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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. N. 4696/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione prima civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente
Dott.ssa Chiara di Credico, Giudice rel.
Dott.ssa Fortunata Esposito, Giudice nel procedimento di opposizione ex artt. 209 e 98 l. fall., iscritto al r.g. c.c. n. 4696/2022, promosso da:
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Carnovale, C.F. P.IVA_1 opponente
e
Liquidazione giudiziale della C.F. in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Misuraca, C.F.
C.F._1 opponente in riassunzione contro
Controparte_1 coatta amministrativa, C.F. in persona del
[...] P.IVA_2 commissario liquidatore in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Berretta, C.F. ; C.F._2 opposto riunito nella camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 febbraio
2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex artt. 98 e 209 l. fall., depositato il 28 novembre 2022, la Parte_1 ha impugnato l'elenco esecutivo ex art. 209 l. fall. relativo allo stato passivo del
[...] in Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa, depositato nella procedura di liquidazione iscritta al r.g. n.
Pag. 1 di 7 1/2022, chiedendo di “ammettere il maggior credito vantato dalla società ricorrente e quindi riconoscere
l'insinuazione al passivo nella procedura di L.C.A. n. 478/2021 del CORAP per la complessiva somma capitale di € 459.328,17, di cui :
€ 362.206,94, a titolo di capitale ed € 95.027,23, a titolo di interessi di mora, credito privilegiato, ai sensi dell'art. 2808, c.c.; € 2.094,00, a titolo di credito privilegiato, ai sensi dell'art. 2770, c.c.; per tutte le ragioni esplicate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda, l'opponente ha allegato, per quanto d'interesse, che:
a) “la società è creditrice nei confronti del della somma di € 382.206,94 Parte_1 CP_1
(trecentottantadueduecentosei/94 centesimi ), oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, con il tasso di cui all'art. 4 del citato decreto fino al soddisfo, in forza decreto ingiuntivo n. 459/2019 (n. 550/2019 R.G.), emesso il 27 marzo 2019 dal Tribunale di Catanzaro in persona del Giudice Dott.ssa Alessia Pecoraro”
(pag. 2 del ricorso);
b) “il credito ammonta ad € 362.206,94, detratti i pagamenti in acconto effettuati, oltre interessi sino al soddisfo”
(pag. 2 cit.);
c) “in data 31 ottobre 2022, il Commissario Liquidatore Dott. comunicava all'odierno ricorrente CP_2
l'avvenuto deposito in cancelleria dell'elenco (posizione domanda n. 442) dei crediti ammessi e respinti, evidenziando che la società creditrice era stata ammessa per euro 362.206,94, Categoria Chirografari;
Ammesso per euro 2.094,00, Categoria Chirografari;
Escluso per euro 95.027,23 per interessi di mora non ammessi” (pagg. 2 e 3 del ricorso);
d) “per come definito nel progetto di stato passivo (posizione domanda n. 442) comunicato tramite pec in data
31 ottobre 2022 (prot. n. 6342) il credito viene ammesso con un importo errato e anche in via chirografaria mentre lo stesso doveva essere ammesso in via privilegiata vista la sussistenza di una iscrizione ipotecaria recante data 27 novembre 2019” (pag. 3 cit.).
Con memoria di costituzione, si è costituito il Corap in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo “in via preliminare, dichiarare estinto il presente giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposta dell'art. 305 del c.p.c., dell'art. 307 del c.p.c. e dell'art. 43, comma III, della Legge Fallimentare;
-
In via preliminare ed in subordine, interrotto il presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma
III, della Legge Fallimentare;
- Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiore eccezioni preliminari, rigettare tutte le domande formulate poiché infondate, errate e/o ed in ogni caso inammissibili, per le motivazioni già espresse in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 6 marzo 2024, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 143 CCII.
Con ricorso, depositato il 5 giugno 2024, la liquidazione giudiziale di ha Parte_1
Pag. 2 di 7 riassunto il presente procedimento.
Con memoria di costituzione in riassunzione, si è nuovamente costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo “in via preliminare, dichiarare estinto il presente Controparte_3 giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposta dell'art. 305 del c.p.c., dell'art. 307 del c.p.c. e dell'art.
43, comma III, della Legge Fallimentare;
− Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione preliminare, rigettare tutte le domande formulate poiché infondate, errate e/o ed in ogni caso inammissibili, per le motivazioni già espresse in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza del 5 febbraio 2025, le parti hanno chiesto la decisione della causa e, all'esito dell'udienza, il Collegio ha riservato la decisione.
* * *
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di estinzione del procedimento avanzata dal in CP_1 liquidazione coatta amministrativa.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che, nel caso in esame, trova applicazione la disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, stante l'apertura della procedura concorsuale di successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Parte_1
Come evidenziato dalla stessa opposta, infatti, “il 14 novembre 2023, il Tribunale di Lamezia Terme,
Sezione Liquidazione Giudiziale, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna opponente” (pag. 2 della memoria di costituzione).
Ciò posto, si osserva che l'art. 143 CCII, come il previgente art. 43 l. fall., dispone che “l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo”, chiarendo altresì – in maniera innovativa rispetto al citato art. 43 l. fall. – che “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
Con tale ultima disposizione, dunque, il legislatore ha positivizzato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali “espressesi sull'art. 43, terzo comma, L. Fall.
(a tenor del quale “l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”) hanno affermato che in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, onde evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori dell'ipotesi di improcedibilità di cui agli artt. 52 e 93 L. Fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte (Cass. civ., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154). Di tal ché, in conclusione, anche nella disciplina antecedente all'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, in caso di interruzione del giudizio per fallimento il termine di riassunzione decorre dalla pronuncia da parte del giudice dell'interruzione comunicata (o notificata) alle parti, secondo una logica di ermeneutica della continuità tra vecchia e nuova disciplina e dovendo solo escludersi una “reversione” al regime anteriore alla riforma del d.lgs. n. 5/2006 (regime nel quale l'interruzione
Pag. 3 di 7 non era automatica: cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 12154/2021 cit.)” (Cons. St., sez. VII, 7 luglio 2023,
n. 6673).
Ebbene, nel caso di specie, come su indicato, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del presente procedimento il 6 marzo 2024; mentre, la liquidazione giudiziale della Parte_1 ha riassunto il giudizio (il 5 giugno 2024) prima della scadenza del termine di tre mesi di
[...] cui all'art. 305 c.p.c. (da individuarsi in data 6 giugno 2024), decorrente, come su indicato, dalla data di dichiarazione dell'interruzione, sicché, stante la tempestività della riassunzione, il presente giudizio non può essere dichiarato estinto e la relativa eccezione dell'opposta, pertanto, deve essere rigettata.
Venendo, dunque, al merito, in premessa, giova osservare che il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura di giudizio teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale (con la precisazione che, quanto appresso si dirà, vale per tutte le procedure concorsuali, siano esse di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, come nel caso di specie). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “le riforme della legge fallimentare avviate nel 2005 sono venute a rafforzare ulteriormente, d'altra parte, la prospettiva dell'efficacia meramente endofallimentare degli accertamenti compiuti nell'ambito della procedura di verifica del passivo (opposizioni comprese). La norma dell'art. 96 comma 3 (nella versione introdotta nel 2012) dispone esplicitamente, infatti, che «il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso». Non meno importante al riguardo si manifesta, poi, la norma dell'art. 120 comma 4 legge fall. (nella versione introdotta nel 2006), che in modo espresso circoscrive la peculiarità probatoria delle risultanze endofallimentari dello stato passivo alla fase della richiesta del provvedimento di ingiunzione. Al «decreto» e alla «sentenza» che comunque vengano pronunciati nel contesto dell'accertamento del passivo - va in specie sottolineato - la legge non riconosce nemmeno il peso che la norma dell'art. 642 cod. proc. civ. assegna a cambiali, assegni, atti ricevuti da notaio o da «altro pubblico ufficiale autorizzato» in punto di «esecuzione provvisoria».
In effetti, la norma dell'art. 120 comma 4 legge fall. non si spinge oltre un nudo richiamo dell'art. 634 cod. proc. civ.” (Cass. civ., n. 22611/2020).
Va chiarito, inoltre, che l'opposizione allo stato passivo dà luogo ad un giudizio il cui oggetto
è costituito non già dalla verifica delle ragioni dell'esclusione del credito nella sede della formazione dello stato passivo bensì dalle questioni concernenti il credito, e in genere dalla pretesa che l'istante ha fatto valere in sede di formazione dello stato passivo con la domanda di ammissione, onde la decisione concernerà ogni aspetto di merito (secondo la domanda) del rapporto controverso (cfr. Cass. civ., sez. I, 3 maggio 2005, n. 9163).
Ebbene, nel caso in esame, si osserva che è incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto giuridico dedotto in giudizio dalla ricorrente, avendo, invero, il commissario liquidatore
Pag. 4 di 7 ammesso nello stato passivo (cfr. cron. n. 442 dell'elenco), in favore di Parte_1 un credito chirografario dell'importo di €. 364.300,94.
Sussiste, dunque, controversia in ordine al quantum debeatur e all'esistenza di una causa legittima di prelazione.
La ricorrente, quindi, contesta l'erroneità dell'importo ammesso allo stato passivo, poiché il commissario liquidatore ha escluso l'importo di €. 95.027,23 per interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002.
Sul punto, parte opposta ha rilevato che “l'avversa richiesta di pagamento degli interessi moratori, pari ad € 95.027,23 (sulla sorte capitale pari ad € 362.206,94) è del tutto infondata, poiché […] L'art. 1, comma II lett. a), del D. Lgs. n. 231/2002, il quale introduce la disciplina degli interessi moratori dovuti in ragione dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, stabilisce che “le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”. Ne consegue che, in pendenza di procedura concorsuale, tutte le disposizioni sugli interessi moratori non possono trovare applicazione in danno del fallito, ciò a tutela del principio della par condicio creditorum” (pag. 4, memoria difensiva).
La contestazione di parte opposta è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va precisato che, contrariamente a quanto asserito dall'ente in LCA, “il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore (Cass. n. 3300-17,
Cass. n. 14637-18)” (Cass. civ., sez. VI, 25 marzo 2022, n. 9730).
Ne consegue pertanto che per il periodo antecedente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa gli interessi moratori devono essere ammessi al passivo. Con riferimento alla determinazione del quantum, parte opponente ne ha indicato la misura richiesta, allegando, sia alla domanda di ammissione al passivo della LCA che al ricorso in opposizione, un foglio di calcolo contenente la data di decorrenza degli interessi e il tasso di interesse applicabile;
per converso, parte opposta non ha sollevato alcuna contestazione in relazione all'importo richiesto a titolo di interessi moratori. Pertanto, in considerazione dell'allegazione di parte opponente e dell'assenza di contestazioni di parte opposta, gli interessi moratori devono essere ammessi al passivo nella misura richiesta, con la precisazione che gli tale tipologia di interessi non si giova di alcuna causa legittima di prelazione, e pertanto va necessariamente ammessa al rango chirografario.
Passando all'esame della successiva doglianza si osserva quanto segue.
Parte opponente lamenta l'erronea qualificazione del credito ammesso come chirografario,
Pag. 5 di 7 sostenendo che lo stesso debba essere, invece, qualificato come privilegiato.
In dettaglio, l'opponente ha allegato che “il credito ammonta ad € 362.206,94, detratti i pagamenti in acconto effettuati, oltre interessi sino al soddisfo, da ritenersi credito privilegiato al grado 9°, ai sensi dell'art.
2808, c.c., avendo provveduto, in data 27.11.2019, ad iscrivere ipoteca giudiziale con Repertorio n. 867/2019
– Registro Gen. N. 15951, Registro part. N. 1599, per il valore di € 100.000,00 sui seguenti beni immobili del debitore: Fabbricato identificato al Catasto del Comune di Lamezia Terme al Foglio 39, Part. 259, Sub.
5, Cl. A/10, 94,5 vani” (pag. 2 della domanda di ammissione al passivo).
In ragione di quanto sopra, dunque, l'opponente sostiene che l'intero credito debba essere ammesso in via privilegiata nello stato passivo.
