratuito patrocinio- contro
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio n.21, presso lo studio dell'Avv. Martina Rebecca Molteni (C.F.: – PEC: che la CodiceFiscale_4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA- e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore dr. F. Lima;
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1928/2023, resa nel procedimento n. 5329/2019 RG, dal Tribunale di Messina, in persona della Dr.ssa Caterina Mangano, il 24.10.2023, pubblicata in data 25.10.2023 e notificata in data 17.01.2024, avente ad oggetto separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Stabilire l'affido condiviso dei figli con collocamento privilegiato presso il padre;
2) Stabilire l'assegnazione di una delle due autovetture cointestate ai coniugi in capo al signor;
3) Dichiarare Parte_1
l'addebito della separazione in capo alla signora Nella denegata ipotesi di conferma del collocamento CP_1 privilegiato presso la madre in subordine 1) Stabilire il diritto di visita del signor presso i figli senza Parte_1 limitazione alcuna dal punto divista spaziale;
2) Stabilire che durante il periodo estivo, da intendersi tra il lunedì
1 successivo la fine dell'anno scolastico e il lunedì precedente l'inizio dell'anno scolastico, il sig. potrà Parte_1 tenere con sé i figli stante la sproporzione in ordine ai tempi di permanenza con la prole. 3) Per le altre festività, i minori permarranno con il padre continuativamente per sette giorni e sette notti consecutivi durante il periodo natalizio, e sempre nello stesso periodo continuativamente con la madre per sette notti e sette giorni consecutivi comprendente ad anni alterni le festività del Natale (dal 24 al 30/12) o del Capodanno (dal 31/12 al 06/01). Inoltre, la permanenza presso ciascun genitore sarà regolamentata ad anni e giornate alterne per il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, le festività del 25 aprile, 1maggio e 2 giugno, l'8 dicembre. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, previo accordo tra loro circa modalità e tempi di permanenza. Ciascun genitore, inoltre, compatibilmente con le esigenze e gli obblighi scolastici dei minori, potrà tenere con sé i figli durante i giorni del proprio compleanno ed onomastico ovvero del compleanno e dell'onomastico dei nonni. 4) Stabilire il monitoraggio del nucleo familiare in cui i minori sono collocati da parte dei servizi sociali competenti per territorio. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; 2. Nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3. Confermare l'affidamento condiviso dei tre figli minori con collocazione presso la madre, difettando ogni presupposto per disporre il collocamento presso il padre, in quanto contrario all'interesse dei minori anche in ragione dei gravi comportamenti dello stesso sia nei confronti dei minori che della madre, per come dedotto in atti;
4. Rigettare la formulata richiesta di addebito, in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
5. Confermare il diritto di visita del padre come regolamentato nella sentenza impugnata, nonché il periodo relativo alle vacanze estive, rigettando ogni ulteriore richiesta di regolamentazione attesa la mancanza di qualunque specificazione delle ragioni di impugnazione di tali punti della sentenza;
6. Rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante in sede di gravame in quanto inammissibili per non avere l'appellante in sede di precisazione delle conclusioni formulato istanze in ordine alla prova testimoniale e al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
7. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
SVOGLIMENTO del PROCESSO Con ricorso del 16.02.2024, proponeva appello – per i Parte_1 motivi di cui infra si dirà - avverso la sentenza n. 1928/2023, emessa dal Tribunale di Messina in data 25.10.2023, con la quale, previa istruzione della causa ed espletamento CTU, veniva così statuito:
“Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] il 29 Parte_1 maggio 1981 e nata a [...] il [...]; CP_1
2) rigetta la domanda di addebito della responsabilità per la separazione proposta da Parte_1
[...]
3) conferma l'ordinanza del 19 luglio 2022 (proc. 5329-1/2019 R.G.) con riferimento all'affidamento condiviso della prole e alla collocazione della stessa presso la madre;
4) regola i tempi di permanenza del padre con i figli minori, autorizzando il a vederli e tenerli con sé Parte_1 un fine settimana al mese, dal venerdì al successivo lunedì mattina presso il Comune di residenza dei minori, da concordare entro il giorno 10 di ogni mese con l'altro genitore;
nonché per 20 giorni consecutivi nel mese di luglio e 20 giorni consecutivi nel mese di agosto (anche continuativi) da concordare da parte dei genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
dispone, altresì, che le spese di viaggio e di soggiorno siano ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
2 5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro i primi Parte_1 CP_1 cinque giorni di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 400,00 a favore della prole oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie ed indifferibili, determinate, in caso di disaccordo, secondo le linee guida del CNF;
6) spese compensate;
7) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villafranca Tirrena (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 29 dicembre 2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 11 parte I anno 2009”.
Con decreto emesso dal Presidente della Sezione veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 16.09.2024, disponendo lo svolgimento con modalità cartolari mediante scambio e deposito telematico di note scritte di trattazione.
