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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 01.10.2024 e promossa
DA
- Parte_1 C.F._1 Parte_2
- - C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
- - Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
con l'Avv. OLIMPI ENEA VIA 8 MARZO, N. 9 Parte_6 C.F._6
MACERATA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. GALVANI ROBERTO CORSO MAZZINI, 156 60121 . P.IVA_1 CP_1
– con Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8
l'Avv. LORENZO DELL'ELCE domicilio digitale
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
con l'Avv. ALESSANDRO SERRA Controparte_2 C.F._9
domicilio digitale
pagina 1 di 9 APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.75/2022 del 20/01/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 20 luglio 2011 fu sottoposta presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Parte_9
Riuniti ad una biopsia osteo midollare di controllo. L'esame diagnostico le era stato CP_1
prescritto quale attività routinaria di controllo connessa alla patologia, sindrome mielo displastica citopenica, a causa della quale la paziente si era sottoposta a terapia con steroidi ed oncocarbide.
Durante l'espletamento dell'esame eseguito dai dottori , e Parte_7 Parte_8 CP_2
la paziente ha subito una lesione perforativa all'arteria glutea di destra, ramo dell'arteria iliaca
[...]
corrispondente. Subito dopo le fu scoperto un ematoma con copiosa emorragia interna, causata dell'esame diagnostico effettuato, che impose un ricovero di urgenza al pronto soccorso degli ospedali riuniti ove il 24 luglio è deceduta.
Ritenendo i sanitari e la struttura responsabili del decesso, i congiunti hanno proposto azione onde ottenere risarcimento del danno.
I convenuti tutti si sono costituiti resistendo.
Il Tribunale di Ancona ha così deciso:
Accoglie la domanda, e condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno patito dagli attori, che liquida, per e , in euro 165.960 ciascuno;
e per Parte_1 Parte_2 Parte_5
euro 12 mila ciascuno. Condanna i convenuti in Parte_6 Parte_3 Parte_4
solido alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in euro 12678 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, esborsi ed onorari, ed oltre spese di Ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Hanno appellato la sentenza - - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
- - si sono costituiti i dottori Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
e Parte_7 Parte_8 Controparte_3
resistendo e gli ultimi tre proponendo appello incidentale.
Va subito chiarito che è destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità degli appelli incidentali, sollevata dall'appellante principale: l'appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art.334 c.p.c.
è ammissibile, nonostante sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, al fine di consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa pagina 2 di 9 della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr. Cass. 2022, n.
26139).
Poichè gli appelli incidentali criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari, pregiudizialmente dovranno essere delibati i relativi motivi, attenendo l'appello principale solo al quantum.
I motivi esposti dagli appellanti incidentali in parte si sovrappongono laddove vengono svolte critiche alla Ctu espletata nel giudizio di primo grado e alla motivazione esposta dal Tribunale, con riferimento anche agli esiti del procedimento penale R.G.N.R. N.9844/2012, originato dallo stesso fatto, lamentando la sola ltresì la violazione dell'art. 132 comma 3 n. 4 c.p.c. e dell'art. 3 della Legge 8 Pt_10
novembre 2012 n. 189 di conversione del c.d. Decreto Balduzzi n.158 del 13/9/2012 e dell'art. 2043
c.c..
La Corte reputa opportuno prendere le mosse dall'esame delle censure che lamentano violazione di legge, siccome suscettibili di erodere in radice l'ipotesi di responsabilità medica.
E dunque gli appellanti incidentali si dolgono che il Tribunale non abbia esplicitato in motivazione i principi di diritto applicati, e abbia del tutto omesso di considerare l'applicazione della legge Gelli,
(come ha modificato il precedente decreto Balduzzi).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le norme di cui si lamenta la mancata applicazione non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore (Corte di Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 28994 del 11 novembre 2019), onde discutendosi qui di fatti risalenti al 2011, prima dell'entrata in vigore delle norme asseritamente pretermesse, queste non sono applicabili.
Argomenta di seguito la he il procedimento penale R.G.N.R. N.9844/2012 aperto a seguito della Pt_10
denuncia-querela dei familiari della Sig.ra con provvedimento del 24-4-2013, è stato Parte_9
archiviato, quindi, essendo decaduto in via definitiva il procedimento penale ne deriva l'assoluta inammissibilità e/o improcedibilità, e/o irricevibilità delle avverse domande degli appellanti ed è comunque evidente che in mancanza dei presupposti per l'accertamento del reato penale di omicidio colposo ex art. 599 c.p., nessuna responsabilità per danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. ovvero ex artt. 1218 e 2049 c.c. può essere ascritta.
Considera la Corte che il provvedimento di archiviazione non potendo essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, neppure ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass. 2015, n. 13328) e pertanto il decreto di archiviazione non ostacola l'accertamento della responsabilità civile del personale medico (Cass. 2024 n. 2152).
pagina 3 di 9 Si possono quindi esaminare le critiche svolte a quella parte della sentenza che ha ritenuto, conformandosi agli esiti della Ctu, di riscontrare una negligenza dei medici.
Gli appellanti incidentali ritengono che sia esclusa la responsabilità dei sanitari, dalla semplice lettura dei dati presenti nella cartella clinica (ed in verità pacifici tra le parti) da cui emerge che:
a) in data 20/7/11 nel corso di una biopsia osteomidollare (BOM), che deve essere eseguita con un ago di metallo di circa 15 cm nella cresta iliaca posteriore e in modalità “coperta” (ovvero non a cielo aperto come un intervento chirurgico), fu lesionato un ramo posteriore (ed in stretta contiguità con la cresta iliaca) dell'arteria glutea dx.
b) la lesione comportò un immediato sanguinamento esterno, interrotto dalla semplice e breve (3 minuti) compressione manuale della zona biopsiata, ovvero la cresta iliaca posteriore dx.
c) le condizioni emodinamiche della paziente (polso e pressione arteriosa) e soprattutto l'emocromo prelevato a scopo prudenziale, dimostravano inequivocabilmente che, in quel momento, non era assolutamente in atto un'emorragia interna.
d) a scopo prudenziale, la paziente era comunque trattenuta nel Day Hospital del reparto e mantenuta in stretta osservazione clinica mediante controllo delle condizioni emodinamiche, ovvero pressione arteriosa, polso radiale e carotideo.
e) dopo 1 ora e 30 minuti (alle ore 10.30) dalla fine della procedura diagnostica, la pressione arteriosa si riduceva a 100/60 mmHg e compariva una tumefazione teso-elastica all'ipocondrio dx dell'addome; quadro clinico che era immediatamente correttamente interpretato dal personale medico come possibile
“ematoma retro peritoneale”;
f) dopo soli 15 minuti (ore 10.45) dalle modificazioni cliniche ed emodinamiche, la paziente era accompagnata dal medico responsabile del DH Clin. Medica (Dott. ) nella radiologia del Persona_1
Pronto Soccorso (piano 1) e sottoposta a TC addome d'urgenza con mezzo di contrasto che rilevava un
“ematoma pelvico rifornito da arteria glutea” (fine della procedura diagnostica ore 11.15);
g) dopo la stabilizzazione delle condizioni emodinamiche (indispensabile per il trasporto della paziente in condizioni di sicurezza) effettuata dal medico responsabile del DH Clinica Medica (Dott. Per_1
) nella Sala Emergenza del Pronto Soccorso, alle ore 12.15 la paziente era accompagnata sempre
[...]
dal medesimo dott. nella Radiologia Interventistica (piano 0) per essere sottoposta ad Persona_1
embolizzazione dell'arteria glutea dx;
h) l'emorragia era arrestata mediante embolizzazione dell'arteria glutea dx il 20/7/2013, alle ore 13.30;
i) immediatamente, la paziente era ricoverata dal medico responsabile del DH Clinica Medica Dott.
Lucchetti MM nella Medicina d'Urgenza per la presenza di “Ematoma retro peritoneale” e non pagina 4 di 9 emorragia in atto, al fine di essere adeguatamente controllata e monitorata in un reparto di medicina sub-intensiva;
j) il decesso avveniva in data 24/7/11, 4 giorni dopo l'arresto dell'asserita emorragia interna per embolia polmonare.
La stessa ricostruzione degli appellanti incidentali conferma che nel corso dell'esame è stata procurata la lesione di un ramo posteriore (ed in stretta contiguità con la cresta iliaca) dell'arteria glutea dx, degradando tuttavia l'evento a mera complicanza.
Non si può condividere che la lesione sia una mera complicanza, posto che risulta da un report dalla
Mayo Clinic, centro ematologico di eccellenza statunitense, che su 10.867 procedure ambulatoriali si è verificato un tasso di sanguinamento inferiore all'1% e meno del 2% dei pazienti ha richiesto un intervento medico nelle 24 ore successive.
In questo caso dalla storia clinica narrata si evince che la perforazione fu importante e necessitò di svariate manovre di cura.
La lesione è pertanto frutto di un chiaro errore.
Da tale errore è conseguito, come confermato dalla narrazione degli appellanti, il ricovero,
l'allettamento e da questo l'insorgenza dell'embolia che ha causato il decesso.
Non è stata offerta dagli appellanti alcuna altra possibile causa dell'embolia.
Ora, la Suprema Corte ha stabilito che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause (nella fattispecie l'errore commesso dagli appellati e la patologia sofferta dalla paziente), si devono applicare i criteri di ”probabilità prevalente” e del “più probabile che non”. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25884 del 02/09/2022; Sez. 3, Sentenza n. 26304 del
29/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 06/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013; Sez.
3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
Al riguardo, continua la Corte, la causalità materiale, o di fatto, consiste appunto nella dimostrazione del nesso che lega la condotta dell'autore dell'illecito all'evento dannoso. Tale rapporto è regolato dal principio della condicio sine qua non, cui si associa il correttivo della causalità adeguata, di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: l'evento dannoso deve essere la conseguenza della condotta, all'esito di un giudizio pagina 5 di 9 controfattuale ex post di eliminazione mentale (sublata causa, tollitur affectus), in base ad una prognosi postuma.
In ragione di tale ricostruzione, la relazione eziologica è esclusa nell'ipotesi in cui intervengano cause pregresse, simultanee o sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, innestando tali fattori, siano essi umani o naturali, delle serie causali autonome, idonee a recidere il nesso tra la condotta in contestazione e l'evento dannoso (c.d. causalità sorpassante o interrotta).
Ed invero, in tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della prova “del più probabile che non”, lo standard di c.d. certezza probabilistica, in materia civile, non può essere legato, in via esclusiva, alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021;
Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019; Sez. L, Sentenza n. 47 del 03/01/2017; Sez. 1, Sentenza n.
26042 del 23/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; S.U., Sentenza n. 576 del
11/01/2008).
Nel caso di specie, non è stata offerta alcuna ragione scientificamente dimostrata, circa il fatto che la embolia si sarebbe verificata per cause diverse dalla lesione e che la paziente sarebbe quindi deceduta a prescindere da questa.
Per il che, il nesso causale tra l'errore e la morte è conclamato.
Deve infine esaminarsi il motivo di doglianza per cui, tutt'al più, nella fattispecie l'errore medico avrebbe determinato una mera “perdita di chances”.
Si deduce al proposito che la era affetta, dal 2008 da sindrome di mielodisplastrica, che in Pt_9
pazienti di età corrispondente (71 anni) consente una aspettativa di vita di 2,2 anni: pertanto, nel 2011 la RA avrebbe dovuto già essere morta.
Si osserva che, in definitiva, tutti dobbiamo morire, e pertanto seguendo il ragionamento degli appellanti incidentali, ogni errore che cagioni morte determina perdita di chances.
Come reiteratamente spiegato dalla Cassazione (ex multis 2022 n. 31136) la perdita di chance, consiste nella perdita della possibilità del conseguimento di un risultato utile soltanto sperato, mentre nel caso di specie, l'errore non ha aggravato la malattia ma ha determinato la morte.
pagina 6 di 9 Per esemplificare rimanendo in ambito medico, se un paziente si reca in pronto soccorso denunciando affanno e lo dimettono diagnosticando un raffreddore, senza identificare l'infarto in corso, ove il decesso potesse essere evitato con la corretta diagnosi, vi sarebbe perdita di chances.
Ma se allo stesso paziente, nell'effettuare un prelievo ematico il medico sfonda un'arteria, non gli nega una chances, lo uccide.
E nel caso di specie è avvenuto proprio questo.
Si deve pertanto sottoporre ad esame l'appello principale, che lamenta il rigetto della domanda di ottenere jure ereditatis da parte degli eredi, il risarcimento del danno spettante a favore del marito della defunta, a sua volta deceduto prima dell'inizio di questa causa, e una insufficiente od omessa liquidazione delle altre voci di danno.
L'esame di questi motivi, assorbe anche quello delle doglianze degli appellanti incidentali, che criticano la sentenza per aver liquidato danni non dovuti o in misura eccessiva.
La prima questione riguarda la trasmissibilità agli eredi del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, negata dal primo giudice.
La sentenza va riformata sul punto. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato, anche di recente
(2024,n.17785) il principio per cui “Nel caso in cui la vittima secondaria muoia prima dell'instaurazione del giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale subito per lesione del rapporto parentale, il diritto mai richiesto in vita può essere trasmesso agli eredi come credito ereditario, perché già entrato nel patrimonio del "de cuius".
Dunque dovrà riconoscersi ai figli di (marito della defunta) e , il Persona_2 Pt_1 Pt_2
risarcimento a tale titolo nella misura più avanti liquidata, per il 50% ciascuno.
Si procede quindi alla liquidazione del danno.
Non si ritiene dimostrato che la RA, laddove fosse stata adeguatamente informata del rischio morte
(ed in disparte che tale evento si verifica nelle pratiche come quella di cui trattasi con l'incidenza di 1 su 100.000) avrebbe rinunciato all'intervento, ergo nulla spetta per la lesione al diritto di autodeterminazione (consenso informato).
Quanto al danno catastrofale, non è fornita la prova che nei quattro giorni trascorsi tra l'errore ed il decesso, la RA abbia avuto chiara percezione dell'infausto esito che avrebbe avuto la sua malattia.
Il danno parentale si deve determinare secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, come stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26300/2021.
Nella determinazione del danno, si deve poi tenere conto del fatto, pacifico, che la RA era affetta da sindrome mieloproliferativa con limitata aspettativa di vita residua.
pagina 7 di 9 Considerando che la aspettativa di vita media di una femmina è statisticamente indicata in 84 anni, e che la deceduta, sebbene più giovane, aveva al momento del decesso una aspettativa di un paio d' anni, in ragione della ricordata patologia, si prenderà come riferimento per l'età della vittima quella di anni
82 (anziché i 71 di età anagrafica ).
Le ricordate tabelle stabiliscono il valore punto in euro 11.356,15
coniuge: 20 punti per la relazione parentale, 2,5 per l'età del danneggiato (80 anni) Persona_2
1 per l'età della vittima e 4 per la convivenza: totale 27,5 x 11.356,15 = 312.294,12 e di questi 50%, pari ad euro 156.147,06 per ognuno, ai figli e . Pt_1 Pt_2
figlio convivente: 18 punti per la relazione parentale, 3 per l'età del danneggiato (44 Parte_1
anni), 1 per l'età della vittima e 4 per la convivenza: totale 26 x 11.356,15 = 295.259,90
figlia non convivente: 18 punti per la relazione parentale, 3 per l'età del danneggiato Parte_2
(48 anni) 1 per l'età della vittima: totale 22 x 11.356,15 = 249.835,30 nipote non convivente: 6 punti per la relazione parentale, 4 per l'età del danneggiato Parte_5
(23 anni) 1 per l'età della vittima: totale 11 x 11.356,15 = 124.917,65 nipote non convivente: 6 punti per la relazione parentale, 4,5 per l'età del danneggiato Parte_6
(19 anni) 1 per l'età della vittima: totale 11,5 x 11.356,15 = 130.595,72 nipote convivente: 6 punti per la relazione parentale, 4,5 per l'età del danneggiato (16 Parte_4
anni) 1 per l'età della vittima e 4 per la convivenza: totale 15,5 x 11.356,15 = 176.020,32 nipote convivente:6 punti per la relazione parentale, 5 per l'età del danneggiato (9 Parte_3
anni) 1 per l'età della vittima e 4 per la convivenza: totale 16 x 11.356,15 = 181.698,40
Sulle indicate somme non è dovuta rivalutazione, essendo determinate con riguardo alle tabelle attuali,
e quindi con valore già attualizzato, ma solo gli interessi legali dalla pubblicazione di questa sentenza al saldo.
Assorbito quindi ogni altro argomento, si deve integralmente rigettare l'appello incidentale proposto da
, e , con Parte_7 Parte_8 Controparte_3
conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed accogliere nei limiti di cui in motivazione, l'appello principale.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che vede soccombenti integralmente gli appellati, che dovranno quindi essere tenuti in solido al rimborso delle pagina 8 di 9 spese agli appellanti, come liquidate in dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione di valore coerente al danno liquidato.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ei confronti di Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_2
e
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, e sull'appello incidentale di questi ultimi tre Controparte_3
così provvede: accoglie l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna CP_2
e
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_3
in solido al pagamento in favore di.
[...]
euro 451.406,96 Parte_1
euro 405.982,36 Parte_2
euro 181.698,40 Parte_3
euro 176.020,32 Parte_4
euro 124.917,65 Parte_5
euro 130.595,72 Parte_6
oltre interessi legali dalla pubblicazione di questa sentenza al saldo.
Respinge l'appello incidentale di , e Parte_7 Parte_8 Controparte_3
ed accerta nei loro confronti la sussistenza dell'obbligo a versare un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Condanna , e Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Controparte_3
in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida a favore degli
[...]
appellanti considerati unica parte, per il primo grado in euro 37.951,00 oltre spese di Ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate e per l'appello in euro 24.064,00 oltre, per entrambi i gradi, 15%
Spese Generali, cassa avvocati ed I.V.A. di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 01.10.2024 e promossa
DA
- Parte_1 C.F._1 Parte_2
- - C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
- - Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
con l'Avv. OLIMPI ENEA VIA 8 MARZO, N. 9 Parte_6 C.F._6
MACERATA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. GALVANI ROBERTO CORSO MAZZINI, 156 60121 . P.IVA_1 CP_1
– con Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8
l'Avv. LORENZO DELL'ELCE domicilio digitale
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
con l'Avv. ALESSANDRO SERRA Controparte_2 C.F._9
domicilio digitale
pagina 1 di 9 APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.75/2022 del 20/01/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 20 luglio 2011 fu sottoposta presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Parte_9
Riuniti ad una biopsia osteo midollare di controllo. L'esame diagnostico le era stato CP_1
prescritto quale attività routinaria di controllo connessa alla patologia, sindrome mielo displastica citopenica, a causa della quale la paziente si era sottoposta a terapia con steroidi ed oncocarbide.
Durante l'espletamento dell'esame eseguito dai dottori , e Parte_7 Parte_8 CP_2
la paziente ha subito una lesione perforativa all'arteria glutea di destra, ramo dell'arteria iliaca
[...]
corrispondente. Subito dopo le fu scoperto un ematoma con copiosa emorragia interna, causata dell'esame diagnostico effettuato, che impose un ricovero di urgenza al pronto soccorso degli ospedali riuniti ove il 24 luglio è deceduta.
Ritenendo i sanitari e la struttura responsabili del decesso, i congiunti hanno proposto azione onde ottenere risarcimento del danno.
I convenuti tutti si sono costituiti resistendo.
Il Tribunale di Ancona ha così deciso:
Accoglie la domanda, e condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno patito dagli attori, che liquida, per e , in euro 165.960 ciascuno;
e per Parte_1 Parte_2 Parte_5
euro 12 mila ciascuno. Condanna i convenuti in Parte_6 Parte_3 Parte_4
solido alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in euro 12678 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, esborsi ed onorari, ed oltre spese di Ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Hanno appellato la sentenza - - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
- - si sono costituiti i dottori Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
e Parte_7 Parte_8 Controparte_3
resistendo e gli ultimi tre proponendo appello incidentale.
Va subito chiarito che è destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità degli appelli incidentali, sollevata dall'appellante principale: l'appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art.334 c.p.c.
è ammissibile, nonostante sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, al fine di consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa pagina 2 di 9 della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr. Cass. 2022, n.
26139).
Poichè gli appelli incidentali criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari, pregiudizialmente dovranno essere delibati i relativi motivi, attenendo l'appello principale solo al quantum.
I motivi esposti dagli appellanti incidentali in parte si sovrappongono laddove vengono svolte critiche alla Ctu espletata nel giudizio di primo grado e alla motivazione esposta dal Tribunale, con riferimento anche agli esiti del procedimento penale R.G.N.R. N.9844/2012, originato dallo stesso fatto, lamentando la sola ltresì la violazione dell'art. 132 comma 3 n. 4 c.p.c. e dell'art. 3 della Legge 8 Pt_10
novembre 2012 n. 189 di conversione del c.d. Decreto Balduzzi n.158 del 13/9/2012 e dell'art. 2043
c.c..
La Corte reputa opportuno prendere le mosse dall'esame delle censure che lamentano violazione di legge, siccome suscettibili di erodere in radice l'ipotesi di responsabilità medica.
E dunque gli appellanti incidentali si dolgono che il Tribunale non abbia esplicitato in motivazione i principi di diritto applicati, e abbia del tutto omesso di considerare l'applicazione della legge Gelli,
(come ha modificato il precedente decreto Balduzzi).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le norme di cui si lamenta la mancata applicazione non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore (Corte di Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 28994 del 11 novembre 2019), onde discutendosi qui di fatti risalenti al 2011, prima dell'entrata in vigore delle norme asseritamente pretermesse, queste non sono applicabili.
Argomenta di seguito la he il procedimento penale R.G.N.R. N.9844/2012 aperto a seguito della Pt_10
denuncia-querela dei familiari della Sig.ra con provvedimento del 24-4-2013, è stato Parte_9
archiviato, quindi, essendo decaduto in via definitiva il procedimento penale ne deriva l'assoluta inammissibilità e/o improcedibilità, e/o irricevibilità delle avverse domande degli appellanti ed è comunque evidente che in mancanza dei presupposti per l'accertamento del reato penale di omicidio colposo ex art. 599 c.p., nessuna responsabilità per danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. ovvero ex artt. 1218 e 2049 c.c. può essere ascritta.
Considera la Corte che il provvedimento di archiviazione non potendo essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, neppure ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass. 2015, n. 13328) e pertanto il decreto di archiviazione non ostacola l'accertamento della responsabilità civile del personale medico (Cass. 2024 n. 2152).
pagina 3 di 9 Si possono quindi esaminare le critiche svolte a quella parte della sentenza che ha ritenuto, conformandosi agli esiti della Ctu, di riscontrare una negligenza dei medici.
Gli appellanti incidentali ritengono che sia esclusa la responsabilità dei sanitari, dalla semplice lettura dei dati presenti nella cartella clinica (ed in verità pacifici tra le parti) da cui emerge che:
a) in data 20/7/11 nel corso di una biopsia osteomidollare (BOM), che deve essere eseguita con un ago di metallo di circa 15 cm nella cresta iliaca posteriore e in modalità “coperta” (ovvero non a cielo aperto come un intervento chirurgico), fu lesionato un ramo posteriore (ed in stretta contiguità con la cresta iliaca) dell'arteria glutea dx.
b) la lesione comportò un immediato sanguinamento esterno, interrotto dalla semplice e breve (3 minuti) compressione manuale della zona biopsiata, ovvero la cresta iliaca posteriore dx.
c) le condizioni emodinamiche della paziente (polso e pressione arteriosa) e soprattutto l'emocromo prelevato a scopo prudenziale, dimostravano inequivocabilmente che, in quel momento, non era assolutamente in atto un'emorragia interna.
d) a scopo prudenziale, la paziente era comunque trattenuta nel Day Hospital del reparto e mantenuta in stretta osservazione clinica mediante controllo delle condizioni emodinamiche, ovvero pressione arteriosa, polso radiale e carotideo.
e) dopo 1 ora e 30 minuti (alle ore 10.30) dalla fine della procedura diagnostica, la pressione arteriosa si riduceva a 100/60 mmHg e compariva una tumefazione teso-elastica all'ipocondrio dx dell'addome; quadro clinico che era immediatamente correttamente interpretato dal personale medico come possibile
“ematoma retro peritoneale”;
f) dopo soli 15 minuti (ore 10.45) dalle modificazioni cliniche ed emodinamiche, la paziente era accompagnata dal medico responsabile del DH Clin. Medica (Dott. ) nella radiologia del Persona_1
Pronto Soccorso (piano 1) e sottoposta a TC addome d'urgenza con mezzo di contrasto che rilevava un
“ematoma pelvico rifornito da arteria glutea” (fine della procedura diagnostica ore 11.15);
g) dopo la stabilizzazione delle condizioni emodinamiche (indispensabile per il trasporto della paziente in condizioni di sicurezza) effettuata dal medico responsabile del DH Clinica Medica (Dott. Per_1
) nella Sala Emergenza del Pronto Soccorso, alle ore 12.15 la paziente era accompagnata sempre
[...]
dal medesimo dott. nella Radiologia Interventistica (piano 0) per essere sottoposta ad Persona_1
embolizzazione dell'arteria glutea dx;
h) l'emorragia era arrestata mediante embolizzazione dell'arteria glutea dx il 20/7/2013, alle ore 13.30;
i) immediatamente, la paziente era ricoverata dal medico responsabile del DH Clinica Medica Dott.
Lucchetti MM nella Medicina d'Urgenza per la presenza di “Ematoma retro peritoneale” e non pagina 4 di 9 emorragia in atto, al fine di essere adeguatamente controllata e monitorata in un reparto di medicina sub-intensiva;
j) il decesso avveniva in data 24/7/11, 4 giorni dopo l'arresto dell'asserita emorragia interna per embolia polmonare.
La stessa ricostruzione degli appellanti incidentali conferma che nel corso dell'esame è stata procurata la lesione di un ramo posteriore (ed in stretta contiguità con la cresta iliaca) dell'arteria glutea dx, degradando tuttavia l'evento a mera complicanza.
Non si può condividere che la lesione sia una mera complicanza, posto che risulta da un report dalla
Mayo Clinic, centro ematologico di eccellenza statunitense, che su 10.867 procedure ambulatoriali si è verificato un tasso di sanguinamento inferiore all'1% e meno del 2% dei pazienti ha richiesto un intervento medico nelle 24 ore successive.
In questo caso dalla storia clinica narrata si evince che la perforazione fu importante e necessitò di svariate manovre di cura.
La lesione è pertanto frutto di un chiaro errore.
Da tale errore è conseguito, come confermato dalla narrazione degli appellanti, il ricovero,
l'allettamento e da questo l'insorgenza dell'embolia che ha causato il decesso.
Non è stata offerta dagli appellanti alcuna altra possibile causa dell'embolia.
Ora, la Suprema Corte ha stabilito che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause (nella fattispecie l'errore commesso dagli appellati e la patologia sofferta dalla paziente), si devono applicare i criteri di ”probabilità prevalente” e del “più probabile che non”. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25884 del 02/09/2022; Sez. 3, Sentenza n. 26304 del
29/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 06/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013; Sez.
3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
Al riguardo, continua la Corte, la causalità materiale, o di fatto, consiste appunto nella dimostrazione del nesso che lega la condotta dell'autore dell'illecito all'evento dannoso. Tale rapporto è regolato dal principio della condicio sine qua non, cui si associa il correttivo della causalità adeguata, di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: l'evento dannoso deve essere la conseguenza della condotta, all'esito di un giudizio pagina 5 di 9 controfattuale ex post di eliminazione mentale (sublata causa, tollitur affectus), in base ad una prognosi postuma.
In ragione di tale ricostruzione, la relazione eziologica è esclusa nell'ipotesi in cui intervengano cause pregresse, simultanee o sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, innestando tali fattori, siano essi umani o naturali, delle serie causali autonome, idonee a recidere il nesso tra la condotta in contestazione e l'evento dannoso (c.d. causalità sorpassante o interrotta).
Ed invero, in tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della prova “del più probabile che non”, lo standard di c.d. certezza probabilistica, in materia civile, non può essere legato, in via esclusiva, alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021;
Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019; Sez. L, Sentenza n. 47 del 03/01/2017; Sez. 1, Sentenza n.
26042 del 23/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; S.U., Sentenza n. 576 del
11/01/2008).
Nel caso di specie, non è stata offerta alcuna ragione scientificamente dimostrata, circa il fatto che la embolia si sarebbe verificata per cause diverse dalla lesione e che la paziente sarebbe quindi deceduta a prescindere da questa.
Per il che, il nesso causale tra l'errore e la morte è conclamato.
Deve infine esaminarsi il motivo di doglianza per cui, tutt'al più, nella fattispecie l'errore medico avrebbe determinato una mera “perdita di chances”.
Si deduce al proposito che la era affetta, dal 2008 da sindrome di mielodisplastrica, che in Pt_9
pazienti di età corrispondente (71 anni) consente una aspettativa di vita di 2,2 anni: pertanto, nel 2011 la RA avrebbe dovuto già essere morta.
Si osserva che, in definitiva, tutti dobbiamo morire, e pertanto seguendo il ragionamento degli appellanti incidentali, ogni errore che cagioni morte determina perdita di chances.
Come reiteratamente spiegato dalla Cassazione (ex multis 2022 n. 31136) la perdita di chance, consiste nella perdita della possibilità del conseguimento di un risultato utile soltanto sperato, mentre nel caso di specie, l'errore non ha aggravato la malattia ma ha determinato la morte.
pagina 6 di 9 Per esemplificare rimanendo in ambito medico, se un paziente si reca in pronto soccorso denunciando affanno e lo dimettono diagnosticando un raffreddore, senza identificare l'infarto in corso, ove il decesso potesse essere evitato con la corretta diagnosi, vi sarebbe perdita di chances.
Ma se allo stesso paziente, nell'effettuare un prelievo ematico il medico sfonda un'arteria, non gli nega una chances, lo uccide.
E nel caso di specie è avvenuto proprio questo.
Si deve pertanto sottoporre ad esame l'appello principale, che lamenta il rigetto della domanda di ottenere jure ereditatis da parte degli eredi, il risarcimento del danno spettante a favore del marito della defunta, a sua volta deceduto prima dell'inizio di questa causa, e una insufficiente od omessa liquidazione delle altre voci di danno.
L'esame di questi motivi, assorbe anche quello delle doglianze degli appellanti incidentali, che criticano la sentenza per aver liquidato danni non dovuti o in misura eccessiva.
La prima questione riguarda la trasmissibilità agli eredi del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, negata dal primo giudice.
La sentenza va riformata sul punto. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato, anche di recente
(2024,n.17785) il principio per cui “Nel caso in cui la vittima secondaria muoia prima dell'instaurazione del giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale subito per lesione del rapporto parentale, il diritto mai richiesto in vita può essere trasmesso agli eredi come credito ereditario, perché già entrato nel patrimonio del "de cuius".
Dunque dovrà riconoscersi ai figli di (marito della defunta) e , il Persona_2 Pt_1 Pt_2
risarcimento a tale titolo nella misura più avanti liquidata, per il 50% ciascuno.
Si procede quindi alla liquidazione del danno.
Non si ritiene dimostrato che la RA, laddove fosse stata adeguatamente informata del rischio morte
(ed in disparte che tale evento si verifica nelle pratiche come quella di cui trattasi con l'incidenza di 1 su 100.000) avrebbe rinunciato all'intervento, ergo nulla spetta per la lesione al diritto di autodeterminazione (consenso informato).
Quanto al danno catastrofale, non è fornita la prova che nei quattro giorni trascorsi tra l'errore ed il decesso, la RA abbia avuto chiara percezione dell'infausto esito che avrebbe avuto la sua malattia.
Il danno parentale si deve determinare secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, come stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26300/2021.
Nella determinazione del danno, si deve poi tenere conto del fatto, pacifico, che la RA era affetta da sindrome mieloproliferativa con limitata aspettativa di vita residua.
pagina 7 di 9 Considerando che la aspettativa di vita media di una femmina è statisticamente indicata in 84 anni, e che la deceduta, sebbene più giovane, aveva al momento del decesso una aspettativa di un paio d' anni, in ragione della ricordata patologia, si prenderà come riferimento per l'età della vittima quella di anni
82 (anziché i 71 di età anagrafica ).
Le ricordate tabelle stabiliscono il valore punto in euro 11.356,15
coniuge: 20 punti per la relazione parentale, 2,5 per l'età del danneggiato (80 anni) Persona_2
1 per l'età della vittima e 4 per la convivenza: totale 27,5 x 11.356,15 = 312.294,12 e di questi 50%, pari ad euro 156.147,06 per ognuno, ai figli e . Pt_1 Pt_2
figlio convivente: 18 punti per la relazione parentale, 3 per l'età del danneggiato (44 Parte_1
anni), 1 per l'età della vittima e 4 per la convivenza: totale 26 x 11.356,15 = 295.259,90
figlia non convivente: 18 punti per la relazione parentale, 3 per l'età del danneggiato Parte_2
(48 anni) 1 per l'età della vittima: totale 22 x 11.356,15 = 249.835,30 nipote non convivente: 6 punti per la relazione parentale, 4 per l'età del danneggiato Parte_5
(23 anni) 1 per l'età della vittima: totale 11 x 11.356,15 = 124.917,65 nipote non convivente: 6 punti per la relazione parentale, 4,5 per l'età del danneggiato Parte_6
(19 anni) 1 per l'età della vittima: totale 11,5 x 11.356,15 = 130.595,72 nipote convivente: 6 punti per la relazione parentale, 4,5 per l'età del danneggiato (16 Parte_4
anni) 1 per l'età della vittima e 4 per la convivenza: totale 15,5 x 11.356,15 = 176.020,32 nipote convivente:6 punti per la relazione parentale, 5 per l'età del danneggiato (9 Parte_3
anni) 1 per l'età della vittima e 4 per la convivenza: totale 16 x 11.356,15 = 181.698,40
Sulle indicate somme non è dovuta rivalutazione, essendo determinate con riguardo alle tabelle attuali,
e quindi con valore già attualizzato, ma solo gli interessi legali dalla pubblicazione di questa sentenza al saldo.
Assorbito quindi ogni altro argomento, si deve integralmente rigettare l'appello incidentale proposto da
, e , con Parte_7 Parte_8 Controparte_3
conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed accogliere nei limiti di cui in motivazione, l'appello principale.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che vede soccombenti integralmente gli appellati, che dovranno quindi essere tenuti in solido al rimborso delle pagina 8 di 9 spese agli appellanti, come liquidate in dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione di valore coerente al danno liquidato.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ei confronti di Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_2
e
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, e sull'appello incidentale di questi ultimi tre Controparte_3
così provvede: accoglie l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna CP_2
e
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_3
in solido al pagamento in favore di.
[...]
euro 451.406,96 Parte_1
euro 405.982,36 Parte_2
euro 181.698,40 Parte_3
euro 176.020,32 Parte_4
euro 124.917,65 Parte_5
euro 130.595,72 Parte_6
oltre interessi legali dalla pubblicazione di questa sentenza al saldo.
Respinge l'appello incidentale di , e Parte_7 Parte_8 Controparte_3
ed accerta nei loro confronti la sussistenza dell'obbligo a versare un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Condanna , e Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Controparte_3
in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida a favore degli
[...]
appellanti considerati unica parte, per il primo grado in euro 37.951,00 oltre spese di Ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate e per l'appello in euro 24.064,00 oltre, per entrambi i gradi, 15%
Spese Generali, cassa avvocati ed I.V.A. di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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