L'ente opposto ha contestato la pretesa dell'opponente, sostenendo che “l'ipoteca in commento è relativa all'iscrizione, che la ha effettuato avverso alcuni immobili del in L.C.A., Parte_1 CP_1 per un importo pari ad € 100.000,00. Sicché, come emerge ictu oculi dal semplice raffronto dei summenzionati importi, l'iscrizione ipotecaria in parola non è satisfattiva dell'intero credito chiesto dall'opponente. Ne discende che il Commissario Liquidatore del CORAP in L.C.A. in alcun modo avrebbe potuto accogliere la domanda di ammissione al passivo proposta da parte ricorrente, essendo stata erroneamente formulata, atteso che, a fronte di un'iscrizione ipotecaria pari ad € 100.000,00, ha preteso il privilegio ex art. 2808 c.c. per € 459.328,17”
(pag. 4, memoria di costituzione).
La contestazione dell'opponente è fondata, nei limiti di seguito esposti.
Al riguardo, si osserva che è incontestato tra le parti che il credito di Parte_1 avente titolo nel decreto ingiuntivo n. 459/2019 del Tribunale di Catanzaro, sia garantito da ipoteca (giudiziale) di nono grado iscritta su un immobile del Corap identificato al catasto del
Comune di Lamezia Terme al foglio 39, part. 259, sub. 5 Cl. A/10, 94, 5 vani, per un importo complessivo massimo di €. 100.000,00.
Fino alla concorrenza dell'importo su indicato, dunque, il credito dell'opponente, in effetti, è assistito dalla menzionata causa di prelazione, con la conseguenza che deve essere ammesso a tale titolo nello stato passivo dell'ente in liquidazione coatta. Tanto più se si considera che l'opposta non ha contestato la richiesta avanzata dalla liquidazione giudiziale della
[...] di ammettere al passivo in via privilegiata il credito in esame “quantomeno sino alla Parte_1 concorrenza della somma di € 100.000,00 (pag. 4, ricorso per la riassunzione del processo).
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta nei limiti su esposti e, di conseguenza, deve essere ammesso nello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del
, in favore della liquidazione giudiziale della il complessivo credito CP_1 Parte_1 di €. 459.328,17, di cui: a) €. 100.000,00 in via privilegiata, in ragione dell'ipoteca di nono grado iscritta dalla sul bene su indicato dell'opposta, b) €. 264.300,94 in via Parte_1 chirografaria, c) €. 95.027,23 per interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, in via chirografaria.
Pag. 6 di 7 Quanto alle spese di lite, l'accoglimento della domanda di ammissione degli interessi moratori, in via chirografaria, e il riconoscimento del credito come assistito da ipoteca giudiziale, ma fino a concorrenza della somma di € 100.000,00, giustifica, tra le parti, la compensazione delle spese di lite per 1/2, che, sono liquidate, secondo i valori minimi di cui D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) per ogni fase, facendo applicazione dei parametri di cui alla tabella 20 bis, avente specificamente ad oggetto i procedimenti di accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni diversa istanza disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe:
- ammette la liquidazione giudiziale di allo stato passivo del in Parte_1 CP_1 liquidazione coatta amministrativa per il complessivo importo di 459.328,17, di cui: a) €.
100.000,00 in via privilegiata, in ragione dell'ipoteca di nono grado iscritta dalla
[...]
b) €. 264.300,94 in via chirografaria, c) €. 95.027,23 per interessi moratori ex d.lgs. Parte_1
n. 231/2002, in via chirografaria;
- COMPENSA per un mezzo le spese di lite tra la parte opponente e la parte opposta, e
CONDANNA parte opposta al pagamento del rimante un mezzo, che liquida, per tale frazione, in complessivi € 2.820,50, per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, in favore dell'Erario, stante l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 TUSG;
- manda al commissario liquidatore affinché modifichi di conseguenza lo stato passivo della procedura.
Si comunichi alle parti ai sensi dell'art. 99, u.c., l.fall..
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile del Tribunale di Catanzaro, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 1aprile 2025 mediante collegamento da remoto.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Di Credico Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione prima civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente
Dott.ssa Chiara di Credico, Giudice rel.
Dott.ssa Fortunata Esposito, Giudice nel procedimento di opposizione ex artt. 209 e 98 l. fall., iscritto al r.g. c.c. n. 4696/2022, promosso da:
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Carnovale, C.F. P.IVA_1 opponente
e
Liquidazione giudiziale della C.F. in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Misuraca, C.F.
C.F._1 opponente in riassunzione contro
Controparte_1 coatta amministrativa, C.F. in persona del
[...] P.IVA_2 commissario liquidatore in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Berretta, C.F. ; C.F._2 opposto riunito nella camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 febbraio
2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex artt. 98 e 209 l. fall., depositato il 28 novembre 2022, la Parte_1 ha impugnato l'elenco esecutivo ex art. 209 l. fall. relativo allo stato passivo del
[...] in Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa, depositato nella procedura di liquidazione iscritta al r.g. n.
Pag. 1 di 7 1/2022, chiedendo di “ammettere il maggior credito vantato dalla società ricorrente e quindi riconoscere
l'insinuazione al passivo nella procedura di L.C.A. n. 478/2021 del CORAP per la complessiva somma capitale di € 459.328,17, di cui :
€ 362.206,94, a titolo di capitale ed € 95.027,23, a titolo di interessi di mora, credito privilegiato, ai sensi dell'art. 2808, c.c.; € 2.094,00, a titolo di credito privilegiato, ai sensi dell'art. 2770, c.c.; per tutte le ragioni esplicate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda, l'opponente ha allegato, per quanto d'interesse, che:
a) “la società è creditrice nei confronti del della somma di € 382.206,94 Parte_1 CP_1
(trecentottantadueduecentosei/94 centesimi ), oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, con il tasso di cui all'art. 4 del citato decreto fino al soddisfo, in forza decreto ingiuntivo n. 459/2019 (n. 550/2019 R.G.), emesso il 27 marzo 2019 dal Tribunale di Catanzaro in persona del Giudice Dott.ssa Alessia Pecoraro”
(pag. 2 del ricorso);
b) “il credito ammonta ad € 362.206,94, detratti i pagamenti in acconto effettuati, oltre interessi sino al soddisfo”
(pag. 2 cit.);
c) “in data 31 ottobre 2022, il Commissario Liquidatore Dott. comunicava all'odierno ricorrente CP_2
l'avvenuto deposito in cancelleria dell'elenco (posizione domanda n. 442) dei crediti ammessi e respinti, evidenziando che la società creditrice era stata ammessa per euro 362.206,94, Categoria Chirografari;
Ammesso per euro 2.094,00, Categoria Chirografari;
Escluso per euro 95.027,23 per interessi di mora non ammessi” (pagg. 2 e 3 del ricorso);
d) “per come definito nel progetto di stato passivo (posizione domanda n. 442) comunicato tramite pec in data
31 ottobre 2022 (prot. n. 6342) il credito viene ammesso con un importo errato e anche in via chirografaria mentre lo stesso doveva essere ammesso in via privilegiata vista la sussistenza di una iscrizione ipotecaria recante data 27 novembre 2019” (pag. 3 cit.).
Con memoria di costituzione, si è costituito il Corap in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo “in via preliminare, dichiarare estinto il presente giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposta dell'art. 305 del c.p.c., dell'art. 307 del c.p.c. e dell'art. 43, comma III, della Legge Fallimentare;
-
In via preliminare ed in subordine, interrotto il presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma
III, della Legge Fallimentare;
- Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiore eccezioni preliminari, rigettare tutte le domande formulate poiché infondate, errate e/o ed in ogni caso inammissibili, per le motivazioni già espresse in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 6 marzo 2024, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 143 CCII.
Con ricorso, depositato il 5 giugno 2024, la liquidazione giudiziale di ha Parte_1
Pag. 2 di 7 riassunto il presente procedimento.
Con memoria di costituzione in riassunzione, si è nuovamente costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo “in via preliminare, dichiarare estinto il presente Controparte_3 giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposta dell'art. 305 del c.p.c., dell'art. 307 del c.p.c. e dell'art.
43, comma III, della Legge Fallimentare;
− Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione preliminare, rigettare tutte le domande formulate poiché infondate, errate e/o ed in ogni caso inammissibili, per le motivazioni già espresse in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza del 5 febbraio 2025, le parti hanno chiesto la decisione della causa e, all'esito dell'udienza, il Collegio ha riservato la decisione.
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Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di estinzione del procedimento avanzata dal in CP_1 liquidazione coatta amministrativa.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che, nel caso in esame, trova applicazione la disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, stante l'apertura della procedura concorsuale di successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Parte_1
Come evidenziato dalla stessa opposta, infatti, “il 14 novembre 2023, il Tribunale di Lamezia Terme,
Sezione Liquidazione Giudiziale, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna opponente” (pag. 2 della memoria di costituzione).
Ciò posto, si osserva che l'art. 143 CCII, come il previgente art. 43 l. fall., dispone che “l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo”, chiarendo altresì – in maniera innovativa rispetto al citato art. 43 l. fall. – che “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
Con tale ultima disposizione, dunque, il legislatore ha positivizzato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali “espressesi sull'art. 43, terzo comma, L. Fall.
(a tenor del quale “l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”) hanno affermato che in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, onde evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori dell'ipotesi di improcedibilità di cui agli artt. 52 e 93 L. Fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte (Cass. civ., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154). Di tal ché, in conclusione, anche nella disciplina antecedente all'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, in caso di interruzione del giudizio per fallimento il termine di riassunzione decorre dalla pronuncia da parte del giudice dell'interruzione comunicata (o notificata) alle parti, secondo una logica di ermeneutica della continuità tra vecchia e nuova disciplina e dovendo solo escludersi una “reversione” al regime anteriore alla riforma del d.lgs. n. 5/2006 (regime nel quale l'interruzione
Pag. 3 di 7 non era automatica: cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 12154/2021 cit.)” (Cons. St., sez. VII, 7 luglio 2023,
n. 6673).
Ebbene, nel caso di specie, come su indicato, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del presente procedimento il 6 marzo 2024; mentre, la liquidazione giudiziale della Parte_1 ha riassunto il giudizio (il 5 giugno 2024) prima della scadenza del termine di tre mesi di
[...] cui all'art. 305 c.p.c. (da individuarsi in data 6 giugno 2024), decorrente, come su indicato, dalla data di dichiarazione dell'interruzione, sicché, stante la tempestività della riassunzione, il presente giudizio non può essere dichiarato estinto e la relativa eccezione dell'opposta, pertanto, deve essere rigettata.
Venendo, dunque, al merito, in premessa, giova osservare che il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura di giudizio teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale (con la precisazione che, quanto appresso si dirà, vale per tutte le procedure concorsuali, siano esse di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, come nel caso di specie). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “le riforme della legge fallimentare avviate nel 2005 sono venute a rafforzare ulteriormente, d'altra parte, la prospettiva dell'efficacia meramente endofallimentare degli accertamenti compiuti nell'ambito della procedura di verifica del passivo (opposizioni comprese). La norma dell'art. 96 comma 3 (nella versione introdotta nel 2012) dispone esplicitamente, infatti, che «il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso». Non meno importante al riguardo si manifesta, poi, la norma dell'art. 120 comma 4 legge fall. (nella versione introdotta nel 2006), che in modo espresso circoscrive la peculiarità probatoria delle risultanze endofallimentari dello stato passivo alla fase della richiesta del provvedimento di ingiunzione. Al «decreto» e alla «sentenza» che comunque vengano pronunciati nel contesto dell'accertamento del passivo - va in specie sottolineato - la legge non riconosce nemmeno il peso che la norma dell'art. 642 cod. proc. civ. assegna a cambiali, assegni, atti ricevuti da notaio o da «altro pubblico ufficiale autorizzato» in punto di «esecuzione provvisoria».
In effetti, la norma dell'art. 120 comma 4 legge fall. non si spinge oltre un nudo richiamo dell'art. 634 cod. proc. civ.” (Cass. civ., n. 22611/2020).
Va chiarito, inoltre, che l'opposizione allo stato passivo dà luogo ad un giudizio il cui oggetto
è costituito non già dalla verifica delle ragioni dell'esclusione del credito nella sede della formazione dello stato passivo bensì dalle questioni concernenti il credito, e in genere dalla pretesa che l'istante ha fatto valere in sede di formazione dello stato passivo con la domanda di ammissione, onde la decisione concernerà ogni aspetto di merito (secondo la domanda) del rapporto controverso (cfr. Cass. civ., sez. I, 3 maggio 2005, n. 9163).
Ebbene, nel caso in esame, si osserva che è incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto giuridico dedotto in giudizio dalla ricorrente, avendo, invero, il commissario liquidatore
Pag. 4 di 7 ammesso nello stato passivo (cfr. cron. n. 442 dell'elenco), in favore di Parte_1 un credito chirografario dell'importo di €. 364.300,94.
Sussiste, dunque, controversia in ordine al quantum debeatur e all'esistenza di una causa legittima di prelazione.
La ricorrente, quindi, contesta l'erroneità dell'importo ammesso allo stato passivo, poiché il commissario liquidatore ha escluso l'importo di €. 95.027,23 per interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002.
Sul punto, parte opposta ha rilevato che “l'avversa richiesta di pagamento degli interessi moratori, pari ad € 95.027,23 (sulla sorte capitale pari ad € 362.206,94) è del tutto infondata, poiché […] L'art. 1, comma II lett. a), del D. Lgs. n. 231/2002, il quale introduce la disciplina degli interessi moratori dovuti in ragione dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, stabilisce che “le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”. Ne consegue che, in pendenza di procedura concorsuale, tutte le disposizioni sugli interessi moratori non possono trovare applicazione in danno del fallito, ciò a tutela del principio della par condicio creditorum” (pag. 4, memoria difensiva).
La contestazione di parte opposta è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va precisato che, contrariamente a quanto asserito dall'ente in LCA, “il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore (Cass. n. 3300-17,
Cass. n. 14637-18)” (Cass. civ., sez. VI, 25 marzo 2022, n. 9730).
Ne consegue pertanto che per il periodo antecedente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa gli interessi moratori devono essere ammessi al passivo. Con riferimento alla determinazione del quantum, parte opponente ne ha indicato la misura richiesta, allegando, sia alla domanda di ammissione al passivo della LCA che al ricorso in opposizione, un foglio di calcolo contenente la data di decorrenza degli interessi e il tasso di interesse applicabile;
per converso, parte opposta non ha sollevato alcuna contestazione in relazione all'importo richiesto a titolo di interessi moratori. Pertanto, in considerazione dell'allegazione di parte opponente e dell'assenza di contestazioni di parte opposta, gli interessi moratori devono essere ammessi al passivo nella misura richiesta, con la precisazione che gli tale tipologia di interessi non si giova di alcuna causa legittima di prelazione, e pertanto va necessariamente ammessa al rango chirografario.
Passando all'esame della successiva doglianza si osserva quanto segue.
Parte opponente lamenta l'erronea qualificazione del credito ammesso come chirografario,
Pag. 5 di 7 sostenendo che lo stesso debba essere, invece, qualificato come privilegiato.
In dettaglio, l'opponente ha allegato che “il credito ammonta ad € 362.206,94, detratti i pagamenti in acconto effettuati, oltre interessi sino al soddisfo, da ritenersi credito privilegiato al grado 9°, ai sensi dell'art.
2808, c.c., avendo provveduto, in data 27.11.2019, ad iscrivere ipoteca giudiziale con Repertorio n. 867/2019
– Registro Gen. N. 15951, Registro part. N. 1599, per il valore di € 100.000,00 sui seguenti beni immobili del debitore: Fabbricato identificato al Catasto del Comune di Lamezia Terme al Foglio 39, Part. 259, Sub.
5, Cl. A/10, 94,5 vani” (pag. 2 della domanda di ammissione al passivo).
In ragione di quanto sopra, dunque, l'opponente sostiene che l'intero credito debba essere ammesso in via privilegiata nello stato passivo.
L'ente opposto ha contestato la pretesa dell'opponente, sostenendo che “l'ipoteca in commento è relativa all'iscrizione, che la ha effettuato avverso alcuni immobili del in L.C.A., Parte_1 CP_1 per un importo pari ad € 100.000,00. Sicché, come emerge ictu oculi dal semplice raffronto dei summenzionati importi, l'iscrizione ipotecaria in parola non è satisfattiva dell'intero credito chiesto dall'opponente. Ne discende che il Commissario Liquidatore del CORAP in L.C.A. in alcun modo avrebbe potuto accogliere la domanda di ammissione al passivo proposta da parte ricorrente, essendo stata erroneamente formulata, atteso che, a fronte di un'iscrizione ipotecaria pari ad € 100.000,00, ha preteso il privilegio ex art. 2808 c.c. per € 459.328,17”
(pag. 4, memoria di costituzione).
La contestazione dell'opponente è fondata, nei limiti di seguito esposti.
Al riguardo, si osserva che è incontestato tra le parti che il credito di Parte_1 avente titolo nel decreto ingiuntivo n. 459/2019 del Tribunale di Catanzaro, sia garantito da ipoteca (giudiziale) di nono grado iscritta su un immobile del Corap identificato al catasto del
Comune di Lamezia Terme al foglio 39, part. 259, sub. 5 Cl. A/10, 94, 5 vani, per un importo complessivo massimo di €. 100.000,00.
Fino alla concorrenza dell'importo su indicato, dunque, il credito dell'opponente, in effetti, è assistito dalla menzionata causa di prelazione, con la conseguenza che deve essere ammesso a tale titolo nello stato passivo dell'ente in liquidazione coatta. Tanto più se si considera che l'opposta non ha contestato la richiesta avanzata dalla liquidazione giudiziale della
[...] di ammettere al passivo in via privilegiata il credito in esame “quantomeno sino alla Parte_1 concorrenza della somma di € 100.000,00 (pag. 4, ricorso per la riassunzione del processo).
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta nei limiti su esposti e, di conseguenza, deve essere ammesso nello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del
, in favore della liquidazione giudiziale della il complessivo credito CP_1 Parte_1 di €. 459.328,17, di cui: a) €. 100.000,00 in via privilegiata, in ragione dell'ipoteca di nono grado iscritta dalla sul bene su indicato dell'opposta, b) €. 264.300,94 in via Parte_1 chirografaria, c) €. 95.027,23 per interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, in via chirografaria.
Pag. 6 di 7 Quanto alle spese di lite, l'accoglimento della domanda di ammissione degli interessi moratori, in via chirografaria, e il riconoscimento del credito come assistito da ipoteca giudiziale, ma fino a concorrenza della somma di € 100.000,00, giustifica, tra le parti, la compensazione delle spese di lite per 1/2, che, sono liquidate, secondo i valori minimi di cui D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) per ogni fase, facendo applicazione dei parametri di cui alla tabella 20 bis, avente specificamente ad oggetto i procedimenti di accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni diversa istanza disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe:
- ammette la liquidazione giudiziale di allo stato passivo del in Parte_1 CP_1 liquidazione coatta amministrativa per il complessivo importo di 459.328,17, di cui: a) €.
100.000,00 in via privilegiata, in ragione dell'ipoteca di nono grado iscritta dalla
[...]
b) €. 264.300,94 in via chirografaria, c) €. 95.027,23 per interessi moratori ex d.lgs. Parte_1
n. 231/2002, in via chirografaria;
- COMPENSA per un mezzo le spese di lite tra la parte opponente e la parte opposta, e
CONDANNA parte opposta al pagamento del rimante un mezzo, che liquida, per tale frazione, in complessivi € 2.820,50, per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, in favore dell'Erario, stante l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 TUSG;
- manda al commissario liquidatore affinché modifichi di conseguenza lo stato passivo della procedura.
Si comunichi alle parti ai sensi dell'art. 99, u.c., l.fall..
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile del Tribunale di Catanzaro, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 1aprile 2025 mediante collegamento da remoto.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Di Credico Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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