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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 592/2023
PROMOSSA DA:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in AL ER (EN) alla via Roma n. 202 presso lo studio dell'Avv.
Caterina Cocuzza (C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-ATTORE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_1 C.F._3
nella qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra , nata a [...] Parte_2
(EN) il 31.10.1960 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Enna alla via Grimaldi C.F._4
n. 8 presso lo studio dell'Avv. Antonina Provitina (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._5
difende, giusta procura in atti
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attore ha precisato le conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con l'atto citazione in riassunzione, di seguito trascritte: “- ritenere e dichiarare che gli effetti dell'ordinanza presidenziale ex art. 708, 3° co. cpc, del 4.12.2014 (con cui veniva disposto, in via provvisoria, l'assegno di mantenimento pari a 150,00 € in favore della moglie ed a Parte_2
carico del ), decorrono dalla pronuncia medesima, ovvero dal 4.12.2014, e non dal deposito del Pt_1
ricorso introduttivo del giudizio, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza N.4450/2023. Conseguentemente, in riforma della sentenza di appello, - dichiarare che la (amministratore di sostegno della figlia ) non poteva agire esecutivamente per Pt_3 Parte_2
le 8 mensilità decorrenti dal 1.4.2014 al 30.11.2014. - dichiarare che il precetto notificato in data
16.09.2015, con decorrenza 31.03.2014 (data di deposito del ricorso per cessazione effetti civili matrimonio) per l'importo complessivo di € 3.019,96 (quindi per ben 18 mensilità | € 150/00 * 18 mesi= € 2.700/00|) è nullo e/o va annullato, atteso che l'importo effettivamente dovuto è pari a €
1500/00 (ovvero € 150/00 * 10 mensilità = 1.500/00) (di poi tra l'altro pagato, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento di veicolo ex art. 521 bis cpc allorché vennero corrisposti n. 3 assegni per un totale di € 2.800/00). - Per l'effetto, statuire sulle spese dei tre gradi di giudizio, dichiarando la soccombenza della controparte, con vittoria di spese e compensi dell'odierno istante, oltre spese generali ed accessori di legge, anche del presente grado di giudizio”.
La convenuta ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e di risposta, chiedendo di rigettare le richieste attoree e di condannare l'attore alle spese del giudizio o comunque compensare le spese sulla base della soccombenza reciproca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione pervenuto all' presso il Tribunale di Enna il 12.05.2023, l'attore ha CP_2
riassunto innanzi a codesto giudicante, ex art. 392 c.p.c., il giudizio di appello avverso la Sentenza n.
20/2016 del Giudice di Pace di Agira, a seguito della cassazione della Sentenza di appello n. 597/2019 resa dal Tribunale di Enna, in persona del Giudice dr.ssa Guarnera, secondo quanto disposto dalla
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4450/2023 pubblicata il 14.02.2023.
pagina 2 di 8 Raggiunta dall'atto di citazione in riassunzione, si è costituita in giudizio in data 10.10.2023, la sig.ra subentrata alla sig.ra in qualità di nuova amministratrice di sostegno CP_1 Controparte_3
della sig.ra Parte_2
Alla prima udienza del 09.01.2024, rilevata la natura documentale della causa, il G.I. ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da tutte le parti costituite.
È opportuno ripercorrere brevemente la vicenda processuale.
Nel corso del giudizio di divorzio, iscritto al n. 524/2014 R.G. – Tribunale di Enna, tra il sig. e Pt_1 sig.ra all'epoca rappresentata dalla sig.ra , madre e amministratrice di Parte_2 Controparte_3
sostegno della stessa, con Ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa in data 04-05.12.2014, il Tribunale di Enna poneva a carico del , nelle more del giudizio di divorzio, l'obbligo di contribuire al mantenimento Pt_1
della ex moglie (rinunciataria del mantenimento in fase di separazione come da scrittura privata del
27.05.1992 – cfr. pag. 9 dell'atto di opposizione a precetto) corrispondendo un assegno mensile dell'importo di € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
In virtù del suddetto titolo esecutivo, la sig.ra , nella spiegata qualità, notificava al sig. , Pt_3 Pt_1
in data 16.09.2015, atto di precetto del complessivo importo di € 3.019,00 (di cui € 2.700,00 per sorte capitale, ovvero € 150,00 per 18 mensilità) per il pagamento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per divorzio;
atto di precetto avverso il quale il Pt_1
proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Agira (giudizio iscritto al n. 22/2015), rilevando l'erroneità della somma precettata, atteso che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento non potesse farsi retroagire alla data del deposito del ricorso per divorzio
(31.03.2014) ma decorresse dalla pronuncia dell'Ordinanza ex art. 708 c.p.c., ossia dal 04.12.2014, nonché evidenziando i numerosi tentativi di effettuare l'accredito della somma che non consentivano di considerare imputabile al medesimo il ritardo nel pagamento.
Il Giudice di Pace di Agira, con Sentenza n. 20/2016 dell'01-06.06.2016, accoglieva l'opposizione, ritenendo che gli effetti dell'ordinanza presidenziale, in mancanza di diversa specificazione, dovessero ritenersi decorrenti dalla pronuncia della stessa e, pertanto, annullava l'atto di precetto, con condanna pagina 3 di 8 dell'opposta al pagamento di complessivi € 905,28, di cui € 135,28 per spese ed € 770,00 per compensi del giudizio, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agira, la sig.ra , nella spiegata qualità, proponeva Pt_3
appello (giudizio iscritto al n. 1130/2016 R.G. – Tribunale di Enna), accolto con la Sentenza n.
597/2019 del 19.11.2019.
Segnatamente, la sentenza di secondo grado ha accolto il primo motivo di appello e rilevato che è vero che la sentenza di divorzio ha natura costitutiva del diritto all'assegno divorzile che, appunto, decorre dalla relativa pronuncia, salvo il potere del giudice - espressamente previsto dall'art. 4, comma 13, della L. 898/1970 - di farne decorrere gli effetti anticipatamente, ossia dalla data della domanda, ma che è pur vero che “il diritto del coniuge divorziando a percepire un assegno provvisorio da parte dell'altro coniuge, nella misura determinata nella fase presidenziale del giudizio di divorzio, non trae origine da una pronuncia costitutiva, ma è connesso ad uno status del quale la parte è già titolare
(ossia quello di coniuge separato, in procinto di divorziare)” e che, in buona sostanza, il provvedimento presidenziale provvisorio “viene emesso sul presupposto della perdurante vigenza del regime di separazione e in funzione dell'esigenza di adeguare il diritto alla somministrazione di un contributo in denaro e l'entità di esso agli eventuali mutamenti, intervenuti nelle more”, dovendo ritenere “sempre ammissibile la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio (Cass. I, 24 agosto 1994, n. 7488. cfr. anche Cass. 1 agosto 1986 n. 4915)”.
La medesima sentenza ha accolto anche il secondo motivo di appello “essendo del tutto irrilevante lo stato di buona fede dell'onerato, il quale non ha provato - e neppure allegato - di aver effettuato il versamento delle somme dovute e che tali somme non sono state accreditate per errata indicazione delle coordinate del conto corrente fornitegli per conto della beneficiaria” osservando che, ad ogni modo, “giammai potrebbe ravvisarsi in tale circostanza un'ipotesi di impossibilità della prestazione, con conseguente effetto liberatorio per il debitore”.
Il Giudice d'appello ha quindi annullato la sentenza di primo grado e ritenuto valido l'atto di precetto
“per la minor somma di euro 219,00, pari alla differenza ancora dovuta”.
In punto di spese, la sentenza di appello ha condannato il sig. a pagare all'appellante le spese Pt_1
processuali del primo grado, liquidate in complessivi € 700,00, oltre accessori di legge e a pagina 4 di 8 corrispondere all'Erario le spese del grado di appello, essendo stata ammessa l'appellante al patrocinio a spese dello Stato, liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza, il sig. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Pt_1
La Sentenza n. 4450/2023 della Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e il terzo, ritenendo che il quarto motivo, relativo alle spese di lite, fosse assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato, “per la decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità”.
Con il primo motivo di ricorso, il sig. si doleva della violazione e falsa applicazione dell'art. 4 Pt_1 della Legge n. 898/1970 e dell'art. 708 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'obbligo di pagamento dovesse decorrere non dalla data del provvedimento presidenziale, ma dalla data della domanda giudiziale;
decisione non in linea con la giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui i provvedimenti urgenti nella fase presidenziale e istruttoria sono destinati a sovrapporsi (o assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o dal momento in cui ne è disposta la decorrenza.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso con la seguente motivazione: “Invero, risulta contraria alla consolidata giurisprudenza di questa Corte l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'adozione - nel giudizio divorzile - dei provvedimenti presidenziali in ordine al trattamento economico del divorziando, essendo connessi allo “status” di parte di quel processo, farebbe, per ciò solo, decorrere gli effetti del disposto trattamento dal momento della domanda. Per contro, ancora nella più recente giurisprudenza di questa Corte, si trova enunciato un principio opposto, ovvero quello secondo cui la regola generale - proprio perché “l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo «status» delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale” - comporta che siano i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione quelli che “continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale”, salvo, però “il temperamento”, previsto dall'art. 4, comma 13, della legge 1° dicembre
1970, n. 898, che consente al giudice del processo divorzile di sostituirli con quelli presidenziali o
pagina 5 di 8 istruttori e di “anticiparne la decorrenza”, purché “con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 15 febbraio 2021, n. 3852, Rv.
660723-01; nel medesimo senso già Cass. Sez. 1, sent. 27 marzo 2020, n. 7547, secondo cui “i provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria” sono “destinati a sovrapporsi”, e “ad assorbire”, quelli adottati in sede di separazione “solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza”, ciò che conferma, dunque, che una diversa decorrenza, rispetto al momento dell'adozione, richiede una specifica statuizione)”.
Il sig. ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a codesto giudicante, giudice del rinvio. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rendono necessarie alcune precisazioni.
Sebbene il avesse richiesto la cassazione della sentenza anche per i rilevati tentativi dello stesso Pt_1
di effettuare i pagamenti, il secondo ed il terzo motivo di ricorso per cassazione non hanno trovato accoglimento.
Pertanto, sono passate in giudicato le statuizioni contenute nella Sentenza n. 597/2019 del Tribunale di
Enna concernenti il secondo motivo di appello, ovvero le statuizioni circa l'irrilevanza dei dedotti tentativi del di effettuare il pagamento delle somme nonché la statuizione circa l'inconducibilità Pt_1 dell'assunto ad una ipotesi di impossibilità della prestazione, con conseguente effetto liberatorio per il debitore.
Passando, quindi, all'oggetto del presente giudizio di rinvio, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, occorre disporre l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, annullare parzialmente l'atto di precetto notificato al sig. in data 16.09.2015, atteso che Pt_1
l'obbligo del di corrispondere alla moglie, nelle more del giudizio di divorzio, l'assegno di Pt_1 mantenimento di € 150,00 mensili decorreva dalla pronuncia dell'ordinanza presidenziale che lo ha disposto, ovvero dal 04.12.2014, e che, pertanto, le mensilità richiedibili con l'atto di precetto non fossero diciotto, ossia quelle relative al periodo indicato in precetto (“05.04.2014 – 05.09.2015”), ma soltanto dieci, ossia solo quelle relative al periodo 05.12.2014 – 05.09.2015.
Di talché, trova accoglimento il primo motivo di opposizione a precetto che ne determina l'annullamento parziale.
pagina 6 di 8 Invero, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; da ultimo, Cass., Sez
I, Ord. n. 20238 del 22/07/2024).
L'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sostanza, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Nella fattispecie a mani, con l'atto di precetto opposto era possibile intimare esclusivamente il pagamento della complessiva somma di € 1.500,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, oltre ancora i compensi nella misura liquidata nell'atto di precetto (€ 243,00, oltre accessori di legge), considerato che sul parametro utilizzato in precetto (valori massimi) è sceso il giudicato.
In punto di spese, “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cassazione civile sez. I, 09/10/2015, n. 20289; Cassazione civile sez. II,
13/06/2018, n. 15506; da ultimo, Cassazione civile, SS.UU., 08/11/2022, n. 32906).
Nella fattispecie a mani, con l'originario atto di opposizione a precetto, il sig. non ha mai negato Pt_1 la debenza della sorte capitale di € 1.500,00, peraltro nelle more corrisposta, ma ha insistito per l'eccessività della sorte precettata.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, che ha visto la vittoria sostanziale dell'opponente in relazione al motivo principale di opposizione a precetto, ovvero l'eccessività della somma richiesta con l'atto di precetto opposto, le spese processuali vanno poste a carico dell'opposta e si liquidano complessivamente, come in dispositivo, individuando il valore della causa in relazione alla somma pagina 7 di 8 infondatamente richiesta dall'opposta, pari ad € 1.200,00 (c.d. principio del disputatum: Cass. n.
5381/2006, n. 16707/2004, n. 13113/2004, n. 2407/1998, n. 2477/1986, richiamate da Cass. civ. n.
15857/2019), avendo a riferimento i parametri minimi vigenti ratione temporis, salvo che per il giudizio di legittimità cui si è ritenuto di applicare i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, in concreto non espletata in nessuna fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
592/2023:
- Accoglie l'opposizione all'atto di precetto notificato al sig. il 16.09.2015 e, per Parte_1
l'effetto, dispone l'annullamento parziale del suddetto atto di precetto in relazione alla somma non dovuta di € 1.200,00;
- Condanna nella qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra alla CP_1 Parte_2
refusione delle spese processuali in favore del sig. che liquida, in relazione a tutte le Parte_1
fasi del giudizio, in complessivi € 3.974,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 5 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 592/2023
PROMOSSA DA:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in AL ER (EN) alla via Roma n. 202 presso lo studio dell'Avv.
Caterina Cocuzza (C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-ATTORE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_1 C.F._3
nella qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra , nata a [...] Parte_2
(EN) il 31.10.1960 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Enna alla via Grimaldi C.F._4
n. 8 presso lo studio dell'Avv. Antonina Provitina (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._5
difende, giusta procura in atti
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attore ha precisato le conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con l'atto citazione in riassunzione, di seguito trascritte: “- ritenere e dichiarare che gli effetti dell'ordinanza presidenziale ex art. 708, 3° co. cpc, del 4.12.2014 (con cui veniva disposto, in via provvisoria, l'assegno di mantenimento pari a 150,00 € in favore della moglie ed a Parte_2
carico del ), decorrono dalla pronuncia medesima, ovvero dal 4.12.2014, e non dal deposito del Pt_1
ricorso introduttivo del giudizio, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza N.4450/2023. Conseguentemente, in riforma della sentenza di appello, - dichiarare che la (amministratore di sostegno della figlia ) non poteva agire esecutivamente per Pt_3 Parte_2
le 8 mensilità decorrenti dal 1.4.2014 al 30.11.2014. - dichiarare che il precetto notificato in data
16.09.2015, con decorrenza 31.03.2014 (data di deposito del ricorso per cessazione effetti civili matrimonio) per l'importo complessivo di € 3.019,96 (quindi per ben 18 mensilità | € 150/00 * 18 mesi= € 2.700/00|) è nullo e/o va annullato, atteso che l'importo effettivamente dovuto è pari a €
1500/00 (ovvero € 150/00 * 10 mensilità = 1.500/00) (di poi tra l'altro pagato, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento di veicolo ex art. 521 bis cpc allorché vennero corrisposti n. 3 assegni per un totale di € 2.800/00). - Per l'effetto, statuire sulle spese dei tre gradi di giudizio, dichiarando la soccombenza della controparte, con vittoria di spese e compensi dell'odierno istante, oltre spese generali ed accessori di legge, anche del presente grado di giudizio”.
La convenuta ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e di risposta, chiedendo di rigettare le richieste attoree e di condannare l'attore alle spese del giudizio o comunque compensare le spese sulla base della soccombenza reciproca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione pervenuto all' presso il Tribunale di Enna il 12.05.2023, l'attore ha CP_2
riassunto innanzi a codesto giudicante, ex art. 392 c.p.c., il giudizio di appello avverso la Sentenza n.
20/2016 del Giudice di Pace di Agira, a seguito della cassazione della Sentenza di appello n. 597/2019 resa dal Tribunale di Enna, in persona del Giudice dr.ssa Guarnera, secondo quanto disposto dalla
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4450/2023 pubblicata il 14.02.2023.
pagina 2 di 8 Raggiunta dall'atto di citazione in riassunzione, si è costituita in giudizio in data 10.10.2023, la sig.ra subentrata alla sig.ra in qualità di nuova amministratrice di sostegno CP_1 Controparte_3
della sig.ra Parte_2
Alla prima udienza del 09.01.2024, rilevata la natura documentale della causa, il G.I. ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da tutte le parti costituite.
È opportuno ripercorrere brevemente la vicenda processuale.
Nel corso del giudizio di divorzio, iscritto al n. 524/2014 R.G. – Tribunale di Enna, tra il sig. e Pt_1 sig.ra all'epoca rappresentata dalla sig.ra , madre e amministratrice di Parte_2 Controparte_3
sostegno della stessa, con Ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa in data 04-05.12.2014, il Tribunale di Enna poneva a carico del , nelle more del giudizio di divorzio, l'obbligo di contribuire al mantenimento Pt_1
della ex moglie (rinunciataria del mantenimento in fase di separazione come da scrittura privata del
27.05.1992 – cfr. pag. 9 dell'atto di opposizione a precetto) corrispondendo un assegno mensile dell'importo di € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
In virtù del suddetto titolo esecutivo, la sig.ra , nella spiegata qualità, notificava al sig. , Pt_3 Pt_1
in data 16.09.2015, atto di precetto del complessivo importo di € 3.019,00 (di cui € 2.700,00 per sorte capitale, ovvero € 150,00 per 18 mensilità) per il pagamento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per divorzio;
atto di precetto avverso il quale il Pt_1
proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Agira (giudizio iscritto al n. 22/2015), rilevando l'erroneità della somma precettata, atteso che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento non potesse farsi retroagire alla data del deposito del ricorso per divorzio
(31.03.2014) ma decorresse dalla pronuncia dell'Ordinanza ex art. 708 c.p.c., ossia dal 04.12.2014, nonché evidenziando i numerosi tentativi di effettuare l'accredito della somma che non consentivano di considerare imputabile al medesimo il ritardo nel pagamento.
Il Giudice di Pace di Agira, con Sentenza n. 20/2016 dell'01-06.06.2016, accoglieva l'opposizione, ritenendo che gli effetti dell'ordinanza presidenziale, in mancanza di diversa specificazione, dovessero ritenersi decorrenti dalla pronuncia della stessa e, pertanto, annullava l'atto di precetto, con condanna pagina 3 di 8 dell'opposta al pagamento di complessivi € 905,28, di cui € 135,28 per spese ed € 770,00 per compensi del giudizio, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agira, la sig.ra , nella spiegata qualità, proponeva Pt_3
appello (giudizio iscritto al n. 1130/2016 R.G. – Tribunale di Enna), accolto con la Sentenza n.
597/2019 del 19.11.2019.
Segnatamente, la sentenza di secondo grado ha accolto il primo motivo di appello e rilevato che è vero che la sentenza di divorzio ha natura costitutiva del diritto all'assegno divorzile che, appunto, decorre dalla relativa pronuncia, salvo il potere del giudice - espressamente previsto dall'art. 4, comma 13, della L. 898/1970 - di farne decorrere gli effetti anticipatamente, ossia dalla data della domanda, ma che è pur vero che “il diritto del coniuge divorziando a percepire un assegno provvisorio da parte dell'altro coniuge, nella misura determinata nella fase presidenziale del giudizio di divorzio, non trae origine da una pronuncia costitutiva, ma è connesso ad uno status del quale la parte è già titolare
(ossia quello di coniuge separato, in procinto di divorziare)” e che, in buona sostanza, il provvedimento presidenziale provvisorio “viene emesso sul presupposto della perdurante vigenza del regime di separazione e in funzione dell'esigenza di adeguare il diritto alla somministrazione di un contributo in denaro e l'entità di esso agli eventuali mutamenti, intervenuti nelle more”, dovendo ritenere “sempre ammissibile la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio (Cass. I, 24 agosto 1994, n. 7488. cfr. anche Cass. 1 agosto 1986 n. 4915)”.
La medesima sentenza ha accolto anche il secondo motivo di appello “essendo del tutto irrilevante lo stato di buona fede dell'onerato, il quale non ha provato - e neppure allegato - di aver effettuato il versamento delle somme dovute e che tali somme non sono state accreditate per errata indicazione delle coordinate del conto corrente fornitegli per conto della beneficiaria” osservando che, ad ogni modo, “giammai potrebbe ravvisarsi in tale circostanza un'ipotesi di impossibilità della prestazione, con conseguente effetto liberatorio per il debitore”.
Il Giudice d'appello ha quindi annullato la sentenza di primo grado e ritenuto valido l'atto di precetto
“per la minor somma di euro 219,00, pari alla differenza ancora dovuta”.
In punto di spese, la sentenza di appello ha condannato il sig. a pagare all'appellante le spese Pt_1
processuali del primo grado, liquidate in complessivi € 700,00, oltre accessori di legge e a pagina 4 di 8 corrispondere all'Erario le spese del grado di appello, essendo stata ammessa l'appellante al patrocinio a spese dello Stato, liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza, il sig. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Pt_1
La Sentenza n. 4450/2023 della Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e il terzo, ritenendo che il quarto motivo, relativo alle spese di lite, fosse assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato, “per la decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità”.
Con il primo motivo di ricorso, il sig. si doleva della violazione e falsa applicazione dell'art. 4 Pt_1 della Legge n. 898/1970 e dell'art. 708 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'obbligo di pagamento dovesse decorrere non dalla data del provvedimento presidenziale, ma dalla data della domanda giudiziale;
decisione non in linea con la giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui i provvedimenti urgenti nella fase presidenziale e istruttoria sono destinati a sovrapporsi (o assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o dal momento in cui ne è disposta la decorrenza.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso con la seguente motivazione: “Invero, risulta contraria alla consolidata giurisprudenza di questa Corte l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'adozione - nel giudizio divorzile - dei provvedimenti presidenziali in ordine al trattamento economico del divorziando, essendo connessi allo “status” di parte di quel processo, farebbe, per ciò solo, decorrere gli effetti del disposto trattamento dal momento della domanda. Per contro, ancora nella più recente giurisprudenza di questa Corte, si trova enunciato un principio opposto, ovvero quello secondo cui la regola generale - proprio perché “l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo «status» delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale” - comporta che siano i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione quelli che “continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale”, salvo, però “il temperamento”, previsto dall'art. 4, comma 13, della legge 1° dicembre
1970, n. 898, che consente al giudice del processo divorzile di sostituirli con quelli presidenziali o
pagina 5 di 8 istruttori e di “anticiparne la decorrenza”, purché “con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 15 febbraio 2021, n. 3852, Rv.
660723-01; nel medesimo senso già Cass. Sez. 1, sent. 27 marzo 2020, n. 7547, secondo cui “i provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria” sono “destinati a sovrapporsi”, e “ad assorbire”, quelli adottati in sede di separazione “solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza”, ciò che conferma, dunque, che una diversa decorrenza, rispetto al momento dell'adozione, richiede una specifica statuizione)”.
Il sig. ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a codesto giudicante, giudice del rinvio. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rendono necessarie alcune precisazioni.
Sebbene il avesse richiesto la cassazione della sentenza anche per i rilevati tentativi dello stesso Pt_1
di effettuare i pagamenti, il secondo ed il terzo motivo di ricorso per cassazione non hanno trovato accoglimento.
Pertanto, sono passate in giudicato le statuizioni contenute nella Sentenza n. 597/2019 del Tribunale di
Enna concernenti il secondo motivo di appello, ovvero le statuizioni circa l'irrilevanza dei dedotti tentativi del di effettuare il pagamento delle somme nonché la statuizione circa l'inconducibilità Pt_1 dell'assunto ad una ipotesi di impossibilità della prestazione, con conseguente effetto liberatorio per il debitore.
Passando, quindi, all'oggetto del presente giudizio di rinvio, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, occorre disporre l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, annullare parzialmente l'atto di precetto notificato al sig. in data 16.09.2015, atteso che Pt_1
l'obbligo del di corrispondere alla moglie, nelle more del giudizio di divorzio, l'assegno di Pt_1 mantenimento di € 150,00 mensili decorreva dalla pronuncia dell'ordinanza presidenziale che lo ha disposto, ovvero dal 04.12.2014, e che, pertanto, le mensilità richiedibili con l'atto di precetto non fossero diciotto, ossia quelle relative al periodo indicato in precetto (“05.04.2014 – 05.09.2015”), ma soltanto dieci, ossia solo quelle relative al periodo 05.12.2014 – 05.09.2015.
Di talché, trova accoglimento il primo motivo di opposizione a precetto che ne determina l'annullamento parziale.
pagina 6 di 8 Invero, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; da ultimo, Cass., Sez
I, Ord. n. 20238 del 22/07/2024).
L'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sostanza, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Nella fattispecie a mani, con l'atto di precetto opposto era possibile intimare esclusivamente il pagamento della complessiva somma di € 1.500,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, oltre ancora i compensi nella misura liquidata nell'atto di precetto (€ 243,00, oltre accessori di legge), considerato che sul parametro utilizzato in precetto (valori massimi) è sceso il giudicato.
In punto di spese, “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cassazione civile sez. I, 09/10/2015, n. 20289; Cassazione civile sez. II,
13/06/2018, n. 15506; da ultimo, Cassazione civile, SS.UU., 08/11/2022, n. 32906).
Nella fattispecie a mani, con l'originario atto di opposizione a precetto, il sig. non ha mai negato Pt_1 la debenza della sorte capitale di € 1.500,00, peraltro nelle more corrisposta, ma ha insistito per l'eccessività della sorte precettata.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, che ha visto la vittoria sostanziale dell'opponente in relazione al motivo principale di opposizione a precetto, ovvero l'eccessività della somma richiesta con l'atto di precetto opposto, le spese processuali vanno poste a carico dell'opposta e si liquidano complessivamente, come in dispositivo, individuando il valore della causa in relazione alla somma pagina 7 di 8 infondatamente richiesta dall'opposta, pari ad € 1.200,00 (c.d. principio del disputatum: Cass. n.
5381/2006, n. 16707/2004, n. 13113/2004, n. 2407/1998, n. 2477/1986, richiamate da Cass. civ. n.
15857/2019), avendo a riferimento i parametri minimi vigenti ratione temporis, salvo che per il giudizio di legittimità cui si è ritenuto di applicare i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, in concreto non espletata in nessuna fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
592/2023:
- Accoglie l'opposizione all'atto di precetto notificato al sig. il 16.09.2015 e, per Parte_1
l'effetto, dispone l'annullamento parziale del suddetto atto di precetto in relazione alla somma non dovuta di € 1.200,00;
- Condanna nella qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra alla CP_1 Parte_2
refusione delle spese processuali in favore del sig. che liquida, in relazione a tutte le Parte_1
fasi del giudizio, in complessivi € 3.974,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 5 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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