Con comparsa depositata in data 19.07.2024, si costituiva l'appellata, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello, resistendo nel merito all'impugnazione e chiedendo l'integrale rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza (virtuale) del 16.09.2024 la causa veniva rinviata per la decisione alla data del 27 gennaio 2025, poi nuovamente rinviata per carico di ruolo del relatore al 10 giugno 2025. Con ordinanza del 13.06.2025, la Corte disponeva l'assunzione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità dei motivi di appello e per manifesta infondatezza dello stesso. Premessa l'inapplicabilità al procedimento in esame dell'istituto di cui all'art. 348 bis c.p.c. per l'espressa deroga prevista dalla stessa disposizione normativa con riferimento agli appelli relativi alle cause di cui all'articolo 70, primo comma, c.p.c., va rilevato - sotto l'altro profilo censurato - che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione civile, sez. 3 Ord. N.10916 del 05/05/2017). Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello, come sopra riportato, contiene le specifiche ragioni del dissenso, rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non correttamente affrontate e delle prove non valutate.
§ 2. Con il primo motivo di appello lamenta una “Carenza dal Parte_1 punto vista dell'istruttoria”, in relazione alla mancata audizione della signora Persona_1
3 Osserva, in particolare, che le affermazioni della si palesavano assolutamente rilevanti ai Per_1 fini della corretta definizione del giudizio, stante il fatto che le dichiarazioni della stessa risultavano essere riferite da ben due dei testi escussi.
Sul punto, evidenzia che il giudice, non ha la semplice facoltà di integrare la fase probatoria indicando gli ulteriori testi da escutere ma addirittura un obbligo qualora la loro omessa escussione risulti essere fuorviante ai fini di una corretta definizione del giudizio.
In tale ottica, secondo l'odierno appellante l'addebito della separazione in capo alla signora CP_1 doveva essere dichiarato e poteva essere provato oltre ogni ragionevole dubbio p dall'escussione della teste . Al contrario, il giudicante in primo grado omettendo di Per_1 ascoltare il teste , giunge a conclusioni del tutto contradditorie, posto che dall'esame della Per_1 fase istruttoria emerge la violazione del principio di fedeltà coniugale, risultando per provato il tradimento ma non il momento in cui è avvenuto.
A tal proposito, il ricorrente pone l'accento sulla malafede di controparte che nonostante la relazione extraconiugale in atto ha preteso il trasferimento a Cretaro dell'intero nucleo familiare nella piena consapevolezza del pregiudizio del rapporto coniugale che di contro veniva ancora considerato valido ed esistente da parte del Parte_1
§
Il motivo risulta parzialmente esatto nelle sue articolazioni di fondo, inducendo pertanto ad una nuova valutazione della fattispecie che tuttavia non conduce alla riforma del capo di sentenza impugnato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, vale in proposito chiarire che l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte dalla parte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (tra le tante v. Cass. civ. n. 30129/2024; 9202/2018; 2973/2006).
Ciò posto, riguardo alle doglianze formulate nel primo motivo di appello, rileva la Corte che la decisione del primo Giudice circa il rigetto della domanda di addebito della separazione a carico della appare corretta per una ragione tuttavia diversa da quella ritenuta prevalente. CP_1
A tal proposito, occorre rilevare che erroneamente il rigetto della domanda di addebito della separazione viene fondato prevalentemente su ragioni di ordine processuale (cfr. pag. 11 sent. 1928/2023), ciò in quanto il primo giudice fonda - in parte- il proprio convincimento sulla disciplina relativa alle testimonianze de relato in ambito penale, riportando, altresì, testualmente il dato letterale dell'art. 195 c.p.p.
Al contrario, nei procedimenti civili la disciplina di riferimento è data dall'art. 257 c.p.c. secondo il quale “Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei 4 quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia;
e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame”.
Dunque, secondo la disciplina civilistica - contrariamente a quanto asserito dal primo decidente che, come detto, per errore ha richiamato la disciplina applicabile in ambito penale - nel momento in cui i testimoni escussi abbiano fatto riferimento a circostanze determinanti che sono state loro riportate da terze persone il giudice civile ha il potere di disporre discrezionalmente la riassunzione della prova testimoniale anche in una fase successiva all'eventuale dichiarazione di chiusura dell'assunzione della prova (209 c.p.c.).
Alla luce di quanto fin qui evidenziato risultano non pertinenti le difese addotte da parte appellata, laddove contestando il primo motivo di doglianza afferma che “ove controparte, a seguito delle deposizioni rese de relato dai testi escussi avesse ritenuto rilevante ai fini del giudizio l'audizione della sig.ra Per_1 avrebbe dovuto formulare tale richiesta al Giudice istruttore…omississ… Nulla di ciò è stato fatto dal ricorrente nel giudizio di primo grado, il quale non ha neppure in sede di precisazione delle conclusioni formulato la richiesta” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta), avendo in tale caso la parte solo un potere di sollecitazione delle prerogative riconosciute al Giudice.
Invero, indipendentemente da una specifica richiesta di parte, nel caso di testimonianza de relato vige il principio di unità e infrazionabilità della prova, che non preclude al giudice civile di avvalersi delle facoltà di ordinare ex officio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento anche in assenza di esplicita richiesta di parte.
Lo stesso vale in sede di appello: a tal proposito, come più volte statuito dalla Suprema Corte “il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum" (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 18468/2015).
Dunque, il rigetto della domanda di addebito della separazione non trova fondamento giuridico nelle ragioni “prevalentemente processuali” richiamate dal primo giudice posto che quest'ultimo
- a fronte del riferimento fatto dai testi (quest'ultima con dichiarazione doppiamente Tes_1 de relato, avendo riferito quanto il figlio a sua volta aveva appreso dalla ) e Per_1 Tes_2
a quanto riferito dalla sig.ra circa un'eventuale relazione extraconiugale
[...] Persona_1 avrebbe potuto chiama indipendentemente dall'espressa CP_1 Per_1 richiesta formulata dall'attore o dalla mancata deduzione di una causa impeditiva all'escussione, ritenendo quella deposizione determinante a fini del proprio convincimento.
Tenuto conto di tali premesse, si ritiene opportuno procedere in tale sede ad un riesame degli elementi probatori posti a fondamento della domanda di addebito della separazione per violazione del principio di fedeltà coniugale, al fine di valutare se risulta potenzialmente opportuna o meno l'audizione della come richiesta dall'odierno appellante. Per_1
In punto di diritto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., con riferimento alla separazione personale tra coniugi, l'addebito è ammissibile unicamente a seguito di specifica richiesta formulata dalla parte interessata.
5 Orbene, affinché ricorrano i presupposti per l'accoglimento della richiesta, non è sufficiente che venga dimostrata una generica violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo necessario accertare che il comportamento contestato abbia concretamente determinato la crisi irreversibile del rapporto coniugale.
Per cui, conformemente al criterio probatorio delineato dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri matrimoniali ed il nesso causale diretto tra tale violazione e la crisi coniugale incombe sul coniuge che ha richiesto l'addebito. Viceversa, il coniuge convenuto deve dimostrare che le condotte contestate si siano verificate dopo la disgregazione del vincolo matrimoniale. In assenza di prova certa circa la riconducibilità della crisi coniugale alla condotta dell'altro coniuge, la domanda di addebito non può essere accolta.
Esaminando gli atti di primo grado emerge che l'odierno appellante per dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda chiedeva al giudice di prime cure che venisse esperita prova per testi indicando con la memoria del 19 luglio 2021 tra i testi da sentire Tes_1
e
[...] Testimone_2 Persona_1
Successivamente, con ordinanza del 23.11.2021, il primo giudice ritenendo ammissibile e conducente la prova per testi richiesta, limitava a due il numero dei testimoni per ciascuna parte. Con successivo atto di intimazione testi, il difensore di parte ricorrente citava per l'espletamento della prova e che verranno sentiti rispettivamente all'udienza del Tes_1 Testimone_2
07.07.2022 e del 02.02.2023.
Ai fini che qui rilevano, la teste madre dell'odierno appellante riferiva tra l'altro che Tes_1
“E' vero (circostanza 2) che tra il mese di gennaio e aprile 2019 quando la signora era ospite dei cognati CP_1 la stessa confidava a che voleva interrompere la vita coniugale con il signor e dei Persona_1 Parte_1 progetti di vita futura con il sig. . Ciò mi è stato riferito da mio figlio.” Persona_2
Invece, il teste fratello dell'odierno appellante riferiva tra l'altro che Testimone_2
“Riguardo la circostanza n. 2 è vero che tra gennaio ed aprile 2019 quando la signora era ospite mia e di CP_1 mia moglie , la confidava a mia moglie per come dalla stessa riferitomi di voler interrompere Persona_1 CP_1 la vita coniugale con il signor e di avere progetti futuri con il signor ” Parte_1 Per_2
Orbene, dal punto di vista processuale - come già sopra evidenziato - si è presenza di una testimonianza de relato, rilevato che i testi hanno deposto su circostanze che sono state loro riportate da terze persone.
A tal proposito, secondo costante giurisprudenza in materia di separazione personale dei coniugi, l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini dell'addebito, può avvenire anche mediante testimonianze de relato, in quanto spesso i fatti oggetto di prova riguardano comportamenti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni, tuttavia la deposizione indiretta assurge a valido elemento di prova se suffragata da altre circostanze oggettive e soggettive, intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che le rendano credibili.
Tali dettami vanno letti congiuntamente all'ulteriore principio secondo il quale “L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, n.3144)
A ciò, si aggiunga che, se i testimoni sono legati da vincoli di parentela con le parti in giudizio al punto da poter dubitare della loro obiettività, il giudice deve considerare l'intero complesso delle 6 deposizioni e vagliare l'attendibilità del teste secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e i riscontri che queste possono trovare o meno nelle deposizioni di altri testi.
Considerati i suesposti principi ed esaminate alla luce di questi tutte le dichiarazioni testimoniali rese e, altresì, considerato sia il compendio documentale depositato, sia le risultanze della Ctu, è evidente che il valore probatorio delle suindicate dichiarazioni risulta estremamente debole, in quanto non confortato da ulteriori elementi di giudizio oggettivi e concordanti con la deposizione resa dai due testi.
Per cui, pur ravvisando un'erroneità nella disciplina richiamata in tema di testimonianza de relato da parte del giudice di prime cure, comunque non si ravvisa a parere di questo decidente, una carenza dal punto di vista dell'istruttoria come lamentato con il primo motivo di appello, poiché l'audizione del teste non avrebbe comunque determinato nel merito un accoglimento Per_1 della domanda di addebito della separazione, tant'è che questo decidente pur avendo facoltà e potere di sentire la teste de relato, ritiene non necessaria la sua escussione, rilevato che l'intero compendio probatorio depone pienamente nel senso di una crisi coniugale insorta senza dubbio anteriormente alla probabile relazione extraconiugale intrattenuta dalla CP_1
Invero, non di rado l'infedeltà coniugale e lo stesso allontanamento dalla casa comune rappresentano - più che la causa - il sintomo di una frattura già in essere;
e tuttavia in ambito processuale, ed in applicazione delle regole che presiedono la distribuzione dell'onere della prova, occorre tener presente che di fronte a comportamenti che integrano indubbiamente una rilevante violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, al fine di escludere il nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, occorre che dal materiale probatorio emerga la prova della anteriorità della crisi (cfr. Cass, 20886/21, 3923/2018). Al contrario, nel presente giudizio assumono rilevanza predominante nella rottura del rapporto coniugale le notevoli difficoltà economiche della famiglia e l'evidente incapacità di entrambi i coniugi di risolverle tramite un'azione congiunta anche nell'interesse dei tre minori.
Al contempo, ha sostenuto il Giudice di primo grado che “le deposizioni dei testi indicati dalla resistente, e , hanno contrastato l'assunto della infedeltà coniugale quale fattore eziologico del Testimone_3 Tes_4 fallimento del matrimonio, avendo riferito che la coppia era in crisi ben prima del trasferimento della resistente al nord per ragioni di lavoro, ovvero in un periodo antecedente a quello in cui si sarebbe collocato l'inizio dell'asserito menage extraconiugale” senza che tale valido apparato argomentativo – che qui si condivide- sia stato minimamente contestato con il motivo di appello, per cui a nulla sarebbe valso, con giudizio attualizzato anche alla fase di appello, l'audizione della teste . Per_1
§ 3. Con il secondo motivo, l'appellante contesta “l'errata valutazione delle risultanze della CTU”, ritenendo del tutto contraddittoria la scelta di prediligere la madre al padre per l'affidamento dei bambini, in quanto effettuata senza nessun valido motivo e con una osservazione superficiale.
A tal proposito, il ricorrente contesta a controparte un comportamento altamente violante dei propri diritti, considerato che da quando ha il collocamento prevalente della prole, risulta del tutto impossibile avere un rapporto sereno con i minori che vengono costantemente allontanati dal padre, sorvegliato di continuo dalla e dall'ingombrante presenza del nuovo compagno CP_1 il quale indebitamente si inserisce nel to del con i figli mediante interventi Parte_1 inopportuni in ambito educativo registrando ad esempio le conversazioni del con i Parte_1 figli durante i contatti quotidiani e non rendendolo partecipe delle scelte scolastiche, religiose o
7 di salute dei figli, limitandosi a comunicare quanto già stabilito e chiedendo le somme necessarie per l'attività scelta dalla controparte.
Aggiunge, inoltre, l'odierno appellante che controparte non ha mai partecipato alla refusione del 50% delle spese da lui sostenute per i viaggi fatti per vedere i bambini;
al contrario, farebbe mancare vestiti e beni di prima necessità ai minori, preferendo impegnare il denaro in altre spese.
Da ultimo, parte appellante insiste nella superficialità della Ctu espletata evidenziando che, a fronte di un palese disturbo di discalculia e dislessia in capo alla minore , la CTU ha Per_3 addirittura negato così come la madre l'esistenza del disturbo, per poi o una diagnosi soltanto quando la minore si è ritrovata a frequentare la seconda media.
§
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene la Corte che il Consulente ha effettuato un attento esame del caso e le conclusioni cui è pervenuto sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto emerse anche dalle ulteriori risultanze processuali.
Si rileva, in proposito, che la relazione del consulente si è basata su incontri effettuati singolarmente e congiuntamente con ciascuno dei coniugi e con ciascuno dei minori. Inoltre, sono stati sentiti i familiari del e della ed altresì si è proceduto al sopralluogo Parte_1 CP_1 degli ambienti domestici frequentati dai minori al fine di valutarne l'idoneità.
A seguito di tali incontri descritti in modo estremamente dettagliato, il consulente ha rilevato che
“dall'osservazione delle interazioni congiunte svolte in corso di consulenza che hanno messo in luce un atteggiamento di costante manipolazione dei figli e di squalifica del ruolo dell'altro genitore… In occasione dell'incontro congiunto con i minori, il non è stato in grado di riconoscere le criticità insite nel proprio atteggiamento di Parte_1 condanna della madre di fronte ai figli e di addebito alla stessa della separazione”.
Orbene, si tratta di un atteggiamento ancora attuale viste le argomentazioni poste a fondamento della doglianza in esame. Invero, il riferimento all'allontanamento costante del padre ad opera della alla circostanza che mancherebbero ai minori vestiti e beni di prima necessità perché CP_1 quest'ultima - a dire del impiegherebbe il denaro in altre spese sono espressione di Parte_1 quanto già ampiamente rilevato nella relazione tecnica - che risulta pertanto tutt'altro che superficiale - laddove la stessa Ctu ha rilevato che “il Sig. sembra avere poca Parte_1 coscienza della criticità dei suoi comportamenti e non è riuscito di fatto a modificare il proprio approccio (come emerge chiaramente dall'incontro congiunto realizzato alla fine della consulenza) nemmeno dietro le benevole sollecitazioni ricevute in corso di consulenza, perseverando nel mantenere un atteggiamento chiaramente squalificante della moglie in presenza dei figli”.
Per cui, contrariamente a quanto lamentato con tale motivo di gravame, non è per nulla censurabile la scelta di prediligere il collocamento presso la madre, rilevato che il decidente di primo grado ha fondato questa scelta sull'evidente tendenza del - emersa nel corso Parte_1 del giudizio di primo grado e risultante ancora in atto, anche alla luce dell'ordinanza emessa a giugno 2024 dal GIP di Trento - a screditare e marginalizzare la figura materna. Invero, nel suindicato provvedimento giudiziario il Gip evidenzia che “emergono continui tentativi di svilimento della figura materna e di colpevolizzazione dei minori quando rispondono in maniera non adeguata e conforme alle aspettative paterne…si colgono significativi elementi della volontà di controllare indirettamente l'ex moglie con 8 richieste ad esempio se i minori rimangono a casa da soli con il nuovo compagno nonché di minare la figura materna instillando nei bambini l'idea di essere stati plagiati…”
Per di più, non pertinente - rispetto all'accertamento peritale effettuato in sede di separazione giudiziale - risulta il problema di discalculia e dislessia riscontrato nella minore rilevato Per_3 che l'accertamento di tale eventuale disagio era del tutto estraneo al thema decidendum e ai quesiti posti al Ctu dal giudice di primo grado.
Da ultimo, risultano estremamente generiche e prive di riscontro documentale le argomentazioni relative al mancato rimborso delle spese sostenute per vedere i minori e dovute dalla a CP_1 titolo di rimborso viaggio del Nulla, inoltre, quest'ultimo deduce sulle spese Parte_1 straordinarie documentate da controparte e mai rimborsate.
§ 4. Con il terzo motivo di appello si censura “la motivazione contraddittoria”, evidenziando che il giudice di prime cure non ha avuto riguardo nel togliere i bambini dall'ambiente in cui avevano vissuto per decenni, omettendo al contrario di sanzionare il comportamento della che li CP_1 ha portati via senza alcuna informazione o sostegno da parte dei servizi sociali così come invece era stato disposto. A tal proposito, evidenzia che i bambini lamentano non poco tale condizione, considerato che da un lato hanno dovuto abbandonare il padre e la di lui famiglia e dall'altro il luogo di residenza della madre è, difatti, un piccolo villaggio montano, privo di ogni attrattiva tanto da chiedere continuamente al padre di poter tornare a casa, intendendo come casa la dimora paterna.
§
Eguale sorte di infondatezza sconta la superiore doglianza.
Contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza di primo grado, posto che la decisione del giudice di prime cure, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, utilizza come criterio guida per effettuare la scelta del genitore collocatario, il supremo interesse del minore.
Come sancito dai giudici di legittimità, “l'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/02/2018, n.3913).
In tale ottica, il trasferimento per ragioni lavorative della non risulta contrastante con CP_1
l'interesse dei minori, rilevato che è stato più volte ribadito che “il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (nella specie, i Giudici di merito avevano
9 correttamente ritenuto che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non ostacolasse il rapporto padre- figlio, né pregiudicasse il preminente interesse del minore)”(cfr. Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, n.21054).
Le ulteriori argomentazioni poste a fondamento della doglianza - relative alla mancanza di attrattiva nel luogo di residenza dei minori e alla volontà degli stessi di voler far ritorno nel luogo di origine – risultano smentite sia dall'elenco delle spese straordinarie depositate da controparte sia da alcuni stralci della trascrizione delle telefonate intrattenute dai minori con il padre e riportate nell'ordinanza del Gip di Trento del giugno 2024.
Dalle prime si evince che i minori svolgono varie attività extrascolastiche di carattere sportivo quali pattinaggio, pallavolo, Judo, calcio, ginnastica artistica a riprova del fatto che pur se il luogo di residenza si possa eventualmente qualificare come villaggio montano, consente comunque la possibilità di svolgere attività adeguate all'età dei minori e dunque per loro da ritenere attrattive. Per cui, non si comprende in tale ottica quale sia la mancanza di attrattiva che possa arrecare pregiudizio all'interesse dei minori tale da indurre la modifica del convincimento del giudice nella scelta del genitore collocatario.
Per quanto riguarda poi la volontà dei minori di voler far ritorno nel luogo di origine questa risulta smentita dalla motivazione utilizzata dal Gip nell'ordinanza del giugno 2024 per la formulazione dell'imputazione. In essa si riporta: “dalla lettura del compendio in atti si ritiene da un lato sussistente
…dall'altro il disturbo alla quiete e alla libertà dei minori: le chiamate …caratterizzate da continue domande apparentemente ingenue, ma in fondo di natura subdola…il contenuto delle telefonate…rivela uno sfogo continuo dell'indagato con continue richieste di feedback da parte dei figli alla sua visione della dinamica famigliare, nonché finalizzate alla colpevolizzazione dell'ex coniuge sull'esito del loro rapporto matrimoniale e sull'attuale condizione logistica dei minori…omissis”.
È evidente, dunque, che l'odierno appellante nel chiedere il collocamento dei minori presso la propria residenza intende proseguire nella volontà di contrapporsi all'ex coniuge e ciò risulta confermato anche dall'ulteriore richiesta formulata nella superiore doglianza di sanzionare il comportamento dell'ex coniuge che avrebbe portato via i minori senza alcuna informazione. In realtà, il giudice di primo grado con ordinanza del 19 luglio 2022 aveva statuito che “deve essere autorizzato il trasferimento dei minori nel luogo di attuale residenza della madre, già individuato quale genitore collocatario prevalente in sede provvisoria, prevedendo un distacco graduale dal territorio, rispettoso delle richieste dei minori, che si attui durante il corrente periodo estivo e che, conduca, in autunno, alla definitiva stabilizzazione della prole in altro luogo;
…omissis… Autorizza ciascuno dei genitori a farsi assistere dai servizi sociali di Villafranca Tirrena allo scopo si attuare il trasferimento della prole presso l'attuale residenza materna.
Per cui, la previsione di un supporto dei servizi sociali riguardava entrambi i genitori al fine di attuare il trasferimento. Nel caso di specie, il si è nuovamente limitato a contestare il Parte_1 comportamento di controparte che a suo dire avrebbe omesso la comunicazione del trasferimento ai servizi sociali e il loro sostegno, senza tuttavia nulla argomentare circa le azioni personali intraprese anche con il sostegno del servizio sociale al fine di favorire effettivamente quanto deciso dal primo giudice, dimostrando nuovamente l'incapacità di rapportarsi a quello che dovrebbe essere l'interesse prevalente dei minori.
§ 5. Con il quarto motivo di appello, ritiene il “provvedimento abnorme in violazione dei Parte_1 principi costituzionali”, nella parte in cui il giudice ha disposto il diritto di visita solo all'interno del
10 Comune di residenza della signora nei fine settimana concessi. Osserva, in proposito, CP_1
l'appellante che tale statuizione lo limita gravemente nella possibilità di passare il proprio tempo con la prole e appare altamente limitante dei propri diritti e di quelli dei minori la cui libertà di spostamento viene arbitrariamente limitata senza giustificazione alcuna, con grave compromissione di un diritto costituzionalmente tutelato.
Ad integrazione di tale motivo, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di appello e nelle successive note difensive, parte reclamante aggiungeva la richiesta di regolamentare il diritto di visita anche per le festività, chiedendo che i minori permangano con il padre “continuativamente per sette giorni e sette notti consecutivi durante il periodo natalizio, e sempre nello stesso periodo continuativamente con la madre per sette notti e sette giorni consecutivi comprendente ad anni alterni le festività del Natale (dal 24 al 30/12) o del Capodanno (dal 31/12 al 06/01). Inoltre, la permanenza presso ciascun genitore sarà regolamentata ad anni e giornate alterne per il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, l'8 dicembre. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, previo accordo tra loro circa modalità e tempi di permanenza. Ciascun genitore, inoltre, compatibilmente con le esigenze e gli obblighi scolastici dei minori, potrà tenere con sé i figli durante i giorni del proprio compleanno ed onomastico ovvero del compleanno e dell'onomastico dei nonni”.
Instauratosi, quindi, il contraddittorio anche su tale questione, controparte opponeva le seguenti conclusioni “…
7. Rigettare ogni ulteriore richiesta di modifica o integrazione di tale regolamentazione, in quanto non sono state fornite motivazioni specifiche di impugnazione di tali punti e, soprattutto perché le proposte risultano inattuabili a causa della significativa distanza geografica tra il luogo di residenza del padre e quello dei figli (es.:alternanza Pasqua/Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio ecc.);
8. In via del tutto subordinata, disporre che le vacanze pasquali, considerata la distanza geografica tra la residenza del padre e quella dei figli minori, vengano trascorse da quest'ultimi ad anni alterni”.
§
Tale motivo può trovare accoglimento per ragioni in parte diverse da quelle richiamate dall'appellante e nei limiti di cui si dirà.
In via preliminare, va rilevato che non risulta alcuna violazione di principi costituzionali nella limitazione spaziale al diritto di visita fissato nel comune di residenza dei minori, in quanto ciò all'evidenza rispondeva all'esigenza di non pregiudicare la necessità dei minori di rientrare nel luogo di abitazione per lo svolgimento delle proprie attività scolastiche.
Ciò precisato va tuttavia osservato, quanto al diritto di visita ordinario esercitato dal padre presso il luogo di residenza dei figli, che la stessa appellata ha affermato nei propri scritti difensivi “che quelle rarissime volte che il si è recato a Trento per vedere i figli, l'appellata non ha mai impedito al Parte_1
di poter trascorrere i giorni allo stesso spettanti anche fuori dal Comune di residenza. L'unica richiesta Parte_1 avanzata dalla sig.ra e sempre disattesa dal , era quella di conoscere il luogo di villeggiatura CP_1 Parte_1 dove venivano portati i minori e la possibilità di contattarli telefonicamente” e, pertanto, entro tali limiti può essere accolta la richiesta dell'appellante a che la possibilità di vedere i figli non sia confinata entro il comune di residenza dei minori ma possa essere concessa la possibilità di condurli anche fuori dal comune di residenza, sempre compatibilmente con le tempistiche previste per il rientro presso la loro abitazione ed alle condizioni indicate dalla reclamata (comunicazione del luogo di villeggiatura e possibilità di contattarli telefonicamente).
11 Analogamente, ferma restando la non praticabilità, anche per ragioni logistiche, di attuare un'alternanza per le festività di un giorno (25 aprile, 1 maggio), non si ravvisano, invece, ragioni contrarie a regolamentare il diritto di visita per le festività maggiori (periodo natalizio e pasquale) considerato che il più lungo periodo di vacanze (scolastiche) ben può conciliarsi con una tale previsione.
Ne consegue che va disposto, in aggiunta ai periodi già indicati nella sentenza di prime cure, che i minori rimarranno con il padre ad anni alterni per le festività del Natale (dal 24 al 30/12) o del Capodanno (dal 31/12 al 06/01) e per quelle di Pasqua (ad anni alterni).
Nulla, peraltro, esclude che in un auspicabile clima di maggiore serenità futura i tempi di permanenza dei minori presso il padre possano essere ampliati o regolati diversamente previo autonomo accordo tra le parti.
Da ultimo, per quanto riguarda la richiesta formulata al punto 4 delle conclusioni dell'atto di appello – stabilire il monitoraggio del nucleo familiare in cui i minori sono collocati da parte dei servizi sociali competenti per territorio- ad avviso della Corte, non sussistono, ragioni plausibili per un eventuale accoglimento, posto che si tratta di una richiesta priva di argomentazioni volte a giustificarne l'adozione.
§ 6. Con il quinto motivo l'appellante censura “l'omessa pronuncia in ordine agli automezzi”, rilevando che con il ricorso presentato in primo grado, aveva chiesto al decidente di pronunciarsi anche in merito all'assegnazione delle autovetture in comproprietà fra gli ex coniugi, indebitamente sottratte e detenute da controparte.
§
Il motivo è inammissibile e comunque infondato nel merito per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre rilevare che - nella parte motiva dell'atto introduttivo di primo grado - l'odierno appellante evidenziava che “ella è altresì proprietaria di una moto, ed intestataria di due auto, una Opel Astra, acquistata con i risparmi di entrambi i coniugi, che ha portato a Bergamo ed una Mercedes classe C, il cui finanziamento è ancora in corso e viene pagato solo dal sig. tramite prelievo della rata del
Parte_1 finanziamento direttamente dal suo conto corrente, che è rimasta nella disponibilità del sig. ”;
Parte_1 premesso ciò, formulava le seguenti conclusioni “sottoscrivere il passaggio di proprietà della Mercedes Classe C le cui rate vengono interamente pagate dal sig. tramite prelievo automatico dal suo conto
Parte_1 corrente e che è rimasta nella disponibilità dal sig. .
