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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, RE
NANIA CA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3080/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100730/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100730/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100730/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento per redditi di partecipazione relativo alla rettifica della dichiarazione della Società_1 snc, accertata per il periodo d'imposta 2018 con l'atto impositivo TDY02T100203-2024 e con la quale veniva contestata la mancata dichiarazione di maggiori redditi d'impresa per l'anno 2018. Si precisa che l'accertamento inerente alla società veniva già definito con ricorso RGR 2969/2024 presso questa CGT di Catanzaro e con sentenza sfavorevole alla contribuente.
Parte ricorrente sostiene che le maggiori somme accertate non sarebbero state dichiarate in quanto i ricorrenti sarebbero state vittime di reati posti in essere da un proprio ex dipendente infedele addetto alla gestione di cassa e dei titoli dell'agenzia. Secondo la tesi dei contribuenti sarebbe “provato documentalmente” che le somme non contabilizzate e non dichiarate non sarebbero mai entrare nella disponibilità dei ricorrenti e quindi gli addebiti elevati nell'avviso di accertamento impugnato sarebbero infondati, errati oltre che ingiusti. Nel ricorso si precisa, inoltre, che sarebbe assolutamente erroneo, fuorviante e destituito di qualsivoglia fondamento ritenere che le provvigioni, i rappel, i contributi e gli incentivi oggetto del contendere siano in generale corrisposti dalla Società_2 agli agenti a mezzo bonifico bancario. Controparte precisa che detti emolumenti venivano corrisposti mediante Modelli UTC, ovvero titoli rappresentanti partite di credito, che la Società_2 spa assegnava alla Ricorrente, alla quale era permesso monetizzarle compensandole rispetto ai premi da versare (partite di debito).
Si costituiva l'Ufficio che riteneva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto non può disporsi la riunione con il procedimento avente n. RGNR 2969/2024 stante la sua definizione con sentenza sfavorevole alla società ricorrente. Richiamando le motivazioni di quella sentenza, peraltro resa su società c.d. a base ristretta e legittimante la rettifica e l'accertamento dei redditi dei soci persone fisiche, risulta incontestato che gli emolumenti ricondotti a tassazione sono stati erogati, unicamente, dalla Società_2 Assicurativa nei confronti della quale i ricorrenti prestavano la propria opera. Il fatto, poi, che di tali importi si sarebbe appropriato un dipendente infedele è irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile.
Parimenti, non risulta dimostrato in modo pedissequo che quanto versato dalla Società_2 sarebbe stato oggetto di illegittima appropriazione da parte del dipendente infedele, ma anche se così fosse stato, ciò non influirebbe sulla determinazione della base imponibile, ma legittimerebbe, al più, l'esercizio di azioni di recupero nei confronti dell'autore del reato.
Parte ricorrente si dilunga poi sulla questione afferente alle modalità di percezione delle competenze economiche da parte della società assicuratrice, effettuata attraverso la compensazione delle provvigioni con i premi versati alla compagnia;
ebbene, come argomenta la resistente, tale argomentazione risulta inconferente rispetto al contenuto dell'atto impugnato. Che solo le provvigioni fossero al centro della truffa non si trova riscontro in nessun documento, nemmeno inerente al processo penale.
I rapporti “di cassa” che venivano gestiti dal dipendente “infedele”, anche avuto riguardo ai documenti confessori prodotti dai ricorrenti, riguardavano i premi pagati dai clienti in contropartita alle polizze assicurative da essi sottoscritte. Questo fatto risulta intangibile dallo stralcio del documento della Procura della Repubblica allegato al ricorso. Le provvigioni, i rappel ed ogni altro emolumento erogato dalla Società_2 Assicuratrice, che oggi costituiscono i redditi accertati ed in contesa nulla hanno a che vedere con la truffa lamentata, di talché l'accertamento svolto e confermato da precedenti pronunce appare corretto e valido.
Le spese si compensano stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Catanzaro, 12.1.2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, RE
NANIA CA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3080/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100730/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100730/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100730/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento per redditi di partecipazione relativo alla rettifica della dichiarazione della Società_1 snc, accertata per il periodo d'imposta 2018 con l'atto impositivo TDY02T100203-2024 e con la quale veniva contestata la mancata dichiarazione di maggiori redditi d'impresa per l'anno 2018. Si precisa che l'accertamento inerente alla società veniva già definito con ricorso RGR 2969/2024 presso questa CGT di Catanzaro e con sentenza sfavorevole alla contribuente.
Parte ricorrente sostiene che le maggiori somme accertate non sarebbero state dichiarate in quanto i ricorrenti sarebbero state vittime di reati posti in essere da un proprio ex dipendente infedele addetto alla gestione di cassa e dei titoli dell'agenzia. Secondo la tesi dei contribuenti sarebbe “provato documentalmente” che le somme non contabilizzate e non dichiarate non sarebbero mai entrare nella disponibilità dei ricorrenti e quindi gli addebiti elevati nell'avviso di accertamento impugnato sarebbero infondati, errati oltre che ingiusti. Nel ricorso si precisa, inoltre, che sarebbe assolutamente erroneo, fuorviante e destituito di qualsivoglia fondamento ritenere che le provvigioni, i rappel, i contributi e gli incentivi oggetto del contendere siano in generale corrisposti dalla Società_2 agli agenti a mezzo bonifico bancario. Controparte precisa che detti emolumenti venivano corrisposti mediante Modelli UTC, ovvero titoli rappresentanti partite di credito, che la Società_2 spa assegnava alla Ricorrente, alla quale era permesso monetizzarle compensandole rispetto ai premi da versare (partite di debito).
Si costituiva l'Ufficio che riteneva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto non può disporsi la riunione con il procedimento avente n. RGNR 2969/2024 stante la sua definizione con sentenza sfavorevole alla società ricorrente. Richiamando le motivazioni di quella sentenza, peraltro resa su società c.d. a base ristretta e legittimante la rettifica e l'accertamento dei redditi dei soci persone fisiche, risulta incontestato che gli emolumenti ricondotti a tassazione sono stati erogati, unicamente, dalla Società_2 Assicurativa nei confronti della quale i ricorrenti prestavano la propria opera. Il fatto, poi, che di tali importi si sarebbe appropriato un dipendente infedele è irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile.
Parimenti, non risulta dimostrato in modo pedissequo che quanto versato dalla Società_2 sarebbe stato oggetto di illegittima appropriazione da parte del dipendente infedele, ma anche se così fosse stato, ciò non influirebbe sulla determinazione della base imponibile, ma legittimerebbe, al più, l'esercizio di azioni di recupero nei confronti dell'autore del reato.
Parte ricorrente si dilunga poi sulla questione afferente alle modalità di percezione delle competenze economiche da parte della società assicuratrice, effettuata attraverso la compensazione delle provvigioni con i premi versati alla compagnia;
ebbene, come argomenta la resistente, tale argomentazione risulta inconferente rispetto al contenuto dell'atto impugnato. Che solo le provvigioni fossero al centro della truffa non si trova riscontro in nessun documento, nemmeno inerente al processo penale.
I rapporti “di cassa” che venivano gestiti dal dipendente “infedele”, anche avuto riguardo ai documenti confessori prodotti dai ricorrenti, riguardavano i premi pagati dai clienti in contropartita alle polizze assicurative da essi sottoscritte. Questo fatto risulta intangibile dallo stralcio del documento della Procura della Repubblica allegato al ricorso. Le provvigioni, i rappel ed ogni altro emolumento erogato dalla Società_2 Assicuratrice, che oggi costituiscono i redditi accertati ed in contesa nulla hanno a che vedere con la truffa lamentata, di talché l'accertamento svolto e confermato da precedenti pronunce appare corretto e valido.
Le spese si compensano stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Catanzaro, 12.1.2026.