Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01901/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN NE, rappresentata e difesa dall’avv. Bartolomeo Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Liuzzi, dell’Avvocatura Civica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
1) dell’Ordinanza di demolizione R.O. n. 185 resa in data 11 dicembre 2023, notificata a parte ricorrente in data 25 gennaio 2024 del Comune di Torre del Greco - VIII Settore Urbanistica;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, collegato, connesso e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente in uno e per quanto di ragione: a) della relazione tecnica recante numero di protocollo 37405 del 10 agosto 2023, redatta dai tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco, richiamata nella prefata Ordinanza di demolizione, ma mai notificata e/o comunicata alla parte ricorrente, né dalla stessa in altro modo conosciuta; b) della nota recante numero di protocollo 33593 del 21 giugno 2022 trasmessa dall’ufficio di tutela e valutazione del paesaggio, ma mai notificata e/o comunicata alla parte ricorrente, né dalla stessa in altro modo conosciuta; c) di tutti gli altri atti istruttori posti in essere dal Responsabile del procedimento, ignoti data, numero di protocollo, contenuto e sulla base dei quali risulta essere stato adottato il provvedimento demolitorio opposto in questa sede.
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 giugno 2024:
degli atti presupposti dell’Ordinanza di demolizione R.O. n. 185 dell’11 dicembre 2023 del Comune di Torre del Greco, già impugnati con il ricorso introduttivo e conosciuti solo a seguito del deposito da parte del suddetto Comune in data 23 aprile 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 18 aprile 2024, AN NE ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione R.O. n. 185, resa in data 11 dicembre 2023 e notificata in data 25 gennaio 2024, del Comune di Torre del Greco nonché, se ed in quanto lesivi dei suoi interessi e per quanto di ragione: - della relazione tecnica recante numero di protocollo 37405 del 10 agosto 2023, redatta dai tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco, richiamata nella citata ordinanza di demolizione, ma mai notificata e/o comunicata, né dalla stessa in altro modo conosciuta; - della nota recante numero di protocollo 33593 del 21 giugno 2022 trasmessa dall’ufficio di tutela e valutazione del paesaggio, ma mai notificata e/o comunicata alla parte ricorrente, né dalla stessa in altro modo conosciuta; - di tutti gli altri atti istruttori posti in essere dal Responsabile del procedimento, ignoti data, numero di protocollo, contenuto e sulla base dei quali risulta essere stato adottato il provvedimento demolitorio opposto in questa sede.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: A) Sul difetto di istruttoria dell’ordinanza di demolizione n. 185/2023.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 bis, comma 1 bis e 27 del d.P.R. n. 380/2001; violazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. n. 241/1990; violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 3 e 6 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere - violazione del giusto procedimento - grave difetto di istruttoria – presunzione di legittimità degli atti amministrativi - motivazione abnorme e/o perplessa - violazione del principio del cd. legittimo affidamento - manifesta ingiustizia.
Parte ricorrente, premesso che il titolo in sanatoria cui fa riferimento il Comune di Torre del Greco nel provvedimento impugnato al fine di individuare gli interventi ritenuti abusivi è il permesso di costruire in sanatoria n. 351 del 5 giugno 2008, ha evidenziato che successivamente allo stesso è stato rilasciato il permesso di costruire n. 140/2009 del 12 giugno 2009.
Ha pertanto lamentato che la contestazione concernente un qualsivoglia abuso ad ella “imputabile” avrebbe dovuto, necessariamente, trovare origine in un contrasto tra l’attuale stato dei luoghi ed il permesso di costruire n. 140/2009 del 12 giugno 2009 (ultimo titolo abilitativo rilasciato in ordine all’appartamento in titolarità della signora NE) e non già - come invece illegittimamente fatto dai tecnici comunali - in un’asserita “discrasia” con il precedente permesso di costruire in sanatoria n. 351 del 5 giugno 2008, in violazione dell’art. 9 bis, comma 1° bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.
B) Sulla motivazione abnorme o, quantomeno perplessa, da cui risulta “assistita” l’ordinanza R.O. n.ro 185 del 2023. Illegittimità della medesima ordinanza per violazione del principio del cd. legittimo affidamento.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 bis, comma 1 bis e 27 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione degli artt. 3, 6 e 6 bis del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere - violazione del giusto procedimento - violazione del principio del cd. legittimo affidamento - inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto - carenza di istruttoria - assoluta carenza di motivazione.