Parte_1
Orbene, è vero che - come rilevato da controparte- in sede di precisazione conclusioni del 16 maggio 2023 non veniva prospettata in modo specifico la domanda di assegnazione dell'autovettura oggetto di odierno gravame;
tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla difesa di parte appellata, la stessa non poteva ritenersi abbandonata o rinunciata posto che il difensore in sede di precisazione delle conclusioni affermava che “con le presenti note di trattazione precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto esposto negli atti e verbali di causa, da intendersi ivi interamente riportati e trascritti” (cfr. pag. 1 note di trattazione udienza del 17 maggio 2023).
Ciò premesso, va però precisato che tale domanda esulava dall'oggetto del giudizio di separazione, in cui non possono essere proposte domande diverse da quelle specifiche del procedimento sebbene connesse: ciò fondamentalmente per la diversità del rito che governa le
12 diverse domande e in particolare per la specialità del rito matrimoniale, che non ammette la riunione altre domande (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915).
È noto, infatti, che nei procedimenti di separazione e di divorzio, soggetti al rito della camera di consiglio, deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio o di separazione (in tal senso, ex multis, v. Cass. civ. n. 6660/01; 17404/04; 1084/05; 26158/06; 9915/07; 11828/09; 2155/10; 18870/14).
E' stato così affermato che “L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima” (Cfr. sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009 Rv. 608018 – 01. Nella specie il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condanna di controparte alla restituzione dell'anello di fidanzamento).
Anche a voler ritenere non rilevabile d'ufficio in questa fase d'appello la relativa causa di inammissibilità, per avere la parte accettato su di essa il contraddittorio, si rileva, tuttavia, che la domanda formulata in sede di appello non coincide pienamente con quanto chiesto in primo grado, posto che nel motivo di gravame oggetto di disamina, il fa riferimento Parte_1
“all'omessa pronuncia in merito all'assegnazione delle autovetture in comproprietà fra gli ex coniugi e indebitamente sottratti e detenuti dalla signora e ciò ne determina l'inammissibilità sotto tale diverso profilo, CP_1 posto che non è consentito urre in appello domande nuove o diverse rispetto a quelle sulle quali si è concentrato il contraddittorio in primo grado.
A ciò si aggiunga che per quanto attiene alla sottoscrizione del passaggio di proprietà della Mercedes Classe C oggetto di finanziamento intestato al come dallo stesso Pt_2 Parte_1 affermato e documentato, la nella comparsa di costituzione e risposta in appello, rileva CP_1 che il suddetto finanziamento era stato da lei garantito attraverso fideiussione e, proprio in virtù di tale garanzia, produce in atti saldo del proprio conto corrente dal quale evidenzia si può desumere il pignoramento ad opera della proprio per il mancato pagamento di Parte_3 controparte.
Orbene, in relazione alla suindicata difesa nulla deduce e allega l'odierno appellante, per cui, a fronte di quanto esposto, la domanda deve essere rigettata. In tale ottica, si richiama inoltre una recente pronuncia giurisprudenziale secondo la quale “il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (Cassazione civile sez. III, 26/06/2025, n.17261).
§§§
§ 7. Regolamentazione delle spese processuali
Ferme restando la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (spese compensate), non intaccate da impugnazione incidentale, e dovendosi ritenere l'attuale appellante
13 sostanzialmente soccombente in considerazione dell'esito complessivo della lite (sul punto, la S.C. chiarisce che «in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite” Cass. n.5373/2003; Cass. n.18503/2014), per quanto attiene al presente giudizio di appello, la prevalente soccombenza del impone di addossare allo stesso le spese del Parte_1 giudizio, sia pure nella misura di 2/3, dovendosi compensare tra le parti il rimanente 1/3 (in ragione del parziale accoglimento dell'appello).
Tali spese, nella suindicata misura di 2/3, vanno liquidate secondo lo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile, complessità bassa) ed applicando i parametri tariffari prossimi ai minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e della natura degli interessi coinvolti, e pertanto si determinano in complessivi €. 2.316,00 (di cui €. 686,00 per studio;
€ 473,00 per fase introduttiva;
€ 1.157,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
La condanna al pagamento delle spese non è impedita dall'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.
Tale beneficio non comporta, infatti, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1928/2023 emessa dal Tribunale di Messina, nel giudizio portante il n. 5329/2019, così provvede: A) in parziale accoglimento dell'appello:
- integra il punto 4) della sentenza di primo grado aggiungendo che “i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni le festività del Natale (dal 24 al 30/12) o del Capodanno (dal 31/12 al 06/01) e quelle di Pasqua (ad anni alterni)”;
- esclude dal medesimo punto 4) (in relazione alla regolamentazione del diritto di visita ordinario) l'inciso “presso il comune di residenza dei minori”, disponendo che il padre indichi preventivamente alla il luogo ove condurrà i minori (se diverso dal comune di residenza) e che vengano CP_1 mantenuti i contatti telefonici tra i minori e la madre;
conferma nel resto la pronuncia impugnata.
-condanna alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali del Parte_1 giudizio di che si liquidano per tale porzione in complessivi € CP_1
€. 2.316,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il rimanente 1/3.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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