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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1534/2020 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 F o il c la piazza San Michele n.2/1 è eletto domicilio
– attore – contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. PA C.F._2 l cui st Belgrano n. 6 è eletto domicilio
–convenuto–
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice Parte_1 Controparte_ «Voglia il Tribunale adito, riconosciuta la responsabilità ex art.li 2043 e 2059 c.c. del signor per i danni patiti dalla signora
a seguito dell'aggressione del 12/12/2018 condannare lo stesso alla refusione dei danni tutti per come emergenti in corso di causa. Parte_1 Con vittoria delle spese di lite»
⁃ per la parte convenuta PA «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., nonché a verbale di udienza, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: - in via preliminare: accertare e dichiarare con sentenza la nullità dell'atto di citazione avversario e/o emettere sentenza di rigetto della domanda giudiziale avversa in ragione dell'assoluta indeterminatezza della stessa;
- in via principale e nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e delle memoria in atti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudicante accerti un contatto fisico tra le parti, considerare l'azione del convenuto giustificata ai sensi dell'art. 2044 c.c. e per l'effetto respingere la domanda attrice;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa»
Ragioni della decisione (1) Abstract. allegato di essere stata aggredita il 12.12.2018 da Parte_1 _1
, che la spintonava e la faceva cadere a terra, lamentato di aver riportato lesioni
[...] personali consistite in «frattura pluriframmentaria testa omero sn», come documentato nella querela depositata il 18.12.2018, con esiti invalidanti temporanei e permanenti, dedotta la responsabilità dell'aggressore ex artt. 2043/2059 cc, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al PA risarcimento, in suo favore, di tutti uantificati in € 31.417,00, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, allegato di non aver aggredito PA il 12.12.2018, la quale, invece, in preda ad uno stato d'ira, si avventava Parte_1 contro di lui, contestato il quantum debeatur, instava, in via preliminare, per la declaratoria di
1 dott. Pasquale LONGARINI nullità dell'atto di citazione, in via principale nel merito, per il rigetto della domanda attorea perché infondata, in via subordinata, per il rigetto della domanda attorea ex art. 2044 cc, con vittoria si spese, competenze ed onorari di causa. 1.2) Respinta la prova orale svolta dalla parte convenuta, rimessa la causa sul ruolo all'esito della condanna penale in ordine ai reati di cui agli artt. 582/577 cp commessi da _1
nei confronti di licenziata CTU medico legale sulla persona di
[...] Parte_1
la c a in decisione nell'udienza del 19.03.2025, con Parte_1 concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla domanda attorea. Rilevato che: _ nel processo civile sono utilizzabili le prove atipiche, ossia quelle prove formatesi in altro procedimento giudiziario, nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, la cui efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 cc od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie;
_ al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 cpp o patteggiamento ex artt. 444 cpp). Questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato; _ quanto all'utilizzabilità in un processo civile delle sommarie informazioni assunte in sede penale, nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso
“iter” argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 cpp;
_ non occorre che i dichiaranti nel procedimento penale prestassero giuramento per l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni in sede civile, poiché nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova ed il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche. 2.1) Tanto premesso, rilevato che nella specie la citazione non è nulla non risultando omessa nè incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ed essendo presente la chiara esposizione dei fatti tale da consentire, alla controparte, un'agevole individuazione di quanto l'attore ha richiesto e delle ragioni per cui lo fa e tale da offrire, al giudice, l'immediata contezza del thema decidendum, la domanda attorea, in punto an, è fondata. 2.1.1) Nel caso di specie, la parte attrice ha versato in atti: (i) la denuncia/querela sporta il 18.12.2018 nei confronti di laddove testualmente esponeva « … il signor PA
, per tutta risposta, iniziava ad insultare la sottoscritta e la spintonava violentemente, PA facendola cadere rovinosamente a terra e abbandonandola dolorante sul pianerottolo, incurante delle richieste di soccorso della medesima»; (ii) l'annotazione di PG dei Carabinieri di Imperia, intervenuti nell'immediatezza del fatto, laddove veniva certificata la presenza dell'ambulanza della CRI di Imperia giunta in soccorso di e pronta per trasportarla in ospedale;
(iIi) Parte_1 la cartella clinica, emessa dalla il 12.12.2018 alle ore 17:25, attestante la Controparte_2
«frattura pluriframmentata testa dell'omero di sn … frattura frammentata alla testa dell'omero di sn»; (iii) il decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Imperia di _1
in ordine al «reato p. e p. dagli artt. 582 e 577 co.1 n. 4 cp, perché, spintonandola violentemente e
[...] determinandone la rovinosa caduta a terra, cagionava a (n. 13.1.1939) lesioni personali – Parte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI consistite in “frattura frammentata alla testa dell'omero di sin” – dalle quali derivava una malattia guaribile Pa in 30 giorni;
con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi (la , sua vicina di casa, gli avvea chiesto di smetterla di porre in essere condotte di dispetto). In Imperia, il 12.12.2018. Recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale»; (iv) la sentenza del Tribunale penale di Aosta con la quale,
in sede di giudizio abbreviato, disapplicata la contestata recidiva e PA riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, correttamente ritenuta la credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dalla che trovavano Pt_1 riscontro oggettivo nelle lesioni refertatele lo stesso giorno del fatto, veniva condannato, in relazione al reato p. e p. dagli artt. 582 e 577 commesso il 18.12.2018 in danno di Parte_1
alla pena di mesi due e giorni 20 di reclusione.
[...]
2.1.2) Condivide, e fa proprio, questo giudice il puntuale percorso argomentativo offerto dal giudice penale, laddove, con dovizia di particolari, evidenziava, sulla base dell' id quod plerumque accidit, che «la frattura frammentata alla testa dell'omero è comunemente provocata o da un colpo diretto sulla spalla oppure da un colpo indiretto che si verifica in seguito ad una caduta sulla mano con l'arto teso. Escludendo il colpo diretto violento alla spalla, la caduta sulla mano del braccio sinistro teso risulta del tutto compatibile con la posizione che si assume cadendo all'indietro a seguito della ricezione di una spinta, laddove il comune istinto è proprio quello di appoggiare le mani a terra per evitare l'urto delle altri parti del corpo», rendendo del tutto incompatibile con essa la versione fornita dal danneggiante che, peraltro, forniva dichiarazioni non del tutto collimanti, tali da inficiarne la credibilità, riferendo, prima agli agenti intervenuti, di aver ricevuto uno schiaffo dalla e, Pt_1 poi, in sede di spontanee dichiarazioni, aggiungendo che la caduta poteva esser a causata dallo zerbino su cui la donna sarebbe inciampata. 2.2) In sede civile, il giudice deve accertare nesso causale, conseguenze dannose ed entità del danno. Quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 cc. 2.2.1) Ebbene, la parte danneggiata, attraverso la CTU medico-legale svolta in corso di causa, ha offerto la prova del nesso causale, delle conseguenze dannose e della entità del danno. Il CTU ha riconosciuto un danno biologico, esclusivamente riconducibile al sinistro del dicembre 2018, nella misura dell'8% mentre una invalidità temporanea parziale di gg. 150 complessivi (di cui gg. 30 al 75%; gg. 60 al 50%; gg. 60 al 25%). 2.2.1.1) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale di si deve Parte_1 ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (cass. n. 9006/ 2022; cass. n. 7513/2018; cass. n. 23469/2018; cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può
