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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2024, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 22119/2022 R.G. promossa da
( ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Giuseppe
Domeico Bosco ( del Foro di Email_1
Bari, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Attore/opponente
contro
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Cosimo del Fante n. 2,
presso lo studio degli avv.ti Marina Grandi e Vincenzo D'Addario, che lo rappresentano e difendono per delega in atti unitamente all'avv. Alberto Pelò del
Foro di Piacenza
Convenuto/opposto
Oggetto: appalto – pagamento prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli allegati al verbale di udienza dell'8/11/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, ha chiesto la condanna della a Controparte_1 Parte_1
pagare la somma di euro 7.797,98 a saldo della fattura n. 30 del 2022 emessa dalla società ricorrente sulla base del preventivo sottoscritto dalla società
debitrice.
Ha proposto tempestiva opposizione l'ingiunta esponendo: che Parte_1
aveva inizialmente richiesto alla controparte il preventivo per la riparazione del
“corpo superiore di un analizzatore di marca ” utilizzato nella sua attività CP_2
imprenditoriale; che dopo aver accettato il preventivo di euro 851,20 oltre Iva
aveva inviato alla controparte l'analizzatore da riparare e compilato il modulo di segnalazione del guasto, nel quale aveva richiesto la “sostituzione case superiore causa sfondamento pulsante di accensione”; che dopo due settimane aveva chiesto quando poter ritirare il macchinario oggetto di riparazione;
che la CP_1
il 10/2/2022 aveva inviato un nuovo preventivo di euro 6.728,20 oltre Iva
[...]
segnalando all'opponente che per la riparazione era necessario sostituire una serie di componenti indicate nello stesso preventivo;
che in base al rapporto di assistenza tecnica allegato, aveva già eseguito la riparazione senza la CP_1
preventiva approvazione;
che era seguito uno scambio di mail fra le parti tra le quali quella dell'11/2/2022 nella quale l'incaricata di aveva comunicato CP_1
che sarebbe stato concesso uno sconto del 5% sul preventivo da restituire firmato per accettazione e che in mancanza del pagamento della metà del prezzo l'apparecchiatura non sarebbe stata restituita;
che avendo necessità di riavere l'analizzatore riparato la società opponente si era vista costretta ad accettare il nuovo preventivo e la controparte aveva quindi emesso la fattura n. 30
dell'11/2/2022 e rispedito all'opponente lo stesso giorno il bene riparato;
che l'opponente aveva provveduto a disporre un bonifico bancario per l'acconto ma il pagamento non era stato eseguito a causa di un disguido;
che in seguito il pagamento non era avvenuto poiché tramite il vettore l'opponente era venuta a conoscenza del fatto che, nell'eseguire un test di calibrazione che esulava dall'incarico, i tecnici della controparte avevano danneggiato “il tubo a raggi X
dell'analizzatore”; che la fattura azionata nel presente giudizio da controparte era stata emessa per l'intero importo del secondo preventivo senza tener conto né
dello sconto del 5% riconosciuto, né delle riparazioni che si erano rese necessarie a causa di danni al macchinario provocati dai dipendenti della
[...]
Controparte_1
Su tali allegazioni l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito ritualmente l'opposto il quale esponeva: che il Controparte_1
primo preventivo inviato alla controparte si riferiva al costo della riparazione solo per il guasto indicato dalla cliente nel modulo di segnalazione del guasto;
che dopo aver ricevuto il macchinario i tecnici della società opposta avevano riscontrato che la riparazione avrebbe richiesto anche la sostituzione del tubo RX
che era guasto;
che pertanto era stato inviato all'opponente un secondo preventivo con l'indicazione analitica delle prestazioni che andavano eseguite per riparare il macchinario;
che il preventivo per l'importo di euro 6.728,20 oltre Iva
era stato inviato l'11/2/2022 ed era stato restituito sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della che nello scambio di mail Parte_1
intercorso fra la controparte e l'incaricata della società opposta, quest'ultima aveva confermato il riconoscimento di uno sconto del 5% sul prezzo indicato nel preventivo ed aveva ribadito che le condizioni di pagamento restavano quelle indicate;
che l'incaricata della società creditrice aveva anche comunicato che la riparazione era stata eseguita, ma che prima della restituzione del bene doveva essere pagato il 50% del prezzo;
che la controparte aveva risposto che avrebbe inviato gli estremi del bonifico bancario e disposto per il ritiro del bene riparato;
che il bonifico bancario era stato poi revocato e in una successiva mail l'opponente aveva comunicato che non avrebbe provveduto al pagamento;
che l'amministratore dell'opponente aveva accettato e sottoscritto il preventivo nel quale erano analiticamente indicate le riparazioni necessarie e il loro costo;
che nel preventivo era espressamente indicato al cliente che poteva rifiutare la riparazione pagando soltanto il costo di euro 250,00 relativo alle spese di ricerca del guasto;
che non vi era stato nessun raggiro e nessuna coartazione della volontà da parte dell'opposto. Pertanto la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti. Le istanze di prova orale avanzate dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni sono state respinte per le ragioni esposte nell'ordinanza del
30/5/2023, da intendere qui richiamate e ribadite.
Venendo all'esame della domanda di pagamento del prezzo della riparazione avanzata da (opposto/attore sostanziale) è incontroverso fra le Controparte_1
parti e risulta dalla documentazione prodotta che ha consegnato a Parte_1
per essere riparato uno “spettrometro mod. Niton XL2” e che, Controparte_1
dopo aver eseguito la riparazione, il macchinario è stato riconsegnato all'opponente l'11/2/2022 (vd doc. 11 dell'opponente). Parimenti incontroverso è
che la riparazione inizialmente richiesta riguardava la “sostituzione case superiore causa sfondamento pulsante di accensione”, come risulta dal modulo compilato dall'opponente e dal primo preventivo inviato dalla società opposta nel quale era indicato un costo di euro 851,20 più Iva per la riparazione, con l'espressa indicazione “salvo il riscontro di altri componenti danneggiati che si potrebbero rilevare durante la riparazione” (vd doc. 1 e 5 dell'opponente). Nel
preventivo inviato al cliente redatto su un modulo prestampato dalla stessa società opposta era altresì indicato che “per le riparazioni non effettuate verranno fatturati euro 250,00 per ricerca guasto e gestione pratiche” e che il pagamento del prezzo della riparazione andava effettuato alla fine del mese successivo a quello di emissione della fattura (doc. 1 dell'opponente).
Dai documenti prodotti dalle parti risulta inoltre: dopo aver ricevuto via mail la richiesta di informazioni sui tempi di consegna dell'apparecchio riparato, la società opposta ha comunicato alla controparte che la riparazione avrebbe richiesto prestazioni ulteriori e la sostituzione di altre componenti dell'apparecchiatura ed ha inviato un secondo preventivo (n. 1817) l'11/2/2022;
nel secondo preventivo erano state inserite le ulteriori parti del macchinario da sostituire ed era indicato il prezzo complessivo di euro 6.728,20 oltre Iva, che l'opponente avrebbe dovuto pagare per il 50% al momento dell'accettazione scritta del preventivo e per la restante parte alla fine del mese successivo a quello di emissione della fattura (doc. 6 dell'opponente). Nel preventivo n. 1817 è
riportata l'indicazione secondo cui “per le riparazioni non effettuate verranno fatturati euro 250,00 per ricerca guasto e gestione pratiche” ed è pacifico che è
stato restituito alla società opposta con il timbro e la sottoscrizione per accettazione dell'amministratore unico della società opponente, il giorno stesso
(11/2/2022) in cui vi è stato uno scambio di mail fra il legale rappresentante della e la dipendente della incaricata di gestire il Parte_1 Controparte_1
rapporto contrattuale di cui si discute (vd doc. 9 dell'opposto).
Ora, posto che non viene avanzata nessuna domanda da parte della società
opponente volta a far dichiarare invalido il consenso espresso dal proprio legale rappresentante nell'accordo concluso con la controparte l'11/2/2022,
contrariamente a quanto sostiene non assume alcun rilievo che in Parte_1
tale data la riparazione fosse stata già eseguita dalla società opposta, come risulta dalla scheda di intervento prodotta (doc. 8), né che la controparte avrebbe rifiutato la restituzione del bene riparato se non fosse stato pagato l'acconto del
50% come previsto nel secondo preventivo.
L'opponente ben avrebbe potuto non accettare il secondo preventivo e chiedere la restituzione del bene pagando, soltanto la somma di euro 250,00 “per ricerca guasto e gestione pratiche”, anziché sottoscrivere per accettazione il preventivo per la riparazione e chiedere la restituzione del bene riparato come invece avvenuto senza poi provvedere al pagamento di nessun corrispettivo.
A fronte del consenso prestato dal proprio legale rappresentante alla riparazione dello spettrometro dopo la comunicazione da parte della società opposta delle parti del macchinario da sostituire e degli interventi da eseguire per riparare il bene e dopo l'avvenuta restituzione del macchinario riparato, non seguita da nessuna contestazione sulle prestazioni eseguite dalla controparte, Parte_1
non può fondatamente sottrarsi al pagamento del prezzo della riparazione.
[...]
Il contratto concluso dalle parti va ricondotto nello schema tipico dell'appalto.
L'opponente ha ricevuto la consegna del macchinario riparato senza sollevare alcuna riserva ed ha quindi tacitamente accettato l'opera (art. 1665 c.c.). Peraltro, neppure nel presente giudizio l'opponente contesta specificamente che la società
opposta abbia ben eseguito le prestazioni di cui chiede il pagamento del prezzo.
Infine, risulta infondata anche la contestazione dell'opponente sull'ammontare del credito preteso dalla società opposta e corrispondente all'importo della fattura n.
30/2022 allegata al ricorso monitorio. Come risulta dallo scambio di mail intercorso l'11/2/2022 fra l'incaricata della e il legale Controparte_1
rappresentante della sul prezzo della riparazione indicato nel Parte_1
secondo preventivo la società opposta ha riconosciuto uno sconto del 5% (doc. 9
dell'opponente). Tant'è che la fattura n. 30 del 2022 è stata emessa dalla società
opposta non per la somma di euro 6.728,20 oltre Iva indicata nel preventivo,
bensì per la minor somma di euro 6.391,79 oltre Iva, pari all'importo del preventivo scontato del 5% (doc. 10 dell'opponente).
Per le ragioni esposte l'opposizione va dunque rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, che diviene esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
In base al principio della soccombenza, la società opponente va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al credito vantato dall'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
7713/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 26/4/2022, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che diviene esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.; - condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese Parte_1
di lite del presente giudizio di opposizione liquidate in complessivi euro
4.300,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano l'8/4/2024.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari