Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 3377/2011 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
…………………………. PROFESSIONALE, pendente TRA (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA NUOVA SAN MARZANO 143 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. OLIVA FRANCO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ATTORE E in persona del legale rapp.te (C.F. CP_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliato C/O AVV. RANUCCI GERARDO VIA C.F._2
ROMA, 43 NOCERA INFERIORE, unitamente all'Avv. PEPE MARIO (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._3 della comparsa di costituzione CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1
, al fine di sentir accertare l'attività esercitata dalla CP_1 [...] svolta nell'interesse della convenuta e dichiarare Parte_2 debitore il sig. legale rappresentante della “ Controparte_2 Controparte_3
”, nei confronti della società attrice e, per l' effetto,
[...] condannare per i titoli dedotti il convenuto al pagamento in favore dell' attrice della somma di € 7.171,18, oltre interessi maggiorati del 5% come previsto al punto 4 del contratto stipulato ovvero condannare parte convenuta alla diversa somma, minore o maggiore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, accessori di legge con attribuzione.
N.R.G. 3377/2011 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
”; in particolare, la predetta prestazione professionale è Controparte_3 consistita nel fornire “la consulenza, in ogni fase, fino alla firma del contratto per lo svolgimento della pratica per la richiesta di agevolazioni di cui alla legge n. 144 del 17.05.1999, D. Lgs n. 185 del 21.04.2000 e D.M. 28.05.2001 n. 295 relativo al Titolo II del citato D. Lgs (c.d.
);”come da contratto stipulato in data 11/08/2009, con progetto CP_4 regolarmente finanziato da , come da documentazione in atti. CP_5
Aggiungeva che il compenso pattuito era proporzionale all'importo delle agevolazioni deliberate oltre IVA, e precisamente pari al 6% (art. 3 del contratto in atti) e che in caso di ritardato pagamento (da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto) erano dovuti interessi al tasso ufficiale maggiorati di punti 5 (art. 4 del contratto in atti). Evidenziava, inoltre, che veniva previsto un rimborso spese forfettario pari ad € 600,00 oltre iva (art. 5 del contratto in atti). Pertanto, poiché la somma deliberata da a favore della convenuta ammontava CP_5
a complessivi € 127.106,00, il compenso spettante alla ammontava ad € Parte_1
9151,18, iva inclusa, oltre € 720,00, iva inclusa. Aggiungeva che la di , versava unicamente la CP_3 Controparte_2 somma di € 2700,00, iva inclusa, come da fattura in atti, e nonostante i ripetuti solleciti si rendeva morosa nel pagamento della restante parte, per cui residuava la somma di € 7.171,18, iva inclusa, oltre interessi come da contratto. Si costituiva in giudizio la in persona del sig. , che CP_1 Controparte_2 eccepiva che la somma accreditata ammontava ad € 116.106,80, diversamente da quanto asserito dall'attrice, secondo cui la somma erogata era di € 127.107,80, per cui in base alla percentuale pattuita il compenso dovuto ammonterebbe ad € 6.966,47. Inoltre, la convenuta eccepiva che la pratica non sarebbe stata accettata da e CP_5 che il sig. , rappresentante legale della convenuta società, aveva dovuto CP_2 procurarsi la documentazione attestante che il socio accomandatario risultava disoccupato da circa 2 anni. Aggiungeva che, inoltre avrebbe considerato non CP_5 finanziabili, la somma di € 10.868,39 relativa a beni che, controparte, sostiene fatti acquistare dai responsabili della Parte_1
Inoltre, eccepiva che, la misura del compenso doveva essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233 c.c.), e sottolineava che il compenso richiesto (pattuito) prestata dalla attrice fosse contrario ai criteri di adeguatezza, all'importanza dell'opera e al decoro della professione. La proponeva domanda riconvenzionale in quanto in fase di erogazione CP_1 del finanziamento avrebbe corrisposto unicamente la somma di € 116.106,80, CP_5 in luogo di quella deliberata pari ad € 127.106,00, per cui la convenuta chiedeva un risarcimento pari alla differenza tra quanto deliberato e quanto erogato da . CP_5
Nel corso della causa non veniva espletata attività istruttoria e, a seguito di diversi rinvii per comporre bonariamente la vertenza, stante il non raggiungimento di un accordo in
N.R.G. 3377/2011 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 merito, il Giudice riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta documentalmente provata e non contestata la prestazione pattuita ed eseguita da parte attrice. Come previsto dall'art. 3 del contratto il compenso va calcolato in proporzione all'importo delle agevolazioni complessivamente deliberate, nella misura del 6%, oltre IVA oltre interessi ed € 600,00 oltre IVA per spese. Nel caso di specie tale importo ammonta ad € 127.106,00, come risulta dalla raccomandata del 21/4/2010, mentre la somma indicata da controparte (€ 116.106,80) è quella erogata in una fase successiva alla firma del contratto quando già era terminato l'obbligo del prestatore di fornire la propria consulenza, fino alla firma del contratto, come previsto dall'art. 1 del contratto. Invero, va anzitutto chiarito che, in casi quale quello di specie, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale laddove sia dedotto l'inadempimento ovvero - come nella specie- inesatto o parziale adempimento di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533). Parte attrice ha assolto all'onere sulla stessa gravante, mentre parte convenuta non ha provato l'adempimento, né fatti estintivi e/o modificativi. Infatti, parte convenuta non ha provato che in un primo momento la pratica non veniva accettata, non avendo depositato alcuna delibera di motivi ostativi. Né rileva l'eccezione secondo cui il , avrebbe dovuto procurarsi la CP_2 documentazione attestante che il socio accomandatario risultava disoccupato da circa 2 anni, dal momento che, ai sensi del D. Lgs 185/00, tra i requisiti per accedere al finanziamento della microimpresa è contemplato, per almeno la metà dei soci che detiene almeno la metà delle quote, lo stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda. La richiesta di tale documentazione, ove necessario, doveva essere fatta da CP_5 con la delibera di motivi ostativi, che mai è stata emessa per cui nessuna negligenza può essere imputata alla società Parte_1
Con riguardo alla eccepita perdita per € 10.868,39, per spese che avrebbe CP_5 considerato non finanziabili, che parte convenuta sostiene si tratti di beni fatti acquistare dai responsabili della va rilevato che il ha fornito i Parte_1 CP_2 preventivi dei beni per cui chiedeva il finanziamento, per un totale di € 117.107,80, e tale somma è stata deliberata per intero, oltre 10.000 € di contributo in conto gestione, per un totale di € 127.107,80. Alla firma del relativo contratto, come previsto al predetto art. 1, si è esaurito l'obbligo della riguardo alla prestazione della sua attività professionale;
l'eventuale Parte_1 erogazione di una somma inferiore, non è imputabile alla , che non ha curato, Parte_1 non essendo previsto contrattualmente né essendo richiesto dalla convenuta, la fase successiva relativa alla effettiva erogazione del finanziamento.
N.R.G. 3377/2011 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Essendo poi il compenso pattuito liberamente tra le parti, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233 c.c. co. 2, all'importanza dell'opera e al decoro della professione (Cass. 12095/1995). La domanda attorea va pertanto accolta. Va poi rigettata la domanda riconvenzionale, dal momento che la somma deliberata corrispondeva per intero a quella dei preventivi forniti dal ed il successivo CP_2 ridimensionamento è avvenuto in una fase in cui si era esaurito l'obbligo contrattuale a carico della Parte_1
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3377/2011 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITA' PROFESSIONALE, pendente tra Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così Parte_3 provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e per l'effetto:
2. condanna , al pagamento, in favore di Controparte_6
della complessiva somma di € 7.171,18, oltre interessi Parte_1 contrattualmente previsti;
3. condanna , al pagamento, in favore di Controparte_6
delle spese di giudizio che si liquidano in € 215,42 per spese ed € Parte_1
5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3377/2011 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4