CASS
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2025, n. 10764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10764 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2024 del TRIBUNALE di Pavia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Simone Perelli, che ha chiesto che si annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo che dispone la confisca del denaro in sequestro;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Gianluca Maris, che ha insistito nella richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/9/2024, il Tribunale di Pavia ha applicato a NE BE la pena di anni due di reclusione, richiesta dalle parti ex artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., per due reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata ai danni della Cara s.r.l. Con la stessa sentenza è stata disposta, ex art. 240 cod. pen., la confisca del denaro sequestrato all'imputato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, che denuncia la violazione dell'art. 448, Penale Sent. Sez. 5 Num. 10764 Anno 2025 Presidente: NA SS Relatore: CAVALLONE LU Data Udienza: 20/01/2025 comma 2-bis, cod. proc. pen., per essersi disposta la confisca del "prodotto" dei delitti, a seguito di sequestro diretto a tutela dei crediti della curatela, senza alcuna motivazione, pur trattandosi, ex art. 240 cod. pen., di confisca facoltativa. 3. È pervenuto a questa Corte, unitamente alle conclusioni dell'imputato, accordo transattivo attestante il risarcimento dei danni da parte dell'imputato a favore della Cara s.r.l. a tacitazione delle pretese di detta società. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Invero, il patteggiamento per una pena detentiva non superiore ai due anni di reclusione preclude, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l'applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza, ma non della confisca ex art. 240 cod. pen. (non solo quella obbligatoria di cui al comma 2, in ragione della novella di cui all'art. 2 I. 134/2003: così, ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 48124 del 26/10/2023, non nnassimata). Tuttavia, «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01). In simili casi, dunque, il provvedimento di confisca (o di suo diniego), che non sia stato oggetto di accordo tra le parti, deve essere sorretto da idonea motivazione, che, anche con la sentenza di "patteggiamento", indichi i presupposti giustificativi della decisione presa. Nella specie, il Tribunale ha disposto, tout court, la confisca del denaro in sequestro (limitandosi laconicamente ad affermare che: "il denaro in sequestro vada confiscato"), senza alcuna motivazione: sebbene nell'accordo tra le parti non si deduca nulla al riguardo. La sentenza, pertanto, limitatamente alla disposta confisca, deve essere annullata con rinvio al medesimo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, per un nuovo esame avente ad oggetto la verifica dei presupposti giustificativi della misura (confronta, negli stessi termini, Sez. 5, Sentenza n. 45882 del 7/9/2023, non massinnata).
P.Q.M.
2 f Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del Tribunale di Pavia. Così è deciso, 20/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU LL SS NA CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Simone Perelli, che ha chiesto che si annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo che dispone la confisca del denaro in sequestro;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Gianluca Maris, che ha insistito nella richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/9/2024, il Tribunale di Pavia ha applicato a NE BE la pena di anni due di reclusione, richiesta dalle parti ex artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., per due reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata ai danni della Cara s.r.l. Con la stessa sentenza è stata disposta, ex art. 240 cod. pen., la confisca del denaro sequestrato all'imputato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, che denuncia la violazione dell'art. 448, Penale Sent. Sez. 5 Num. 10764 Anno 2025 Presidente: NA SS Relatore: CAVALLONE LU Data Udienza: 20/01/2025 comma 2-bis, cod. proc. pen., per essersi disposta la confisca del "prodotto" dei delitti, a seguito di sequestro diretto a tutela dei crediti della curatela, senza alcuna motivazione, pur trattandosi, ex art. 240 cod. pen., di confisca facoltativa. 3. È pervenuto a questa Corte, unitamente alle conclusioni dell'imputato, accordo transattivo attestante il risarcimento dei danni da parte dell'imputato a favore della Cara s.r.l. a tacitazione delle pretese di detta società. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Invero, il patteggiamento per una pena detentiva non superiore ai due anni di reclusione preclude, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l'applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza, ma non della confisca ex art. 240 cod. pen. (non solo quella obbligatoria di cui al comma 2, in ragione della novella di cui all'art. 2 I. 134/2003: così, ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 48124 del 26/10/2023, non nnassimata). Tuttavia, «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01). In simili casi, dunque, il provvedimento di confisca (o di suo diniego), che non sia stato oggetto di accordo tra le parti, deve essere sorretto da idonea motivazione, che, anche con la sentenza di "patteggiamento", indichi i presupposti giustificativi della decisione presa. Nella specie, il Tribunale ha disposto, tout court, la confisca del denaro in sequestro (limitandosi laconicamente ad affermare che: "il denaro in sequestro vada confiscato"), senza alcuna motivazione: sebbene nell'accordo tra le parti non si deduca nulla al riguardo. La sentenza, pertanto, limitatamente alla disposta confisca, deve essere annullata con rinvio al medesimo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, per un nuovo esame avente ad oggetto la verifica dei presupposti giustificativi della misura (confronta, negli stessi termini, Sez. 5, Sentenza n. 45882 del 7/9/2023, non massinnata).
P.Q.M.
2 f Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del Tribunale di Pavia. Così è deciso, 20/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU LL SS NA CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE