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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 160 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona della socia accomandataria;
Controparte_1 P.IVA_2
c.f. ) quale socia accomandataria della Parte_2 C.F._1 [...]
elettivamente domiciliate in Olbia presso lo studio dell'Avv. Paola Puddu che le Controparte_1
rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellanti -
contro
– RAG. Controparte_2 Controparte_3
P.I. ) in persona degli omonimi titolari,
[...] Controparte_4 P.IVA_3
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avv. Andrea CodiceFiscale_3
Massacci e Laura Perpignano, dai quali sono rappresentati e difesi per procura apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. - appellati -
in punto a: azione ex art.2901 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 5.11.2019 lo – Rag. Controparte_2 Controparte_2
( nonché i sigg. e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
hanno evocato in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania le soc. Controparte_3 [...]
e la socia accomandataria Parte_1 Controparte_1 Parte_2
premettendo che:
1) erano creditori nei confronti di , in forza dei seguenti titoli esecutivi, tutti Parte_1
passati in giudicato: A) D.I. 16 maggio 2012 del Tribunale di Cagliari, notificato il 20 giugno 2012,
reso esecutivo in virtù di ordinanza 2.2.2015 con apposizione della formula esecutiva il 18.2.2015;
B) sentenza 9 giugno 2017 n. 1855/17 del Tribunale di Cagliari, notificata il 26 giugno 2017 e passata in giudicato, spedita in forma esecutiva il 6.9.2017 con apposizione della formula esecutiva in pari data e notificata in uno al precetto il 6.9.2017; C) sentenza 6 luglio 2018 n. 193/2018 del Tribunale
di Tempio Pausania, passata in giudicato, spedita in forma esecutiva il 23.10.2019 con apposizione della formula esecutiva in pari data e notificata in uno al precetto in data 4.11.2019; D) sentenza 10
maggio 2019 n. 214/2019 della Corte d'Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari, notificata il
29.5.2019, passata in giudicato, spedita in forma esecutiva il 24.5.2019, con apposizione della formula esecutiva in pari data e notificata il 7.6.2019;
2) in forza della cit. sentenza del Tribunale di Cagliari n.1855/17, con atto di precetto notificato il
20.9.2017, avevano intimato alla debitrice il pagamento della somma di € 59.532,61;
3) intrapresa l'esecuzione mobiliare a carico della debitrice, avevano appreso che quest'ultima aveva ceduto tutti i beni e le attrezzature, mediante le quali svolgeva la sua attività, alla di tale CP_1
trasferimento aveva dato notizia all'Ufficiale Giudiziario procedente la stessa debitrice, la quale aveva esibito copia della prima pagina della fattura n. 1/2017 del 1.4.2017 emessa nei confronti della
CP_1
4) tale cessione era avvenuta nelle more del giudizio pendente nanti il Tribunale di Cagliari e allorché
era già stata concessa la provvisoria esecuzione al D.I. nonché solo pochi mesi prima della pubblicazione della sentenza che avrebbe rigettato l'opposizione ex art.645 cpc. Hanno dedotto che la cessione dei beni aziendali era stata posta in essere dalla Parte_1
in favore della al chiaro scopo di impedire il soddisfacimento del loro credito, le cui ragioni CP_1
risultavano pregiudicate a cagione della mancanza di altri cespiti agevolmente aggredibili in capo alla debitrice e, comunque, sufficienti a garantire il soddisfacimento degli ingenti crediti dai medesimi vantati.
Hanno, pertanto, introdotto domanda ex art.2901 c.c. rappresentando che A) l'atto di disposizione de quo era stato compiuto nella piena consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori, privandoli della garanzia patrimoniale necessaria per soddisfare le proprie ragioni creditorie, con conseguente impossibilità di agire in via esecutiva per il recupero coattivo del credito vantato;
B) ricorreva, altresì, in capo all'acquirente la piena consapevolezza di ledere la garanzia dei creditori della cedente: tale consapevolezza era comprovata dalla contiguità fra le due compagini societarie (pure aventi sede nello stesso immobile) posto che la alienante era una s.r.l. unipersonale di cui socio unico era Pt_2
la seconda, una s.a.s. di cui la stessa era socia accomandataria.
[...] Parte_2
All'esito, hanno chiesto revocarsi l'atto di cessione dei beni aziendali perfezionatosi con fattura n.1/2017, tra la cedente e la cessionaria per l'effetto, Parte_1 CP_1 CP_1
dichiararsi l'inefficacia del medesimo atto nei confronti di essi ricorrenti, spese rifuse.
Le resistenti, all'atto della loro costituzione in giudizio, hanno concluso per il rigetto della domanda replicando che 1) non esisteva alcun intento elusivo posto che era stata la stessa all'atto del Pt_2
tentato pignoramento in data 13.12.2017, ad informare l'Ufficiale Giudiziario della vendita dei beni;
2) l'atto dispositivo era stato effettuato in un'epoca di gran lunga antecedente alla formazione del titolo esecutivo;
3) “proprio la correlazione inerente alla compagine societaria fra la Parte_1
e la rendeva evidente come l'atto avesse voluto avere un'esclusiva valenza interna e
[...] CP_1
circoscritta al raggio di operatività di due Aziende che opera(va)no nello stesso settore dell'estetica, ma con esigenze pratiche differenti”: la cedente – che necessitava costantemente di beni strumentali nuovi - nell'aprile 2017 stava dismettendo mobilia vecchia per acquistarla nuova in leasing mentre aveva interesse ad acquistare mobilia per una sede secondaria e, così facendo, aveva fornito CP_1
alla prima la liquidità necessaria per l'operazione finanziaria, per la quale necessitava un acconto;
4)
neppure ricorreva il c.d. eventus damni, evidenziandosi che parte ricorrente, nel 2018, aveva proposto istanza di fallimento nei confronti della , rigettata dal Tribunale di Tempio Parte_1 Pausania per avere detta società “ampiamente motivato circa la propria operatività e idoneità a fare fronte alle proprie obbligazioni, senza contestazioni specifiche sul punto […], del pari dimostrando di avere disponibilità liquide mettendo a disposizione l'assegno circolare”; in quella sede il Tribunale aveva anche osservato che “il mancato pagamento del residuo ritenendolo non dovuto,
indipendentemente dalla sua legittimità, in un contesto di forti tensioni tra le parti, non poteva costituire prova di insolvenza”; 5) in quel procedimento, il con nota 23.1.2018, Controparte_5
aveva acclarato la credibilità e solidità bancaria della ; infine, la stessa era stata Parte_1
in grado, per anni, di adempiere puntualmente al pagamento di diversi contratti di leasing e anche all'attualità era regolare con nuovi contratti di leasing stipulati con la Grenke Srl.
Radicato il contraddittorio, con le note di trattazione scritta 13.4.2021 parte ricorrente ha dedotto che sussisteva “un chiarissimo conflitto di interessi tra le tre resistenti, tutte rappresentante dal medesimo difensore”: ha, per l'effetto, chiesto dichiararsi la nullità della procura alle liti rilasciata all'Avv.
Puddu.
Con le note 18.2.2022 le resistenti hanno dato atto che, nell'ambito del nuovo procedimento fallimentare promosso dai ricorrenti nei confronti della debitrice, il Tribunale di Tempio Pausania, a
seguito del pagamento del proprio debito da parte della , aveva dichiarato Parte_1
cessata la materia del contendere e condannato detta società (giusto principio della soccombenza virtuale) alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con ordinanza 29.3.2024 il Giudice adito ha dichiarato “l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti dell'atto di cessione dei beni aziendali di cui alla fattura n. 1/2017, posto in essere dall'amministratrice della società , , in favore della Parte_1 Parte_2 CP_1
.” e condannato le resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Ha rilevato il Tribunale che 1) il credito per prestazioni professionali dei ricorrenti era sorto in epoca antecedente rispetto all'atto dispositivo posto in essere dalla;
2) a determinare Parte_1
l'eventus damni era sufficiente la mera variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio del debitore (questa da provarsi dal creditore), essendo, per contro, onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, dimostrare che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
3) nella specie, parte resistente non aveva allegato, né tanto meno fornito prova della sussistenza di beni che potessero costituire garanzia del credito vantato dai ricorrenti;
4) infine, risultava evidente la consapevolezza da parte della debitrice di pregiudicare la garanzia del creditore, avendo la stessa provveduto a trasferire la proprietà dei beni aziendali ad una società di cui faceva parte la al contempo, socio unico della Parte_2 Parte_1
e socia accomandataria del quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del CP_1
terzo, la stessa era in re ipsa “trattandosi di atto disposto dall'amministratrice della cedente che era anche socia accomandataria della società cessionaria”.
Avverso detta ordinanza hanno interposto appello le società , e la Parte_1 CP_1
con il quale hanno lamentato: Pt_2
A) la erroneità della decisione del Tribunale laddove aveva affermato che le appellanti non avevano
“dimostrato non solo di essere titolari di altri beni, ma anche che il loro patrimonio residuo fosse di
entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori, e che non avessero allegato, né tanto meno
fornito prova, della sussistenza di beni che potessero costituire garanzia del credito vantato dalla ricorrente”.
A confutazione, hanno evidenziato di aver depositato a) il decreto di rigetto 18.10.2018 di una prima istanza di fallimento a proprio carico, disattesa dal Tribunale di Tempio Pausania “dopo un'accurata
analisi sulla propria capacità economica, sui bilanci e sulla documentazione societaria, ove veniva attestato anche il deposito alla procedura pre fallimentare di un assegno circolare di € 42.197,31”
in favore dei creditori che, tuttavia, non lo avevano accettato;
b) la dichiarazione 23.01.2018 del che dava atto della credibilità e solidità bancaria della società Controparte_5 Parte_1
; c) i contratti di leasing dei beni mobili che la aveva in corso, con la
[...] Parte_1
dimostrazione di adempierne puntualmente il pagamento “lasciando dunque evincere chiaramente un'adeguata disponibilità patrimoniale a far fronte agli impegni economici presi”; d) il decreto di rigetto 23.07.2021 di una seconda istanza di fallimento a proprio carico contenente l'attestazione dello stesso Tribunale di Tempio Pausania circa la cessazione della materia del contendere per aver la debitrice saldato l'intero suo debito.
Hanno dedotto che “il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste(va) nella insufficienza
dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia: per contro, era invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la suddetta garanzia patrimoniale”.
Hanno, infine, argomentato “la totale assenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901, I co,
c.c., poiché la debitrice – e anche l'acquirente, coincidendo la persona del legale rappresentante e
del socio unico – era assolutamente consapevole del fatto di avere, a prescindere dalla cessione di
vetusti beni aziendali, le risorse necessarie a pagare l'intero debito ai creditori – come poi ha fatto
– qualora avesse semplicemente voluto provvedere in tal senso”.
Hanno concluso, in totale riforma della ordinanza appellata, per il rigetto della domanda ex art.2901
c.c., con condanna ex art.96 cpc degli appellati, spese rifuse di entrambi i gradi del giudizio.
Regolarmente costituiti in giudizio, gli appellati hanno resistito al gravame (anche proponendo appello incidentale).
Hanno eccepito (rectius, ribadito) la nullità delle tre distinte procure alle liti conferite dalla Pt_2
in proprio e quale legale rappresentante delle due società appellanti, sia per la costituzione nel giudizio di primo grado che per la instaurazione del giudizio di appello, stante l'esistenza di un evidente conflitto di interessi tra le parti rappresentate dal medesimo difensore.
Hanno argomentato che, acclarata la nullità del mandato alle liti rilasciato in capo all'Avv. Puddu per il giudizio di primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto “dichiarare la contumacia delle tre resistenti condannando l'unica parte effettivamente presente nel giudizio – ovvero, l'Avv. Puddu, in giudizio di persona senza averne titolo né interesse”: del pari, relativamente al giudizio di gravame, doveva dichiararsi la nullità dell'appello stesso.
Hanno denunziato “la novità della domanda e/o eccezione formulata per la prima volta nell'appello,
in relazione alle conseguenze del pagamento, avvenuto in corso di causa, dei crediti vantati dagli odierni appellati verso ”: ed invero, nel giudizio di primo grado detta società Parte_1
“avrebbe dovuto non soltanto allegare il fatto (ovvero, il saldo del credito tutelato con l'azione
revocatoria) ma anche dedurre le conseguenze giuridiche dello stesso fatto, e domandare al Giudice il rigetto dell'azione revocatoria per il venir meno del suo presupposto”; nella specie, nulla di tutto ciò era avvenuto.
In ogni caso, anche ove fosse stata formulata l'eccezione relativa alla cessazione della materia del contendere, per l'avvenuto saldo, nelle more del giudizio, del credito azionato, il Tribunale adito avrebbe, pur sempre, dovuto dare atto della soccombenza virtuale della parte appellante e ciò avuto riguardo al fatto che al momento della instaurazione della lite sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento della azione revocatoria.
Hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto proposto in difetto di valida procura con condanna dell'Avv. Paola Puddu al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
nel merito, rigettarsi l'impugnazione siccome infondata ovvero, in subordine accogliersi
“l'impugnazione quanto alla domanda di revoca degli atti fraudolenti posti in essere dalle appellanti, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda al momento della
instaurazione del giudizio e, per l'effetto, dichiarando la c.d. soccombenza virtuale delle appellanti
principali e confermandone quindi la condanna al pagamento delle spese del primo grado del giudizio”, vinte le spese.
I
Per questioni di ordine logico giuridico vanno esaminate le ragioni poste a fondamento dell'appello incidentale.
Hanno denunziato gli appellati “la nullità delle tre distinte procure alle liti conferite dalla Pt_2
in proprio e quale legale rappresentante delle due società appellanti [..], stante l'esistenza di un evidente conflitto di interessi tra le tre parti rappresentate dal medesimo difensore”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento dovendo replicarsi che le società Parte_1
e nonché hanno resistito (e, indi, agito) in giudizio per un interesse comune CP_1 Parte_2
a che non venisse dichiarato inefficace un atto compiuto da entrambe le proprietà (e nelle quali la rivestiva, al contempo, la carica di unico socio della e di socio Pt_2 Parte_1
accomandatario della : detti soggetti, rispetto alle pretese di revocare l'atto di cessione dei CP_1
beni, hanno chiaramente manifestato un interesse comune ad evitarlo cosicché (anche avuto riguardo a quanto infra si dirà) deve escludersi ogni conflitto di interessi tra le stesse.
Se è, infatti, vero che la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso Procuratore è
valida solo quando fra le medesime non vi sia un conflitto di interessi (non solo attuale ma anche virtuale), è altrettanto vero che la potenzialità del conflitto va riconosciuta non come mera eventualità,
bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione, in guisa tale che la tutela degli interessi dell'una non possa attuarsi compiutamente senza nocumento per gli interessi dell'altra.
Non è quindi sufficiente la mera eventualità che uno degli aspetti della controversia veda contrapposta la posizione processuale delle parti allorquando le stesse presentino comunque consonanza di interessi per l'ottenimento di una medesima favorevole pronuncia.
Nella specie, sono stati gli stessi appellati ad aver qualificato le appellanti quali “protagoniste dell'atto fraudolento” ovvero ad aver definito la cessione dei beni in disamina quale “atto palesemente fraudolento posto in essere in combutta tra le appellanti stesse”.
Per l'effetto non ravvisandosi alcun conflitto di interessi devono rigettarsi le doglianze poste a fondamento dell'appello incidentale.
II
Le ulteriori ragioni di gravame introdotte dalle parti in lite possono trovare ingresso con le precisazioni di cui in appresso.
Risulta per tabulas che il Tribunale di Tempio Pausania, nel proc. n.1/2021 (avente ad oggetto l'istanza di fallimento presentata a carico della dagli odierni appellati) ha dato Parte_1
atto della “cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento integrale del proprio debito da parte della resistente” (nonché, giusta soccombenza virtuale, ha condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite avuto riguardo al fatto che “il pagamento è intervenuto dopo
l'instaurazione del procedimento prefallimentare”).
Fermo quanto precede, osserva questa Corte che, posto che l'accertamento delle condizioni per l'accoglimento e/o il rigetto della domanda ab origine introdotta (e fatta salva la disciplina in punto di governo delle spese del procedimento) va effettuato in riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia, in esito alle deduzioni del Procuratore delle resistenti come trasfuse (e comprovate)
nelle note di trattazione scritta 18.2.2022, il Tribunale di Tempio Pausania ben avrebbe potuto e dovuto, anche d'ufficio, dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale (sulla possibilità per il Giudice di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti di causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto v. ex multis Cass.
19845/2019).
Sul punto, in diritto, si rileva che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese
(così v. Cass. Sez. U., n. 10553/2009).
In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute (così v. Cass. 30251/2023).
Portato di quanto precede – potendovi procedere anche d'ufficio questa Corte: v. Cass. 1496/2025 -
è che nella presente sede deve dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ex art.2901 c.c. e, per l'effetto, riformata la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania nella parte in cui ha dichiarato “l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti dell'atto di cessione dei beni aziendali di cui alla fattura n. 1/2017, posto in essere dall'amministratrice della società , Parte_1
, in favore della ” (v. anche richieste di parte appellata). Parte_2 CP_1
Ciò, si osserva, a cagione dell'effettivo “venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (v. sopra) quale conseguenza – per effetto del pagamento effettuato nanti il Tribunale di
Tempio Pausania nel proc. n.1/2018) dell'integrale estinzione delle ragioni di credito (incontestabili siccome acclarate in statuizioni relativamente alle quali è intervenuto il giudicato) poste a fondamento della domanda ex art.2901 c.c.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
III
Quanto alle ulteriori questioni, si è detto sopra che allorquando intervengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il Giudice deve pur sempre emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute.
Relativamente al giudizio di primo grado non può essere seriamente contestato che soccombenti virtuali dovessero essere ritenute le odierne appellanti.
Sul punto le appellanti hanno lamentato la erroneità della decisione del Tribunale laddove ha affermato che le stesse non avevano “dimostrato non solo di essere titolari di altri beni, ma anche
che il loro patrimonio residuo fosse di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori, e che
non avessero allegato, né tanto meno fornito prova della sussistenza di beni che potessero costituire garanzia del credito vantato dalla ricorrente”.
Hanno evidenziato di aver depositato in quel giudizio a) il decreto di rigetto 18.10.2018 dell'istanza fallimento, disattesa dal Tribunale di Tempio Pausania “dopo un'accurata analisi sulla propria
capacità economica, sui bilanci e sulla documentazione societaria, ove veniva attestato anche il deposito alla procedura pre fallimentare di un assegno circolare di € 42.197,31”;b) la dichiarazione
23.01.2018 del;
c) i contratti di leasing dei beni mobili che la Controparte_5 Parte_1
aveva in corso, con la dimostrazione di adempierne puntualmente il pagamento;
d) il decreto di rigetto
23.07.2021 di una seconda istanza di fallimento contenente l'attestazione dello stesso Tribunale di
Tempio Pausania circa la cessazione della materia del contendere per aver la debitrice saldato l'intero suo debito.
Altresì, si è detto sopra, le stesse hanno argomentato che “il pregiudizio arrecato alle ragioni del
creditore consiste(va) nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale,
essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia: per contro, era invece rilevante ogni
aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la suddetta garanzia patrimoniale”, ulteriormente evidenziando “la totale assenza dell'elemento psicologico
richiesto dall'art. 2901, I co, c.c., poiché la debitrice – e anche l'acquirente, coincidendo la persona
del legale rappresentante e del socio unico – era assolutamente consapevole del fatto di avere, a
prescindere dalla cessione di vetusti beni aziendali, le risorse necessarie a pagare l'intero debito ai creditori qualora avesse semplicemente voluto provvedere in tal senso”.
Trattasi di argomentazioni infondate.
È opportuno rilevare in diritto come, ai fini della verifica del requisito dell'eventus damni, la parte onerata del compito di fornire la prova dell'eventuale capienza del patrimonio residuo del debitore, a seguito del compimento dell'atto impugnato, deve necessariamente essere identificata nella parte che resiste all'esercizio dell'azione revocatoria, in conformità al principio in forza del quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (appunto l'eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così ex multis v.
Cass. 32835/2021; negli stessi termini anche Cass.17228/2022).
Nella specie (come anche ritenuto dal Tribunale di primo grado), comprovata per effetto della cessione dei beni la variazione del patrimonio della debitrice, detta (ulteriore) dimostrazione non risulta debitamente introdotta in causa dalla . Parte_1
Alcun elemento risolvente emerge da quanto indicato nella sentenza del Tribunale di Tempio
Pausania in data 18.10.2018 ove semplicemente è dato leggere che la “ha Parte_1
ampiamente motivato circa la propria operatività e idoneità a fare fronte alle proprie obbligazioni,
senza contestazioni specifiche sul punto da parte ricorrente, ed ha dimostrato di avere disponibilità liquide mettendo a disposizione l'assegno circolare di cui sopra” (“disponibilità liquide” che, osserva questa Corte, neppure erano in grado di coprire l'intero credito vantato dagli odierni appellati come acclarato nella sentenza del Tribunale di Cagliari sulla quale era già intervenuto il giudicato e,
pertanto, non più confutabile).
Neppure, poi, corrisponde al vero che “nel decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, il Tribunale di Tempio Pausania, avendo avuto modo di verificare i bilanci, rilevava altresì che “la società aveva ottimi rapporti con i fornitori” (avendo visionato tutte le schede fornitori della società resistente
attestanti la regolarità dei pagamenti nei loro confronti)” posto che dalla disamina del Pt_1
provvedimento del Giudice fallimentare prodotto in atti la sussistenza di ottimi rapporti con i fornitori
è più propriamente ascrivibile ad una (semplice) affermazione della stessa difesa della Pt_1
Detta società, poi, non ha indicato (e neppure comprovato) le ragioni per le quali i creditori procedenti non avevano accettato l'assegno messo a loro disposizione essendosi limitata a riferire che ciò è
avvenuto per altri motivi qui non afferenti.
Né miglior sorte può essere riservata alla (in verità inconsistente) la dichiarazione 23.01.2018 del che nulla dimostra e attesta (per la sua assoluta genericità) circa l'effettiva Controparte_5
situazione patrimoniale di detta società e neppure al doc.4 prodotto in primo grado che non comprova in alcun modo (neppure) il regolare pagamento dei ratei dei due contratti di leasing.
Quanto, infine, al decreto di rigetto 23.07.2021 della seconda istanza di fallimento è appena il caso di osservare che il pagamento è avvenuto solo in corso di causa (9.6.2021) tanto che la debitrice è
stata anche condannata alla rifusione delle spese di lite.
In realtà l'elemento fattuale dal quale questa Corte non può prescindere è la dichiarazione resa dalla all'Ufficiale Giudiziario in data 13.12.2017 nella quale ella – dopo aver affermato che tutti Pt_2
gli arredi e apparecchi professionali erano intestati alla – ha riferito che la Controparte_1
non era (più) titolare di “nulla”. Pt_1
A buon diritto, pertanto, lo Rag. – Rag. Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
commercialisti ( nonché dei sigg. e hanno Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
introdotto la domanda ex art.2901 c.c.
Si rileva, da ultimo, che l'integrale estinzione delle ragioni di credito degli appellati è avvenuta il
9.6.2021 ovvero a distanza di 18 mesi dall'introduzione del procedimento ex art.702 bis cpc di tal che neppure corrisponde al vero che “il pagamento è avvenuto sin dagli albori del giudizio di primo grado”.
Ancora neppure vi è dimostrazione del fatto che le appellanti hanno “prontamente richiesto, per via conciliativa, l'estinzione di una procedura considerata superflua e pretestuosa sin dal suo deposito”,
così come del pari è sufficiente rilevare che la lamentata moltiplicazione delle azioni legali è
causalmente riconducibile al mancato pagamento, da parte della debitrice, di quanto da ella dovuto e accertato con titoli sui quali era intervenuto il giudicato.
*
In definitiva, all'esito di tutto quanto precede, pertanto:
- in riforma della ordinanza appellata, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ex art.2901 c.c. come avente ad oggetto l'inefficacia nei confronti dello Studio Associato Rag. – Rag. ( Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nonché dei sigg. e dell'atto di cessione dei beni aziendali di cui Controparte_2 Controparte_3
alla fattura n. 1/2017, posto in essere dall'amministratrice della società in Parte_1
favore della Controparte_1
- confermata la ordinanza nella parte in cui ha condannato le resistenti (odierne appellanti), in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti (odierni appellati).
Per contro, le spese di lite del presente gravame, considerata la soccombenza reciproca, devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello incidentale;
- in riforma della ordinanza appellata, che per il resto integralmente conferma, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ex art.2901 c.c. come avente ad oggetto l'inefficacia, nei confronti dello – Rag. Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
( nonché dei sigg. e
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
dell'atto di cessione dei beni aziendali di cui alla fattura n. 1/2017, posto in essere dalla società
in favore della Parte_1 Controparte_1
- dispone la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 160 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona della socia accomandataria;
Controparte_1 P.IVA_2
c.f. ) quale socia accomandataria della Parte_2 C.F._1 [...]
elettivamente domiciliate in Olbia presso lo studio dell'Avv. Paola Puddu che le Controparte_1
rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellanti -
contro
– RAG. Controparte_2 Controparte_3
P.I. ) in persona degli omonimi titolari,
[...] Controparte_4 P.IVA_3
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avv. Andrea CodiceFiscale_3
Massacci e Laura Perpignano, dai quali sono rappresentati e difesi per procura apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. - appellati -
in punto a: azione ex art.2901 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 5.11.2019 lo – Rag. Controparte_2 Controparte_2
( nonché i sigg. e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
hanno evocato in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania le soc. Controparte_3 [...]
e la socia accomandataria Parte_1 Controparte_1 Parte_2
premettendo che:
1) erano creditori nei confronti di , in forza dei seguenti titoli esecutivi, tutti Parte_1
passati in giudicato: A) D.I. 16 maggio 2012 del Tribunale di Cagliari, notificato il 20 giugno 2012,
reso esecutivo in virtù di ordinanza 2.2.2015 con apposizione della formula esecutiva il 18.2.2015;
B) sentenza 9 giugno 2017 n. 1855/17 del Tribunale di Cagliari, notificata il 26 giugno 2017 e passata in giudicato, spedita in forma esecutiva il 6.9.2017 con apposizione della formula esecutiva in pari data e notificata in uno al precetto il 6.9.2017; C) sentenza 6 luglio 2018 n. 193/2018 del Tribunale
di Tempio Pausania, passata in giudicato, spedita in forma esecutiva il 23.10.2019 con apposizione della formula esecutiva in pari data e notificata in uno al precetto in data 4.11.2019; D) sentenza 10
maggio 2019 n. 214/2019 della Corte d'Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari, notificata il
29.5.2019, passata in giudicato, spedita in forma esecutiva il 24.5.2019, con apposizione della formula esecutiva in pari data e notificata il 7.6.2019;
2) in forza della cit. sentenza del Tribunale di Cagliari n.1855/17, con atto di precetto notificato il
20.9.2017, avevano intimato alla debitrice il pagamento della somma di € 59.532,61;
3) intrapresa l'esecuzione mobiliare a carico della debitrice, avevano appreso che quest'ultima aveva ceduto tutti i beni e le attrezzature, mediante le quali svolgeva la sua attività, alla di tale CP_1
trasferimento aveva dato notizia all'Ufficiale Giudiziario procedente la stessa debitrice, la quale aveva esibito copia della prima pagina della fattura n. 1/2017 del 1.4.2017 emessa nei confronti della
CP_1
4) tale cessione era avvenuta nelle more del giudizio pendente nanti il Tribunale di Cagliari e allorché
era già stata concessa la provvisoria esecuzione al D.I. nonché solo pochi mesi prima della pubblicazione della sentenza che avrebbe rigettato l'opposizione ex art.645 cpc. Hanno dedotto che la cessione dei beni aziendali era stata posta in essere dalla Parte_1
in favore della al chiaro scopo di impedire il soddisfacimento del loro credito, le cui ragioni CP_1
risultavano pregiudicate a cagione della mancanza di altri cespiti agevolmente aggredibili in capo alla debitrice e, comunque, sufficienti a garantire il soddisfacimento degli ingenti crediti dai medesimi vantati.
Hanno, pertanto, introdotto domanda ex art.2901 c.c. rappresentando che A) l'atto di disposizione de quo era stato compiuto nella piena consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori, privandoli della garanzia patrimoniale necessaria per soddisfare le proprie ragioni creditorie, con conseguente impossibilità di agire in via esecutiva per il recupero coattivo del credito vantato;
B) ricorreva, altresì, in capo all'acquirente la piena consapevolezza di ledere la garanzia dei creditori della cedente: tale consapevolezza era comprovata dalla contiguità fra le due compagini societarie (pure aventi sede nello stesso immobile) posto che la alienante era una s.r.l. unipersonale di cui socio unico era Pt_2
la seconda, una s.a.s. di cui la stessa era socia accomandataria.
[...] Parte_2
All'esito, hanno chiesto revocarsi l'atto di cessione dei beni aziendali perfezionatosi con fattura n.1/2017, tra la cedente e la cessionaria per l'effetto, Parte_1 CP_1 CP_1
dichiararsi l'inefficacia del medesimo atto nei confronti di essi ricorrenti, spese rifuse.
Le resistenti, all'atto della loro costituzione in giudizio, hanno concluso per il rigetto della domanda replicando che 1) non esisteva alcun intento elusivo posto che era stata la stessa all'atto del Pt_2
tentato pignoramento in data 13.12.2017, ad informare l'Ufficiale Giudiziario della vendita dei beni;
2) l'atto dispositivo era stato effettuato in un'epoca di gran lunga antecedente alla formazione del titolo esecutivo;
3) “proprio la correlazione inerente alla compagine societaria fra la Parte_1
e la rendeva evidente come l'atto avesse voluto avere un'esclusiva valenza interna e
[...] CP_1
circoscritta al raggio di operatività di due Aziende che opera(va)no nello stesso settore dell'estetica, ma con esigenze pratiche differenti”: la cedente – che necessitava costantemente di beni strumentali nuovi - nell'aprile 2017 stava dismettendo mobilia vecchia per acquistarla nuova in leasing mentre aveva interesse ad acquistare mobilia per una sede secondaria e, così facendo, aveva fornito CP_1
alla prima la liquidità necessaria per l'operazione finanziaria, per la quale necessitava un acconto;
4)
neppure ricorreva il c.d. eventus damni, evidenziandosi che parte ricorrente, nel 2018, aveva proposto istanza di fallimento nei confronti della , rigettata dal Tribunale di Tempio Parte_1 Pausania per avere detta società “ampiamente motivato circa la propria operatività e idoneità a fare fronte alle proprie obbligazioni, senza contestazioni specifiche sul punto […], del pari dimostrando di avere disponibilità liquide mettendo a disposizione l'assegno circolare”; in quella sede il Tribunale aveva anche osservato che “il mancato pagamento del residuo ritenendolo non dovuto,
indipendentemente dalla sua legittimità, in un contesto di forti tensioni tra le parti, non poteva costituire prova di insolvenza”; 5) in quel procedimento, il con nota 23.1.2018, Controparte_5
aveva acclarato la credibilità e solidità bancaria della ; infine, la stessa era stata Parte_1
in grado, per anni, di adempiere puntualmente al pagamento di diversi contratti di leasing e anche all'attualità era regolare con nuovi contratti di leasing stipulati con la Grenke Srl.
Radicato il contraddittorio, con le note di trattazione scritta 13.4.2021 parte ricorrente ha dedotto che sussisteva “un chiarissimo conflitto di interessi tra le tre resistenti, tutte rappresentante dal medesimo difensore”: ha, per l'effetto, chiesto dichiararsi la nullità della procura alle liti rilasciata all'Avv.
Puddu.
Con le note 18.2.2022 le resistenti hanno dato atto che, nell'ambito del nuovo procedimento fallimentare promosso dai ricorrenti nei confronti della debitrice, il Tribunale di Tempio Pausania, a
seguito del pagamento del proprio debito da parte della , aveva dichiarato Parte_1
cessata la materia del contendere e condannato detta società (giusto principio della soccombenza virtuale) alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con ordinanza 29.3.2024 il Giudice adito ha dichiarato “l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti dell'atto di cessione dei beni aziendali di cui alla fattura n. 1/2017, posto in essere dall'amministratrice della società , , in favore della Parte_1 Parte_2 CP_1
.” e condannato le resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Ha rilevato il Tribunale che 1) il credito per prestazioni professionali dei ricorrenti era sorto in epoca antecedente rispetto all'atto dispositivo posto in essere dalla;
2) a determinare Parte_1
l'eventus damni era sufficiente la mera variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio del debitore (questa da provarsi dal creditore), essendo, per contro, onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, dimostrare che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
3) nella specie, parte resistente non aveva allegato, né tanto meno fornito prova della sussistenza di beni che potessero costituire garanzia del credito vantato dai ricorrenti;
4) infine, risultava evidente la consapevolezza da parte della debitrice di pregiudicare la garanzia del creditore, avendo la stessa provveduto a trasferire la proprietà dei beni aziendali ad una società di cui faceva parte la al contempo, socio unico della Parte_2 Parte_1
e socia accomandataria del quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del CP_1
terzo, la stessa era in re ipsa “trattandosi di atto disposto dall'amministratrice della cedente che era anche socia accomandataria della società cessionaria”.
Avverso detta ordinanza hanno interposto appello le società , e la Parte_1 CP_1
con il quale hanno lamentato: Pt_2
A) la erroneità della decisione del Tribunale laddove aveva affermato che le appellanti non avevano
“dimostrato non solo di essere titolari di altri beni, ma anche che il loro patrimonio residuo fosse di
entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori, e che non avessero allegato, né tanto meno
fornito prova, della sussistenza di beni che potessero costituire garanzia del credito vantato dalla ricorrente”.
A confutazione, hanno evidenziato di aver depositato a) il decreto di rigetto 18.10.2018 di una prima istanza di fallimento a proprio carico, disattesa dal Tribunale di Tempio Pausania “dopo un'accurata
analisi sulla propria capacità economica, sui bilanci e sulla documentazione societaria, ove veniva attestato anche il deposito alla procedura pre fallimentare di un assegno circolare di € 42.197,31”
in favore dei creditori che, tuttavia, non lo avevano accettato;
b) la dichiarazione 23.01.2018 del che dava atto della credibilità e solidità bancaria della società Controparte_5 Parte_1
; c) i contratti di leasing dei beni mobili che la aveva in corso, con la
[...] Parte_1
dimostrazione di adempierne puntualmente il pagamento “lasciando dunque evincere chiaramente un'adeguata disponibilità patrimoniale a far fronte agli impegni economici presi”; d) il decreto di rigetto 23.07.2021 di una seconda istanza di fallimento a proprio carico contenente l'attestazione dello stesso Tribunale di Tempio Pausania circa la cessazione della materia del contendere per aver la debitrice saldato l'intero suo debito.
Hanno dedotto che “il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste(va) nella insufficienza
dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia: per contro, era invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la suddetta garanzia patrimoniale”.
Hanno, infine, argomentato “la totale assenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901, I co,
c.c., poiché la debitrice – e anche l'acquirente, coincidendo la persona del legale rappresentante e
del socio unico – era assolutamente consapevole del fatto di avere, a prescindere dalla cessione di
vetusti beni aziendali, le risorse necessarie a pagare l'intero debito ai creditori – come poi ha fatto
– qualora avesse semplicemente voluto provvedere in tal senso”.
Hanno concluso, in totale riforma della ordinanza appellata, per il rigetto della domanda ex art.2901
c.c., con condanna ex art.96 cpc degli appellati, spese rifuse di entrambi i gradi del giudizio.
Regolarmente costituiti in giudizio, gli appellati hanno resistito al gravame (anche proponendo appello incidentale).
Hanno eccepito (rectius, ribadito) la nullità delle tre distinte procure alle liti conferite dalla Pt_2
in proprio e quale legale rappresentante delle due società appellanti, sia per la costituzione nel giudizio di primo grado che per la instaurazione del giudizio di appello, stante l'esistenza di un evidente conflitto di interessi tra le parti rappresentate dal medesimo difensore.
Hanno argomentato che, acclarata la nullità del mandato alle liti rilasciato in capo all'Avv. Puddu per il giudizio di primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto “dichiarare la contumacia delle tre resistenti condannando l'unica parte effettivamente presente nel giudizio – ovvero, l'Avv. Puddu, in giudizio di persona senza averne titolo né interesse”: del pari, relativamente al giudizio di gravame, doveva dichiararsi la nullità dell'appello stesso.
Hanno denunziato “la novità della domanda e/o eccezione formulata per la prima volta nell'appello,
in relazione alle conseguenze del pagamento, avvenuto in corso di causa, dei crediti vantati dagli odierni appellati verso ”: ed invero, nel giudizio di primo grado detta società Parte_1
“avrebbe dovuto non soltanto allegare il fatto (ovvero, il saldo del credito tutelato con l'azione
revocatoria) ma anche dedurre le conseguenze giuridiche dello stesso fatto, e domandare al Giudice il rigetto dell'azione revocatoria per il venir meno del suo presupposto”; nella specie, nulla di tutto ciò era avvenuto.
In ogni caso, anche ove fosse stata formulata l'eccezione relativa alla cessazione della materia del contendere, per l'avvenuto saldo, nelle more del giudizio, del credito azionato, il Tribunale adito avrebbe, pur sempre, dovuto dare atto della soccombenza virtuale della parte appellante e ciò avuto riguardo al fatto che al momento della instaurazione della lite sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento della azione revocatoria.
Hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto proposto in difetto di valida procura con condanna dell'Avv. Paola Puddu al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
nel merito, rigettarsi l'impugnazione siccome infondata ovvero, in subordine accogliersi
“l'impugnazione quanto alla domanda di revoca degli atti fraudolenti posti in essere dalle appellanti, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda al momento della
instaurazione del giudizio e, per l'effetto, dichiarando la c.d. soccombenza virtuale delle appellanti
principali e confermandone quindi la condanna al pagamento delle spese del primo grado del giudizio”, vinte le spese.
I
Per questioni di ordine logico giuridico vanno esaminate le ragioni poste a fondamento dell'appello incidentale.
Hanno denunziato gli appellati “la nullità delle tre distinte procure alle liti conferite dalla Pt_2
in proprio e quale legale rappresentante delle due società appellanti [..], stante l'esistenza di un evidente conflitto di interessi tra le tre parti rappresentate dal medesimo difensore”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento dovendo replicarsi che le società Parte_1
e nonché hanno resistito (e, indi, agito) in giudizio per un interesse comune CP_1 Parte_2
a che non venisse dichiarato inefficace un atto compiuto da entrambe le proprietà (e nelle quali la rivestiva, al contempo, la carica di unico socio della e di socio Pt_2 Parte_1
accomandatario della : detti soggetti, rispetto alle pretese di revocare l'atto di cessione dei CP_1
beni, hanno chiaramente manifestato un interesse comune ad evitarlo cosicché (anche avuto riguardo a quanto infra si dirà) deve escludersi ogni conflitto di interessi tra le stesse.
Se è, infatti, vero che la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso Procuratore è
valida solo quando fra le medesime non vi sia un conflitto di interessi (non solo attuale ma anche virtuale), è altrettanto vero che la potenzialità del conflitto va riconosciuta non come mera eventualità,
bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione, in guisa tale che la tutela degli interessi dell'una non possa attuarsi compiutamente senza nocumento per gli interessi dell'altra.
Non è quindi sufficiente la mera eventualità che uno degli aspetti della controversia veda contrapposta la posizione processuale delle parti allorquando le stesse presentino comunque consonanza di interessi per l'ottenimento di una medesima favorevole pronuncia.
Nella specie, sono stati gli stessi appellati ad aver qualificato le appellanti quali “protagoniste dell'atto fraudolento” ovvero ad aver definito la cessione dei beni in disamina quale “atto palesemente fraudolento posto in essere in combutta tra le appellanti stesse”.
Per l'effetto non ravvisandosi alcun conflitto di interessi devono rigettarsi le doglianze poste a fondamento dell'appello incidentale.
II
Le ulteriori ragioni di gravame introdotte dalle parti in lite possono trovare ingresso con le precisazioni di cui in appresso.
Risulta per tabulas che il Tribunale di Tempio Pausania, nel proc. n.1/2021 (avente ad oggetto l'istanza di fallimento presentata a carico della dagli odierni appellati) ha dato Parte_1
atto della “cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento integrale del proprio debito da parte della resistente” (nonché, giusta soccombenza virtuale, ha condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite avuto riguardo al fatto che “il pagamento è intervenuto dopo
l'instaurazione del procedimento prefallimentare”).
Fermo quanto precede, osserva questa Corte che, posto che l'accertamento delle condizioni per l'accoglimento e/o il rigetto della domanda ab origine introdotta (e fatta salva la disciplina in punto di governo delle spese del procedimento) va effettuato in riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia, in esito alle deduzioni del Procuratore delle resistenti come trasfuse (e comprovate)
nelle note di trattazione scritta 18.2.2022, il Tribunale di Tempio Pausania ben avrebbe potuto e dovuto, anche d'ufficio, dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale (sulla possibilità per il Giudice di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti di causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto v. ex multis Cass.
19845/2019).
Sul punto, in diritto, si rileva che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese
(così v. Cass. Sez. U., n. 10553/2009).
In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute (così v. Cass. 30251/2023).
Portato di quanto precede – potendovi procedere anche d'ufficio questa Corte: v. Cass. 1496/2025 -
è che nella presente sede deve dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ex art.2901 c.c. e, per l'effetto, riformata la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania nella parte in cui ha dichiarato “l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti dell'atto di cessione dei beni aziendali di cui alla fattura n. 1/2017, posto in essere dall'amministratrice della società , Parte_1
, in favore della ” (v. anche richieste di parte appellata). Parte_2 CP_1
Ciò, si osserva, a cagione dell'effettivo “venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (v. sopra) quale conseguenza – per effetto del pagamento effettuato nanti il Tribunale di
Tempio Pausania nel proc. n.1/2018) dell'integrale estinzione delle ragioni di credito (incontestabili siccome acclarate in statuizioni relativamente alle quali è intervenuto il giudicato) poste a fondamento della domanda ex art.2901 c.c.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
III
Quanto alle ulteriori questioni, si è detto sopra che allorquando intervengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il Giudice deve pur sempre emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute.
Relativamente al giudizio di primo grado non può essere seriamente contestato che soccombenti virtuali dovessero essere ritenute le odierne appellanti.
Sul punto le appellanti hanno lamentato la erroneità della decisione del Tribunale laddove ha affermato che le stesse non avevano “dimostrato non solo di essere titolari di altri beni, ma anche
che il loro patrimonio residuo fosse di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori, e che
non avessero allegato, né tanto meno fornito prova della sussistenza di beni che potessero costituire garanzia del credito vantato dalla ricorrente”.
Hanno evidenziato di aver depositato in quel giudizio a) il decreto di rigetto 18.10.2018 dell'istanza fallimento, disattesa dal Tribunale di Tempio Pausania “dopo un'accurata analisi sulla propria
capacità economica, sui bilanci e sulla documentazione societaria, ove veniva attestato anche il deposito alla procedura pre fallimentare di un assegno circolare di € 42.197,31”;b) la dichiarazione
23.01.2018 del;
c) i contratti di leasing dei beni mobili che la Controparte_5 Parte_1
aveva in corso, con la dimostrazione di adempierne puntualmente il pagamento;
d) il decreto di rigetto
23.07.2021 di una seconda istanza di fallimento contenente l'attestazione dello stesso Tribunale di
Tempio Pausania circa la cessazione della materia del contendere per aver la debitrice saldato l'intero suo debito.
Altresì, si è detto sopra, le stesse hanno argomentato che “il pregiudizio arrecato alle ragioni del
creditore consiste(va) nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale,
essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia: per contro, era invece rilevante ogni
aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la suddetta garanzia patrimoniale”, ulteriormente evidenziando “la totale assenza dell'elemento psicologico
richiesto dall'art. 2901, I co, c.c., poiché la debitrice – e anche l'acquirente, coincidendo la persona
del legale rappresentante e del socio unico – era assolutamente consapevole del fatto di avere, a
prescindere dalla cessione di vetusti beni aziendali, le risorse necessarie a pagare l'intero debito ai creditori qualora avesse semplicemente voluto provvedere in tal senso”.
Trattasi di argomentazioni infondate.
È opportuno rilevare in diritto come, ai fini della verifica del requisito dell'eventus damni, la parte onerata del compito di fornire la prova dell'eventuale capienza del patrimonio residuo del debitore, a seguito del compimento dell'atto impugnato, deve necessariamente essere identificata nella parte che resiste all'esercizio dell'azione revocatoria, in conformità al principio in forza del quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (appunto l'eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così ex multis v.
Cass. 32835/2021; negli stessi termini anche Cass.17228/2022).
Nella specie (come anche ritenuto dal Tribunale di primo grado), comprovata per effetto della cessione dei beni la variazione del patrimonio della debitrice, detta (ulteriore) dimostrazione non risulta debitamente introdotta in causa dalla . Parte_1
Alcun elemento risolvente emerge da quanto indicato nella sentenza del Tribunale di Tempio
Pausania in data 18.10.2018 ove semplicemente è dato leggere che la “ha Parte_1
ampiamente motivato circa la propria operatività e idoneità a fare fronte alle proprie obbligazioni,
senza contestazioni specifiche sul punto da parte ricorrente, ed ha dimostrato di avere disponibilità liquide mettendo a disposizione l'assegno circolare di cui sopra” (“disponibilità liquide” che, osserva questa Corte, neppure erano in grado di coprire l'intero credito vantato dagli odierni appellati come acclarato nella sentenza del Tribunale di Cagliari sulla quale era già intervenuto il giudicato e,
pertanto, non più confutabile).
Neppure, poi, corrisponde al vero che “nel decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, il Tribunale di Tempio Pausania, avendo avuto modo di verificare i bilanci, rilevava altresì che “la società aveva ottimi rapporti con i fornitori” (avendo visionato tutte le schede fornitori della società resistente
attestanti la regolarità dei pagamenti nei loro confronti)” posto che dalla disamina del Pt_1
provvedimento del Giudice fallimentare prodotto in atti la sussistenza di ottimi rapporti con i fornitori
è più propriamente ascrivibile ad una (semplice) affermazione della stessa difesa della Pt_1
Detta società, poi, non ha indicato (e neppure comprovato) le ragioni per le quali i creditori procedenti non avevano accettato l'assegno messo a loro disposizione essendosi limitata a riferire che ciò è
avvenuto per altri motivi qui non afferenti.
Né miglior sorte può essere riservata alla (in verità inconsistente) la dichiarazione 23.01.2018 del che nulla dimostra e attesta (per la sua assoluta genericità) circa l'effettiva Controparte_5
situazione patrimoniale di detta società e neppure al doc.4 prodotto in primo grado che non comprova in alcun modo (neppure) il regolare pagamento dei ratei dei due contratti di leasing.
Quanto, infine, al decreto di rigetto 23.07.2021 della seconda istanza di fallimento è appena il caso di osservare che il pagamento è avvenuto solo in corso di causa (9.6.2021) tanto che la debitrice è
stata anche condannata alla rifusione delle spese di lite.
In realtà l'elemento fattuale dal quale questa Corte non può prescindere è la dichiarazione resa dalla all'Ufficiale Giudiziario in data 13.12.2017 nella quale ella – dopo aver affermato che tutti Pt_2
gli arredi e apparecchi professionali erano intestati alla – ha riferito che la Controparte_1
non era (più) titolare di “nulla”. Pt_1
A buon diritto, pertanto, lo Rag. – Rag. Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
commercialisti ( nonché dei sigg. e hanno Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
introdotto la domanda ex art.2901 c.c.
Si rileva, da ultimo, che l'integrale estinzione delle ragioni di credito degli appellati è avvenuta il
9.6.2021 ovvero a distanza di 18 mesi dall'introduzione del procedimento ex art.702 bis cpc di tal che neppure corrisponde al vero che “il pagamento è avvenuto sin dagli albori del giudizio di primo grado”.
Ancora neppure vi è dimostrazione del fatto che le appellanti hanno “prontamente richiesto, per via conciliativa, l'estinzione di una procedura considerata superflua e pretestuosa sin dal suo deposito”,
così come del pari è sufficiente rilevare che la lamentata moltiplicazione delle azioni legali è
causalmente riconducibile al mancato pagamento, da parte della debitrice, di quanto da ella dovuto e accertato con titoli sui quali era intervenuto il giudicato.
*
In definitiva, all'esito di tutto quanto precede, pertanto:
- in riforma della ordinanza appellata, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ex art.2901 c.c. come avente ad oggetto l'inefficacia nei confronti dello Studio Associato Rag. – Rag. ( Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nonché dei sigg. e dell'atto di cessione dei beni aziendali di cui Controparte_2 Controparte_3
alla fattura n. 1/2017, posto in essere dall'amministratrice della società in Parte_1
favore della Controparte_1
- confermata la ordinanza nella parte in cui ha condannato le resistenti (odierne appellanti), in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti (odierni appellati).
Per contro, le spese di lite del presente gravame, considerata la soccombenza reciproca, devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello incidentale;
- in riforma della ordinanza appellata, che per il resto integralmente conferma, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ex art.2901 c.c. come avente ad oggetto l'inefficacia, nei confronti dello – Rag. Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
( nonché dei sigg. e
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
dell'atto di cessione dei beni aziendali di cui alla fattura n. 1/2017, posto in essere dalla società
in favore della Parte_1 Controparte_1
- dispone la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni