Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2024, proposto da
DE EG, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Appiano Gentile, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della richiesta di documentazione integrativa ex art. 19 comma 3 della Legge 241/90 a firma del Responsabile del procedimento e dell'Ufficio Tecnico Comunale, trasmessa via pec in data 20.12.2023, recante quale oggetto “S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire Prot. Gen. n. 10006 pratica n. SCIAS4031 del 24/08/2023 per “ristrutturazione edilizia con accorpamento di unità immobiliari, anche in variante alla S.C.I.A. S3481/2019, con parziale demolizione e ricostruzione per interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico. si precisa che, per l'allineamento delle falde del tetto ci si avvale di quanto previsto all'art. 4 della legge 31/2014, come da relazione allegata relativa all'immobile sito in Via Valle 10 - Fg. 1 Map. 3051,5330- Sez. 1Fg. 8 Map. 2766 Sub. 4/8/701”, in particolare, ma non solo, con riferimento alla richiesta di conformare il progetto depositato ai pareri resi dalla Commissione Edilizia nella seduta n. 10 del 18.12.2023 e dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta n. 11 del 18.12.2023, recanti la prescrizione di [..] ricondurre le sei nuove aperture sul prospetto sud alle dimensioni e tipologia di quella della porta finestra al piano primo della parte già ristrutturata (cm 140 di larghezza) con ante a battente [..];
- in ogni caso, del verbale della Commissione Edilizia del Comune di Appiano Gentile, reso nella seduta n. 10 del 18.12.2023 e del verbale della Commissione del paesaggio del Comune di Appiano Gentile, reso nella seduta n. 11 del 18.12.2023 entrambi trasmessi con comunicazione pec in data 15.1.2024, protocollo partenza n. 672/2024, in evasione all'istanza di accesso agli atti del 4.1.2024 protocollo 83;
- e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, antecedente, conseguente e connesso, ancorché conosciuto, ivi compreso, per l'occorrenza, le precedenti richieste di documentazione integrativa ex art. 19 comma 3 della Legge 241/90 a firma del Responsabile del procedimento e dell'Ufficio Tecnico Comunale, trasmesse via pec rispettivamente in data 22.09.2023 e 31.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Appiano Gentile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. DE EG, in data 24.8.2023, ha presentato al Comune di Appiano Gentile una SCIA, alternativa al permesso di costruire ex art. 23, d.P.R. n. 380/2001, per realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato di sua proprietà.
Il Comune di Appiano Gentile ha inviato al sig. EG due richieste di documentazione integrativa il 22.9.2023 e il 31.10.2303, e, con nota del 20.12.2023, ha chiesto ulteriore documentazione e di conformare il progetto alla prescrizione dettata con i pareri resi dalla commissione edilizia nella seduta n. 10 del 18.12.2023 e dalla commissione per il paesaggio nella seduta n. 11 del 18.12.2023, e cioè di “ricondurre le sei nuove aperture sul prospetto sud alle dimensioni e tipologia di quella della porta finestra al piano primo della parte già ristrutturata (cm 140 di larghezza) con ante a battente”.
Con il ricorso in epigrafe il sig. EG ha impugnato la nota comunale, i due pareri e le precedenti richieste di documentazione integrativa del 22.9.2023 e del 31.10.2023.
Queste le censure dedotte:
I. violazione di legge, sotto plurimi profili, con riferimento all’art. 19 commi 3 e 6 bis, Legge 241/90; all’art. 2 comma 8 bis della Legge 241/90. Ancora, violazione di Legge con riferimento all’art. 1 della Legge 241/90. Eccesso di potere per sviamento;
II. eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, travisamento dei luoghi e dello stato dei fabbricati, violazione del principio di proporzionalità, anche con riferimento all'art. 9 del vigente Regolamento edilizio comunale;
III. violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 2, Legge 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione, lealtà, di tutela dell’affidamento e collaborazione, carenza di motivazione e conflitto d’interessi ex art 6 bis Legge 241/90.
Si è costituito in giudizio il Comune di Appiano Gentile, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 26.3.2024 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta a fronte di una celere fissazione del merito.
All’udienza del 27 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotto che la seconda e la terza richiesta di documentazione integrativa, trasmesse dal Comune in data 31.10.2023 ed in data 20.12.2023, sarebbero illegittime per la violazione dei termini previsti all’art. 19, commi 3 e 6 bis della legge 241/90, dell’art. 2, c. 8 bis, l. n. 241/1990 e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, l. n. 241/1990.
Il motivo è infondato.
L'art. 5, comma 2, lett. c), d.l. n. 70/2011, convertito con l. n. 106/2011, esclude che l'art. 19 della l. n. 241/1990 possa trovare applicazione alle denunce di inizio attività in materia edilizia che siano alternative o sostitutive al permesso di costruire.
Nel caso di specie il ricorrente ha presentato una SCIA che ha espressamente qualificato come alternativa al permesso di costruire, qualificazione che è stata contestata inammissibilmente solo con le memorie depositate in vista dell’udienza.
Pertanto, pur se il Comune, nelle richieste di integrazione e di modifiche progettuali, ha richiamato la previsione di cui all’art. 19, c. 3, l. n. 241/1990, non si può affermare che si sia formato il silenzio assenso sulla SCIA.
Infine, quanto contestato dal ricorrente con le memorie depositate in giudizio in merito alla violazione dell’art. 23, d.P.R. n. 380/2001 integra censura nuova, inammissibile poiché sollevata per la prima volta con memoria non notificata.
Con il secondo motivo viene dedotto che la prescrizione di una larghezza massima di 140 cm delle aperture, dettata con la terza richiesta di integrazioni, sarebbe viziata per contraddittorietà con le precedenti richieste.
Secondo la difesa dell’amministrazione comunale la pluralità di richieste di adeguamento del progetto sarebbe, invece, dovuta al mancato recepimento da parte del ricorrente delle indicazioni che erano state date sin dai primi pareri espressi nel settembre 2023 in punto di suddivisione e allineamento delle aperture.
Il motivo è fondato.
Il Comune ha inviato al ricorrente tre richieste di integrazione documentale e di modifiche progettuali basate su altrettanti pareri della commissione per il paesaggio e della commissione edilizia.
Con la prima richiesta di integrazioni - basata sul parere espresso dalla commissione del paesaggio nella seduta n. 8 del 18.09.2023 e sul parere della commissione edilizia espresso nella seduta n. 7 del 20.9.2023 - il Comune aveva dettato la generica prescrizione di “valutare la suddivisione e l’allineamento delle aperture” (all. C del ricorrente).
La seconda richiesta è stata emessa a seguito del parere espresso dalla commissione edilizia nella seduta n. 9 del 30.13.2023 e dalla commissione per il paesaggio nella seduta n. 10 del 30.10.2023, in cui, dopo avere dato atto del recepimento di alcune osservazioni, viene affermato che “ciò nonostante si ritiene che sia necessario rivedere comunque dimensioni, tipologia e allineamenti delle nuove sei aperture sul prospetto sud richiedendo di uniformarle come dimensioni e allineandole” (all. D del ricorrente).
Solo con la terza richiesta di integrazioni il Comune – dopo avere richiamato il parere reso dalla Commissione edilizia nella seduta n. 10 del 18.12.2023 e dalla Commissione per il paesaggio nella seduta n. 11 del 18.12.2023 – ha dettato la specifica prescrizione “di ricondurre le sei nuove aperture sul prospetto sud alle dimensioni e tipologia di quella della porta finestra al piano primo della parte già ristrutturata (cm 140 di larghezza) con ante a battente”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’amministrazione resistente, la prescrizione da ultimo dettata non è riconducibile a quanto richiesto con pareri espressi nel settembre 2023, con cui veniva prescritta, genericamente, una modifica alla suddivisione e all’allineamento delle aperture, senza fare alcun riferimento alle dimensioni delle stesse.
Anche con la seconda richiesta il Comune si è limitato a specificare la precedente prescrizione con la ragionevole richiesta di uniformare le dimensioni delle aperture, senza tuttavia prescrivere alcuna specifica misura.
L’ulteriore prescrizione di una larghezza massima di 140 cm delle aperture è viziata, avendo il Comune già consumato il proprio potere con le precedenti richieste di adeguamento progettuale.
L’amministrazione, nell’esprimere il proprio parere su un progetto, è invero tenuta ad esaminarlo nella sua interezza, dettando, sin da subito, tutte le prescrizioni, con il grado di dettaglio ritenuto necessario, e non ne può introdurne successivamente di ulteriori, pena un intollerabile aggravamento del procedimento.
Non può, infine, condividersi neppure l’affermazione della difesa dell’amministrazione resistente secondo cui il ricorrente avrebbe mantenuto sostanzialmente immutate le aperture: al contrario, le modifiche apportate al progetto emergono dal raffronto delle tavole depositate in giudizio (doc. 5, 15 e 21 del Comune).
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite. Per l’effetto la nota del 20.12.2023 deve essere annullata nella parte in cui detta la prescrizione relativa alle dimensioni delle sei nuove aperture sul prospetto sud.
Quanto alle spese il Collegio, in considerazione dell’infondatezza del primo motivo di ricorso, ritiene sussistere giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del 20.12.2023 nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO