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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 28/06/2021, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00071/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2021, proposto da
IA BR AR, rappresentat e difes dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, piazza Italia, 1;
nei confronti
Immobiliare LA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina D'Orsogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Keoma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via V. Veneto 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 6 febbraio 2020, recante il n. 14, in favore della s.r.l. Immobiliare LA;
2) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 18 dicembre 2018, recante il n. 157, in favore della s.r.l. Immobiliare LA (non conosciuto);
per la declaratoria dell'obbligo a carico del Comune di Pescara di ordinare la demolizione di tutte le opere realizzate dalla s.r.l. Immobiliare LA in virtù del permesso di Costruire n. 14/2020, dettando, ove occorra, le relative modalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara di Immobiliare LA S.r.l. e di Keoma S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio telematica del giorno 25 giugno 2021 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
-la recente produzione delle parti resistente e controinteressate, in difetto di specifica contestazione della ricorrente, fanno venir meno, allo stato, il profilo del fumus di fondatezza del ricorso;
- la ricorrente medesima alla camera di consiglio del 25 giugno 2021 ha richiesto termini a difesa per argomentare ulteriormente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), respinge allo stato l’istanza cautelare.
Fissa l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 6 luglio 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO