Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2013, n. 26138
CASS
Sentenza 21 novembre 2013

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Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2013, n. 26138
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26138
    Data del deposito : 21 novembre 2013

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