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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9305 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 25.9.2025, a seguito di discussione della causa iscritta al n. 25017/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, emette, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv. Marzia Pasanisi e resistente CP_1
Avv. Andrea Lanzilao e resistente CP_2 avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede: “previa remissioni in termini e sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 397 20210001355638000 per il grave pregiudizio che sta arrecando, voglia l'adito giudice del lavoro, accertare la non debenza delle somme sottese all'atto impugnato, conseguentemente annullare l'avviso di addebito in contestazione, con ogni conseguenziale statuizione. …” Premette che è sempre stata in regola col pagamento dei contributi e che ha ottenuto DURC regolari fino al 2016; in data 17.5.2016 ha presentato richiesta di esonero contributivo ex L. 190/2014, comma 118, per la durata di due anni, concesso, poi, in data 25.5.2016); che l' ha emesso CP_2 note di rettifica, con addebito dell'importo dello sgravio contributivo che le aveva concesso;
che in data 18.4.2018 e 16.5.2018 ha presentato, avverso le note di rettifica, due ricorsi in via amministrativa, entrambi rigettati in relazione al fatto che le rettifiche attengono al disconoscimento delle agevolazioni;
che ha presentato invano diverse richieste agli Uffici;
che ha ottenuto, in sede di verifica delle autodichiarazioni di regolarità, l'emissione di DURC negativi con l'indicazione di un importo a debito nei confronti dell'Istituto; che ha depositato una nuova domanda di esonero per il lavoratore , che ha determinato, anche in tal caso, Parte_2
l'emissione di note di rettifica. Eccepisce la violazione e la falsa applicazione dell'art. unico comma 118 e sgg della Legge 190/2014 in merito allo sgravio contributivo nonché la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. oltre al mancato rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede e l'inadempimento contrattuale. Ribadisce che ha regolarmente presentato richiesta per l'esonero contributivo in data 17.5.2016, accordato per due anni e che le note di rettifica sono carenti di motivazione, la quale è , comunque, del tutto errata in quanto i Durc irregolari derivano dalla richiesta di esonero. Rappresenta che il mancato deposito tempestivo del ricorso è dovuto a ragioni personali di salute (documentate) del difensore, concretizzanti causa di forza maggiore Costituitasi, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso, rilevando la tardività CP_1
e rappresenta la sua carenza di legittimazione passiva. Costituitosi, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce CP_2 preliminarmente la inammissibilità delle domande relative ai crediti sottesi all'avviso di addebito impugnato in quanto non è stata fatta opposizione del termine di 40 giorni dalla sua notificazione . Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e istruita la causa solo documentalmente, per l'odierna udienza l' documenta di avere annullato in data 17.4.2025 il CP_2
Durc negativo, notificato in data 9.2.2018. La causa viene oggi decisa con motivazione contestuale. oOo Il ricorso è fondato. Mediante l'avviso di addebito notificato a parte ricorrente in data 18.10.2021, il convenuto CP_2 pretende contributi e sanzioni civili, dovuti alla con lavoratori dipendenti per il Parte_3 periodo dal 6/2016 al 12/2017 per l'ammontare di € 23637,59 in relazione al disconoscimento dell'agevolazione contributiva inizialmente concessa all'istante in quanto era stata accertata un' irregolarità per omesso versamento di somme a titolo di contributi ed accessori. L' spiega che il debito era relativo a inadempienze riferite alle mensilità 4/2016 (€ 108,84 CP_2 per contributi ed € 10,64 per sanzioni) e 5/2016 (€ 18,73 per contributi ed € 1,74 per sanzioni), per complessivi € 139,95, per la Gestione Lavoratori dipendenti ed a una cartella / avviso di pagamento riferito all'anno 2015 per complessivi € 504,47, per la Gestione Adr – Datori di lavoro con dipendenti. Rappresenta che in data 9.2.2018 ha invitato la società a regolarizzare le inadempienze senza che questa provvedesse al pagamento degli importi richiesti nel termine di 15 giorni, come indicato nell'invito, sicchè la richiesta di DURC è stata definita con esito negativo in data 28.2.2018. In sostanza l'irregolarità relativa a periodi anteriori a quelli per i quali la società ha usufruito delle agevolazioni contributive ha comportato la loro revoca, l'emissione di note di rettifica per ognuna delle mensilità per cui è stato applicato il beneficio e le relative somme sono state richieste con l'avviso di addebito n. 397 2021 0001355638000 in questione. Non vi sono dubbi che la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito in questione derivi dalla revoca delle agevolazioni contributive effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 1174 e 1175 della L. n. 296/2006, in mancanza di DURC positivo. Al riguardo, si ricorda che le norme dettate dalla Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) hanno subordinato la possibilità delle aziende di usufruire delle agevolazioni contributive anche al requisito della regolarità contributiva, quale condizione, quindi, alla quale è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Nel caso di specie recentemente l' con disposizione n. 700300 – 25 – 3331 di data CP_2
17.4.2025 ha disposto l'annullamento del Durc per agevolazioni prot – 9549131 in materia CP_2 di contributi- Aziende, notificato in data 9.2.2018 ed evaso in data 28.2.2018, ponendo pertanto nel nulla l'impedimento al godimento delle agevolazioni contributive che erano state revocate proprio a causa del durc negativo, che, ora, si ripete, è stato annullato ed è quindi regolare. Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato va annullato in quanto è venuto meno il presupposto che aveva determinato la revoca dei benefici contributivi, ovvero il DURC non regolare che, ora, è stato annullato. Va pertanto, in accoglimento del ricorso, dichiarato che parte ricorrente nulla deve in relazione all'avviso di addebito impugnato n. 397 20210001355638000, come chiesto nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
In accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve in relazione all'avviso di addebito impugnato, n. 397 20210001355638000. Condanna l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che liquida in CP_2
€ 4000 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% . Roma, 25.9.2025 il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 25.9.2025, a seguito di discussione della causa iscritta al n. 25017/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, emette, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv. Marzia Pasanisi e resistente CP_1
Avv. Andrea Lanzilao e resistente CP_2 avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede: “previa remissioni in termini e sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 397 20210001355638000 per il grave pregiudizio che sta arrecando, voglia l'adito giudice del lavoro, accertare la non debenza delle somme sottese all'atto impugnato, conseguentemente annullare l'avviso di addebito in contestazione, con ogni conseguenziale statuizione. …” Premette che è sempre stata in regola col pagamento dei contributi e che ha ottenuto DURC regolari fino al 2016; in data 17.5.2016 ha presentato richiesta di esonero contributivo ex L. 190/2014, comma 118, per la durata di due anni, concesso, poi, in data 25.5.2016); che l' ha emesso CP_2 note di rettifica, con addebito dell'importo dello sgravio contributivo che le aveva concesso;
che in data 18.4.2018 e 16.5.2018 ha presentato, avverso le note di rettifica, due ricorsi in via amministrativa, entrambi rigettati in relazione al fatto che le rettifiche attengono al disconoscimento delle agevolazioni;
che ha presentato invano diverse richieste agli Uffici;
che ha ottenuto, in sede di verifica delle autodichiarazioni di regolarità, l'emissione di DURC negativi con l'indicazione di un importo a debito nei confronti dell'Istituto; che ha depositato una nuova domanda di esonero per il lavoratore , che ha determinato, anche in tal caso, Parte_2
l'emissione di note di rettifica. Eccepisce la violazione e la falsa applicazione dell'art. unico comma 118 e sgg della Legge 190/2014 in merito allo sgravio contributivo nonché la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. oltre al mancato rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede e l'inadempimento contrattuale. Ribadisce che ha regolarmente presentato richiesta per l'esonero contributivo in data 17.5.2016, accordato per due anni e che le note di rettifica sono carenti di motivazione, la quale è , comunque, del tutto errata in quanto i Durc irregolari derivano dalla richiesta di esonero. Rappresenta che il mancato deposito tempestivo del ricorso è dovuto a ragioni personali di salute (documentate) del difensore, concretizzanti causa di forza maggiore Costituitasi, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso, rilevando la tardività CP_1
e rappresenta la sua carenza di legittimazione passiva. Costituitosi, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce CP_2 preliminarmente la inammissibilità delle domande relative ai crediti sottesi all'avviso di addebito impugnato in quanto non è stata fatta opposizione del termine di 40 giorni dalla sua notificazione . Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e istruita la causa solo documentalmente, per l'odierna udienza l' documenta di avere annullato in data 17.4.2025 il CP_2
Durc negativo, notificato in data 9.2.2018. La causa viene oggi decisa con motivazione contestuale. oOo Il ricorso è fondato. Mediante l'avviso di addebito notificato a parte ricorrente in data 18.10.2021, il convenuto CP_2 pretende contributi e sanzioni civili, dovuti alla con lavoratori dipendenti per il Parte_3 periodo dal 6/2016 al 12/2017 per l'ammontare di € 23637,59 in relazione al disconoscimento dell'agevolazione contributiva inizialmente concessa all'istante in quanto era stata accertata un' irregolarità per omesso versamento di somme a titolo di contributi ed accessori. L' spiega che il debito era relativo a inadempienze riferite alle mensilità 4/2016 (€ 108,84 CP_2 per contributi ed € 10,64 per sanzioni) e 5/2016 (€ 18,73 per contributi ed € 1,74 per sanzioni), per complessivi € 139,95, per la Gestione Lavoratori dipendenti ed a una cartella / avviso di pagamento riferito all'anno 2015 per complessivi € 504,47, per la Gestione Adr – Datori di lavoro con dipendenti. Rappresenta che in data 9.2.2018 ha invitato la società a regolarizzare le inadempienze senza che questa provvedesse al pagamento degli importi richiesti nel termine di 15 giorni, come indicato nell'invito, sicchè la richiesta di DURC è stata definita con esito negativo in data 28.2.2018. In sostanza l'irregolarità relativa a periodi anteriori a quelli per i quali la società ha usufruito delle agevolazioni contributive ha comportato la loro revoca, l'emissione di note di rettifica per ognuna delle mensilità per cui è stato applicato il beneficio e le relative somme sono state richieste con l'avviso di addebito n. 397 2021 0001355638000 in questione. Non vi sono dubbi che la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito in questione derivi dalla revoca delle agevolazioni contributive effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 1174 e 1175 della L. n. 296/2006, in mancanza di DURC positivo. Al riguardo, si ricorda che le norme dettate dalla Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) hanno subordinato la possibilità delle aziende di usufruire delle agevolazioni contributive anche al requisito della regolarità contributiva, quale condizione, quindi, alla quale è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Nel caso di specie recentemente l' con disposizione n. 700300 – 25 – 3331 di data CP_2
17.4.2025 ha disposto l'annullamento del Durc per agevolazioni prot – 9549131 in materia CP_2 di contributi- Aziende, notificato in data 9.2.2018 ed evaso in data 28.2.2018, ponendo pertanto nel nulla l'impedimento al godimento delle agevolazioni contributive che erano state revocate proprio a causa del durc negativo, che, ora, si ripete, è stato annullato ed è quindi regolare. Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato va annullato in quanto è venuto meno il presupposto che aveva determinato la revoca dei benefici contributivi, ovvero il DURC non regolare che, ora, è stato annullato. Va pertanto, in accoglimento del ricorso, dichiarato che parte ricorrente nulla deve in relazione all'avviso di addebito impugnato n. 397 20210001355638000, come chiesto nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
In accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve in relazione all'avviso di addebito impugnato, n. 397 20210001355638000. Condanna l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che liquida in CP_2
€ 4000 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% . Roma, 25.9.2025 il Giudice