Parte ricorrente ha sottolineato una sorta di “marcata ambiguità” che caratterizzerebbe “il nucleo motivazionale” sotteso al provvedimento oggetto del presente gravame, laddove non sarebbe dato comprendere con chiarezza se - nell’intento dell’Amministrazione procedente - il carattere, per così dire, “imperfetto” del permesso di costruire in sanatoria n. 351 del 2008 integri la causa dell’illegittimità di tutti gli interventi contestati con l’ordinanza impugnata, oppure se, viceversa, “l’imperfezione” del predetto titolo sia stata posta a base, esclusivamente, della contestazione afferente al punto n. 1, ossia alla tenda estraibile, con conseguente illegittimità dell’ordinanza stessa per difetto di motivazione.
Inoltre parte ricorrente, dopo aver evidenziato che il Comune resistente aveva rilevato nell’anno 2023 l’asserita incompletezza di un titolo risalente all’anno 2008, ossia a circa 15 anni prima, e successivamente al quale il medesimo Comune aveva rilasciato un ulteriore permesso di costruire nel 2009, ha sostenuto che, a fronte di un’inerzia del resistente Ente Territoriale protrattasi per tale, ampio lasso di tempo - senza che, in particolare, alcuna contestazione fosse stata mossa “all’indirizzo” del permesso di costruire in sanatoria n. 351 del 5 giugno 2008, né, tampoco, avverso il permesso di costruire n. 140 del 12 giugno 2009 - si fosse radicato un suo legittimo affidamento in ordine alla piena “conformità normativa” dei titoli abilitativi rilasciatile, e alla necessità di un onere di motivazione aggravato nel caso di specie.
C) Inesistenza degli abusi contestati. Sull’inapplicabilità, in ogni caso, della sanzione demolitoria agli interventi edilizi contestati a mezzo dell’ordinanza n. 185/2023.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 bis e 27 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione degli artt. 3, 6 e 6 bis del d.P.R. n. 380/2001; violazione dell’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004; violazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere - violazione del giusto procedimento – inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto - carenza di istruttoria - carenza di motivazione - manifesta ingiustizia.
Parte ricorrente ha lamentato che, comunque, in riferimento agli interventi contestati con l’ordinanza di demolizione impugnata, la sanzione demolitoria sarebbe in ogni caso inapplicabile.
Per quanto concerne l’abuso rilevato al punto n. 1 del provvedimento impugnato, ossia la tenda estraibile, essa rientrerebbe tra gli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e – quinquies del d.P.R. 380/2001 e non necessiterebbe di autorizzazione paesaggistica, come confermato dal punto n. 22 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, che annovera tra gli interventi non assoggettati al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la “ …installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato… ”, con conseguente inesistenza dell’abuso contestato.
In ordine all’abuso di cui al punto n. 2 del provvedimento gravato, afferente a sua volta alla “ …realizzazione di un vano tecnico (portavivande) di collegamento fra l’unità immobiliare posta al sesto piano e quella posta al quinto piano … ”, parte ricorrente ha puntualizzato, in primo luogo, che la creazione dello stesso, all’interno dell’immobile di sua proprietà sarebbe stata assentita, a mezzo del permesso di costruire n. 140/2009, al fine di consentire il superamento di barriere architettoniche (art. 6, comma 1, lett. b del d.P.R. n. 380/2001), come risulterebbe dalla relazione tecnica allegata allo stesso (montacarichi).
In secondo luogo ha comunque osservato che, anche laddove la realizzazione del montacarichi de quo non fosse suscettibile di essere ricompresa nel genus della cd. attività edilizia libera, essa sarebbe da includere tra gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ex art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, per i quali non sarebbe comunque necessario il rilascio del permesso di costruire e non sarebbe irrogabile la sanzione demolitoria.
Quanto all’abuso contemplato al punto n. 3 dell’ordinanza di demolizione impugnata, in relazione al quale l’Amministrazione ha rappresentato “ …sulla tettoia posta sul prospetto lato mare, è stata istallata una copertura con tasselli fissi in pvc ombreggianti distanziati fra loro… ”, parte ricorrente ha precisato che nella relazione tecnica prodotta è rappresentato che su tale tettoia risulterebbe apposto ancora l’originario materiale ombreggiante, come desumibile anche dalla consultazione dei grafici e dei rilevi fotografici allegati al permesso di costruire n. 140/2009. In ogni caso ha osservato che, anche laddove la sostituzione del materiale ombreggiante di copertura della tettoia de qua fosse effettivamente avvenuta, siffatta sostituzione avrebbe integrato, al più, gli estremi di un intervento di edilizia libera, ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, o di manutenzione ordinaria, ex art. 3 del medesimo d.P.R. e non sarebbe stato soggetto, ex art. 149, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 42/2004, alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
Infine, rispetto all’abuso di cui al punto n. 4 del provvedimento demolitorio impugnato, ossia “ …piccola casetta prefabbricata in pvc ad uso deposito che presenta le seguenti dimensioni ml 2,00 x 1,00 per un’altezza di circa ml 2,10… ”, parte ricorrente ha rappresentato che nella citata relazione prodotta in giudizio, il tecnico ha specificato che trattasi di ripostiglio in plastica, non ancorato in alcun modo al suolo, di dimensioni inferiori - 185x152x226H cm (2,33 m²) - rispetto a quelle riportate dai tecnici comunali, e “deputato” alla conservazione di attrezzi per la pulizia del terrazzo su cui insiste, quali scope, palette et similia . Si tratterebbe quindi di opera riconducibile all’articolo 6, lett. e – quinquies del D.P.R. n. 380 del 2001, e per la quale, perciò, non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire, né l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del punto A. 17 del d.P.R. n. 31/2017).
D) Sulla illegittimità dell’ordinanza R.O. n. 185/2023 per violazione del principio di partecipazione dei soggetti privati all’azione amministrativa.
Violazione art. 7 e ss. L. n. 241/1990; artt. 97 e 24 della Costituzione. Eccesso di potere - violazione del giusto procedimento - carenza di istruttoria.
Parte ricorrente ha lamentato infine la mancata ricezione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990. In particolare ha sostenuto che, laddove fosse stata destinataria di un atto endoprocedimentale di avvio del procedimento, avrebbe potuto fornire il proprio contributo al fine di evitare l’adozione, da parte del Comune di Torre del Greco, del provvedimento gravato in questa sede.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torre del Greco, deducendo infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto. Ha altresì prodotto documentazione, ed in particolare gli atti richiamati nell’ordinanza impugnata.
Con ordinanza n. 905 dell’8 maggio 2024 questa Sezione,
“ RITENUTO che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO che il ricorso non è suscettibile di adeguata delibazione in sede cautelare, ma necessita di un più opportuno approfondimento nella sede di merito; ”,
ha accolto la domanda incidentale di sospensione, e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione, ed ha fissato la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2025 per la discussione del ricorso nel merito.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 25 giugno 2024, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti presupposti rispetto all’ordinanza di demolizione R.O. n. 185 dell’11 dicembre 2023 del Comune di Torre del Greco, già impugnati con il ricorso introduttivo e conosciuti solo a seguito del deposito da parte del suddetto Comune in data 23 aprile 2024.
Parte ricorrente ha riproposto le medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo, alle quali si rinvia per sinteticità, rappresentando che la disamina degli atti presupposti avrebbe ulteriormente comprovato l’illegittimità dell’ordinanza impugnata e la fondatezza dei motivi di ricorso. In particolare ha insistito sul grave difetto di istruttoria dedotto con il primo motivo del ricorso introduttivo.
In riferimento all’abuso contestato al punto n. 2, fondamento della dedotta carenza di istruttoria, parte ricorrente ha richiamato la relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 37405 del 10 agosto 2023, menzionata nel provvedimento impugnato, laddove si dà atto “ - Che in data 12/06/2009 è stato rilasciato alla sig.ra NE AN il Permesso di costruire n. 140/2009 (rif. Prat. 300/2009) prot. n. 38630 del 28/06/2009 per: ….; installazione di montacarichi per superamento barriere architettoniche col piano sottostante;…. ”.
Al contrario, invece, a pagina 2 della medesima relazione, il Comune ha contestato la “ …realizzazione di un vano tecnico (portavivande) di collegamento fra l’unità immobiliare posta al sesto piano e quella posta al quinto piano (foto 3 e 4) … ”, adducendone, poi, alla successiva pagina 3, l’illegittimità per mancanza di titolo abilitativo e di autorizzazione sismica. Al riguardo parte ricorrente sostiene che dalla foto emergerebbe che si tratta di un montacarichi, non già di un portavivande, e di avere prodotto in giudizio l’autorizzazione sismica in sanatoria afferente tale intervento.
Parte ricorrente ha altresì insistito sul difetto di motivazione, che sarebbe comprovato dalla circostanza che solo nella medesima citata relazione tecnica n. 37405 del 10 agosto 2023 sarebbe stato chiarito come l’inefficacia del permesso di costruire in sanatoria n. 351/2008 fosse riferita solo al punto n. 1 contestato con l’ordinanza n. 185/2023 (tenda estraibile).
Quanto alla inesistenza degli abusi ed alla violazione del principio di partecipazione all’azione amministrativa, parte ricorrente ha fatto integralmente rinvio alle censure del terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è in parte fondato e va pertanto accolto in parte nei sensi di seguito esposti.
Occorre premettere che, con l’ordinanza di demolizione impugnata, il Comune di Torre del Greco, vista la Relazione Tecnica prot. n. 37405 del 10 agosto 2023, redatta a seguito di sopralluogo dai tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio, ha ingiunto all’odierna ricorrente, in qualità di proprietaria, la demolizione delle seguenti opere ritenute abusive consistenti in: “ “...omissis...
Dal confronto dell'allegato planimetrico del Permesso di Costruire n. 140/2009 (rif. Prat. n. 300/09) e lo stato dei luoghi si sono riscontrate le seguenti difformità:
1) sul lato Vesuvio è presente una tenda estraibile poggiante su una struttura di tubolari verticali e orizzontali. La tenda copre una superficie di circa mq 24 ed è posta ad un'altezza di circa ml 2,90.
Tale opera, pur rientrando fra gli interventi di edilizia libera ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 6, comma 1, lett. e - quinquies - aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza-, è stata installata per un'unità che, benché abbia conseguito il Titolo in sanatoria risulta priva della necessaria autorizzazione paesaggistica prescritta.
Si evidenzia, come chiarito con nota prot. n. 33593 del 21/06/2022 trasmessa dall'ufficio di tutela e valutazione del paesaggio, che "una tenda estraibile poggiante su una struttura in tubolari verticali ed orizzontali in alluminio ... possa essere considerata un'opera esente dal parere paesaggistico omissis il parere si intende espresso negativamente nell'ipotesi in cui le opere risultino incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati"; conseguentemente, siccome l'unità immobiliare in oggetto, non ha espletato il parere paesaggistico e che quindi non risulta aver conseguito pieno titolo in sanatoria (Urbanistico e Paesaggistico), tale opera, ossia la tenda estraibile, deve intendersi priva di parere paesaggistico;
2) realizzazione di un vano tecnico (portavivande) di collegamento fra l'unità immobiliare posta al sesto piano e quella posta al quinto piano.
...omissis;
3) sulla tettoia posta sul prospetto lato mare, è stata istallata una copertura con tasselli fissi in pvc ombreggianti distanziati fra loro.
...omissis;
4) sul lato Napoli è collocata una piccola casetta prefabbricata in pvc ad uso deposito che presenta le seguenti dimensioni ml 2,00 x 1,00 per un'altezza di circa ml 2,10.
...omissis...”; ”.
Colgono nel segno le censure di difetto di istruttoria dedotte con il primo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in riferimento agli abusi di cui ai punti 1, 2 e 4.
Quanto all’abuso di cui al punto 1 occorre premettere che ciò che viene contestato con il provvedimento impugnato è solo la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica del titolo in sanatoria in riferimento alla tenda estraibile in quanto nel provvedimento impugnato si dà atto che si tratta di un intervento di edilizia libera e che pertanto l’intervento è stato legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio.
Più precisamente il titolo in sanatoria cui fa riferimento l’ordinanza di demolizione è il titolo n. 351 del 5 giugno 2008, depositato in giudizio, rilasciato ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/1985, e cioè la legge che ha disciplinato il primo condono.
Al riguardo il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, fosse chiaro già dalla lettura dell’ordinanza impugnata che la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica fosse riferita solo all’abuso di cui al punto 1.
Tale circostanza emerge comunque dalla lettura della suddetta relazione di sopralluogo, menzionata nel provvedimento impugnato, come ammesso dalla stessa parte ricorrente nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
E tuttavia tale circostanza non integra il vizio di difetto di motivazione per la risolutiva circostanza che il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimamente motivato per relationem alla suddetta relazione istruttoria e agli altri atti ivi richiamati.
Ed invero, secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa prevalente, l’art. 3 della legge n. 241/1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell’atto va intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 12 novembre 2024, n. 6160 e Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 259, 18 maggio 2005, n. 6500, 18 gennaio 2005, n. 178).
Il provvedimento amministrativo può essere legittimamente motivato per relationem ad altri atti (Consiglio di Stato, Sezione II, parere n. 815 del 27 marzo 2018), la cui omessa allegazione o immediata disponibilità per l'interessato non è tale da incidere comunque sulla legittimità del provvedimento finale, potendo semmai valere in sede di errore scusabile per la rimessione in termini ai fini di una loro impugnazione ( ex multis , TAR Napoli, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3433, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 9 novembre 2020, n. 5066, 9 maggio 2018, n. 3089 e 6 giugno 2018, n. 3741, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 maggio 2017, n. 5704).
Nel merito il provvedimento deve ritenersi illegittimamente adottato in parte qua, poiché l’intervento realizzato non necessitava dell’autorizzazione paesaggistica in quanto rientrante nell’ambito di applicazione del punto “ A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato ;” del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Allegato A (di cui all’art. 2, comma 1) Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.
Il provvedimento impugnato deve ritenersi anche illegittimo per l’ulteriore profilo che il titolo n. 351 del 5 giugno 2008 è stato rilasciato ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/1985, e pertanto il Comune aveva l’obbligo di richiedere esso stesso l’autorizzazione paesaggistica alla competente Soprintendenza.
Per quanto concerne l’abuso di cui al punto n. 2, anche in riferimento all’opera contestata, il provvedimento deve ritenersi illegittimamente adottato, in quanto trattasi di un locale assentito quale montacarichi per il superamento delle barriere architettoniche con il permesso di costruire n. 140/2009, come risulta espressamente dalla relazione istruttoria richiamata quale atto presupposto nell’ordinanza di demolizione impugnata, a nulla rilevando che al momento del sopralluogo fosse risultato usato quale struttura portavivande.
In merito all’abuso di cui al punto n. 4, il Collegio ritiene che, dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, si evince che trattasi sostanzialmente di un armadio-ripostiglio amovibile, e quindi non rilevante dal punto di vista edilizio, e non necessitante dell’autorizzazione paesaggistica.
L’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione deve di contro ritenersi legittimamente adottata in riferimento all’abuso menzionato punto n. 3: “ 3) sulla tettoia posta sul prospetto lato mare, è stata istallata una copertura con tasselli fissi in pvc ombreggianti distanziati fra loro. ”.
In riferimento a tale tettoia, nella suddetta Relazione Tecnica prot. n. 37405 del 10 agosto 2023, redatta a seguito di sopralluogo dai tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio, è rappresentato: “ Dal confronto dell'allegato fotografico agli atti del Titolo in sanatoria n. 351/2008 e lo stato di fatto dell'allegato planimetrico del PdC n. 140/2009, si evidenzia che nell'allegato fotografico agli atti del Titolo in sanatoria era presente la nuda struttura di sostegno di una tettoia priva di qualsiasi copertura;
al contrario negli allegati planimetrici e fotografici dello stato di fatto all'istanza di PdC, la stessa struttura è completa di copertura con tasselli fissi in pvc distanziati tra loro di circa 10 cm; quindi la copertura della tettoia risulta di fatto essere priva di Titolo autorizzativo; ”.
In ordine al contenuto della sopra richiamata relazione deve rilevarsi che a fronte della forza fidefaciente privilegiata che assiste gli accertamenti tecnici comunali, in quanto promananti da pubblici ufficiali nell’esercizio della funzione, non risulta agli atti che sia stata proposta querela di falso avverso tale relazione di accertamento, espressamente richiamata nell'ordinanza di demolizione impugnata (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, , 6 marzo 2025, n. 1812, 22 maggio 2023, n. 3101, 4 ottobre 2022, n. 6152 e 28 giugno 2022, n. 4379).
Peraltro, anche a voler accogliere la tesi di parte ricorrente che, anche laddove la sostituzione del materiale ombreggiante di copertura della tettoia de qua fosse effettivamente avvenuta, siffatta sostituzione avrebbe integrato, al più, gli estremi di un intervento di edilizia libera, ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, o di manutenzione ordinaria, ex art. 3 del medesimo d.P.R. e non sarebbe stato soggetto, ex art. 149, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 42/2004, alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, l’ordinanza di demolizione deve ritenersi legittimamente adottata.
Ed invero, alla luce della descrizione degli abusi contenuta nell’ordinanza impugnata nonché nella sopra citata relazione tecnica prot. 37405 del 10 agosto 2023, espressamente richiamata nell’ordinanza stessa, e come emerge dalla relativa documentazione fotografica prodotta in giudizio, deve ritenersi che tale abuso integri un intervento di ristrutturazione edilizia cosiddetta “pesante”, per la quale occorre il permesso di costruire.
Ed invero, in punto di diritto, l’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, per quello che in questa sede interessa, prevede: “ 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: …..
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,…. ”.
Quanto ai prospetti, per i quali non esiste una definizione normativa, secondo quanto precisato dalla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato e già fatta propria da questa Sezione, “ occorre operare una distinzione tra la sagoma e il prospetto: il primo riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti; il secondo individua gli sviluppi in verticale dell'edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono al prospetto gli interventi che modificano l'originaria conformazione estetico architettonica dell'edificio, realizzati sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti. ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4307 che richiama Sez. II, 18 maggio 2020, n. 3164 e Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 902; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 6 marzo 2025, n. 1812).
Considerato che non è stato messo in discussione in giudizio che l’immobile di proprietà della ricorrente è sottoposto a vincolo paesaggistico, circostanza questa espressamente riportata nel provvedimento impugnato, nel caso di specie trovano applicazione il sopra richiamato art. 10, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, che richiede il permesso di costruire, nonché l’art. 33 del medesimo citato d.P.R. che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi di cui al suddetto art. 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; pertanto deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il provvedimento impugnato sia stato legittimamente adottato, trattandosi di intervento che ha portato ad un organismo in parte diverso dal precedente e che ha comportato modificazioni dei prospetti in area paesaggisticamente vincolata.
In riferimento a tale abuso devono altresì ritenersi infondate le censure di difetto di motivazione dedotte con il primo e secondo motivo di ricorso.
Innanzitutto anche per tale abuso il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimamente motivato per relationem alla suddetta relazione istruttoria, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata in riferimento all’abuso di cui al punto 1, a cui si rinvia per sinteticità.
Per quanto concerne la motivazione dell’ordinanza di demolizione si condivide la costante condivisibile giurisprudenza alla luce della quale, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione, è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 22 agosto 2016, n. 4088).
In proposito, l’esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l’applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l’indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso (T.A.R. Napoli, Sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4017), esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 settembre 2024, n. 4776, 7 maggio 2021, n. 3073), elementi questi di cui non difetta l’impugnata ordinanza.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 ha, poi, definitivamente chiarito che, trattandosi di provvedimento vincolato, è invece del tutto superflua la comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato, anche qualora sia passato un considerevole lasso di tempo dalla realizzazione degli abusi (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3693 e Consiglio di Stato, Sez. II, 20 luglio 2022, n. 6373: “ L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi .”).
Deve altresì ritenersi infondato anche l’ultimo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative ed in particolare l’omissione dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Ed invero secondo il condivisibile consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati, per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474, 29 aprile 2021, n. 2834, 10 dicembre 2020, n. 6025 e 18 maggio 2020, n. 1824).
Al riguardo occorre precisare che, quanto al rapporto tra natura vincolata del provvedimento e garanzie partecipative, la condivisibile giurisprudenza ha precisato che deve ritenersi illegittima la mancata comunicazione di avvio del procedimento che porta all’adozione di un atto di natura vincolata ove la situazione sottesa si dimostri particolarmente complessa (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288), circostanza tuttavia non ravvisabile nel caso di specie.
Inoltre è stato condivisibilmente ritenuto che “ È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 26 agosto 2020, n. 750, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 3101, 12 gennaio 2023, n. 277 cit. e 3 ottobre 2022, n. 6045), ma neppure tale circostanza è ravvisabile nella fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto sopra esposto in riferimento alla ritenuta legittimità del provvedimento impugnato.
Il Collegio ritiene che, comunque, tale censura non infici la legittimità del provvedimento in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 19 maggio 2022, n. 3432, 9 agosto 2021, n. 5474 e 6 aprile 2021, n. 2252), alla luce di quanto sopra esposto.
Conclusivamente, alla luce dei su esposti motivi, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti in parte in riferimento agli abusi di cui ai punti 1, 2 e 4 e in parte rigettati, limitatamente all’abuso di cui al punto n. 3 e, conseguentemente, l’ordinanza di demolizione R.O. n. 185 dell’11 dicembre 2023 del Comune di Torre del Greco deve essere annullata per quanto di ragione di parte ricorrente.
Quanto alle spese, secondo il principio della soccombenza reciproca, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti, con contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente, nella misura effettivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione R.O. n. 185 dell’11 dicembre 2023 del Comune di Torre del Greco per quanto di ragione di parte ricorrente.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente, nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO