Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 844 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 21/05/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE il quale ha insistito per la rinnovazione della CTU evidenziando le ragioni della richiesta;
Dato atto che, aggiornato il fascicolo telematico, nel suddetto termine e comunque fino alle ore 13:10 del giorno dell'udienza non risultano depositate note per parte resistente pur regolarmnete costituita,
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 844 /2025 R.G.L. oggetto: Indennita di accompagnamento vertente tra
, nata a [...] il [...] CF in giudizio Parte_2 C.F._1
con l'avv. CONTICELLI SALVATORE giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione sentitele parti come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 1900/2024 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza in capo ad essa parte dei requisiti medico legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento pur avendola riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità.
Ritenendo che quel consulente avesse errato nella esatta valutazione dell'incidenza delle accertate patologie sulla di lei autonomia, parte ricorrente ha chiesto, rinnovarsi detto accertamento medico e confermare le risultanze della CTU nella parte in cui avevano riconosciuto la sussistenza dello status di cui all'art 3 comma 3 della L.n. 104/92.
Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la mancanza di CP_1
specificità dei motivi di contestazione e l'assenza dei requisiti sanitari e di eventuale documentazione di aggravamento delle accertate patologie.
Il processo è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il Tribunale, letti gli atti del fascicolo, ritiene di poter decidere la controversia allo stato degli atti.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nel caso di specie parte ricorrente non contesta la diagnosi formulata dal consulente ma la valutazione dell'incidenza delle accertate patologie nella propria autonomia, anche in considerazione della copiosa giurisprudenza di legittimità pure richiamata.
L'assunto di parte ricorrente non appare condivisibile.
In sede di esame obiettivo della ricorrente, il consulente ha evidenziato “si presenta su sedia a rotelle (non prescritta e nemmeno la sua); deambulazione autonoma, rallentata;
passaggi posturali autonomi, rallentati, stazione eretta autonoma, senza sbandamenti;
tonotrofismo arti inferiori compatibile con l'età” nonché “lucida, vigile;
orientata nello spazio e discretamente nel tempo, orientata sul se e sulle figure familiari di riferimento;
qualche lacuna mnesica, risponde coerentemente alle domande poste ed esegue correttamente gli ordini impartiti”.
Sulla base della documentazione in atti (sul punto merita di essere censurata la mancata collaborazione della parte che seppure richiesta dal CTU ha omesso di inviare a quest'ultimo i
“verbali (della CM) competi di diagnosi ed esame obiettivo” – cfr. pag. 3 della relazione) e dell'eseguita visita ha formulato la diagnosi (non contestata dalla ricorrente) di “uretrocele con incontinenza urinaria;
poliartralgie; demenza senile con declino cognitivo moderato;
malattia artrosica pluridistrettuale, certificata sindrome depressiva (singolo certificato a firma del dott.
, in data 07.09.2023); anamnestica ipertensione” ed ha concluso la propria Persona_1
relazione affermando che “per il risvolto funzionale espresso derivante dal complesso patologico diagnosticato di cui è portatrice non integra, al momento, gli estremi del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” e ciò in quanto “nel corso delle operazioni peritali abbiamo obiettivato una paziente in apparenti discrete condizioni generali, con deambulazione autonoma rallentata, passaggi posturali in autonomia rallentati, stazione eretta autonoma, con tonotrofismo arti inferiori compatibile con l'età senza dispnea a riposo o dopo le operazioni peritali, e dal punto di vista psico/cognitivo, lucida, vigile, orientata nello spazio e discretamente nel tempo, orientata sul se e sulle figure familiari di riferimento, con qualche lacuna mnesica, che risponde coerentemente alle domande poste ed esegue correttamente gli ordini impartiti e con sufficienti capacità nelle attività manuali/strumentali (cfr.: scale A.D.L. - indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana - e I.A.D.L. - indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana -, con risultati rispettivamente di 3/6 e 3/8 in base alle risposte fornite sia dalla ricorrente sia in parte dal figlio”
Le risultanze di tale esame obiettivo, unitamente al fatto -ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità- che i presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento (id est la impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e la incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognando di assistenza continua) sono elementi diversi e ben più gravi delle semplici “difficoltà” al compimento di dette attività ed alla assenza di documentazione medica attestante l'eventuale aggravamento delle accertate malattie mancanza, determinano poi il rigetto della domanda nel merito.
Né sul punto appare ultroneo evidenziare che la ricorrente nel termine a tal fine pure assegnato nel giudizio per ATP, non risulta aver formulato osservazioni alle conclusioni formulate dal consulente.
Le conclusioni dell'ausiliare del giudice quindi risultano pienamente condivisibili in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici e scientifici-metodologici, ed adottate all'esito di un attento esame obiettivo del periziando né in senso contrario depone quanto dedotto in ricorso tenuto conto del fatto, ove pure si potesse in tesi non ritenere sufficiente l'efficacia probatoria privilegiata riconosciuta ai fatti attestati dal consulente come avvenuti in sua presenza
(il riferimento è a quanto accertato in sede di esame obiettivo) che la richiamata “prescrizione di ginocchiere semrigide e stampelle (cfr. certificato medico del 28.08.2024)” lungi da escludere l'autonomia nella deambulazione di fatto la conferma (lo stesso consulente del resto ha riferito di
“deambulazione autonoma rallentata”). Va invece accolta la domanda inerente il riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità in relazione all'accertamento del quale in sede di ATPO, nessuna contestazione ha sollevato l'istituto ricorrente e la cui sussistenza è stata accertata dall'ausiliare del giudice.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate sia per il parziale rigetto della domanda sia per essere stata la sussistenza dell'unico requisito sanitario accertata con decorrenza dicembre
2024 successiva alla instaurazione del giudizio per ATP.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa
-in parziale accoglimento della domanda proposta, dichiara persona con Parte_2
disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ai sensi dell'art 3 comma 3 L.n.
104/92 come integrato dal DLgs 64/2024) con decorrenza dicembre 2024;
- rigetta la domanda proposta da e dichiara che la ricorrente non presenta i Parte_2
requisiti medico legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
- dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo