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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 18498/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Aragno, a scioglimento della riserva assunta in data 5.11.25, all'esito del deposito delle note autorizzate, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 18498/24 promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1
Ventura del foro di Torino
-RICORRENTE- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-RESISTENTE-
Conclusioni:
“si chiede che il Tribunale Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere in capo al sig. il diritto al rilascio della carta di soggiorno, ai sensi del D.L.vo 2007/30 ”. Parte_1
Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
pagina 1 di 7 PREMESSE IN FATTO e IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.10.24 il ricorrente ha presentato ricorso avverso al provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino Prot n. 1077/2024 pronunciato il 8.7.24 e notificato in data 9.10.24, con il quale è stata rigettata la domanda, presentata dal ricorrente il 16.8.22, di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'unione europea in quanto coniugato con Controparte_2
cittadina rumena.
[...]
Il Questore ha evidenziato che il ricorrente risulta irregolare sul territorio italiano nonché privo del visto di ingresso (tanto è che nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione); che risulta avere riportato una condanna per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
che gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale avevano dato esiti dubbi in merito alla effettiva convivenza: in forza di tali motivi la Questura rigettava la domanda avanzata.
Rilevava il ricorrente che il provvedimento impugnato, per quanto attiene all'aspetto relativo alla condanna riportata, non aveva considerato il considerevole lasso di tempo trascorso (5 anni) e non aveva valutato la non gravità del reato commesso: la considerazione di tali elementi avrebbe dovuto indurre l'amministrazione ad accertare l'assenza di pericolosità sociale e ad operare il corretto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla sicurezza pubblica e il diritto del ricorrente alla tutela della sua vita familiare. Per quanto attiene alla convivenza ed agli esiti degli accertamenti rilevava che la convivenza non era un presupposto richiesto dal decreto legislativo 30/07.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva respingersi il ricorso Controparte_1 evidenziando che, pur nella consapevolezza della non necessità di accertare la sussistenza del requisito della convivenza, erano stati disposti degli accertamenti in considerazione della pregressa e continuativa situazione di irregolarità del ricorrente sul territorio nonché in considerazione della condotta anteatta e delle dichiarazioni dal medesimo rese in altre occasioni in merito alla sua dimora.
Veniva concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata udienza di comparizione parti. All'udienza del 25.3.25 si procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente che riferiva: “Un po' capisco l'italiano. Sono in Italia da dieci anni Non ho fatto scuola di italiano. L'ho imparato così, abitando in Italia. Attualmente lavoro al mercato di Porta Palazzo. Lavoro in un banco di verdura. Lavoro senza contratto. Guadagno circa 30 euro al giorno È vero che ho avuto un patteggiamento per droga nel 2020, credo. È vero che l'amministrazione fa riferimento a una altra denuncia per droga, ma pagina 2 di 7 a me non risulta Quanto alla mia situaizone familiare dico quanto segue Abito in Corso Brescia n. 13. Abito al quarto piano. È vero che alla polizia avevo detto di abitare con e Ma è vero che Per_1 Per_2 passavo il tempo con loro durante il periodo del Ramadam. Quindi confermo di abitare al quarto piano Mia moglie si chiama . È nata il [...]. L'ho conosciuta perché un suo cugino abitava Parte_2 in una casa vicino a dove abitavo io, quando stavo in Corso Novara. Ci siamo conosciuti circa sei – sette anni fa. Ci siamo fidanzati circa cinque anni fa, potrebbe essere nel 2021. Ci siamo sposati il 28 febbraio 2022. Viviamo insieme. Mia moglie lavora nel settore pulizie. Non so per chi lavora mia moglie. Mia moglie guadagna circa 1200 euro al mese. Non paghiamo l'affitto con mia moglie perché la casa è di sua proprietà. Non abbiamo ancora bambini In relazione al procedimento penale per l'occupazione dell'alloggio, non ho avuto notizie di procedimenti penali. Quanto ai controlli di polizia che hanno avuto esito negativo, posso dire che secondo me la Polizia non ha cercato nell'alloggio giusto. Io quando vado a lavorare al mercato di Porta Palazzo, inizio alle cinque-cinque e mezzo del mattino Mia moglie invece ha un orario di lavoro che, all'incirca, va dalle otto del mattino alle diciassette”. Quindi, accertato che parte ricorrente non aveva dedotto capitoli di prova né indicato testimoni a sostegno delle circostanze allegate al ricorso, veniva concesso alle parti termine sino al 5.11.25 per depositare eventuali memorie per meglio precisare le domande e le eccezioni avanzate e, all'esito, il giudice riservava la decisione.
Prima di affrontare il merito del ricorso, è opportuno rimarcare alcuni principi cardine che informano la presente materia. Il primo è quello relativo all'ampiezza del thema decidendum. Infatti, trattandosi di giudizio di impugnazione, l'oggetto della presente controversia è delimitato dai motivi di appello e dalla motivazione del provvedimento impugnato. Il secondo è quello relativo alla irrilevanza, nei giudizi in esame, volti al rilascio della carta di soggiorno, dell'accertamento della effettiva sussistenza della convivenza fra i coniugi, accertamento che, però, diviene rilevante qualora si venisse a dubitare della genuinità del vincolo matrimoniale, costituendo la mancanza di tale aspetto un chiaro, anche se non esaustivo, indice di un abuso del diritto. Ulteriore principio, sempre nell'ambito dei permessi di cui trattasi, è quello riguardante l'irrilevanza della pregressa situazione di irregolarità in cui si trova il richiedente. Quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10925/19, si attaglia pienamente al caso in esame. Con questa pronuncia il giudice di legittimità ha infatti ffermato che per i permessi disciplinati dal d.lgs 30/07, quale è quello in esame, “deve escludersi che fra i criteri di riconoscimento iniziale e conservazione dei titoli di soggiorno previsti da tale normativa possa farsi rientrare, nell'ipotesi del coniuge del cittadino italiano (o dell' Ue) la convivenza
pagina 3 di 7 effettiva” ed ha altresì evidenziato l'irrilevanza del requisito del “pregresso regolare soggiorno del richiedente”. La sentenza ha quindi chiarito che “Il requisito dell'effettiva convivenza è dunque del tutto estraneo alla disciplina del decreto legislativo n.30/2007 mentre è tuttora vigente, anche perché è espressamente previsto dall'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE, il divieto di abuso del diritto e di frode realizzabili mediante matrimoni fittizi contratti all'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema di immigrazione”. La Cassazione ha poi evidenziato che, in conformità al principio espresso dall'art. 112 c.p.c., si deve accertare, prima di eventualmente disquisire sulla genuinità del vincolo matrimoniale, se effettivamente nel provvedimento impugnato sia stato contestato il carattere fittizio del matrimonio, aspetto, questo, ben differente dalla contestazione dell'assenza del requisito della convivenza.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il provvedimento impugnato non abbia contestato il requisito dell'assenza di convivenza reputandolo quale elemento essenziale per il riconoscimento del permesso richiesto, ma lo ha considerato, invece, quale fattore dal quale desumere il carattere fittizio del vincolo matrimoniale contratto dal richiedente. Ed invero, il provvedimento impugnato non fa alcuna menzione all'assenza della convivenza quale elemento impediente il rilascio del permesso richiesto, ma afferma che gli accertamenti eseguiti dal corpo di polizia municipale hanno avuto “conclusione controversa” e che detti esiti sono stati valutati unitamente alla condotta penale pregressa tenuta dal ricorrente e alla circostanza che non risultava che il ricorrente avesse raggiunto o accompagnato la coniuge. La p.a., pertanto, pur nella consapevolezza della non necessità dell'accertamento della convivenza ai fini del rilascio del permesso richiesto (così come ribadito anche dal ricorrente nella memoria inviata alla Questura ai sensi dell'art.10 bis L. 241/90, memoria i cui contenuti sono menzionati nel provvedimento di rigetto) ha fatto riferimento agli esiti dubbi delle indagini esperite. E' ovvio, pertanto, che il richiamo a tali esiti controversi, non essendo ancorato all'accertamento di un requisito non considerato essenziale ai fini del rilascio del permesso, è, invece, basato sul dubbio circa l'effettiva genuinità del vincolo matrimoniale contratto dal ricorrente, non rinvenuto presso l'abitazione della moglie ovvero rinvenuto in atteggiamenti che hanno alimentato le perplessità degli accertatori. E' quindi sufficiente il richiamo nel provvedimento impugnato al dubbio in merito alla fittizietà del matrimonio del ricorrente, per potere ritenere che il thema decidendum della pagina 4 di 7 presente controversia possa estendersi anche alla natura, abusiva o meno, del rapporto di coniugio.
Ciò premesso, si può quindi passare all'esame degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale e della documentazione versata in atti dalla convenuta. Gli accertamenti effettuati nel periodo ottobre/novembre 2022 in orari sia serali che mattutini (ore 6.45) presso l'abitazione intestata alla Sig.ra sita in C.so Brescia 13B CP_2 al 4° piano, hanno permesso di accertare in casa, in alcune occasioni, la sola presenza della moglie e una volta di entrambi. Anche in altra occasione è risultato presente il ricorrente e, alla richiesta di esibire il passaporto, questi si è allontanato per poi farvi ritorno dopo pochi minuti con il documento richiesto. Quest'ultima circostanza assume un valore particolare poiché nell'aprile 2023, nel corso di una operazione di polizia finalizzata all'accertamento di un reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli operatori avevano assunto spontanee dichiarazioni dal ricorrente il quale aveva dichiarato: “In merito all'alloggio sito al piano rialzato di corso Brescia 13 B nel quale venivo in data odierna controllato da personale della Polizia di Stato, posso riferire che vi abito da circa due anni. L'alloggio in questione è di proprietà di un cittadino italiano che io conosco con il nome di del quale non sono in grado di fornire altri dati e neppure il numero di Per_3 telefono. viene spesso, quasi quotidianamente. presso l'alloggio per cui io periodicamente gli pago un Per_3 affitto mensile pari ad euro 300 anche se non abbiamo mai stilato un regolare contratto di affitto. Per dividere la rata dell'affitto condivido attualmente l'alloggio con altri due miei connazionali per cui ci dividiamo le spese e ognuno di noi versa una quota pari ad euro 100”. Secondo le dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente, pertanto, lui vive nell'alloggio sito al 1° piano circa da aprile 2021 (in realtà è stata prodotta la querela sporta dalla proprietaria – o dalla precedente proprietaria – dell'appartamento nei confronti del ricorrente per occupazione abusiva risalente all'anno 2016); ed in questo alloggio è stato trovato, mentre dormiva, dalle forze dell'ordine. Con tali dichiarazioni - non necessitate dalle indagini in corso per il reato di detenzione/spaccio ed, anzi, non favorevoli alla posizione del ricorrente, stante l'occupazione abusiva dell'appartamento, che ben avrebbe potuto, se fosse stato vero, riferire di vivere, da febbraio 2022, con sua moglie - ritiene il giudicante che si sia raggiunta la prova della fittizietà del matrimonio, atto non accompagnato da alcuna comunanza di vita fra il ricorrente e la CP_2
In questa sede il ricorrente ha affermato di condividere l'alloggio con i due connazionali di cui ha fornito il nominativo nel corso delle spontanee dichiarazioni rese in data 12.4.23, solo nel periodo del ramadan. pagina 5 di 7 Deve darsi atto del fatto che, effettivamente, nel 2023 il giorno 12 aprile ricadeva nel periodo del ramadan. Ritiene però il giudicante che tale coincidenza sia irrilevante poiché il ricorrente è stato chiaro nel riferire alla polizia di vivere in quell'alloggio continuativamente da data antecedente al suo matrimonio, non ha fatto alcun cenno ad altra sua abitazione (mentre, ad esempio, ha riferito che uno dei due connazionali con il quale divide l'alloggio, non sempre abita con loro ma a volte va dalla madre) e ha specificato quanto paga di affitto, riferendo di vedere quotidianamente l'affittuario che si reca in quell'appartamento, così avvalorando il fatto che l'alloggio del 1° piano è il suo luogo di dimora. Inoltre, come si è detto prima, nel corso di un sopralluogo effettuato dalla polizia municipale presso l'abitazione della il ricorrente si è allontanato per recuperare un CP_2 suo documento di identità per poi fare immediatamente rientro al 4° piano, a dimostrazione del fatto che i documenti di identità e, quindi, i suoi effetti personali più importanti, vengono da lui detenuti (anche fuori dal periodo di ramadan) nell'alloggio del 1° piano, ove il ricorrente vive. Le dichiarazioni del ricorrente dimostrano, pertanto, che il matrimonio da lui contratto nel febbraio 2022 non ha modificato la sua precedente situazione di vita, radicalizzata in luogo diverso da quello in cui vive la moglie. Si può anche sostenere che vi possono essere matrimoni anomali, che non si perfezionano con la convivenza tra i coniugi. Questa, però, non è la tesi sostenuta dal ricorrente che afferma, invece, di vivere al 4°piano unitamente alla moglie. A ciò si aggiunga che il ricorrente si trova in Italia quanto meno dal 2016 (epoca del primo fotosegnalamento); nei suoi confronti sono stati pronunciati plurimi provvedimenti di espulsione: nel 2016, nel 2019, nel 2020. Non ha mai regolarizzato la sua posizione e non ha mai avuto la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per motivi lavorativi o comunque di integrazione sul territorio nazionale, non avendo mai svolto attività lavorativa regolare. Ritiene il giudicante che gli elementi sopra elencati costituiscano indizi gravi, univoci e concordanti e che tutti assieme considerati conducano a considerare il matrimonio tra il ricorrente e la fittizio. CP_2
Ed invero: il ricorrente ha spontaneamente riferito, pur dopo il contratto di matrimonio, di vivere in un alloggio occupato abusivamente e di vivervi, senza soluzione di continuità, da alcuni anni (antecedenti al matrimonio); non ha dichiarato alle forze dell'ordine di essere sposato, circostanza che avrebbe potuto giovargli per conferire una maggiore stabilità alle sue condizioni di vita;
interrogato in questa sede, non ha saputo riferire il luogo di lavoro di sua moglie (mentre ha riferito la data di nascita e la data del pagina 6 di 7 matrimonio, dati rinvenibili nel ricorso proposto); da nessun elemento agli atti emerge un indizio di comunanza di vita o di affectio coniugalis, non potendo, per quanto sopra detto, assumere rilevanza alcuna la circostanza che in una occasione il ricorrente sia stato trovato presso l'abitazione della il ricorrente è attinto da numerosi provvedimenti di CP_3 espulsione e non avrebbe potuto ottenere alcun permesso per regolarizzare la sua situazione in Italia. Ritiene pertanto il giudicante, anche avendo riguardo al manuale contenente cosiddetti indizi di abuso redatto dalla commissione europea, che risulti integrata la prova presuntiva del carattere non effettivo del legame matrimoniale strumentalmente contratto per potere beneficiare della normativa in materia di immigrazione.
Stante la novità delle questioni affrontate, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- RESPINGE il ricorso
- COMPENSA le spese di giudizio;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, lì 5.11.25
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Aragno, a scioglimento della riserva assunta in data 5.11.25, all'esito del deposito delle note autorizzate, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 18498/24 promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1
Ventura del foro di Torino
-RICORRENTE- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-RESISTENTE-
Conclusioni:
“si chiede che il Tribunale Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere in capo al sig. il diritto al rilascio della carta di soggiorno, ai sensi del D.L.vo 2007/30 ”. Parte_1
Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
pagina 1 di 7 PREMESSE IN FATTO e IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.10.24 il ricorrente ha presentato ricorso avverso al provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino Prot n. 1077/2024 pronunciato il 8.7.24 e notificato in data 9.10.24, con il quale è stata rigettata la domanda, presentata dal ricorrente il 16.8.22, di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'unione europea in quanto coniugato con Controparte_2
cittadina rumena.
[...]
Il Questore ha evidenziato che il ricorrente risulta irregolare sul territorio italiano nonché privo del visto di ingresso (tanto è che nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione); che risulta avere riportato una condanna per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
che gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale avevano dato esiti dubbi in merito alla effettiva convivenza: in forza di tali motivi la Questura rigettava la domanda avanzata.
Rilevava il ricorrente che il provvedimento impugnato, per quanto attiene all'aspetto relativo alla condanna riportata, non aveva considerato il considerevole lasso di tempo trascorso (5 anni) e non aveva valutato la non gravità del reato commesso: la considerazione di tali elementi avrebbe dovuto indurre l'amministrazione ad accertare l'assenza di pericolosità sociale e ad operare il corretto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla sicurezza pubblica e il diritto del ricorrente alla tutela della sua vita familiare. Per quanto attiene alla convivenza ed agli esiti degli accertamenti rilevava che la convivenza non era un presupposto richiesto dal decreto legislativo 30/07.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva respingersi il ricorso Controparte_1 evidenziando che, pur nella consapevolezza della non necessità di accertare la sussistenza del requisito della convivenza, erano stati disposti degli accertamenti in considerazione della pregressa e continuativa situazione di irregolarità del ricorrente sul territorio nonché in considerazione della condotta anteatta e delle dichiarazioni dal medesimo rese in altre occasioni in merito alla sua dimora.
Veniva concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata udienza di comparizione parti. All'udienza del 25.3.25 si procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente che riferiva: “Un po' capisco l'italiano. Sono in Italia da dieci anni Non ho fatto scuola di italiano. L'ho imparato così, abitando in Italia. Attualmente lavoro al mercato di Porta Palazzo. Lavoro in un banco di verdura. Lavoro senza contratto. Guadagno circa 30 euro al giorno È vero che ho avuto un patteggiamento per droga nel 2020, credo. È vero che l'amministrazione fa riferimento a una altra denuncia per droga, ma pagina 2 di 7 a me non risulta Quanto alla mia situaizone familiare dico quanto segue Abito in Corso Brescia n. 13. Abito al quarto piano. È vero che alla polizia avevo detto di abitare con e Ma è vero che Per_1 Per_2 passavo il tempo con loro durante il periodo del Ramadam. Quindi confermo di abitare al quarto piano Mia moglie si chiama . È nata il [...]. L'ho conosciuta perché un suo cugino abitava Parte_2 in una casa vicino a dove abitavo io, quando stavo in Corso Novara. Ci siamo conosciuti circa sei – sette anni fa. Ci siamo fidanzati circa cinque anni fa, potrebbe essere nel 2021. Ci siamo sposati il 28 febbraio 2022. Viviamo insieme. Mia moglie lavora nel settore pulizie. Non so per chi lavora mia moglie. Mia moglie guadagna circa 1200 euro al mese. Non paghiamo l'affitto con mia moglie perché la casa è di sua proprietà. Non abbiamo ancora bambini In relazione al procedimento penale per l'occupazione dell'alloggio, non ho avuto notizie di procedimenti penali. Quanto ai controlli di polizia che hanno avuto esito negativo, posso dire che secondo me la Polizia non ha cercato nell'alloggio giusto. Io quando vado a lavorare al mercato di Porta Palazzo, inizio alle cinque-cinque e mezzo del mattino Mia moglie invece ha un orario di lavoro che, all'incirca, va dalle otto del mattino alle diciassette”. Quindi, accertato che parte ricorrente non aveva dedotto capitoli di prova né indicato testimoni a sostegno delle circostanze allegate al ricorso, veniva concesso alle parti termine sino al 5.11.25 per depositare eventuali memorie per meglio precisare le domande e le eccezioni avanzate e, all'esito, il giudice riservava la decisione.
Prima di affrontare il merito del ricorso, è opportuno rimarcare alcuni principi cardine che informano la presente materia. Il primo è quello relativo all'ampiezza del thema decidendum. Infatti, trattandosi di giudizio di impugnazione, l'oggetto della presente controversia è delimitato dai motivi di appello e dalla motivazione del provvedimento impugnato. Il secondo è quello relativo alla irrilevanza, nei giudizi in esame, volti al rilascio della carta di soggiorno, dell'accertamento della effettiva sussistenza della convivenza fra i coniugi, accertamento che, però, diviene rilevante qualora si venisse a dubitare della genuinità del vincolo matrimoniale, costituendo la mancanza di tale aspetto un chiaro, anche se non esaustivo, indice di un abuso del diritto. Ulteriore principio, sempre nell'ambito dei permessi di cui trattasi, è quello riguardante l'irrilevanza della pregressa situazione di irregolarità in cui si trova il richiedente. Quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10925/19, si attaglia pienamente al caso in esame. Con questa pronuncia il giudice di legittimità ha infatti ffermato che per i permessi disciplinati dal d.lgs 30/07, quale è quello in esame, “deve escludersi che fra i criteri di riconoscimento iniziale e conservazione dei titoli di soggiorno previsti da tale normativa possa farsi rientrare, nell'ipotesi del coniuge del cittadino italiano (o dell' Ue) la convivenza
pagina 3 di 7 effettiva” ed ha altresì evidenziato l'irrilevanza del requisito del “pregresso regolare soggiorno del richiedente”. La sentenza ha quindi chiarito che “Il requisito dell'effettiva convivenza è dunque del tutto estraneo alla disciplina del decreto legislativo n.30/2007 mentre è tuttora vigente, anche perché è espressamente previsto dall'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE, il divieto di abuso del diritto e di frode realizzabili mediante matrimoni fittizi contratti all'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema di immigrazione”. La Cassazione ha poi evidenziato che, in conformità al principio espresso dall'art. 112 c.p.c., si deve accertare, prima di eventualmente disquisire sulla genuinità del vincolo matrimoniale, se effettivamente nel provvedimento impugnato sia stato contestato il carattere fittizio del matrimonio, aspetto, questo, ben differente dalla contestazione dell'assenza del requisito della convivenza.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il provvedimento impugnato non abbia contestato il requisito dell'assenza di convivenza reputandolo quale elemento essenziale per il riconoscimento del permesso richiesto, ma lo ha considerato, invece, quale fattore dal quale desumere il carattere fittizio del vincolo matrimoniale contratto dal richiedente. Ed invero, il provvedimento impugnato non fa alcuna menzione all'assenza della convivenza quale elemento impediente il rilascio del permesso richiesto, ma afferma che gli accertamenti eseguiti dal corpo di polizia municipale hanno avuto “conclusione controversa” e che detti esiti sono stati valutati unitamente alla condotta penale pregressa tenuta dal ricorrente e alla circostanza che non risultava che il ricorrente avesse raggiunto o accompagnato la coniuge. La p.a., pertanto, pur nella consapevolezza della non necessità dell'accertamento della convivenza ai fini del rilascio del permesso richiesto (così come ribadito anche dal ricorrente nella memoria inviata alla Questura ai sensi dell'art.10 bis L. 241/90, memoria i cui contenuti sono menzionati nel provvedimento di rigetto) ha fatto riferimento agli esiti dubbi delle indagini esperite. E' ovvio, pertanto, che il richiamo a tali esiti controversi, non essendo ancorato all'accertamento di un requisito non considerato essenziale ai fini del rilascio del permesso, è, invece, basato sul dubbio circa l'effettiva genuinità del vincolo matrimoniale contratto dal ricorrente, non rinvenuto presso l'abitazione della moglie ovvero rinvenuto in atteggiamenti che hanno alimentato le perplessità degli accertatori. E' quindi sufficiente il richiamo nel provvedimento impugnato al dubbio in merito alla fittizietà del matrimonio del ricorrente, per potere ritenere che il thema decidendum della pagina 4 di 7 presente controversia possa estendersi anche alla natura, abusiva o meno, del rapporto di coniugio.
Ciò premesso, si può quindi passare all'esame degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale e della documentazione versata in atti dalla convenuta. Gli accertamenti effettuati nel periodo ottobre/novembre 2022 in orari sia serali che mattutini (ore 6.45) presso l'abitazione intestata alla Sig.ra sita in C.so Brescia 13B CP_2 al 4° piano, hanno permesso di accertare in casa, in alcune occasioni, la sola presenza della moglie e una volta di entrambi. Anche in altra occasione è risultato presente il ricorrente e, alla richiesta di esibire il passaporto, questi si è allontanato per poi farvi ritorno dopo pochi minuti con il documento richiesto. Quest'ultima circostanza assume un valore particolare poiché nell'aprile 2023, nel corso di una operazione di polizia finalizzata all'accertamento di un reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli operatori avevano assunto spontanee dichiarazioni dal ricorrente il quale aveva dichiarato: “In merito all'alloggio sito al piano rialzato di corso Brescia 13 B nel quale venivo in data odierna controllato da personale della Polizia di Stato, posso riferire che vi abito da circa due anni. L'alloggio in questione è di proprietà di un cittadino italiano che io conosco con il nome di del quale non sono in grado di fornire altri dati e neppure il numero di Per_3 telefono. viene spesso, quasi quotidianamente. presso l'alloggio per cui io periodicamente gli pago un Per_3 affitto mensile pari ad euro 300 anche se non abbiamo mai stilato un regolare contratto di affitto. Per dividere la rata dell'affitto condivido attualmente l'alloggio con altri due miei connazionali per cui ci dividiamo le spese e ognuno di noi versa una quota pari ad euro 100”. Secondo le dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente, pertanto, lui vive nell'alloggio sito al 1° piano circa da aprile 2021 (in realtà è stata prodotta la querela sporta dalla proprietaria – o dalla precedente proprietaria – dell'appartamento nei confronti del ricorrente per occupazione abusiva risalente all'anno 2016); ed in questo alloggio è stato trovato, mentre dormiva, dalle forze dell'ordine. Con tali dichiarazioni - non necessitate dalle indagini in corso per il reato di detenzione/spaccio ed, anzi, non favorevoli alla posizione del ricorrente, stante l'occupazione abusiva dell'appartamento, che ben avrebbe potuto, se fosse stato vero, riferire di vivere, da febbraio 2022, con sua moglie - ritiene il giudicante che si sia raggiunta la prova della fittizietà del matrimonio, atto non accompagnato da alcuna comunanza di vita fra il ricorrente e la CP_2
In questa sede il ricorrente ha affermato di condividere l'alloggio con i due connazionali di cui ha fornito il nominativo nel corso delle spontanee dichiarazioni rese in data 12.4.23, solo nel periodo del ramadan. pagina 5 di 7 Deve darsi atto del fatto che, effettivamente, nel 2023 il giorno 12 aprile ricadeva nel periodo del ramadan. Ritiene però il giudicante che tale coincidenza sia irrilevante poiché il ricorrente è stato chiaro nel riferire alla polizia di vivere in quell'alloggio continuativamente da data antecedente al suo matrimonio, non ha fatto alcun cenno ad altra sua abitazione (mentre, ad esempio, ha riferito che uno dei due connazionali con il quale divide l'alloggio, non sempre abita con loro ma a volte va dalla madre) e ha specificato quanto paga di affitto, riferendo di vedere quotidianamente l'affittuario che si reca in quell'appartamento, così avvalorando il fatto che l'alloggio del 1° piano è il suo luogo di dimora. Inoltre, come si è detto prima, nel corso di un sopralluogo effettuato dalla polizia municipale presso l'abitazione della il ricorrente si è allontanato per recuperare un CP_2 suo documento di identità per poi fare immediatamente rientro al 4° piano, a dimostrazione del fatto che i documenti di identità e, quindi, i suoi effetti personali più importanti, vengono da lui detenuti (anche fuori dal periodo di ramadan) nell'alloggio del 1° piano, ove il ricorrente vive. Le dichiarazioni del ricorrente dimostrano, pertanto, che il matrimonio da lui contratto nel febbraio 2022 non ha modificato la sua precedente situazione di vita, radicalizzata in luogo diverso da quello in cui vive la moglie. Si può anche sostenere che vi possono essere matrimoni anomali, che non si perfezionano con la convivenza tra i coniugi. Questa, però, non è la tesi sostenuta dal ricorrente che afferma, invece, di vivere al 4°piano unitamente alla moglie. A ciò si aggiunga che il ricorrente si trova in Italia quanto meno dal 2016 (epoca del primo fotosegnalamento); nei suoi confronti sono stati pronunciati plurimi provvedimenti di espulsione: nel 2016, nel 2019, nel 2020. Non ha mai regolarizzato la sua posizione e non ha mai avuto la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per motivi lavorativi o comunque di integrazione sul territorio nazionale, non avendo mai svolto attività lavorativa regolare. Ritiene il giudicante che gli elementi sopra elencati costituiscano indizi gravi, univoci e concordanti e che tutti assieme considerati conducano a considerare il matrimonio tra il ricorrente e la fittizio. CP_2
Ed invero: il ricorrente ha spontaneamente riferito, pur dopo il contratto di matrimonio, di vivere in un alloggio occupato abusivamente e di vivervi, senza soluzione di continuità, da alcuni anni (antecedenti al matrimonio); non ha dichiarato alle forze dell'ordine di essere sposato, circostanza che avrebbe potuto giovargli per conferire una maggiore stabilità alle sue condizioni di vita;
interrogato in questa sede, non ha saputo riferire il luogo di lavoro di sua moglie (mentre ha riferito la data di nascita e la data del pagina 6 di 7 matrimonio, dati rinvenibili nel ricorso proposto); da nessun elemento agli atti emerge un indizio di comunanza di vita o di affectio coniugalis, non potendo, per quanto sopra detto, assumere rilevanza alcuna la circostanza che in una occasione il ricorrente sia stato trovato presso l'abitazione della il ricorrente è attinto da numerosi provvedimenti di CP_3 espulsione e non avrebbe potuto ottenere alcun permesso per regolarizzare la sua situazione in Italia. Ritiene pertanto il giudicante, anche avendo riguardo al manuale contenente cosiddetti indizi di abuso redatto dalla commissione europea, che risulti integrata la prova presuntiva del carattere non effettivo del legame matrimoniale strumentalmente contratto per potere beneficiare della normativa in materia di immigrazione.
Stante la novità delle questioni affrontate, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- RESPINGE il ricorso
- COMPENSA le spese di giudizio;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, lì 5.11.25
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno
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