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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/11/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1219/2025 R.G
promossa da
(CF: , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
– parte appellante- contro
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manolo Crocetta
– parte appellata –
Motivi della decisione Nelle more della udienza di comparizione delle parti, la parte appellante
[...]
, non avendo più interesse a proseguire la causa, rinunciava agli atti del Parte_1 uncia da parte dell'appellante agli atti del giudizio ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento dell'atto di appello, situazione che soddisfa l'appellante rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, in assenza di accettazione della rinuncia da parte della appellata, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle - anche
1 dott. Pasquale LONGARINI compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». Nella specie, sussistono fondate ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1219/2025 RG: (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti In Imperia, 25.11.2025
Il Giudice Dott. Pasquale LONGARINI
2 dott. Pasquale LONGARINI
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1219/2025 R.G
promossa da
(CF: , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
– parte appellante- contro
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manolo Crocetta
– parte appellata –
Motivi della decisione Nelle more della udienza di comparizione delle parti, la parte appellante
[...]
, non avendo più interesse a proseguire la causa, rinunciava agli atti del Parte_1 uncia da parte dell'appellante agli atti del giudizio ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento dell'atto di appello, situazione che soddisfa l'appellante rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, in assenza di accettazione della rinuncia da parte della appellata, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle - anche
1 dott. Pasquale LONGARINI compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». Nella specie, sussistono fondate ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1219/2025 RG: (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti In Imperia, 25.11.2025
Il Giudice Dott. Pasquale LONGARINI
2 dott. Pasquale LONGARINI