3 dott. Pasquale LONGARINI naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.2.1.2) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, non contestata dai CCTTPP, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 4.6.2020, riportava «frattura comminuta testa omerale», Parte_3 rilevata una perdita di motilità della spalla sinistra, concludeva per danno biologico, detratti pregressi e successivi danni lesivi, valutato nella misura del 9% e per una inabilità temporanea biologica per complessivi gg. 150. 2.2.2) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi per le cd micropermanenti non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, non sussiste il presupposto per l'applicazione di una personalizzazione. 2.2.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 9%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 79) e va allora liquidata la somma complessiva di € 12.843,97. 2.2.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 30 per ITP al 75%, in giorni 60 per ITP al 50% e in giorni 60 per ITP al 25%, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 3.728,70 (€ 1.242,90 per gg. 30 al 75%; € 1.657,20 per gg. 60 al 50% ed € 826,60 per gg. 60 al 25%). 2.2.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 5.523,67), il totale dovuto è pari ad € 22.096,34 2..2.3) Pertanto, va condannato al pagamento, in favore di PA
22.096,34 a titolo di integrale ristoro del danno Parte_1 lo stesso subito all'esito dell'incidente del 12.12.2018, dedotte le somme eventualmente già corrisposte.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una 2.2.4)
somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con 4 dott. Pasquale LONGARINI criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (12.12.2018) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
5 dott. Pasquale LONGARINI delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e PA condannato a rimborsare, a le spese di lite del presente giudizio, così Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 919,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,00 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico nella misura del 50% a carico dell'Erario, in quanto _1 esso al patrocinio a spese dello Stato e nella misura del 5
[...]
Parte_1
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna al pagamento, in favore di della PA Parte_1 somma pari a ressi al tasso legale annuo detta somma, devalutata al 12.12.2018 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 12.12.2018, dedotte le somme eventualmente già corrisposte
2) condanna al pagamento, in favore di delle PA Parte_1 spese di giud plessivi € 5.838,55 di cui enso
6 dott. Pasquale LONGARINI tabellare ed euro 761,00 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) pone definitivamente l a misura del 50% a carico dell'Erario e nella misura del 50% a carico di delle parti Parte_1
4) visto l'art. 52 del D. ne che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1534/2020 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 F o il c la piazza San Michele n.2/1 è eletto domicilio
– attore – contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. PA C.F._2 l cui st Belgrano n. 6 è eletto domicilio
–convenuto–
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice Parte_1 Controparte_ «Voglia il Tribunale adito, riconosciuta la responsabilità ex art.li 2043 e 2059 c.c. del signor per i danni patiti dalla signora
a seguito dell'aggressione del 12/12/2018 condannare lo stesso alla refusione dei danni tutti per come emergenti in corso di causa. Parte_1 Con vittoria delle spese di lite»
⁃ per la parte convenuta PA «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., nonché a verbale di udienza, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: - in via preliminare: accertare e dichiarare con sentenza la nullità dell'atto di citazione avversario e/o emettere sentenza di rigetto della domanda giudiziale avversa in ragione dell'assoluta indeterminatezza della stessa;
- in via principale e nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e delle memoria in atti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudicante accerti un contatto fisico tra le parti, considerare l'azione del convenuto giustificata ai sensi dell'art. 2044 c.c. e per l'effetto respingere la domanda attrice;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa»
Ragioni della decisione (1) Abstract. allegato di essere stata aggredita il 12.12.2018 da Parte_1 _1
, che la spintonava e la faceva cadere a terra, lamentato di aver riportato lesioni
[...] personali consistite in «frattura pluriframmentaria testa omero sn», come documentato nella querela depositata il 18.12.2018, con esiti invalidanti temporanei e permanenti, dedotta la responsabilità dell'aggressore ex artt. 2043/2059 cc, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al PA risarcimento, in suo favore, di tutti uantificati in € 31.417,00, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, allegato di non aver aggredito PA il 12.12.2018, la quale, invece, in preda ad uno stato d'ira, si avventava Parte_1 contro di lui, contestato il quantum debeatur, instava, in via preliminare, per la declaratoria di
1 dott. Pasquale LONGARINI nullità dell'atto di citazione, in via principale nel merito, per il rigetto della domanda attorea perché infondata, in via subordinata, per il rigetto della domanda attorea ex art. 2044 cc, con vittoria si spese, competenze ed onorari di causa. 1.2) Respinta la prova orale svolta dalla parte convenuta, rimessa la causa sul ruolo all'esito della condanna penale in ordine ai reati di cui agli artt. 582/577 cp commessi da _1
nei confronti di licenziata CTU medico legale sulla persona di
[...] Parte_1
la c a in decisione nell'udienza del 19.03.2025, con Parte_1 concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla domanda attorea. Rilevato che: _ nel processo civile sono utilizzabili le prove atipiche, ossia quelle prove formatesi in altro procedimento giudiziario, nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, la cui efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 cc od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie;
_ al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 cpp o patteggiamento ex artt. 444 cpp). Questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato; _ quanto all'utilizzabilità in un processo civile delle sommarie informazioni assunte in sede penale, nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso
“iter” argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 cpp;
_ non occorre che i dichiaranti nel procedimento penale prestassero giuramento per l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni in sede civile, poiché nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova ed il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche. 2.1) Tanto premesso, rilevato che nella specie la citazione non è nulla non risultando omessa nè incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ed essendo presente la chiara esposizione dei fatti tale da consentire, alla controparte, un'agevole individuazione di quanto l'attore ha richiesto e delle ragioni per cui lo fa e tale da offrire, al giudice, l'immediata contezza del thema decidendum, la domanda attorea, in punto an, è fondata. 2.1.1) Nel caso di specie, la parte attrice ha versato in atti: (i) la denuncia/querela sporta il 18.12.2018 nei confronti di laddove testualmente esponeva « … il signor PA
, per tutta risposta, iniziava ad insultare la sottoscritta e la spintonava violentemente, PA facendola cadere rovinosamente a terra e abbandonandola dolorante sul pianerottolo, incurante delle richieste di soccorso della medesima»; (ii) l'annotazione di PG dei Carabinieri di Imperia, intervenuti nell'immediatezza del fatto, laddove veniva certificata la presenza dell'ambulanza della CRI di Imperia giunta in soccorso di e pronta per trasportarla in ospedale;
(iIi) Parte_1 la cartella clinica, emessa dalla il 12.12.2018 alle ore 17:25, attestante la Controparte_2
«frattura pluriframmentata testa dell'omero di sn … frattura frammentata alla testa dell'omero di sn»; (iii) il decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Imperia di _1
in ordine al «reato p. e p. dagli artt. 582 e 577 co.1 n. 4 cp, perché, spintonandola violentemente e
[...] determinandone la rovinosa caduta a terra, cagionava a (n. 13.1.1939) lesioni personali – Parte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI consistite in “frattura frammentata alla testa dell'omero di sin” – dalle quali derivava una malattia guaribile Pa in 30 giorni;
con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi (la , sua vicina di casa, gli avvea chiesto di smetterla di porre in essere condotte di dispetto). In Imperia, il 12.12.2018. Recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale»; (iv) la sentenza del Tribunale penale di Aosta con la quale,
in sede di giudizio abbreviato, disapplicata la contestata recidiva e PA riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, correttamente ritenuta la credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dalla che trovavano Pt_1 riscontro oggettivo nelle lesioni refertatele lo stesso giorno del fatto, veniva condannato, in relazione al reato p. e p. dagli artt. 582 e 577 commesso il 18.12.2018 in danno di Parte_1
alla pena di mesi due e giorni 20 di reclusione.
[...]
2.1.2) Condivide, e fa proprio, questo giudice il puntuale percorso argomentativo offerto dal giudice penale, laddove, con dovizia di particolari, evidenziava, sulla base dell' id quod plerumque accidit, che «la frattura frammentata alla testa dell'omero è comunemente provocata o da un colpo diretto sulla spalla oppure da un colpo indiretto che si verifica in seguito ad una caduta sulla mano con l'arto teso. Escludendo il colpo diretto violento alla spalla, la caduta sulla mano del braccio sinistro teso risulta del tutto compatibile con la posizione che si assume cadendo all'indietro a seguito della ricezione di una spinta, laddove il comune istinto è proprio quello di appoggiare le mani a terra per evitare l'urto delle altri parti del corpo», rendendo del tutto incompatibile con essa la versione fornita dal danneggiante che, peraltro, forniva dichiarazioni non del tutto collimanti, tali da inficiarne la credibilità, riferendo, prima agli agenti intervenuti, di aver ricevuto uno schiaffo dalla e, Pt_1 poi, in sede di spontanee dichiarazioni, aggiungendo che la caduta poteva esser a causata dallo zerbino su cui la donna sarebbe inciampata. 2.2) In sede civile, il giudice deve accertare nesso causale, conseguenze dannose ed entità del danno. Quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 cc. 2.2.1) Ebbene, la parte danneggiata, attraverso la CTU medico-legale svolta in corso di causa, ha offerto la prova del nesso causale, delle conseguenze dannose e della entità del danno. Il CTU ha riconosciuto un danno biologico, esclusivamente riconducibile al sinistro del dicembre 2018, nella misura dell'8% mentre una invalidità temporanea parziale di gg. 150 complessivi (di cui gg. 30 al 75%; gg. 60 al 50%; gg. 60 al 25%). 2.2.1.1) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale di si deve Parte_1 ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (cass. n. 9006/ 2022; cass. n. 7513/2018; cass. n. 23469/2018; cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può
3 dott. Pasquale LONGARINI naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.2.1.2) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, non contestata dai CCTTPP, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 4.6.2020, riportava «frattura comminuta testa omerale», Parte_3 rilevata una perdita di motilità della spalla sinistra, concludeva per danno biologico, detratti pregressi e successivi danni lesivi, valutato nella misura del 9% e per una inabilità temporanea biologica per complessivi gg. 150. 2.2.2) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi per le cd micropermanenti non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, non sussiste il presupposto per l'applicazione di una personalizzazione. 2.2.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 9%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 79) e va allora liquidata la somma complessiva di € 12.843,97. 2.2.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 30 per ITP al 75%, in giorni 60 per ITP al 50% e in giorni 60 per ITP al 25%, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 3.728,70 (€ 1.242,90 per gg. 30 al 75%; € 1.657,20 per gg. 60 al 50% ed € 826,60 per gg. 60 al 25%). 2.2.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 5.523,67), il totale dovuto è pari ad € 22.096,34 2..2.3) Pertanto, va condannato al pagamento, in favore di PA
22.096,34 a titolo di integrale ristoro del danno Parte_1 lo stesso subito all'esito dell'incidente del 12.12.2018, dedotte le somme eventualmente già corrisposte.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una 2.2.4)
somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con 4 dott. Pasquale LONGARINI criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (12.12.2018) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
5 dott. Pasquale LONGARINI delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e PA condannato a rimborsare, a le spese di lite del presente giudizio, così Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 919,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,00 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico nella misura del 50% a carico dell'Erario, in quanto _1 esso al patrocinio a spese dello Stato e nella misura del 5
[...]
Parte_1
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna al pagamento, in favore di della PA Parte_1 somma pari a ressi al tasso legale annuo detta somma, devalutata al 12.12.2018 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 12.12.2018, dedotte le somme eventualmente già corrisposte
2) condanna al pagamento, in favore di delle PA Parte_1 spese di giud plessivi € 5.838,55 di cui enso
6 dott. Pasquale LONGARINI tabellare ed euro 761,00 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) pone definitivamente l a misura del 50% a carico dell'Erario e nella misura del 50% a carico di delle parti Parte_1
4) visto l'art. 52 del D. ne che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI