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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
1 R.G. nn. 3750-3856/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai numeri di R.G. 3750-3856/2019, aventi ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1917/2019, pubblicata in data 1/7/2019, vertenti
TRA
(R.G. n. 3750/2019)
(già Parte_1 Controparte_1
già
[...] Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Maurizio Forestieri (C.F. ), C.F._1
Marcello Adornato (C.F. e Roberto Adornato (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Maurizio Silimbani
(CF ) e Tonio Magnotti (C.F. C.F._4
) C.F._5
APPELLATA
E 2 R.G. nn. 3750-3856/2019
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in P.IVA_3
atti, dagli avv.ti Eugenio Moschiano (C.F. ) ed C.F._6
Alessandro Moschiano (C.F. ) C.F._7
APPELLATA
E
Controparte_4
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_4
elett.te dom.ta in Napoli, via Salvatore Fusco n. 16, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Izzo, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
E
(C.F. ), quale titolare CP_5 C.F._8
dell'impresa individuale “Stucchi e Restauri di Panico Felice”, elett.te dom.to in
Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Grimaldi, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
E
TRA
(R.G. n. 3856/2019)
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in P.IVA_3
atti, dagli avv.ti Eugenio Moschiano (C.F. ) ed C.F._6
Alessandro Moschiano (C.F. ) C.F._7
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Maurizio Silimbani
(CF ) e Tonio Magnotti (C.F. C.F._4
) C.F._5 3 R.G. nn. 3750-3856/2019
APPELLATA
E
Controparte_4 Controparte_4
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_4
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Izzo (C.F.
) C.F._9
APPELLATA
E
(C.F. ), quale titolare CP_5 C.F._8
dell'impresa individuale “Stucchi e Restauri di Panico Felice”, elett.te dom.to in
Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Grimaldi, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
E
(già Parte_1 Controparte_1
già
[...] Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, P.IVA_1
via Depretis n. 112, presso lo studio dell'avv. Pasquale Grimaldi
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti Parte_1 Controparte_3 Parte_2
e hanno
[...] Controparte_6 concluso come da verbale di udienza del 12/2/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1917/2019 pubblicata in data 1/7/2019, il Tribunale di Napoli
Nord, pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_3
Contr confronti di (d'ora in poi, per brevità, “ ), Parte_2 volta ad ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di €
37.495,78, a titolo risarcitorio, pari all'importo dell'assegno circolare emesso, su richiesta di essa istante, dalla Controparte_8
(d'ora in poi, per brevità, ”), in favore di Polar Costruzioni
[...] CP_9 4 R.G. nn. 3750-3856/2019
S.r.l., ma, a seguito di contraffazione, pagato in favore di , quale CP_5 titolare dell'impresa individuale “Stucchi e Restauri di Panico Felice”, presso Contr un'agenzia di con estensione della lite nei confronti del Panico, di , CP_9 nonché di già Controparte_1 Controparte_2
Part
oggi (d'ora in poi, per brevità, “ ), così ha deciso la
[...] Parte_1 causa:
“1) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità nei confronti di parte attrice della
e della Parte_2 Controparte_10
(già , in
[...] Controparte_2 solido, nel pagamento dell'assegno circolare n. 52-53362368 07 in favore di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;
2) CO la e la Parte_2 [...]
(già Controparte_10 Controparte_2
al pagamento, in solido, a titolo di risarcimento del danno in favore della
[...] della somma di euro 37.495,78, oltre interessi legali Controparte_3 dalla data di negoziazione del titolo;
3) CO la e la Parte_2 [...]
(già Controparte_10 Controparte_2
al pagamento in solido in favore di parte attrice, delle spese processuali,
[...] che liquida in euro 549,80 per spese vive e complessivi euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4) CO la al pagamento in Parte_2 favore della Stucchi e Restauri di Panico Felice, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.384,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge;
5) CO la al pagamento in Parte_2 favore della delle spese processuali, che Controparte_4 liquida in complessivi euro 3.972,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge;
6) RIGETTA ogni altra domanda”. Part
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione, deducendo, quali motivi d'impugnazione: 5 R.G. nn. 3750-3856/2019
- che il primo Giudice aveva errato nel rigettare la proposta eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attrice, atteso che soltanto la società Polar
Costruzioni S.r.l., quale beneficiaria dell'assegno circolare regolarmente ricevuto, avrebbe potuto agire per i danni subiti;
- che il Tribunale, inoltre, aveva ingiustamente ravvisato la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale sofferto dalla non avendo tale Controparte_3 società eseguito un secondo pagamento della somma di cui all'assegno contraffatto, in favore della Polar Costruzioni S.r.l.
Dopo la notificazione dell'atto di appello, la causa è stata iscritta al numero di
R.G. 3750/2019.
§ 2.1. Costituitasi in giudizio, ha dedotto, in rito, Controparte_3
l'inammissibilità del gravame, perché redatto in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e perché privo di ogni probabilità di essere accolto, nella prospettiva dell'art. 348-bis c.p.c., chiedendo, nel merito, rigettarsi l'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 2.2. Non si sono costituite le altre parti appellate. Contr
§ 3. Avverso la stessa decisione ha poi proposto separato appello anche la Part muovendo al Tribunale di Napoli Nord, oltre a quelle formulate dalla anche altre due critiche così illustrate:
- che il primo Giudice aveva errato nel configurare una responsabilità di essa esponente per il pagamento dell'assegno contraffatto;
- che, infatti, nella prospettiva della pacifica natura contrattuale della responsabilità del banchiere in caso di pagamento di assegno non trasferibile
(bancario o circolare), nel caso di specie nulla poteva essere imputato ad essa Contr
- che, in particolare, come si desumeva dall'esame dell'assegno acquisito agli atti, lo stesso non presentava alcun segno di contraffazione o falsificazione quanto all'indicazione del beneficiario;
- che, di conseguenza, non risultando una contraffazione del titolo ictu oculi, non era configurabile la dedotta responsabilità, sussistendo invece quella esclusiva della che aveva negoziato il titolo;
CP_9
- che il primo Giudice aveva ingiustamente condannato essa esponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti e , chiamate CP_9 CP_5 6 R.G. nn. 3750-3856/2019 in causa a titolo di eventuale manleva, essendo “assolutamente necessaria” la partecipazione al giudizio sia del correntista che della banca che, in sede di stanza di compensazione, aveva negoziato l'assegno.
Dopo la notificazione dell'atto di appello, la causa è stata iscritta al numero di
R.G. 3856/2019.
§ 3.1. Costituitasi anche in detto giudizio, ha dedotto Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per le medesime ragioni già prospettate riguardo Part all'appello di chiedendo il rigetto dello stesso nel merito perché privo di pregio giuridico.
§ 3.2. Si è costituita anche , deducendo: CP_9
- di non aver alcun interesse ad interloquire in ordine ai primi due motivi di gravame;
- che, quanto al terzo motivo, nessuna responsabilità era ipotizzabile a proprio carico.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'appello, ovvero, in via subordinata, in caso di accoglimento dello stesso, quale riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda Part formulata in primo grado, condannarsi a manlevare essa esponente dalle conseguenze della soccombenza nella lite.
§ 3.2. Non si sono costituite, invece, le altre parti appellate.
§ 4. Con ordinanza resa all'udienza del 25/5/2023, è stata disposta la riunione dei due giudizi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di , quale titolare dell'impresa individuale “Stucchi e CP_5
Restauri di Panico Felice”, non essendosi costituito nei giudizi riuniti, nonostante la ritualità della notificazione di entrambi gli appelli, con il rispetto dei termini a comparire. Part Vanno, poi, dichiarate contumaci la ma solo nel giudizio R.G. n. 3856/2019, Contr la , nel solo giudizio R.G. 3750/2019, nonché la nel solo giudizio CP_9
3750/2019, perché non costituitesi in detti giudizi, benché ritualmente evocate in lite.
Sul punto, è solo il caso di notare che il provvedimento di riunione non elide l'autonomia dei giudizi, sicché la situazione della contumacia di una parte concernente uno di tali giudizi non viene esclusa dalla rituale costituzione della medesima nell'altro giudizio (cfr. Cass. 29/10/1983, n. 6440). 7 R.G. nn. 3750-3856/2019
§ 6. In via preliminare, devono essere disattese le questioni di rito prospettate da in ordine all'ammissibilità degli appelli nella Controparte_3 prospettiva degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
§ 6.1. Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla
Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la
Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n.
9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella Contr Part vicenda per cui è causa, gli appelli formulati da e sono certamente idonei a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo le stesse criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei 8 R.G. nn. 3750-3856/2019 punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli Nord per pervenire alla decisione di accoglimento della domanda attorea.
§ 6.2. Quanto al secondo profilo, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272;
Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 7. Nel merito, rileva la Corte che entrambi gli appelli sono fondati e devono essere accolti. Contr Part
§ 7.1. Hanno ben ragione le società e nel recriminare che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto meglio valutare la consistenza dell'eccepito difetto di titolarità attiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, così qualificata l'eccezione sollevata dalle predette di difetto di legittimazione attiva dell'attrice
Controparte_3
In particolare, è noto che la legitimatio ad causam, attiva e passiva consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. La stessa va tenuta distinta dalla titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e 9 R.G. nn. 3750-3856/2019 nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr., fra le tante, Cass.
28/6/2023, n. 18435).
Ebbene, avendo l'attrice allegato di aver subito un danno dalla vicenda relativa alla contraffazione ed al pagamento dell'assegno circolare a soggetto distinto Contr dall'effettivo beneficiario, chiedendo di conseguenza condannarsi le banche Part e al risarcimento del pregiudizio subito, nessun problema di difetto di legittimazione in senso tecnico può profilarsi nella specie, bensì di effettiva titolarità, nel merito, del diritto controverso.
§ 7.2. Tanto precisato, onde evidenziare la mancata titolarità sostanziale dell'azione in capo alla soccorrono le seguenti Controparte_3 considerazioni:
- è pacifico, per averlo dedotto la stessa attrice nell'atto introduttivo del giudizio, che, dopo l'emissione dell'assegno circolare da parte della banca e la CP_9 spedizione mediante lettera raccomandata a.r., lo stesso veniva regolarmente recapitato alla beneficiaria Polar Costruzioni S.r.l. in data 5/3/2014, quale avente diritto all'indennizzo assicurativo per aver subito il furto di un'autovettura di sua proprietà;
- tanto la suindicata compagnia di assicurazione ha precisato anche nelle denunce inoltrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
- da ciò discende, in ragione della piena equiparazione dell'assegno circolare al danaro contante, fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento, che la consegna del titolo alla Polar Costruzioni S.r.l. ha determinato l'immediata estinzione dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo con effetto liberatorio per la traente, indipendentemente dall'effettivo incasso dello stesso (cfr. Cass. 27/7/2024, n.
21053);
- ulteriore conseguenza è che l'incasso del titolo da parte del terzo , CP_5 pacificamente avvenuto in data 31/3/2014, quindi dopo che lo stesso era pervenuto nella disponibilità della Polar Costruzioni S.p.A., esclude la configurabilità di un danno subito dalla società traente per effetto della descritta negoziazione dell'assegno circolare;
- di ciò non ha tenuto conto il Tribunale di Napoli Nord, il quale ha superato la prospettata questione del difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attrice sull'asserito presupposto che, come sostenuto dalla Corte regolatrice, tutti i 10 R.G. nn. 3750-3856/2019 soggetti che abbiano sofferto un danno dalla negoziazione di un assegno circolare non trasferibile in favore di persona diversa dall'effettivo beneficiario possono agire al fine di sentire accertare la responsabilità contrattuale delle banche che abbiano partecipato alla negoziazione ed all'incasso del titolo in questione;
- sennonché, il richiamato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass.
11/2/2021, n. 3562) conferma, a ben vedere, la soluzione qui prospettata, posto che, in base ad esso, occorre in concreto accertare se la parte attrice abbia effettivamente subito un danno in relazione causale con il pagamento del titolo in favore di persona diversa dal beneficiario;
- ed è chiaro che ove, come nella specie, l'assegno circolare sia pervenuto nella disponibilità del soggetto creditore, ogni vicenda relativa allo smarrimento, alla contraffazione ed alla negoziazione dello stesso in favore del non legittimato non può che riguardare la posizione di detto creditore, stante l'avvenuto trasferimento del rischio a seguito della consegna del titolo;
- né, contrariamente all'assunto di può ritenersi che il Controparte_3 danno, in caso di negoziazione del titolo contraffatto in favore del soggetto diverso da quello originariamente indicato, sia comunque costituito dall'ammanco della provvista, in quanto nella vicenda in esame l'assegno, come detto, risulta pervenuto nella disponibilità di Polar Costruzioni S.r.l., con conseguente estinzione di ogni obbligo della traente nei confronti della predetta;
- ed è appena il caso di osservare come ogni questione circa l'eventuale condotta scorretta della Polar Costruzioni S.r.l., relativamente al denunciato furto dell'auto di sua proprietà, assume rilevanza su di un piano del tutto distinto, che non interferisce in alcun modo con il tema controverso della presente causa;
- pertanto, va ribadito che il beneficiario risulta nella specie l'unico legittimato ad agire in via risarcitoria nei confronti del responsabile o dei responsabili della illegittima negoziazione dell'assegno circolare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento degli appelli Part Contr proposti dalla e dalla la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente rigetto integrale della domanda risarcitoria avanzata dalla
[...]
Controparte_3
§ 7. Tale pronuncia comporta l'assorbimento della domanda di manleva che la
, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ha reiterato nel presente giudizio in via CP_9 11 R.G. nn. 3750-3856/2019 condizionata, per l'ipotesi di un'eventuale sua condanna al pagamento di somme di danaro, “in favore di alcuna delle parti del giudizio”. Part
§ 8. Va infine osservato che l'appellante con la nota depositata per la trattazione scritta dell'udienza del 2/7/2020, ha dedotto di aver provveduto, in forza della sentenza di primo grado, al pagamento della metà di quanto dovuto ad al solo scopo di evitare di subire atti di espropriazione Controparte_3 forzata, depositando, in allegato alla predetta nota, documentazione attestante l'eseguito bonifico bancario dell'importo di € 24.561,05. Parte Con tale nota la ha chiesto, quindi, condannarsi la compagnia di assicurazione alla restituzione di € 24.561,05, oltre interessi dal 5/8/2019 sino al saldo. Part Ebbene, tale importo corrisponde effettivamente al 50% di quanto dovuto da Contr e in base alle statuizioni di condanna della pronuncia di primo grado, a titolo di sorte capitale maggiorata degli interessi legali dal 31/3/2014, data di negoziazione dell'assegno sino al 5/8/2019, giorno del bonifico bancario, nonché di spese di lite, comprensive degli accessori di legge.
Va aggiunto che ha omesso ogni contestazione al Controparte_3 riguardo, sicché il pagamento in oggetto, oltre ad essere documentato, costituisce anche circostanza pacifica tra le parti. Parte Ora, premesso che la ha reiterato la domanda di restituzione alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 12/2/2025, è pacifico in giurisprudenza che ove, come avvenuto nella specie, il pagamento delle somme di cui alla sentenza di primo grado sia stato effettuato successivamente alla proposizione dell'impugnazione, la richiesta restitutoria ben può essere formulata in detto giudizio sino alla precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 14/3/2024, n.
6788; Cass. 4/11/2022, n. 32539).
Pertanto, va condannata alla restituzione, in favore di Controparte_3
Part
della somma di € 24.561,05, oltre interessi dal 5/8/2019 sino all'effettivo soddisfo.
§ 9. La riforma della pronuncia appellata impone di riliquidare le spese dell'intero giudizio, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente 12 R.G. nn. 3750-3856/2019
l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. fra le tante, Cass. 26/3/2025, n. 8040; Cass.
15/10/2024, n. 26734).
Ebbene, l'esito complessivo della lite induce a porre a carico della
[...] le spese sostenute da tutte le controparti costituite, Controparte_3 occorrendo sul punto rilevare quanto segue:
- nel rapporto fra la suindicata società, da un lato, e le appellanti, dall'altro, la domanda risarcitoria, originariamente formulata dalla prima con l'atto introduttivo Contr del giudizio nei soli confronti della si è automaticamente estesa nei Part confronti della avendo la chiamato in causa la predetta, chiedendone CP_9 la condanna al risarcimento dei danni direttamente in favore di parte attrice (cfr. sul punto, fra le altre, Cass. 20/3/2023, n. 7930), con conseguente piena soccombenza dell'originaria attrice nei confronti di entrambe le appellanti;
- quanto al rapporto fra e le altre parti in lite Controparte_3 costituitesi, le spese vanno poste a carico della prima in base al principio di causalità, secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr., ex multis,
Cass. 18/4/2023, n. 10364; Cass. 23/1/2023, n. 1909);
- nella specie, infatti, va certamente escluso il carattere pretestuoso ed arbitrario dell'estensione della lite agli altri soggetti comunque coinvolti nella vicenda relativa alla negoziazione dell'assegno contraffatto;
- nel rapporto, infine, tra l'originaria attrice e le spese del primo CP_5 grado vanno poste a carico della prima, con attribuzione all'avv. Pasquale
Grimaldi, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c., mentre quelle del presente grado vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto della contumacia del Panico. 13 R.G. nn. 3750-3856/2019
La liquidazione in oggetto viene effettuata secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore della domanda e determinazione di importi prossimi ai minimi, avuto riguardo alle questioni tutt'altro che complesse affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già Controparte_1 Controparte_2
oggi nei confronti di
[...] Parte_1 Controparte_3 [...]
Parte_2 Controparte_6
e , quale titolare dell'impresa individuale “Stucchi e
[...] CP_5
Restauri di Panico Felice”, avverso la sentenza n. 1917/2019 del Tribunale di
Napoli Nord pubblicata in data 1/7/2019, nonché sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_3
, già Controparte_6 Controparte_1
oggi e Controparte_2 Parte_1
, nella indicata qualità, avverso la medesima sentenza (giudizi riuniti CP_5
R.G. nn. 3750-3750/2019), così provvede:
a) dichiara la contumacia di , con riferimento ad entrambi i CP_5 giudizi, di nel giudizio R.G. n. Parte_2
3850/2019, di Controparte_6 nel giudizio R.G. 3750/2019 e di nel giudizio R.G. n. Parte_1
3750;
b) accoglie entrambi gli appelli e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_3
c) condanna alla restituzione, in favore di Controparte_3 [...]
della somma di € 24.561,05, oltre interessi dal 5/8/2019 sino Parte_1 al saldo;
d) condanna al pagamento delle spese del giudizio, Controparte_3 che liquida,
- in favore di quanto al primo grado, in € Parte_2
538,00 per esborsi, € 4.500,00 per compensi professionali ed € 675,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
14 R.G. nn. 3750-3856/2019
- in favore di quanto al primo grado, in € 536,21 per esborsi, € Parte_1
4.500,00 per compensi professionali ed € 675,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- in favore di quanto Controparte_6 al primo grado, in € 538,00 per esborsi, € 4.500,00 per compensi professionali ed
€ 675,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- in favore di , quanto al giudizio di primo grado, in € 4.500,00 per CP_5 compensi professionali ed € 675,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Grimaldi;
e) dichiara non ripetibili le spese del presente grado fra Controparte_3
e .
[...] CP_5
Così deciso in Napoli il giorno 9/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ES (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai numeri di R.G. 3750-3856/2019, aventi ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1917/2019, pubblicata in data 1/7/2019, vertenti
TRA
(R.G. n. 3750/2019)
(già Parte_1 Controparte_1
già
[...] Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Maurizio Forestieri (C.F. ), C.F._1
Marcello Adornato (C.F. e Roberto Adornato (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Maurizio Silimbani
(CF ) e Tonio Magnotti (C.F. C.F._4
) C.F._5
APPELLATA
E 2 R.G. nn. 3750-3856/2019
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in P.IVA_3
atti, dagli avv.ti Eugenio Moschiano (C.F. ) ed C.F._6
Alessandro Moschiano (C.F. ) C.F._7
APPELLATA
E
Controparte_4
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_4
elett.te dom.ta in Napoli, via Salvatore Fusco n. 16, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Izzo, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
E
(C.F. ), quale titolare CP_5 C.F._8
dell'impresa individuale “Stucchi e Restauri di Panico Felice”, elett.te dom.to in
Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Grimaldi, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
E
TRA
(R.G. n. 3856/2019)
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in P.IVA_3
atti, dagli avv.ti Eugenio Moschiano (C.F. ) ed C.F._6
Alessandro Moschiano (C.F. ) C.F._7
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Maurizio Silimbani
(CF ) e Tonio Magnotti (C.F. C.F._4
) C.F._5 3 R.G. nn. 3750-3856/2019
APPELLATA
E
Controparte_4 Controparte_4
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_4
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Izzo (C.F.
) C.F._9
APPELLATA
E
(C.F. ), quale titolare CP_5 C.F._8
dell'impresa individuale “Stucchi e Restauri di Panico Felice”, elett.te dom.to in
Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Grimaldi, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
E
(già Parte_1 Controparte_1
già
[...] Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, P.IVA_1
via Depretis n. 112, presso lo studio dell'avv. Pasquale Grimaldi
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti Parte_1 Controparte_3 Parte_2
e hanno
[...] Controparte_6 concluso come da verbale di udienza del 12/2/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1917/2019 pubblicata in data 1/7/2019, il Tribunale di Napoli
Nord, pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_3
Contr confronti di (d'ora in poi, per brevità, “ ), Parte_2 volta ad ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di €
37.495,78, a titolo risarcitorio, pari all'importo dell'assegno circolare emesso, su richiesta di essa istante, dalla Controparte_8
(d'ora in poi, per brevità, ”), in favore di Polar Costruzioni
[...] CP_9 4 R.G. nn. 3750-3856/2019
S.r.l., ma, a seguito di contraffazione, pagato in favore di , quale CP_5 titolare dell'impresa individuale “Stucchi e Restauri di Panico Felice”, presso Contr un'agenzia di con estensione della lite nei confronti del Panico, di , CP_9 nonché di già Controparte_1 Controparte_2
Part
oggi (d'ora in poi, per brevità, “ ), così ha deciso la
[...] Parte_1 causa:
“1) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità nei confronti di parte attrice della
e della Parte_2 Controparte_10
(già , in
[...] Controparte_2 solido, nel pagamento dell'assegno circolare n. 52-53362368 07 in favore di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;
2) CO la e la Parte_2 [...]
(già Controparte_10 Controparte_2
al pagamento, in solido, a titolo di risarcimento del danno in favore della
[...] della somma di euro 37.495,78, oltre interessi legali Controparte_3 dalla data di negoziazione del titolo;
3) CO la e la Parte_2 [...]
(già Controparte_10 Controparte_2
al pagamento in solido in favore di parte attrice, delle spese processuali,
[...] che liquida in euro 549,80 per spese vive e complessivi euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4) CO la al pagamento in Parte_2 favore della Stucchi e Restauri di Panico Felice, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.384,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge;
5) CO la al pagamento in Parte_2 favore della delle spese processuali, che Controparte_4 liquida in complessivi euro 3.972,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge;
6) RIGETTA ogni altra domanda”. Part
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione, deducendo, quali motivi d'impugnazione: 5 R.G. nn. 3750-3856/2019
- che il primo Giudice aveva errato nel rigettare la proposta eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attrice, atteso che soltanto la società Polar
Costruzioni S.r.l., quale beneficiaria dell'assegno circolare regolarmente ricevuto, avrebbe potuto agire per i danni subiti;
- che il Tribunale, inoltre, aveva ingiustamente ravvisato la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale sofferto dalla non avendo tale Controparte_3 società eseguito un secondo pagamento della somma di cui all'assegno contraffatto, in favore della Polar Costruzioni S.r.l.
Dopo la notificazione dell'atto di appello, la causa è stata iscritta al numero di
R.G. 3750/2019.
§ 2.1. Costituitasi in giudizio, ha dedotto, in rito, Controparte_3
l'inammissibilità del gravame, perché redatto in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e perché privo di ogni probabilità di essere accolto, nella prospettiva dell'art. 348-bis c.p.c., chiedendo, nel merito, rigettarsi l'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 2.2. Non si sono costituite le altre parti appellate. Contr
§ 3. Avverso la stessa decisione ha poi proposto separato appello anche la Part muovendo al Tribunale di Napoli Nord, oltre a quelle formulate dalla anche altre due critiche così illustrate:
- che il primo Giudice aveva errato nel configurare una responsabilità di essa esponente per il pagamento dell'assegno contraffatto;
- che, infatti, nella prospettiva della pacifica natura contrattuale della responsabilità del banchiere in caso di pagamento di assegno non trasferibile
(bancario o circolare), nel caso di specie nulla poteva essere imputato ad essa Contr
- che, in particolare, come si desumeva dall'esame dell'assegno acquisito agli atti, lo stesso non presentava alcun segno di contraffazione o falsificazione quanto all'indicazione del beneficiario;
- che, di conseguenza, non risultando una contraffazione del titolo ictu oculi, non era configurabile la dedotta responsabilità, sussistendo invece quella esclusiva della che aveva negoziato il titolo;
CP_9
- che il primo Giudice aveva ingiustamente condannato essa esponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti e , chiamate CP_9 CP_5 6 R.G. nn. 3750-3856/2019 in causa a titolo di eventuale manleva, essendo “assolutamente necessaria” la partecipazione al giudizio sia del correntista che della banca che, in sede di stanza di compensazione, aveva negoziato l'assegno.
Dopo la notificazione dell'atto di appello, la causa è stata iscritta al numero di
R.G. 3856/2019.
§ 3.1. Costituitasi anche in detto giudizio, ha dedotto Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per le medesime ragioni già prospettate riguardo Part all'appello di chiedendo il rigetto dello stesso nel merito perché privo di pregio giuridico.
§ 3.2. Si è costituita anche , deducendo: CP_9
- di non aver alcun interesse ad interloquire in ordine ai primi due motivi di gravame;
- che, quanto al terzo motivo, nessuna responsabilità era ipotizzabile a proprio carico.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'appello, ovvero, in via subordinata, in caso di accoglimento dello stesso, quale riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda Part formulata in primo grado, condannarsi a manlevare essa esponente dalle conseguenze della soccombenza nella lite.
§ 3.2. Non si sono costituite, invece, le altre parti appellate.
§ 4. Con ordinanza resa all'udienza del 25/5/2023, è stata disposta la riunione dei due giudizi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di , quale titolare dell'impresa individuale “Stucchi e CP_5
Restauri di Panico Felice”, non essendosi costituito nei giudizi riuniti, nonostante la ritualità della notificazione di entrambi gli appelli, con il rispetto dei termini a comparire. Part Vanno, poi, dichiarate contumaci la ma solo nel giudizio R.G. n. 3856/2019, Contr la , nel solo giudizio R.G. 3750/2019, nonché la nel solo giudizio CP_9
3750/2019, perché non costituitesi in detti giudizi, benché ritualmente evocate in lite.
Sul punto, è solo il caso di notare che il provvedimento di riunione non elide l'autonomia dei giudizi, sicché la situazione della contumacia di una parte concernente uno di tali giudizi non viene esclusa dalla rituale costituzione della medesima nell'altro giudizio (cfr. Cass. 29/10/1983, n. 6440). 7 R.G. nn. 3750-3856/2019
§ 6. In via preliminare, devono essere disattese le questioni di rito prospettate da in ordine all'ammissibilità degli appelli nella Controparte_3 prospettiva degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
§ 6.1. Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla
Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la
Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n.
9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella Contr Part vicenda per cui è causa, gli appelli formulati da e sono certamente idonei a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo le stesse criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei 8 R.G. nn. 3750-3856/2019 punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli Nord per pervenire alla decisione di accoglimento della domanda attorea.
§ 6.2. Quanto al secondo profilo, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272;
Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 7. Nel merito, rileva la Corte che entrambi gli appelli sono fondati e devono essere accolti. Contr Part
§ 7.1. Hanno ben ragione le società e nel recriminare che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto meglio valutare la consistenza dell'eccepito difetto di titolarità attiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, così qualificata l'eccezione sollevata dalle predette di difetto di legittimazione attiva dell'attrice
Controparte_3
In particolare, è noto che la legitimatio ad causam, attiva e passiva consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. La stessa va tenuta distinta dalla titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e 9 R.G. nn. 3750-3856/2019 nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr., fra le tante, Cass.
28/6/2023, n. 18435).
Ebbene, avendo l'attrice allegato di aver subito un danno dalla vicenda relativa alla contraffazione ed al pagamento dell'assegno circolare a soggetto distinto Contr dall'effettivo beneficiario, chiedendo di conseguenza condannarsi le banche Part e al risarcimento del pregiudizio subito, nessun problema di difetto di legittimazione in senso tecnico può profilarsi nella specie, bensì di effettiva titolarità, nel merito, del diritto controverso.
§ 7.2. Tanto precisato, onde evidenziare la mancata titolarità sostanziale dell'azione in capo alla soccorrono le seguenti Controparte_3 considerazioni:
- è pacifico, per averlo dedotto la stessa attrice nell'atto introduttivo del giudizio, che, dopo l'emissione dell'assegno circolare da parte della banca e la CP_9 spedizione mediante lettera raccomandata a.r., lo stesso veniva regolarmente recapitato alla beneficiaria Polar Costruzioni S.r.l. in data 5/3/2014, quale avente diritto all'indennizzo assicurativo per aver subito il furto di un'autovettura di sua proprietà;
- tanto la suindicata compagnia di assicurazione ha precisato anche nelle denunce inoltrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
- da ciò discende, in ragione della piena equiparazione dell'assegno circolare al danaro contante, fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento, che la consegna del titolo alla Polar Costruzioni S.r.l. ha determinato l'immediata estinzione dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo con effetto liberatorio per la traente, indipendentemente dall'effettivo incasso dello stesso (cfr. Cass. 27/7/2024, n.
21053);
- ulteriore conseguenza è che l'incasso del titolo da parte del terzo , CP_5 pacificamente avvenuto in data 31/3/2014, quindi dopo che lo stesso era pervenuto nella disponibilità della Polar Costruzioni S.p.A., esclude la configurabilità di un danno subito dalla società traente per effetto della descritta negoziazione dell'assegno circolare;
- di ciò non ha tenuto conto il Tribunale di Napoli Nord, il quale ha superato la prospettata questione del difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attrice sull'asserito presupposto che, come sostenuto dalla Corte regolatrice, tutti i 10 R.G. nn. 3750-3856/2019 soggetti che abbiano sofferto un danno dalla negoziazione di un assegno circolare non trasferibile in favore di persona diversa dall'effettivo beneficiario possono agire al fine di sentire accertare la responsabilità contrattuale delle banche che abbiano partecipato alla negoziazione ed all'incasso del titolo in questione;
- sennonché, il richiamato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass.
11/2/2021, n. 3562) conferma, a ben vedere, la soluzione qui prospettata, posto che, in base ad esso, occorre in concreto accertare se la parte attrice abbia effettivamente subito un danno in relazione causale con il pagamento del titolo in favore di persona diversa dal beneficiario;
- ed è chiaro che ove, come nella specie, l'assegno circolare sia pervenuto nella disponibilità del soggetto creditore, ogni vicenda relativa allo smarrimento, alla contraffazione ed alla negoziazione dello stesso in favore del non legittimato non può che riguardare la posizione di detto creditore, stante l'avvenuto trasferimento del rischio a seguito della consegna del titolo;
- né, contrariamente all'assunto di può ritenersi che il Controparte_3 danno, in caso di negoziazione del titolo contraffatto in favore del soggetto diverso da quello originariamente indicato, sia comunque costituito dall'ammanco della provvista, in quanto nella vicenda in esame l'assegno, come detto, risulta pervenuto nella disponibilità di Polar Costruzioni S.r.l., con conseguente estinzione di ogni obbligo della traente nei confronti della predetta;
- ed è appena il caso di osservare come ogni questione circa l'eventuale condotta scorretta della Polar Costruzioni S.r.l., relativamente al denunciato furto dell'auto di sua proprietà, assume rilevanza su di un piano del tutto distinto, che non interferisce in alcun modo con il tema controverso della presente causa;
- pertanto, va ribadito che il beneficiario risulta nella specie l'unico legittimato ad agire in via risarcitoria nei confronti del responsabile o dei responsabili della illegittima negoziazione dell'assegno circolare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento degli appelli Part Contr proposti dalla e dalla la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente rigetto integrale della domanda risarcitoria avanzata dalla
[...]
Controparte_3
§ 7. Tale pronuncia comporta l'assorbimento della domanda di manleva che la
, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ha reiterato nel presente giudizio in via CP_9 11 R.G. nn. 3750-3856/2019 condizionata, per l'ipotesi di un'eventuale sua condanna al pagamento di somme di danaro, “in favore di alcuna delle parti del giudizio”. Part
§ 8. Va infine osservato che l'appellante con la nota depositata per la trattazione scritta dell'udienza del 2/7/2020, ha dedotto di aver provveduto, in forza della sentenza di primo grado, al pagamento della metà di quanto dovuto ad al solo scopo di evitare di subire atti di espropriazione Controparte_3 forzata, depositando, in allegato alla predetta nota, documentazione attestante l'eseguito bonifico bancario dell'importo di € 24.561,05. Parte Con tale nota la ha chiesto, quindi, condannarsi la compagnia di assicurazione alla restituzione di € 24.561,05, oltre interessi dal 5/8/2019 sino al saldo. Part Ebbene, tale importo corrisponde effettivamente al 50% di quanto dovuto da Contr e in base alle statuizioni di condanna della pronuncia di primo grado, a titolo di sorte capitale maggiorata degli interessi legali dal 31/3/2014, data di negoziazione dell'assegno sino al 5/8/2019, giorno del bonifico bancario, nonché di spese di lite, comprensive degli accessori di legge.
Va aggiunto che ha omesso ogni contestazione al Controparte_3 riguardo, sicché il pagamento in oggetto, oltre ad essere documentato, costituisce anche circostanza pacifica tra le parti. Parte Ora, premesso che la ha reiterato la domanda di restituzione alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 12/2/2025, è pacifico in giurisprudenza che ove, come avvenuto nella specie, il pagamento delle somme di cui alla sentenza di primo grado sia stato effettuato successivamente alla proposizione dell'impugnazione, la richiesta restitutoria ben può essere formulata in detto giudizio sino alla precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 14/3/2024, n.
6788; Cass. 4/11/2022, n. 32539).
Pertanto, va condannata alla restituzione, in favore di Controparte_3
Part
della somma di € 24.561,05, oltre interessi dal 5/8/2019 sino all'effettivo soddisfo.
§ 9. La riforma della pronuncia appellata impone di riliquidare le spese dell'intero giudizio, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente 12 R.G. nn. 3750-3856/2019
l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. fra le tante, Cass. 26/3/2025, n. 8040; Cass.
15/10/2024, n. 26734).
Ebbene, l'esito complessivo della lite induce a porre a carico della
[...] le spese sostenute da tutte le controparti costituite, Controparte_3 occorrendo sul punto rilevare quanto segue:
- nel rapporto fra la suindicata società, da un lato, e le appellanti, dall'altro, la domanda risarcitoria, originariamente formulata dalla prima con l'atto introduttivo Contr del giudizio nei soli confronti della si è automaticamente estesa nei Part confronti della avendo la chiamato in causa la predetta, chiedendone CP_9 la condanna al risarcimento dei danni direttamente in favore di parte attrice (cfr. sul punto, fra le altre, Cass. 20/3/2023, n. 7930), con conseguente piena soccombenza dell'originaria attrice nei confronti di entrambe le appellanti;
- quanto al rapporto fra e le altre parti in lite Controparte_3 costituitesi, le spese vanno poste a carico della prima in base al principio di causalità, secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr., ex multis,
Cass. 18/4/2023, n. 10364; Cass. 23/1/2023, n. 1909);
- nella specie, infatti, va certamente escluso il carattere pretestuoso ed arbitrario dell'estensione della lite agli altri soggetti comunque coinvolti nella vicenda relativa alla negoziazione dell'assegno contraffatto;
- nel rapporto, infine, tra l'originaria attrice e le spese del primo CP_5 grado vanno poste a carico della prima, con attribuzione all'avv. Pasquale
Grimaldi, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c., mentre quelle del presente grado vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto della contumacia del Panico. 13 R.G. nn. 3750-3856/2019
La liquidazione in oggetto viene effettuata secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore della domanda e determinazione di importi prossimi ai minimi, avuto riguardo alle questioni tutt'altro che complesse affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già Controparte_1 Controparte_2
oggi nei confronti di
[...] Parte_1 Controparte_3 [...]
Parte_2 Controparte_6
e , quale titolare dell'impresa individuale “Stucchi e
[...] CP_5
Restauri di Panico Felice”, avverso la sentenza n. 1917/2019 del Tribunale di
Napoli Nord pubblicata in data 1/7/2019, nonché sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_3
, già Controparte_6 Controparte_1
oggi e Controparte_2 Parte_1
, nella indicata qualità, avverso la medesima sentenza (giudizi riuniti CP_5
R.G. nn. 3750-3750/2019), così provvede:
a) dichiara la contumacia di , con riferimento ad entrambi i CP_5 giudizi, di nel giudizio R.G. n. Parte_2
3850/2019, di Controparte_6 nel giudizio R.G. 3750/2019 e di nel giudizio R.G. n. Parte_1
3750;
b) accoglie entrambi gli appelli e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_3
c) condanna alla restituzione, in favore di Controparte_3 [...]
della somma di € 24.561,05, oltre interessi dal 5/8/2019 sino Parte_1 al saldo;
d) condanna al pagamento delle spese del giudizio, Controparte_3 che liquida,
- in favore di quanto al primo grado, in € Parte_2
538,00 per esborsi, € 4.500,00 per compensi professionali ed € 675,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
14 R.G. nn. 3750-3856/2019
- in favore di quanto al primo grado, in € 536,21 per esborsi, € Parte_1
4.500,00 per compensi professionali ed € 675,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- in favore di quanto Controparte_6 al primo grado, in € 538,00 per esborsi, € 4.500,00 per compensi professionali ed
€ 675,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- in favore di , quanto al giudizio di primo grado, in € 4.500,00 per CP_5 compensi professionali ed € 675,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Grimaldi;
e) dichiara non ripetibili le spese del presente grado fra Controparte_3
e .
[...] CP_5
Così deciso in Napoli il giorno 9/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ES (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.