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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2024 di R.G. promossa da:
MA TE (C.F.: con il patrocinio dell'avv. CAPRA C.F._1
EMANUELE presso il cui studio in Casale Monferrato è elettivamente domiciliata
Attrice in riassunzione contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. ROSCI Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO elettivamente domiciliata presso l'Ufficio dell'Avvocatura della Provincia di
Vercelli via San Cristoforo 3
Convenuta in riassunzione
Contro
CP_2
Convenuta in riassunzione contumace
Oggetto: giudizio di rinvio
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice in riassunzione:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame interposto da CP_1
ex art. 342 cpc per tutti i motivi esposti in narrativa
[...]
In via principale:
- respingersi l'avversario appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'appellata sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 62/21 accertando
1 la responsabilità di in persona del Presidente pro tempore e di Controparte_1
nella causazione del sinistro per le motivazioni di narrativa e CP_2
conseguentemente condannarle in solido al risarcimento in favore della conchiudente di tutti i danni patrimoniali subiti dalla conchiudente per complessivi € 4.243,04, oltre rivalutazione monetaria ed oltre gli interessi legali dalla data del fatto illecito sino al saldo;
Con vittoria di spese (c.u.i.r. inclusi) e onorari di tutti i gradi di giudizio compreso quello di Cassazione.
Per parte convenuta in riassunzione:
-in principalità, accogliersi l'appello e, per l'effetto, riformarsi integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 62/2021 e, conseguentemente, accertarsi, in accoglimento del secondo motivo di gravame, che legittimato passivo a resistere alle domande svolte dall'attrice in riassunzione nel presente grado CP_3
nonché nei gradi precedenti di giudizio è il per le ragioni Controparte_4
esposte in narrativa;
- porre le spese di tutti i gradi di giudizio a carico dell'attrice in riassunzione MA
LI nel primo caso e di nel secondo caso. CP_2
- in subordine, in caso di accoglimento delle domande ex adverso dedotte, accertarsi e dichiararsi il diritto della convenuta in riassunzione ad essere Controparte_1
manlevata dalla convenuta in riassunzione da tutte le conseguenze CP_2 presenti e future derivanti dall'eventuale rigetto delle domande della CP_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla e a , CP_1 CP_1 CP_2
MA LI riassume il giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della
Corte di Cassazione n. 34777/2023 del 12.12.2023, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di appello del Tribunale di Vercelli n. 51/2022 del 29.01.2022 che ha dichiarato la nullità della pronuncia del Giudice di Pace di dell'8.03.2021 n. CP_1
62/2021 tra le medesime parti.
Le vicende che hanno portato al presente giudizio possono essere così riassunte:
MA LI, alla guida della sua vettura, a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto di una strada in provincia di è sbandata ed è finita contro CP_1
un muro: la vettura ha riportato danni per circa 4 mila euro.
2 La LI ha ritenuto responsabile del suo incidente la che, pur Controparte_1
dovendolo fare, non aveva effettuato la manutenzione dovuta, ossia lo spargimento di sale sulla strada onde eliminare od assorbire il ghiaccio, ed ha dunque citato in giudizio l'ente territoriale.
La , nel costituirsi e nel contestare la domanda, ha altresì chiesto ed CP_1
ottenuto la chiamata in causa della società , che era incaricata della cura e CP_2
manutenzione di quel tratto stradale.
La si è costituita ed ha anche essa chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Il Giudice di Pace di Vercelli ha accolto la domanda della LI e condannato in solido al risarcimento sia la che la , ma ha omesso di pronunciare CP_1 CP_2
sulla domanda di manleva della verso CP_1 CP_2
La ha dunque proposto impugnazione, per contestare la decisione del CP_1
primo grado sia nel merito che quanto alla suddetta omessa pronuncia, e nel giudizio
è intervenuta la Viabit, che ha peraltro proposto appello incidentale. Si è altresì costituita la LI.
Il Tribunale di Vercelli ha ritenuto fondato il motivo di appello sulla omessa pronuncia, rilevando che il Giudice di pace non aveva deciso sulla questione della manleva, ha dunque dichiarato, per tale motivo, nulla la sentenza.
Contro tale decisione la LI propone ricorso per cassazione con un motivo di censura. Le altre parti in causa non si sono costituite.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha così statuito: “e' principio di diritto che <<in applicazione dei principi della tassativit delle ipotesi di rimessione cui agli artt. e c.p.c. conversione nei motivi nullit in impugnazione comma con la conseguente possibilit per le parti svolgere ugualmente nel grado superiore loro difese il giudice appello caso prospettata violazione dell gravame non deve rimettere causa al primo n limitarsi a dichiarare sentenza ma decidere merito>>> (Cass. 27526/ 2016; Cass. 4488/
2009). Per contro, nella specie, il giudice di secondo grado si è limitato a dichiarare la nullità della sentenza appellata.
Il ricorso va dunque accolto, la decisione cassata con rinvio. Spese del presente giudizio di legittimità al merito”.
3 Ciò premesso e ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto, dunque, la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti di in primo grado e già oggetto del CP_1 CP_1 CP_2
primo motivo di appello.
Sul punto va osservato che la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli ha accertato, con statuizione passata in giudicato, un concorso di responsabilità in capo alla
Provincia di Vercelli ed alla ditta , condannandole in solido a risarcire in CP_2 favore dell'attrice il danno conseguente al sinistro in questione, quantificato nella somma di euro 4.243,04.
Il Primo Giudice ha anche accertato che la era effettivamente titolare CP_2 dell'appalto per il servizio di sgombero neve e di spargimento di materiale antigelo alla data del sinistro.
Consegue che, in parziale accoglimento del primo motivo di appello sollevato dalla e tenuto conto del principio di diritto enunciato dalla Suprema CP_1 CP_1
Corte nel caso in esame, deve essere condannata a manlevare nella CP_2 misura del 50% la parte appellante di quanto quest'ultima è tenuta a pagare nei confronti di MA LI in forza del presente giudizio.
Trattandosi infatti di obbligazione solidale ed in mancanza della prova da parte della della responsabilità esclusiva o prevalente di , le relative CP_1 CP_2
responsabilità devono presumersi ripartite in parti uguali ex art. 2055 c.c..
Occorre sottolineare che non essendosi costituita nel giudizio di CP_2
cassazione né nel presente giudizio di rinvio, i motivi di appello incidentale non espressamente riproposti in questa sede e che non sono stati oggetto di rinvio non possono essere trattati nella presente pronuncia (in tal senso Cass. 30184/2018 e
24093/2013; Corte di appello di Milano, sentenza del 21.12.2022, n. 4020).
In ordine al secondo motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva della rispetto all'azione di responsabilità per danni derivanti da cose in CP_1 custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., dovendone rispondere - secondo l'appellante - il
, lo stesso deve ritenersi inammissibile ed in infondato Controparte_4
poiché si tratta di domanda ed eccezione sollevata per la prima volta in grado di appello, non fondata su prova documentale, e logicamente incompatibile con la circostanza pacifica dell'intervenuta sottoscrizione del contratto per il servizio di sgombero neve tra la e per il tratto di strada interessato e con la CP_1 CP_2 conseguente domanda di manleva avanzata nei confronti di quest'ultima.
4 Le spese di lite del grado di appello e del giudizio di cassazione in favore di MA
LI seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico della e di in solido e sono liquidate in euro 1.800,00 per il Controparte_1 CP_2
primo ed in euro 1.900,00 per il secondo giudizio, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre al rimborso di quanto versato a titolo di contributi unificati, applicati i valori minimi della tariffa professionale per la bassa complessità della controversia ed esclusa la fase istruttoria/trattazione.
Nei rapporti tra e , quest'ultima deve essere Controparte_1 CP_2
condannata al pagamento in favore della prima del 50% delle spese di lite del primo grado, come liquidate per l'intero dal Giudice di Pace in euro 1.205,00, nonché di quelle del grado di appello, che liquida per l'intero in euro 1.800,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, compensandole per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-in parziale accoglimento dell'appello della condanna Controparte_1 CP_2
a manlevare la di quanto questa sarà tenuta a pagare all'attrice in forza del CP_1
presente giudizio nella misura del 50%;
-condanna al pagamento in favore della del 50% delle CP_2 Controparte_1 spese relative al giudizio di primo grado, liquidate per l'intero in euro 1.205,00, compensandole per il resto;
-conferma per il resto l'impugnata sentenza;
-condanna la e alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 CP_2
favore di MA LI, spese che si liquidano in complessivi euro 1.800,00 per il grado di appello ed in euro 1.900,00 per giudizio di legittimità, oltre spese generali
Iva e CPA come per legge, oltre al rimborso di quanto versato a titolo di contribut i unificati;
-condanna al pagamento in favore della del 50% delle CP_2 Controparte_1 spese di lite del grado di appello, che liquida per l'intero in complessivi euro
1.800,00, oltre spese generali, iva e Cpa come per legge, compensando il restante
50%.
Così deciso in Vercelli, il 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Gentili
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2024 di R.G. promossa da:
MA TE (C.F.: con il patrocinio dell'avv. CAPRA C.F._1
EMANUELE presso il cui studio in Casale Monferrato è elettivamente domiciliata
Attrice in riassunzione contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. ROSCI Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO elettivamente domiciliata presso l'Ufficio dell'Avvocatura della Provincia di
Vercelli via San Cristoforo 3
Convenuta in riassunzione
Contro
CP_2
Convenuta in riassunzione contumace
Oggetto: giudizio di rinvio
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice in riassunzione:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame interposto da CP_1
ex art. 342 cpc per tutti i motivi esposti in narrativa
[...]
In via principale:
- respingersi l'avversario appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'appellata sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 62/21 accertando
1 la responsabilità di in persona del Presidente pro tempore e di Controparte_1
nella causazione del sinistro per le motivazioni di narrativa e CP_2
conseguentemente condannarle in solido al risarcimento in favore della conchiudente di tutti i danni patrimoniali subiti dalla conchiudente per complessivi € 4.243,04, oltre rivalutazione monetaria ed oltre gli interessi legali dalla data del fatto illecito sino al saldo;
Con vittoria di spese (c.u.i.r. inclusi) e onorari di tutti i gradi di giudizio compreso quello di Cassazione.
Per parte convenuta in riassunzione:
-in principalità, accogliersi l'appello e, per l'effetto, riformarsi integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 62/2021 e, conseguentemente, accertarsi, in accoglimento del secondo motivo di gravame, che legittimato passivo a resistere alle domande svolte dall'attrice in riassunzione nel presente grado CP_3
nonché nei gradi precedenti di giudizio è il per le ragioni Controparte_4
esposte in narrativa;
- porre le spese di tutti i gradi di giudizio a carico dell'attrice in riassunzione MA
LI nel primo caso e di nel secondo caso. CP_2
- in subordine, in caso di accoglimento delle domande ex adverso dedotte, accertarsi e dichiararsi il diritto della convenuta in riassunzione ad essere Controparte_1
manlevata dalla convenuta in riassunzione da tutte le conseguenze CP_2 presenti e future derivanti dall'eventuale rigetto delle domande della CP_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla e a , CP_1 CP_1 CP_2
MA LI riassume il giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della
Corte di Cassazione n. 34777/2023 del 12.12.2023, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di appello del Tribunale di Vercelli n. 51/2022 del 29.01.2022 che ha dichiarato la nullità della pronuncia del Giudice di Pace di dell'8.03.2021 n. CP_1
62/2021 tra le medesime parti.
Le vicende che hanno portato al presente giudizio possono essere così riassunte:
MA LI, alla guida della sua vettura, a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto di una strada in provincia di è sbandata ed è finita contro CP_1
un muro: la vettura ha riportato danni per circa 4 mila euro.
2 La LI ha ritenuto responsabile del suo incidente la che, pur Controparte_1
dovendolo fare, non aveva effettuato la manutenzione dovuta, ossia lo spargimento di sale sulla strada onde eliminare od assorbire il ghiaccio, ed ha dunque citato in giudizio l'ente territoriale.
La , nel costituirsi e nel contestare la domanda, ha altresì chiesto ed CP_1
ottenuto la chiamata in causa della società , che era incaricata della cura e CP_2
manutenzione di quel tratto stradale.
La si è costituita ed ha anche essa chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Il Giudice di Pace di Vercelli ha accolto la domanda della LI e condannato in solido al risarcimento sia la che la , ma ha omesso di pronunciare CP_1 CP_2
sulla domanda di manleva della verso CP_1 CP_2
La ha dunque proposto impugnazione, per contestare la decisione del CP_1
primo grado sia nel merito che quanto alla suddetta omessa pronuncia, e nel giudizio
è intervenuta la Viabit, che ha peraltro proposto appello incidentale. Si è altresì costituita la LI.
Il Tribunale di Vercelli ha ritenuto fondato il motivo di appello sulla omessa pronuncia, rilevando che il Giudice di pace non aveva deciso sulla questione della manleva, ha dunque dichiarato, per tale motivo, nulla la sentenza.
Contro tale decisione la LI propone ricorso per cassazione con un motivo di censura. Le altre parti in causa non si sono costituite.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha così statuito: “e' principio di diritto che <<in applicazione dei principi della tassativit delle ipotesi di rimessione cui agli artt. e c.p.c. conversione nei motivi nullit in impugnazione comma con la conseguente possibilit per le parti svolgere ugualmente nel grado superiore loro difese il giudice appello caso prospettata violazione dell gravame non deve rimettere causa al primo n limitarsi a dichiarare sentenza ma decidere merito>>> (Cass. 27526/ 2016; Cass. 4488/
2009). Per contro, nella specie, il giudice di secondo grado si è limitato a dichiarare la nullità della sentenza appellata.
Il ricorso va dunque accolto, la decisione cassata con rinvio. Spese del presente giudizio di legittimità al merito”.
3 Ciò premesso e ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto, dunque, la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti di in primo grado e già oggetto del CP_1 CP_1 CP_2
primo motivo di appello.
Sul punto va osservato che la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli ha accertato, con statuizione passata in giudicato, un concorso di responsabilità in capo alla
Provincia di Vercelli ed alla ditta , condannandole in solido a risarcire in CP_2 favore dell'attrice il danno conseguente al sinistro in questione, quantificato nella somma di euro 4.243,04.
Il Primo Giudice ha anche accertato che la era effettivamente titolare CP_2 dell'appalto per il servizio di sgombero neve e di spargimento di materiale antigelo alla data del sinistro.
Consegue che, in parziale accoglimento del primo motivo di appello sollevato dalla e tenuto conto del principio di diritto enunciato dalla Suprema CP_1 CP_1
Corte nel caso in esame, deve essere condannata a manlevare nella CP_2 misura del 50% la parte appellante di quanto quest'ultima è tenuta a pagare nei confronti di MA LI in forza del presente giudizio.
Trattandosi infatti di obbligazione solidale ed in mancanza della prova da parte della della responsabilità esclusiva o prevalente di , le relative CP_1 CP_2
responsabilità devono presumersi ripartite in parti uguali ex art. 2055 c.c..
Occorre sottolineare che non essendosi costituita nel giudizio di CP_2
cassazione né nel presente giudizio di rinvio, i motivi di appello incidentale non espressamente riproposti in questa sede e che non sono stati oggetto di rinvio non possono essere trattati nella presente pronuncia (in tal senso Cass. 30184/2018 e
24093/2013; Corte di appello di Milano, sentenza del 21.12.2022, n. 4020).
In ordine al secondo motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva della rispetto all'azione di responsabilità per danni derivanti da cose in CP_1 custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., dovendone rispondere - secondo l'appellante - il
, lo stesso deve ritenersi inammissibile ed in infondato Controparte_4
poiché si tratta di domanda ed eccezione sollevata per la prima volta in grado di appello, non fondata su prova documentale, e logicamente incompatibile con la circostanza pacifica dell'intervenuta sottoscrizione del contratto per il servizio di sgombero neve tra la e per il tratto di strada interessato e con la CP_1 CP_2 conseguente domanda di manleva avanzata nei confronti di quest'ultima.
4 Le spese di lite del grado di appello e del giudizio di cassazione in favore di MA
LI seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico della e di in solido e sono liquidate in euro 1.800,00 per il Controparte_1 CP_2
primo ed in euro 1.900,00 per il secondo giudizio, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre al rimborso di quanto versato a titolo di contributi unificati, applicati i valori minimi della tariffa professionale per la bassa complessità della controversia ed esclusa la fase istruttoria/trattazione.
Nei rapporti tra e , quest'ultima deve essere Controparte_1 CP_2
condannata al pagamento in favore della prima del 50% delle spese di lite del primo grado, come liquidate per l'intero dal Giudice di Pace in euro 1.205,00, nonché di quelle del grado di appello, che liquida per l'intero in euro 1.800,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, compensandole per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-in parziale accoglimento dell'appello della condanna Controparte_1 CP_2
a manlevare la di quanto questa sarà tenuta a pagare all'attrice in forza del CP_1
presente giudizio nella misura del 50%;
-condanna al pagamento in favore della del 50% delle CP_2 Controparte_1 spese relative al giudizio di primo grado, liquidate per l'intero in euro 1.205,00, compensandole per il resto;
-conferma per il resto l'impugnata sentenza;
-condanna la e alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 CP_2
favore di MA LI, spese che si liquidano in complessivi euro 1.800,00 per il grado di appello ed in euro 1.900,00 per giudizio di legittimità, oltre spese generali
Iva e CPA come per legge, oltre al rimborso di quanto versato a titolo di contribut i unificati;
-condanna al pagamento in favore della del 50% delle CP_2 Controparte_1 spese di lite del grado di appello, che liquida per l'intero in complessivi euro
1.800,00, oltre spese generali, iva e Cpa come per legge, compensando il restante
50%.
Così deciso in Vercelli, il 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Gentili
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