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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12150/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TOSCHI CARLOTTA, elettivamente domiciliata in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 8 40026 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. TOSCHI CARLOTTA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 27.8.2024 (nata a [...] - Sri Parte_2 Lanka - 7.3.1976) chiede pronunciarsi la separazione dal marito Controparte_1 (nato a [...] - Sri Lanka – 18.9.1980), con il quale si è sposata a Roma presso l'Ambasciata dello Sri Lanka in data 1.8.2003. La coppia ha una figlia (nata a [...] – MI – 25.10.2006 – Persona_1 oggi 19 anni). Dal ricorso La ricorrente – pur non avanzando domanda di addebito della separazione al marito – sostiene che lo stesso è stato ripetutamente violenti nei suoi riguardi nel corso della vita matrimoniale, anche in presenza della figlia (all'epoca minorenne). Aggiunge che il marito ha lasciato la casa familiare il 30.4.204 e che la moglie ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri della stazione di Castel San pagina 1 di 6 PI Terme il 2.5.2024 (cfr. doc. 24): anche in relazione a tale condotta (abbandono del tetto coniugale, la donna non chiede l'addebito). Da allora, l'odierno convenuto non si è più interessato della famiglia, anche economicamente (non pagando, ad esempio, i canoni di locazione della casa familiare condotta in locazione e sita a Castel San PI Terme, via Giuseppe Mazzini n.47). Chiede: l'affido super-esclusivo della figlia (in subordine congiunto), incontri protetti padre/figlia, un assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €.300 oltre al 100% delle spese straordinarie (in subordine l'80%), la corresponsione dell'assegno unico alla madre al 100%, un assegno maritale di €.300 (in subordine €.200). Per il giudizio divorzio: concludeva – previa pronuncia sul vincolo - in maniera analoga al ricorso per separazione. Per la figlia nello stesso modo, anche per la subordinata;
per la moglie, prospettando la stessa misura dell'assegno maritale come divorzile (in questo caso, però, in subordine, non si domandava una riduzione dell'assegno divorzile ad €.200, insistendo in €.300). Si ricorda che, al momento del ricorso, la figlia era ancora minorenne.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza del 14.1.2025. La notifica del ricorso è stata effettuata presso la residenza familiare, dove il convenuto risulta ancora residente e, quindi, alla luce della denuncia si scomparsa e del fatto (pacifico) che egli non vi abitasse più di fatto (da quando ha abbandonato il tetto coniugale), ai sensi dell'art.143 c.p.c. Proprio inconseguenza della sua mancata costituzione, la ricorrente si è poi limitata a depositare una sola ulteriore memoria (ex art.473-bis. 17 c.p.c.), nella quale ha sostanzialmente ribadito le sue posizioni già esposte avanzando altresì istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, la ricorrente – sentita personalmente
– ha ribadito sostanzialmente le sue rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei suoi atti di costituzione in giudizio. Le sue dichiarazioni di maggio interesse
<Mio marito è scomparso. Dal 30.04.2024 non lo abbiamo trovato da nessuna parte. Il 29.04.2024 mio marito era a casa con noi. Il 30.04.2024 mi ha detto che sarebbe uscito per andare al lavoro e non è più tornato. Il 02.05.2024 sono andata a fare la denuncia. Ho parlato anche con i datori di lavoro che mi hanno detto che l'ultimo giorno che lo avevano visto era il 26.04.2024. Noi abbiamo provato a chiamarlo più volte, sia io che mia figlia. Non siamo riusciti a contattarlo. I nostri numeri risultano bloccati. In Italia c'è sua madre, ma quando l'ho chiamata sono risultata bloccata. La settimana prima che andasse via di casa era ubriaco ed era stato violento con me. Non era la prima volta. Due anni fa, era molto ubriaco, abbiamo litigato e ci ha lasciate chiuse fuori di casa, sia me che mia figlia, abbiamo dovuto chiamare i Carabinieri. Era il 2022. Secondo me è andato via perché noi veniamo da due culture diverse, tanto che lui anche quando eravamo sposati ha sempre fatto riferimento a sua madre, sebbene gli spiegassi che il matrimonio non riguardava terze persone. Abbiamo anche comprato una casa a Milano 18 anni fa, intestata a lui perché mi ha detto che si sarebbe occupato delle spese e io ero garante dell'acquisto. Siccome lui non ha pagato, il mio stipendio è stato pignorato. Percepisco circa 800 euro al mese. Vivo da sola con mia figlia. Anche la casa familiare ha un contratto intestato a lui e infatti ora mi hanno mandato lo sfratto perché lui non ha più pagato. La casa ha delle crepe, piove in camera di mia figlia. Il proprietario non vuole rinnovarmi il contratto e l'assistente sociale non mi aiuta. Non percepisco l'assegno unico, lo percepiva interamente mio marito, ma non so a quanto ammonta. Il pignoramento dello stipendio ammonta a 115 euro. pagina 2 di 6 Non pago l'affitto di casa perché non c'è il mio nome nel contratto e non posso pagare. Siccome non posso pagare, devo uscire da quella casa. Mia figlia studia. Non sente il padre nemmeno lei.>> ADR. <Lui lavorava in una ditta, guadagnando circa 2mila euro al mese. Era operaio in una ditta tedesca di produzione di adesivi per le macchine. La ditta ha una sede qui a Bologna, in via Larga.>>
Alla stessa udienza, nell'impossibilità di tentare la conciliazione (stante l'assenza del marito), il Giudice dichiarava la contumacia di e pronunciava i provvedimenti Controparte_1 provvisori (temporanei ed urgenti), nonché per il prosieguo del giudizio, con ordinanza del seguente tenore:
“Assumendo i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473bis.22 c. 1 cpc, preso atto del raggiungimento della maggiore età della figlia: autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
assegna la casa familiare alla ricorrente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €.250,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Dispone la corresponsione dell'Assegno Unico alla madre, nella misura del 100%. Autorizza parte ricorrente a richiedere all'Agenzia delle Entrate e all' documentazione relativa CP_2 alla posizione retributiva, contributiva o previdenziale del convenuto
[...] (nato nello Sri Lanka, il 18.09.1980) relativo agli ultimi 5 anni, con Controparte_1 termine per deposito della documentazione entro il 30.04.2025. Rinvia all'udienza del 15.05.2025 ore 10.45, riservando all'esito ogni provvedimento.”
Alla successiva udienza 15.5.2025, acquisita la documentazione reddituale richiesta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la decisione (con i termini dell'art.473-bis. 28 c.p.c.). Presente la questa, sentita su eventuali novità della condizione Parte_2 familiare, dichiarava:
< L'affitto era di 300 euro. Adesso siamo in un b&b e paghiamo 350 euro al mese. Sto cercando casa.>> ADR. <>
Le sue conclusioni finali. Ricorrente: come da ricorso introduttivo. Affido super-esclusivo della figlia (in subordine congiunto), incontri protetti padre/figlia, un assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €.300 oltre al 100% delle spese straordinarie (in subordine l'80%), la corresponsione dell'assegno unico alla madre al 100%, un assegno maritale di
€.300 (in subordine €.200). Previa pronuncia sul vincolo - in maniera analoga al ricorso per separazione. Per la figlia nello stesso modo, anche per la subordinata;
per la moglie, prospettando la stessa misura dell'assegno maritale come divorzile (in questo caso, però, in subordine, non si domandava una riduzione dell'assegno divorzile ad €.200, insistendo in €.300). Solo in comparsa conclusionale 20.5.2025 ha chiesto la pronuncia di addebito al marito per violenze.
Oggi si decide limitatamente al giudizio di separazione, ricordando che la figlia è divenuta maggiorenne (la ricorrente ha insistito in richieste di affido, collocazione e visite del padre, proprie di una prole minorenne). pagina 3 di 6 Come accennato, la domanda di addebito è tardiva, avanzata solo in comparsa conclusionale e non in ricorso introduttivo e neppure nella successiva memoria ex art.473-bis. 17 c.p.c. La pronuncia sul vincolo Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione.
Nel caso specifico, inoltre, l'attrice ha anche domandato, con unico ricorso, anche lo scioglimento del matrimonio, per cui il giudizio dovrà proseguire sulla seconda domanda, considerando che il giudizio di divorzio non potrà avere inizio prima del decorso di un anno dall'udienza di comparizione delle parti (avvenuta il 14.01.2025) e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Vista la maggiore età della figlia non si provvede sulle domande relative al suo affido, collocazione, visite del padre: prendendosi, comunque, atto che è ancora non Persona_1 indipendente economicamente e vive stabilmente con la madre. Gli aspetti economici documentati Ricorrente mod.730/23 = al mese netti circa €.
1.065 CU 2024 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.625 CU 2024 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.471 All'udienza 14.01.2025 ha dichiarato: “Percepisco circa 800 euro al mese.” Quindi, alla successiva udienza 15.05.2025 ha aggiunto: “Abbiamo lasciato la casa in cui stavamo in affitto. L'affitto era di 300 euro. Adesso siamo in un b&b e paghiamo 350 euro al mese. Sto cercando casa.” convenuto (accertati presso ed Agenzia delle Entrate) CP_2 CU 2020 lavoro a tempo determinato gg.33 = tot. €.659,33 CU 2020 lavoro a tempo indeterminato gg.25 = tot. €.23,38 CU 2020 lavoro a tempo indeterminato gg.332 = al mese €.956,64 CU 2021 lavoro a tempo determinato gg.38 = tot. €.1.110,78 CU 2021 lavoro a tempo indeterminato gg.365 = al mese €.1.043,32 CU 2022 lavoro a tempo indeterminato gg.365 = al mese €.1.177,21 CU 2023 lavoro a tempo indeterminato gg.365 = al mese €.1.381,52 CU 2024 lavoro a tempo indeterminato gg.58 = tot. €.
3.500 circa CU 2024 lavoro a tempo indeterminato gg.365 = al mese €.1.547,29 Dalla documentazione proveniente dall' è risultato che ha lavorato, come lavoratore subordinato, CP_2 nel corso degli anni considerati: nel 2002 per il mese di settembre;
per tutti gli anni dal 2003 al 2023 – compresi periodi di malattia, cassa integrazione e NASPI, fino al 20.9.2024 data a cui si ferma l'indagine. Ha raggiunto punte superiori a €.9.000 (per 3 volte), 10.000 (per 3 volte); per una volta, rispettivamente, superiore ad €.11.000, 13.000, 14.000, 17.000, 18.000, 20.000, 23.000. Ha comunque capacità lavorative che ha messo a frutto negli anni. Nel quantificare l'assegno per il mantenimento della figlia si deve considerare che non vi sono, allo stato rapporti di frequentazione tra loro. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in
€.300,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno maritale Ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti di cui all'art.156 c.c. Ha capacità lavorative che deve mettere a frutto;
non si è messa in prova sulle condizioni economiche in costanza di matrimonio pagina 4 di 6 per dimostrare il suo vantato diritto all'assegno maritale ex art.156 c.c. All'affido esclusivo consegue la corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre al 100%.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la sostanziale soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si sia opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo, vista la contumacia e le memorie depositate come l'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(nata a [...] - Sri Lanka - 7.3.1976) Parte_2
e
(nato a [...] - Sri Lanka – 18.9.1980), Controparte_1 con il quale si è sposata a Roma presso l'Ambasciata dello Sri Lanka in data 1.8.2003. Preso atto della collocazione della figlia maggiorenne non Persona_1 indipendente economicamente presso la madre, con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fino alla indipendenza economica, la somma mensile di
€.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: pagina 5 di 6 Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Respinge la domanda di assegno maritale. Dispone la corresponsione alla ricorrente dell'assegno unico al 100%. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio di divorzio. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.3.809,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12150/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TOSCHI CARLOTTA, elettivamente domiciliata in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 8 40026 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. TOSCHI CARLOTTA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 27.8.2024 (nata a [...] - Sri Parte_2 Lanka - 7.3.1976) chiede pronunciarsi la separazione dal marito Controparte_1 (nato a [...] - Sri Lanka – 18.9.1980), con il quale si è sposata a Roma presso l'Ambasciata dello Sri Lanka in data 1.8.2003. La coppia ha una figlia (nata a [...] – MI – 25.10.2006 – Persona_1 oggi 19 anni). Dal ricorso La ricorrente – pur non avanzando domanda di addebito della separazione al marito – sostiene che lo stesso è stato ripetutamente violenti nei suoi riguardi nel corso della vita matrimoniale, anche in presenza della figlia (all'epoca minorenne). Aggiunge che il marito ha lasciato la casa familiare il 30.4.204 e che la moglie ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri della stazione di Castel San pagina 1 di 6 PI Terme il 2.5.2024 (cfr. doc. 24): anche in relazione a tale condotta (abbandono del tetto coniugale, la donna non chiede l'addebito). Da allora, l'odierno convenuto non si è più interessato della famiglia, anche economicamente (non pagando, ad esempio, i canoni di locazione della casa familiare condotta in locazione e sita a Castel San PI Terme, via Giuseppe Mazzini n.47). Chiede: l'affido super-esclusivo della figlia (in subordine congiunto), incontri protetti padre/figlia, un assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €.300 oltre al 100% delle spese straordinarie (in subordine l'80%), la corresponsione dell'assegno unico alla madre al 100%, un assegno maritale di €.300 (in subordine €.200). Per il giudizio divorzio: concludeva – previa pronuncia sul vincolo - in maniera analoga al ricorso per separazione. Per la figlia nello stesso modo, anche per la subordinata;
per la moglie, prospettando la stessa misura dell'assegno maritale come divorzile (in questo caso, però, in subordine, non si domandava una riduzione dell'assegno divorzile ad €.200, insistendo in €.300). Si ricorda che, al momento del ricorso, la figlia era ancora minorenne.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza del 14.1.2025. La notifica del ricorso è stata effettuata presso la residenza familiare, dove il convenuto risulta ancora residente e, quindi, alla luce della denuncia si scomparsa e del fatto (pacifico) che egli non vi abitasse più di fatto (da quando ha abbandonato il tetto coniugale), ai sensi dell'art.143 c.p.c. Proprio inconseguenza della sua mancata costituzione, la ricorrente si è poi limitata a depositare una sola ulteriore memoria (ex art.473-bis. 17 c.p.c.), nella quale ha sostanzialmente ribadito le sue posizioni già esposte avanzando altresì istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, la ricorrente – sentita personalmente
– ha ribadito sostanzialmente le sue rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei suoi atti di costituzione in giudizio. Le sue dichiarazioni di maggio interesse
<Mio marito è scomparso. Dal 30.04.2024 non lo abbiamo trovato da nessuna parte. Il 29.04.2024 mio marito era a casa con noi. Il 30.04.2024 mi ha detto che sarebbe uscito per andare al lavoro e non è più tornato. Il 02.05.2024 sono andata a fare la denuncia. Ho parlato anche con i datori di lavoro che mi hanno detto che l'ultimo giorno che lo avevano visto era il 26.04.2024. Noi abbiamo provato a chiamarlo più volte, sia io che mia figlia. Non siamo riusciti a contattarlo. I nostri numeri risultano bloccati. In Italia c'è sua madre, ma quando l'ho chiamata sono risultata bloccata. La settimana prima che andasse via di casa era ubriaco ed era stato violento con me. Non era la prima volta. Due anni fa, era molto ubriaco, abbiamo litigato e ci ha lasciate chiuse fuori di casa, sia me che mia figlia, abbiamo dovuto chiamare i Carabinieri. Era il 2022. Secondo me è andato via perché noi veniamo da due culture diverse, tanto che lui anche quando eravamo sposati ha sempre fatto riferimento a sua madre, sebbene gli spiegassi che il matrimonio non riguardava terze persone. Abbiamo anche comprato una casa a Milano 18 anni fa, intestata a lui perché mi ha detto che si sarebbe occupato delle spese e io ero garante dell'acquisto. Siccome lui non ha pagato, il mio stipendio è stato pignorato. Percepisco circa 800 euro al mese. Vivo da sola con mia figlia. Anche la casa familiare ha un contratto intestato a lui e infatti ora mi hanno mandato lo sfratto perché lui non ha più pagato. La casa ha delle crepe, piove in camera di mia figlia. Il proprietario non vuole rinnovarmi il contratto e l'assistente sociale non mi aiuta. Non percepisco l'assegno unico, lo percepiva interamente mio marito, ma non so a quanto ammonta. Il pignoramento dello stipendio ammonta a 115 euro. pagina 2 di 6 Non pago l'affitto di casa perché non c'è il mio nome nel contratto e non posso pagare. Siccome non posso pagare, devo uscire da quella casa. Mia figlia studia. Non sente il padre nemmeno lei.>> ADR. <Lui lavorava in una ditta, guadagnando circa 2mila euro al mese. Era operaio in una ditta tedesca di produzione di adesivi per le macchine. La ditta ha una sede qui a Bologna, in via Larga.>>
Alla stessa udienza, nell'impossibilità di tentare la conciliazione (stante l'assenza del marito), il Giudice dichiarava la contumacia di e pronunciava i provvedimenti Controparte_1 provvisori (temporanei ed urgenti), nonché per il prosieguo del giudizio, con ordinanza del seguente tenore:
“Assumendo i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473bis.22 c. 1 cpc, preso atto del raggiungimento della maggiore età della figlia: autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
assegna la casa familiare alla ricorrente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €.250,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Dispone la corresponsione dell'Assegno Unico alla madre, nella misura del 100%. Autorizza parte ricorrente a richiedere all'Agenzia delle Entrate e all' documentazione relativa CP_2 alla posizione retributiva, contributiva o previdenziale del convenuto
[...] (nato nello Sri Lanka, il 18.09.1980) relativo agli ultimi 5 anni, con Controparte_1 termine per deposito della documentazione entro il 30.04.2025. Rinvia all'udienza del 15.05.2025 ore 10.45, riservando all'esito ogni provvedimento.”
Alla successiva udienza 15.5.2025, acquisita la documentazione reddituale richiesta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la decisione (con i termini dell'art.473-bis. 28 c.p.c.). Presente la questa, sentita su eventuali novità della condizione Parte_2 familiare, dichiarava:
< L'affitto era di 300 euro. Adesso siamo in un b&b e paghiamo 350 euro al mese. Sto cercando casa.>> ADR. <>
Le sue conclusioni finali. Ricorrente: come da ricorso introduttivo. Affido super-esclusivo della figlia (in subordine congiunto), incontri protetti padre/figlia, un assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €.300 oltre al 100% delle spese straordinarie (in subordine l'80%), la corresponsione dell'assegno unico alla madre al 100%, un assegno maritale di
€.300 (in subordine €.200). Previa pronuncia sul vincolo - in maniera analoga al ricorso per separazione. Per la figlia nello stesso modo, anche per la subordinata;
per la moglie, prospettando la stessa misura dell'assegno maritale come divorzile (in questo caso, però, in subordine, non si domandava una riduzione dell'assegno divorzile ad €.200, insistendo in €.300). Solo in comparsa conclusionale 20.5.2025 ha chiesto la pronuncia di addebito al marito per violenze.
Oggi si decide limitatamente al giudizio di separazione, ricordando che la figlia è divenuta maggiorenne (la ricorrente ha insistito in richieste di affido, collocazione e visite del padre, proprie di una prole minorenne). pagina 3 di 6 Come accennato, la domanda di addebito è tardiva, avanzata solo in comparsa conclusionale e non in ricorso introduttivo e neppure nella successiva memoria ex art.473-bis. 17 c.p.c. La pronuncia sul vincolo Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione.
Nel caso specifico, inoltre, l'attrice ha anche domandato, con unico ricorso, anche lo scioglimento del matrimonio, per cui il giudizio dovrà proseguire sulla seconda domanda, considerando che il giudizio di divorzio non potrà avere inizio prima del decorso di un anno dall'udienza di comparizione delle parti (avvenuta il 14.01.2025) e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Vista la maggiore età della figlia non si provvede sulle domande relative al suo affido, collocazione, visite del padre: prendendosi, comunque, atto che è ancora non Persona_1 indipendente economicamente e vive stabilmente con la madre. Gli aspetti economici documentati Ricorrente mod.730/23 = al mese netti circa €.
1.065 CU 2024 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.625 CU 2024 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.471 All'udienza 14.01.2025 ha dichiarato: “Percepisco circa 800 euro al mese.” Quindi, alla successiva udienza 15.05.2025 ha aggiunto: “Abbiamo lasciato la casa in cui stavamo in affitto. L'affitto era di 300 euro. Adesso siamo in un b&b e paghiamo 350 euro al mese. Sto cercando casa.” convenuto (accertati presso ed Agenzia delle Entrate) CP_2 CU 2020 lavoro a tempo determinato gg.33 = tot. €.659,33 CU 2020 lavoro a tempo indeterminato gg.25 = tot. €.23,38 CU 2020 lavoro a tempo indeterminato gg.332 = al mese €.956,64 CU 2021 lavoro a tempo determinato gg.38 = tot. €.1.110,78 CU 2021 lavoro a tempo indeterminato gg.365 = al mese €.1.043,32 CU 2022 lavoro a tempo indeterminato gg.365 = al mese €.1.177,21 CU 2023 lavoro a tempo indeterminato gg.365 = al mese €.1.381,52 CU 2024 lavoro a tempo indeterminato gg.58 = tot. €.
3.500 circa CU 2024 lavoro a tempo indeterminato gg.365 = al mese €.1.547,29 Dalla documentazione proveniente dall' è risultato che ha lavorato, come lavoratore subordinato, CP_2 nel corso degli anni considerati: nel 2002 per il mese di settembre;
per tutti gli anni dal 2003 al 2023 – compresi periodi di malattia, cassa integrazione e NASPI, fino al 20.9.2024 data a cui si ferma l'indagine. Ha raggiunto punte superiori a €.9.000 (per 3 volte), 10.000 (per 3 volte); per una volta, rispettivamente, superiore ad €.11.000, 13.000, 14.000, 17.000, 18.000, 20.000, 23.000. Ha comunque capacità lavorative che ha messo a frutto negli anni. Nel quantificare l'assegno per il mantenimento della figlia si deve considerare che non vi sono, allo stato rapporti di frequentazione tra loro. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in
€.300,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno maritale Ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti di cui all'art.156 c.c. Ha capacità lavorative che deve mettere a frutto;
non si è messa in prova sulle condizioni economiche in costanza di matrimonio pagina 4 di 6 per dimostrare il suo vantato diritto all'assegno maritale ex art.156 c.c. All'affido esclusivo consegue la corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre al 100%.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la sostanziale soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si sia opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo, vista la contumacia e le memorie depositate come l'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(nata a [...] - Sri Lanka - 7.3.1976) Parte_2
e
(nato a [...] - Sri Lanka – 18.9.1980), Controparte_1 con il quale si è sposata a Roma presso l'Ambasciata dello Sri Lanka in data 1.8.2003. Preso atto della collocazione della figlia maggiorenne non Persona_1 indipendente economicamente presso la madre, con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fino alla indipendenza economica, la somma mensile di
€.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: pagina 5 di 6 Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Respinge la domanda di assegno maritale. Dispone la corresponsione alla ricorrente dell'assegno unico al 100%. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio di divorzio. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.3.809,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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