Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 18936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18936 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2023
N. 18936/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09179/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9179 del 2023, proposto da
NI OP, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Antida Vitagliano Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi con decreto di accoglimento n. cron. 15864/15 del 14.09.2015 – REP. 9631/2015 – R.G.V.G. 9631/2015 –, depositato in Cancelleria il 26.11.2015 della Corte d’Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Teresa Mirra, munito di formula esecutiva rilasciata dalla Corte d’Appello di Roma in data 15.01.2016, ritualmente notificato in data 30.05.2017, recante la condanna del Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.500,00 oltre interessi legali dal 25.7.2014 al saldo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letto il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale il ricorrente (interessato alla liquidazione della equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001) ha lamentato l’inottemperanza al decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma distinto in epigrafe e divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;
Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti, non sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo all’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies L. n. 89/2001, consistente nei sei mesi dall’invio di tale documentazione, il quale per la sua natura speciale assorbe altresì il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2021 n. 1423);
Considerato che l’intimato Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, depositando però una relazione del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Direzione dei Servizi del Tesoro Affari Legali Legge Pinto del Ministero intimato, con la quale si rappresenta che: “Orbene, nel caso di specie, il termine semestrale concesso all’Amministrazione per adempiere non è mai cominciato a decorrere stante il mancato invio della documentazione propedeutica e, per l’effetto, salvo prova dell’effettiva avvenuta trasmissione, il ricorso in ottemperanza non poteva essere proposto.”.
Considerato che tale circostanza non è stata in concreto contestata dalla parte ricorrente e che assume rilevanza ostativa per la regolarità della dichiarazione ex art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001;
Ritenuto, altresì, che nel caso di specie abbia valore dirimente quanto disposto con il successivo Decr. del 28/10/2016, contenente approvazione dei modelli di dichiarazione da rilasciare da parte del creditore alla amministrazione debitrice di somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'articolo 5-sexies, legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni, e precisamente con l’art. 2, comma 2, nel quale è stato prescritto che ai predetti modelli deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
b) copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante;
c) copia di ogni altro documento espressamente menzionato nei moduli come sopra approvati.
Considerato, pertanto, che la surrichiamata carenza documentale, verificabile per tabulas, risulta ostativa ai fini della corresponsione da parte dell’Amministrazione intimata delle somme indicate nel titolo di cui la parte ricorrente chiede l’esecuzione (cfr. TAR Lazio, Sezione II Ter, 28 settembre 2020 n. 9834).
Considerato, infine, che, per omissione dalla parte istante, non si è perfezionato lo spatium temporis accordato all’Amministrazione per eseguire, perché esso non ha mai avuto inizio e che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. da ultimo fra le tante, la decisione della sezione n. 14806 del 23 dicembre 2019).
Ritenuto, infine, che la natura in rito della presente decisione e la costituzione con atto di mera forma della parte intimata giustificano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Igor Nobile, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO