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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1268/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1268/2022, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione presso terzi, promossa da:
, C.F. , domiciliato a Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto (ME), via Papa Giovanni XIII n. 164, rappresentato e difeso da sé stesso.
Opponente
Contro
, C.F. , domiciliata in Sant'Agata Militello Controparte_1 C.F._2
(ME), via San Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'avv. Davide Monastra, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposta
C.F. in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Parte_2 P.IVA_1
Sant'Agata di Militello (Me), via San Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera
Martino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Terzo pignorato
E nei confronti di
residente in [...] CP_2
Creditore procedente contumace in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parma, Controparte_3
Via Università n. 1
Terzo pignorato contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 12/9/2022 introduceva la fase di merito Parte_1
dell'opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi notificatogli in data 21/02/2020 dalla dott.ssa con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Controparte_1
€ 3.854,03, in virtù di due decreti giudiziali di liquidazione di compensi (rispettivamente del
19.2.2018 e del 2.10.2019 - cfr. all.ti C e D fascicolo parte attrice) per l'attività di esperto stimatore svolta dalla creditrice procedente in seno al giudizio n. 122/2017 r.g.e. Trib. Patti. Parte_1
chiedeva, in particolare, la riforma della statuizione sulle spese di lite compensate nella
[...]
fase cautelare innanzi al G.E., oltre che il risarcimento dei danni riconnesso alla condotta processuale del creditore procedente e del Comune terzo pignorato. L'opponente, infatti, evidenziava che il G.E., nonostante la dichiarazione positiva resa dal terzo Comune pignorato, non aveva proceduto all'assegnazione delle relative somme dal momento che per la coattiva riscossione di quello specifico credito pendeva innanzi al Tribunale di Patti altra procedura esecutiva mobiliare
(n. 34/2020 RGE), intrapresa dall'avv. contro il debitore . Chiedeva, Pt_1 Parte_3
pertanto, “ritenere e dichiarare la insussistenza di una sostanziale reciproca soccombenza che avrebbe secondo il Giudice della fase cautelare giustificato la compensazione delle spese e compensi, riformare il giudizio sulla cui motivazione non può discutersi per la sua carenza e conseguente nullità, e conseguentemente la statuizione;
ritenere e dichiarare la soccombenza e la concorrente responsabilità della Arch. e del nell'aver Controparte_1 Parte_3
dato causa alla presente opposizione indispensabile per evitare - anche alla luce del comportamento processuale della parte e del terzo pignorato che lo stesso giudice ha censurato espressamente ( poiché il terzo ha omesso di precisare che sussisteva un vincolo su tali somme, derivante da un precedente pignoramento, nella procedura esecutiva presso il debitore N. 34/20
RGE, iscritta presso il Tribunale di Patti, riassunta a seguito della decisione sul reclamo cfr.ordinanza ) - l'illegittima e dannosa richiesta assegnazione del credito pignorato;
conseguentemente condannarli in solido al pagament0 delle spese e dei compensi legali tanto della fase cautelare quanto della presente di merito” (pag. 25 citazione). Denunciava, in particolare, la responsabilità dell'arch. nell'intraprendere l'opposta azione esecutiva in data 21/02/2020 CP_1
senza essersi avvalsa delle prerogative di cui agli artt. 499 e 511 c.p.c. per intervenire nella procedura esecutiva n. 34/2020 RGE già pendente innanzi al Tribunale di Patti, così aggravando la propria posizione debitoria, in quanto costretto a sopportare i costi di difesa anche della presente procedura esecutiva. Sotto altro profilo, poi, evidenziava che il credito vantato nei confronti del
(pari ad € 3.962,25) era in sé sufficiente a garantire l'estinzione del credito Parte_3
della controparte nei suoi confronti (pari ad € 3.854,03), senza dunque necessità di dovere pignorare anche le somme depositate dal debitore presso l'istituto di credito Crèdit Agricole Italia s.p.a., circostanza che arrecava all'opponente danni economici e personali, che ben avrebbero potuto essere evitati, e dei quale chiedeva di essere reintegrato ex artt. 96 c.p.c. e/o 2043 c.c. (pag. 23 citazione). Aggiungeva, inoltre, di avere patito danni patrimoniali e non, anche in conseguenza della dichiarazione resa dal terzo , reo di avere violato il dovere di collaborare Parte_3
nell'interesse della giustizia, evidenziando che la dichiarazione resa dal terzo risultava non veritiera ed incompleta, in violazione del disposto di cui agli artt. 547 e 550 c.p.c., stante l'omessa indicazione della pendenza delle già citate procedure esecutive pendenti innanzi al Tribunale di
Patti. A seguito della costituzione del creditore procedente e del Comune terzo pignorato,
l'opponente chiedeva altresì di dichiararsi la nullità degli atti processuali agli stessi riferibili, in quanto predisposti da difensori appartenenti al medesimo studio legale, in difesa di soggetti in conclamato potenziale conflitto di interessi, in violazione degli artt. 24 e 68 del codice deontologico. Con nota del 22/11/2024 parte opponente dava atto, inoltre, della sopravvenuta revoca del decreto di liquidazione con ordinanza del 29/6/2024 del Tribunale di Patti, che riduceva il compenso liquidato, donde la censura di nullità degli atti esecutivi posti essere in forza del predetto decreto. Rilevava, altresì, che in forza dei titoli azionati aveva Controparte_1
ottenuto nelle more soddisfazione dei crediti vantati contro , comprese le somme Parte_1
assegnate e le spese liquidate in forza della ordinanza del 13/07/2022 emessa a definizione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi oggetto della presente opposizione, a seguito di intervento ex art. 511 c.p.c. in altra procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 41/2019 r.g.e.
Trib. Patti. Chiedeva pertanto la ripetizione delle somme riscosse dalla in forza della CP_1
ordinanza del 13/07/2022, non più dovute per il venir meno del titolo giudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/10/2022 si costituiva la quale Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, adducendo il mancato svolgimento della presupposta fase cautelare del giudizio, dal momento che controparte aveva formulato le proprie deduzioni esclusivamente a verbale, omettendo la notifica di alcun ricorso ex art. 615 c.p.c.
e non avendo il G.E. fissato la relativa udienza di discussione;
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse dell'esecutato, posto che il credito pignorato verso il Parte_3
non era stato assegnato dal G.E.; l'infondatezza e, in ogni caso, l'inammissibilità delle domande risarcitorie avanzate dall'opponente sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 96 c.p.c., da considerarsi domande nuove in quanto non correttamente allegate nella precedente fase esecutiva, posto che
“l'avv. , in sede di esecuzione, si è limitato a riservarsi di agire per i danni Pt_1
“nell'instaurando giudizio di merito nei confronti di chiunque fosse ritenuto responsabile ex artt.
96 cpc, 2043 cc e per ogni altra violazione di norme anche di natura deontologica”, senza allegare
i fatti costitutivi di tale presunto diritto al risarcimento, né in cosa quei danni siano consistiti (v. note integrative per ud. 11.10.2021 )” (pag. 15 comparsa). Chiedeva, dunque, il rigetto Pt_1 dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva con comparsa del 18/10/2022 il chiedendo preliminarmente di Parte_3
dichiararsi inammissibili le domande risarcitorie contro lo stesso avanzate per mancata instaurazione del contraddittorio sulle stesse nel giudizio di esecuzione qui opposto. Sotto altro profilo, eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore di quello di (nel cui circondario CP_4
ha sede il ) a decidere sulle domande risarcitorie contro lo stesso in questa sede Parte_3
avanzate, giacché non proponibili in questa sede, per carenza di connessione con l'oggetto del giudizio di opposizione. Nel merito, eccepiva la carenza di interesse dell'opponente alla proposizione della presente opposizione e l'insussistenza di alcun danno riconnesso alla dichiarazione dallo stesso resa ex art. 547 c.p.c.. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
e rimanevano contumaci. CP_2 Controparte_5
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di Parte_1
seguito esposte, con assorbimento delle ulteriori eccezioni in rito e nel merito sollevate dai convenuti.
È, anzitutto, infondata l'eccezione di caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell'opposto alla ripetizione delle somme assegnate dal Giudice dell'esecuzione
(cfr. pag. 6 comparsa conclusionale del 27/1/2025, ove si legge: “Medio tempore, il Tribunale di
Patti, con ordinanza del 29.06.2024 emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 1791/2019 - avente ad oggetto la opposizione avverso il decreto di liquidazione in forza del quale la Dr.ssa aveva intrapreso la procedura esecutiva opposta ed ottenuto l'assegnazione delle somme CP_1
pignorate presso la Banca - accogliendo le doglianze del debitore, il quale lamentava la eccessività ed ingiustizia di quanto al ctu è generosamente stato liquidato, anche in sede di opposizione, ha revocato il titolo posto a fondamento della esecuzione opposta, ed ha ridotto la impugnata liquidazione €. 3.479,73 ( 1) (compensi e spese al netto dell'acconto versato di €.
400,00 liquidati con il decreto opposto), del 65% circa, e precisamente di 2.045,00 (al netto dell'acconto versato di €.400,00 come da ordinanza), alla somma di €. 1.434,73, con conseguente riduzione degli accessori per oneri previdenziali da €.128,80 ad €.72,80”; cfr. pag. 22, ove si legge: “voglia ritenere e dichiarare il diritto dell'opponente alla ripetizione delle somme assegnate
e di quelle liquidate a titolo di spese e compensi legali riconosciuti e\o liquidati dal Giudice della esecuzione, definendo la procedura esecutiva, e che sono state totalmente incassate dalla dr.ssa
condannandola alla restituzione in favore dell'avv. delle medesime e cosi di CP_1 Pt_1
seguito specificate: €. 518,81 a titolo di somme assegnate;
€. 225,50 per spese e compensi dell'atto di precetto comprensivi di IVA e cassa (cfr. copia precetto), €.782,44 per spese e compensi liquidati dal Giudice della esecuzione ed incassati a procedura esecutiva oltre rimb.forf. cpa ed iva. Oltre spese di registrazione”).
Giova al riguardo ricordare il principio affermato in giurisprudenza in materia di riforma della sentenza di primo grado, secondo cui “In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa
l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare
l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello;
nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti” (Cass. civ., sez. III, 14/6/2024, n. 16664).
Il ridetto principio deve, invero, ritenersi applicabile anche al caso di specie, più in generale riguardante l'impugnazione del provvedimento costituente il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa. Ne viene che la riforma del provvedimento e la sua sostituzione con quello adottato in sede di impugnazione non determinano il venir meno del titolo esecutivo, con la conseguenza che la procedura esecutiva prosegue senza soluzione di continuità in virtù del titolo così come modificato in sede di impugnazione (al netto del rilievo per cui nella specie il pignoramento presso terzi è stato effettuato in forza di un ulteriore titolo esecutivo, ovvero il decreto del 19/2/2018: cfr. pag. 2 atto di citazione).
A fronte di ciò, inoltre, occorre tener conto del fatto che la somma assegnata in sede esecutiva
(peraltro in parte qua nemmeno oggetto di impugnazione, circoscritta infatti alla scelta della controparte “di voler pignorare ed ottenere l'assegnazione delle somma di €. 3.962,25 dovuta, ancora oggi, dal all'Avv. e per la cui coattiva Parte_3 Parte_1
riscossione è pendente avanti al Tribunale di Patti la procedura esecutiva mobiliare iscritta al n.
34/2020 RGE, non avvalendosi delle prerogative di cui agli artt. 499 e 511 cpc obbligatorie nella fattispecie che ci occupa incorrendo nella violazione dei principi del giusto processo ex art. 111
Cost. con aggravamento della posizione del debitore e procurando danni economici e non allo stesso”, quindi al mancato riconoscimento delle spese di lite da parte del Giudice dell'esecuzione e al risarcimento dei danni ascritti alla responsabilità delle controparti) a titolo di soddisfacimento del credito (quindi escluse le spese) è pari ad € 518,81 (cfr. ordinanza G.E. del 13/7/2022), dunque inferiore al credito così come rideterminato dall'ordinanza del 2/7/2024 (cfr. all. 32 nota di parte attrice del 22/11/2024).
È, poi, infondato anche il motivo di opposizione afferente alla denunciata violazione degli artt. 24 e 68 del codice deontologico forense alla “conseguente invalidità assoluta degli atti posti in essere dai difensori dell'Arch. e del in conflitto di interesse” (pag. 11 CP_1 Parte_3
comparsa conclusionale del 27/1/2025).
Parte opponente, in particolare, ha rilevato il conflitto di interessi caratterizzante le posizioni processuali del terzo e del creditore pignorante ( Parte_3 Controparte_1 chiedendo di “Ritenere e dichiarare la invalidità assoluta ed insanabile degli atti posti in essere in violazione degli artt. 24 e 68 del Codice Deontologico Forense, dagli Avvocati Sara Scotto di
Liquori e Alberto Letizia quali difensori dell'Arch. e dall'Avvocato Salvatore Cinnera CP_1
Martino quale difensore del , in quanto tutti appartenenti allo stesso studio Parte_3 legale corrente in Sant'Agata di Militello, Via San Giuseppe n. 51, i quali hanno svolto la loro attività difensiva in sostanziale, attuale e\o potenziale, conflitto di interesse;
conseguentemente adottare ogni provvedimento di legge anche in ordine alla dichiarazione di nullità della costituzione, nel presente giudizio, delle parti da loro rappresentate” (pag. 15 comparsa conclusionale del 27/1/2025).
Si osserva, in particolare, che, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno opponente, un utile argomento a sostegno dell'assenza del conflitto denunciato deriva dalle considerazioni sul punto esposte nella sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 821/2023, allegata alla nota del
21/11/2024 del . Non inducono a conclusione diversa le considerazioni al Parte_3
riguardo espresse dall'odierno opponente (cfr. pagg. 16 e 17 comparsa conclusionale del
27/1/2025), dal momento che, da un lato, la sussistenza tra le parti di un litisconsorzio facoltativo o necessario riguarda la necessità della partecipazione delle stesse al processo e, dunque, non ne muta l'interesse rispetto all'esito giudizio (nel senso che la natura necessaria del litisconsorzio non rappresenta di per sé l'elemento costitutivo della sussistenza tra le parti di una posizione di conflitto di interessi) e, dall'altro lato, il terzo raggiunto dal pignoramento ( ) non ha Parte_3 disconosciuto il credito nei suoi confronti vantato dall'avv. (piuttosto rendendo una Pt_1
dichiarazione positiva) né, dunque, si è opposto sotto tale profilo alla pretesa esecutiva nei suoi confronti azionata dall'arch. ciò da cui desumere l'assenza di una sostanziale posizione di CP_1
contrasto tra le dette parti.
Ad ogni modo, ai presenti fini è decisivo il rilievo per cui la censura sollevata non interferisce con il pignoramento eseguito e, quindi, con l'azione esecutiva intrapresa dall'odierna opposta, ciò da cui ricavare che la doglianza de qua in ogni caso non fonda né la pretesa dell'odierno attore di ripetere le somme incamerate dalla controparte (si ricorda infatti che l'ordinanza del 13/7/2022 ha assegnato all'arch. le sole somme accantonate da cfr. all. V fascicolo di parte attrice) CP_1 CP_6 né la pretesa risarcitoria avanzata in ragione dell'operato - ritenuto illegittimo (cfr. infra) - del e del creditore pignorante (rei di non aver rispettivamente dato atto della pendenza della Pt_3
procedura esecutiva azionata da e di non avere tentato il Parte_1
soddisfacimento del proprio credito in quella sede).
Infine, quanto al rilievo per cui “In data 13.11.2024 avanti al Giudice della esecuzione immobiliare del Tribunale di Patti si è tenuta l'udienza nel contesto della quale l'Arch. la quale ha CP_1 chiesto l'assegnazione delle somme depositate nel libretto in favore della procedura in pagamento dei crediti di cui alla nota di precisazione del 23.09.2024. L'avv. , al solo fine di evitare Pt_1
ulteriori iniziative esecutive da parte della non si è opposto, riservandosi il diritto alla CP_1
ripetizione delle somme che risulteranno non dovute all'esito anche delle azioni giudiziarie pendenti, tra cui la presente, e\o di quelle altre che saranno intraprese ( cfr. Copia verbale di udienza, all. n. 36)” (pag. 2 nota di parte attrice del 22/11/2024, richiamato in seno alla terza questione preliminare trattata nelle pagine 18-20 della comparsa conclusionale del 27/1/2025), si osserva che parte opposta ha al riguardo espressamente dedotto che “[…] non si comprende di quali somme l'avv. pretenda la restituzione visto che, anche detratto l'importo di € 518,81, Pt_1
risultava comunque debitore della differenza (v. all. 5, ordinanza di assegnazione 13.7.2022). A riprova di ciò, dopo aver proposto atto di intervento in surroga ex art. 511 c.p.c. (all. 10 – atto di intervento) nella procedura n. 41/2019 R.G.E. del Tribunale di Patti, nella quale il era Pt_1 creditore procedente, su sollecitazione dello stesso Giudice, l'esponente aveva precisato il credito risultante dalla riforma di uno dei titoli originari (all. 11 – nota di precisazione del credito); che, senza contare gli ulteriori titoli di cui a quell'intervento, ammontava ad € 2,975,53, di cui € 558,50 per il decreto di liquidazione del 19.2.2018, non impugnato, ed € 2,417,03 per l'ordinanza n.
7599/2024 del Tribunale di Patti. Per effetto di ciò, in quella procedura, si è chiesta l'assegnazione delle somme in base al credito così precisato, richiesta a cui il non si è neanche opposto Pt_1
e che è stata accolta dal Giudice (all. 12 – ordinanza assegnazione 14.11.2024)” (pag. 4 memoria di replica del 17/2/2025). In effetti, ha prodotto in seno alla detta memoria Parte_4 di replica l'atto di intervento del 30/5/2023, in cui dichiarava un credito di 6.669, 21 (sulla base, per quanto qui di interesse, anche del decreto di liquidazione del 2/10/20198 recante la liquidazione della “somma di Euro 220,05 ex art. 1 D.M. 30.5.2002, Euro 450,00 ex art. 12 comma 2 delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002, di Euro 1.100,00 per atto di aggiornamento tipo mappale –
Procedura Pregeo, Euro 1.400,00 per procedura catastale DOCFA, Euro 14,68 per spese, oltre Iva
e c.p. come per legge” - pag. 2 atto di intervento: all. 10), e la successiva nota di precisazione del credito del 23/9/2024, in cui si dava atto dell'ordinanza n. 7599/2024 e della somma assegnata con l'ordinanza del 13/7/2022 pari ad € 518,81, donde la determinazione del credito in € 5.790,71, di poi assegnato (cfr. all.ti 11 e 12 della memoria di replica del 17/2/2025). Ciò, dunque, costituisce riprova del fatto che il credito parzialmente soddisfatto in questa sede non ha trovato una duplicata soddisfazione nella procedura esecutiva immobiliare n. 41/2019, in quanto esclusa dal credito residuo ivi insinuato.
Va, dunque, esaminato il merito dell'opposizione spiegata, afferente alla erronea statuizione di compensazione delle spese della fase interinale dell'opposizione, stante la ritenuta soccombenza del dichiarante e del creditore pignorante, oltre che alla pretesa risarcitoria per danni anche Pt_3 non patrimoniali per la condotta denunciata. Si legge, in particolare, nelle difese dell'opponente che
“L' Arch. e lo studio legale che la rappresenta - difensore del terzo pignorato nella CP_1
procedura esecutiva immobiliare nella quale era stata ctu, nonché in quella mobiliare iscritta al n.
34/2020 intraprese per la riscossione coattiva del credito pignorato e di cui pretendevano
l'assegnazione - erano perfettamente consapevoli della impignorabilità. Tuttavia, in mala fede, e con l'illecito concorso del - che ometteva di dichiarare quella pendenza delle procedure Pt_3
esecutive iscritte ai nn 122/2017 RGEimm e 34/2020 RGEmob del Tribunale di Patti, intraprese dall'avv. proprio per ottenere il soddisfacimento del suo credito che ne sanciva la legale Pt_1 impignorabilità - l'Arch ha proceduto nel pignoramento e, nonostante la fondata CP_1
opposizione formalizzata a verbale (cfr. copia dei verbali di udienza), ne pretendeva, ed insisteva, temerariamente, per la sua assegnazione 9 - Si ritiene pertanto legittimo, non solo chiedere il rigetto della eccezione, ma rivendicare il diritto al risarcimento dei danni per l'illecito e\o temerario comportamento tenuto, con la più che presumibile, ex art.2729 c.c., consulenza dello stesso studio legale, nonostante il conflitto di interessi, fisiologico nella fattispecie del pignoramento presso terzi, proprio in forza delle ragioni e degli interessi a tutela dei quali la pacifica giurisprudenza afferma il litisconsorzio necessario nel giudizio di merito della opposizione esecutiva - unica sede nella quale può essere reclamato il diritto al risarcimento, anche ex art. 96 cpc” (pag. 25 comparsa conclusionale del 27/1/2025), che “Va ritenuta, dichiarata e\o confermata la fondatezza della opposizione alla esecuzione ex art.615 cpc per impignorabilità e, comunque, non assegnabilità, del credito di €. 3.962,25, oltre interessi legali maturati e maturandi come per legge dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e spese e compensi per l'ulteriore attività resasi necessaria, vantato dall'Avv. nei confronti del , per effetto della Pt_1 Parte_3
pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2017 RGE e di quella mobiliare n. 34/2020
RGE Tribunale di Patti, finalizzate alla riscossione di quel credito, non contestata dalla CP_1
con opposizione agli atti esecutivi, ovvero nel presente giudizio con domanda riconvenzionale, per come avrebbe dovuto, e pertanto nei suoi confronti divenuta definitiva” (pag. 26 comparsa conclusionale del 27/1/2025) e che, pertanto, “L'avv. ha subito una illegittima procedura Pt_1
esecutiva avanti al Tribunale della città in cui esercita la professione ( come dimostra il domicilio dichiarato ed incontestato nel presente atto), in pubblica udienza ( cfr. copie verbali) avanti ai colleghi ed al pubblico presente ( notorio), nel mentre terzo e creditore, gratuitamente, lo hanno vessato economicamente ed umiliato moralmente, con il patrocinio e la consulenza del medesimo studio legale, al fine di cagionargli i danni provati e presumibili anche ex art.2729 cpc” pag. 31 comparsa conclusionale del 27/1/2025), con conseguente diritto al risarcimento dei danni derivante dalla lesione dei diritti “costituzionalmente garantiti al giusto processo, alla salute, alla immagine
e\o reputazione personale e professionale dell'opponente, sin qui gratuitamente calpestate” (pag.
32).
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
In primo luogo, si osserva che la censura formulata in questa sede non riguarda tutte le motivazioni
(sia pure non esplicitate dal Giudice dell'esecuzione) poste a fondamento del provvedimento contestato. Si legge, infatti, nell'ordinanza del 13/7/2022 che la compensazione disposta trova origine in “quanto sopra esposto” e, a questo proposito, esaminando la parte motiva del provvedimento si ricava che il Giudice dell'esecuzione, da un lato, ha accolto la contestazione sollevata dal debitore esecutato in ordine alla dichiarazione del (“a seguito Parte_3
delle dichiarazione positive rese dal terzo la contestazione effettuata Controparte_7 dall'esecutato, ex art 548 cpc è legittima”) ma anche che, dall'altro lato, ha altresì ritenuto l'infondatezza delle censure sollevate dal medesimo debitore esecutato in ordine alla validità del titolo esecutivo (“ritenuto che il titolo azionato nella presente procedura dalla creditrice è valido ed esecutivo, conseguentemente le eccezioni dell'opponente non meritano accoglimento”), come chiaramente dimostra la (peraltro non contestata) assegnazione delle somme dichiarate dal terzo
Ne viene che, in applicazione del principio espresso dall'art. 92 c.p.c., il Giudice CP_6 dell'esecuzione ha – sia con motivazione non meglio esplicitata, ma comunque desumibile dal contesto del provvedimento adottato e, per le ragioni esposte, pertanto non meritevole di censura – ritenuto di compensare le spese della fase cautelare dell'opposizione spiegata, attesa la fondatezza solo parziale delle ragioni addotte dal debitore opponente.
Ciò, dunque, assorbe ogni censura reiterata nel presente giudizio di merito, non risultando formulata una specifica doglianza in ordine alle predette ragioni della disposta compensazione.
A ciò, in ogni caso, si aggiunge una ulteriore considerazione. Il principio di diritto elaborato dalla sentenza della Corte di Cassazione invocata dall'odierno opponente, la sentenza n. 14597 del
09/07/2020, prevede: “Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l'onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell'art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest'ultimo, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art.
511 c.p.c.”. Come si desume, dunque, da quanto sopra riportato, l'onere scaturente dalla pendenza di una procedura esecutiva volta al recupero del credito pignorato presso il terzo viene radicato dal giudice di legittimità in capo al terzo pignorato e, coerentemente con la qualifica di “onere”, ha lo scopo di soddisfare l'interesse del medesimo terzo di evitare il duplice e preteso pagamento (cioè sia quello nella procedura presso terzi sia quello nella procedura in cui è debitore esecutato). D'altro canto, la sentenza de qua chiaramente declina in termini di facoltà (e non di onere) la possibilità del creditor creditoris di sostituirsi al proprio debitore (creditore, a sua volta, del terzo) ai sensi dell'art. 511 c.p.c..
Ne viene, allora, che la pretesa fondata sull'assunto della illegittima determinazione dell'arch. di recuperare il credito mediante apposita e nuova procedura esecutiva (presso terzi) CP_1 anziché con l'intervento ex art. 511 c.p.c. in quella già incardinata dal proprio debitore risulta non meritevole di accoglimento, atteso che alcun onere in tal senso è in capo alla stessa individuabile.
L'infondatezza in parte qua dell'opposizione trova, poi, ulteriore riscontro nella mancata dimostrazione dei danni dei quali ha preteso il ristoro. Non è allo Parte_1
scopo sufficiente la rappresentata richiesta di informazioni da parte del “direttore della locale filiale di Barcellona P.G. che ricevuta la notifica del pignoramento ha immediatamente convocato il cliente e preteso la detta giustificazione scritta, al fine di poter sottoporre al vaglio dei suoi superiori le ragioni sottese al pignoramento” (pag. 33 comparsa conclusionale del 27/1/2025), sia perché in ciò (cioè nella richiesta da parte del direttore della banca di informazioni in merito alla notifica del pignoramento relativo al proprio cliente) non sembra inverarsi la denunciata lesione del diritto all'onore e alla reputazione, sia perché in ogni caso – e in via assorbente – l'odierno opponente non ha in questa contestato l'assegnazione delle somme dichiarate da (cfr. all. CP_6
G.2 e all. V fascicolo di parte attrice, rispettivamente dichiarazione del terzo e ordinanza di assegnazione del 13/7/2022), a riprova dunque della sussistenza del debito e del suo parziale soddisfacimento mediante la ridetta assegnazione.
Per le medesime ragioni va, altresì, escluso l'allegato danno alla salute (“L'avv. ha Pt_1
dovuto affrontare tutto questo nelle precarie condizioni di salute in cui versava e che per effetto di tale iniziativa hanno subito un aggravamento come prova la documentazione medica prodotta (cfr. cartella clinica del 01.07.2022 e relazione del medico curante Dott. all. n. 13 e 14 alle II Per_1
memorie 183, nonchè certificati Asp del 22.02.2023 e del 19.02.2024 depositati con le note di trattazione per l'udienza del 09.05.2023 e con le note di trattazione per l'udienza del 27.02.2024 ) e come avrebbe potuto confermare, quale teste, il suo medico curante dr. Testimone_1 rispondendo alle domande di cui ai capitolati tempestivamente e correttamente articolati”), in aggiunta al rilievo per cui la documentazione prodotta dall'opponente e sopra richiamata (cfr. all.ti
13, 14 e 15 della memoria del 9/1/2023) non offre alcun riscontro alla dedotta sussistenza del nesso di causalità tra l'iniziativa processuale oggetto di contestazione e l'aggravamento delle condizioni cliniche ivi descritte.
In coerenza a ciò, dunque, la domanda di risarcimento del danno formulata sia nei confronti di che nei confronti del appaiono infondate e vanno Controparte_1 Parte_3
conseguentemente rigettate.
Va, da ultimo, esaminata la domanda di risarcimento del danno “ex art. 89 cpc, per la frase sconveniente ed offensiva di cui è stata chiesta la cancellazione ai sensi del medesimo articolo, con la domanda n. 11 delle conclusioni sopra trascritte, anche in considerazione del fatto che la controparte non ha fornito alcuna prova in tale senso” (pag. 28 comparsa conclusionale del
27/1/2025; cfr., inoltre, pag. 7 nota depositata da parte attrice in data 31/10/2022).
Occorre al riguardo ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui
“In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte” (Cass. civ., sez. lav., 18/10/2016, n. 21031; cfr., inoltre, Cass. civ., sez. III,
06/12/2011, n. 26195; cfr., ancora, Cass. civ., sez. II, 31/08/2015, n. 17325, secondo cui “Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti”).
L'espressione contestata (“segno evidente del connotato fraudolento di quell'intervento”) non appare eccedere i limiti ex art. 89 c.p.c., in quanto volta a rimarcare la non attendibilità delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata da alla luce del rapporto Parte_1 con l'altro creditore intervenuto nella procedura esecutiva ( e della convergenza delle CP_2 eccezioni formulate. Non si evince, dunque, dall'espressione in questione un intento offensivo nei confronti dell'odierno opponente, quanto appunto l'evidenziazione dei ritenuti profili di inattendibilità dell'opposizione (al netto della fondatezza o meno della difesa in tal senso spiegata).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della sostanziale assenza di attività istruttoria, essendosi questa concretata nel solo deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 1268/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
Condanna al pagamento in favore dei convenuti Parte_1 Controparte_1
e delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 ciascuno, Parte_3
oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 12/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1268/2022, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione presso terzi, promossa da:
, C.F. , domiciliato a Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto (ME), via Papa Giovanni XIII n. 164, rappresentato e difeso da sé stesso.
Opponente
Contro
, C.F. , domiciliata in Sant'Agata Militello Controparte_1 C.F._2
(ME), via San Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'avv. Davide Monastra, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposta
C.F. in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Parte_2 P.IVA_1
Sant'Agata di Militello (Me), via San Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera
Martino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Terzo pignorato
E nei confronti di
residente in [...] CP_2
Creditore procedente contumace in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parma, Controparte_3
Via Università n. 1
Terzo pignorato contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 12/9/2022 introduceva la fase di merito Parte_1
dell'opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi notificatogli in data 21/02/2020 dalla dott.ssa con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Controparte_1
€ 3.854,03, in virtù di due decreti giudiziali di liquidazione di compensi (rispettivamente del
19.2.2018 e del 2.10.2019 - cfr. all.ti C e D fascicolo parte attrice) per l'attività di esperto stimatore svolta dalla creditrice procedente in seno al giudizio n. 122/2017 r.g.e. Trib. Patti. Parte_1
chiedeva, in particolare, la riforma della statuizione sulle spese di lite compensate nella
[...]
fase cautelare innanzi al G.E., oltre che il risarcimento dei danni riconnesso alla condotta processuale del creditore procedente e del Comune terzo pignorato. L'opponente, infatti, evidenziava che il G.E., nonostante la dichiarazione positiva resa dal terzo Comune pignorato, non aveva proceduto all'assegnazione delle relative somme dal momento che per la coattiva riscossione di quello specifico credito pendeva innanzi al Tribunale di Patti altra procedura esecutiva mobiliare
(n. 34/2020 RGE), intrapresa dall'avv. contro il debitore . Chiedeva, Pt_1 Parte_3
pertanto, “ritenere e dichiarare la insussistenza di una sostanziale reciproca soccombenza che avrebbe secondo il Giudice della fase cautelare giustificato la compensazione delle spese e compensi, riformare il giudizio sulla cui motivazione non può discutersi per la sua carenza e conseguente nullità, e conseguentemente la statuizione;
ritenere e dichiarare la soccombenza e la concorrente responsabilità della Arch. e del nell'aver Controparte_1 Parte_3
dato causa alla presente opposizione indispensabile per evitare - anche alla luce del comportamento processuale della parte e del terzo pignorato che lo stesso giudice ha censurato espressamente ( poiché il terzo ha omesso di precisare che sussisteva un vincolo su tali somme, derivante da un precedente pignoramento, nella procedura esecutiva presso il debitore N. 34/20
RGE, iscritta presso il Tribunale di Patti, riassunta a seguito della decisione sul reclamo cfr.ordinanza ) - l'illegittima e dannosa richiesta assegnazione del credito pignorato;
conseguentemente condannarli in solido al pagament0 delle spese e dei compensi legali tanto della fase cautelare quanto della presente di merito” (pag. 25 citazione). Denunciava, in particolare, la responsabilità dell'arch. nell'intraprendere l'opposta azione esecutiva in data 21/02/2020 CP_1
senza essersi avvalsa delle prerogative di cui agli artt. 499 e 511 c.p.c. per intervenire nella procedura esecutiva n. 34/2020 RGE già pendente innanzi al Tribunale di Patti, così aggravando la propria posizione debitoria, in quanto costretto a sopportare i costi di difesa anche della presente procedura esecutiva. Sotto altro profilo, poi, evidenziava che il credito vantato nei confronti del
(pari ad € 3.962,25) era in sé sufficiente a garantire l'estinzione del credito Parte_3
della controparte nei suoi confronti (pari ad € 3.854,03), senza dunque necessità di dovere pignorare anche le somme depositate dal debitore presso l'istituto di credito Crèdit Agricole Italia s.p.a., circostanza che arrecava all'opponente danni economici e personali, che ben avrebbero potuto essere evitati, e dei quale chiedeva di essere reintegrato ex artt. 96 c.p.c. e/o 2043 c.c. (pag. 23 citazione). Aggiungeva, inoltre, di avere patito danni patrimoniali e non, anche in conseguenza della dichiarazione resa dal terzo , reo di avere violato il dovere di collaborare Parte_3
nell'interesse della giustizia, evidenziando che la dichiarazione resa dal terzo risultava non veritiera ed incompleta, in violazione del disposto di cui agli artt. 547 e 550 c.p.c., stante l'omessa indicazione della pendenza delle già citate procedure esecutive pendenti innanzi al Tribunale di
Patti. A seguito della costituzione del creditore procedente e del Comune terzo pignorato,
l'opponente chiedeva altresì di dichiararsi la nullità degli atti processuali agli stessi riferibili, in quanto predisposti da difensori appartenenti al medesimo studio legale, in difesa di soggetti in conclamato potenziale conflitto di interessi, in violazione degli artt. 24 e 68 del codice deontologico. Con nota del 22/11/2024 parte opponente dava atto, inoltre, della sopravvenuta revoca del decreto di liquidazione con ordinanza del 29/6/2024 del Tribunale di Patti, che riduceva il compenso liquidato, donde la censura di nullità degli atti esecutivi posti essere in forza del predetto decreto. Rilevava, altresì, che in forza dei titoli azionati aveva Controparte_1
ottenuto nelle more soddisfazione dei crediti vantati contro , comprese le somme Parte_1
assegnate e le spese liquidate in forza della ordinanza del 13/07/2022 emessa a definizione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi oggetto della presente opposizione, a seguito di intervento ex art. 511 c.p.c. in altra procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 41/2019 r.g.e.
Trib. Patti. Chiedeva pertanto la ripetizione delle somme riscosse dalla in forza della CP_1
ordinanza del 13/07/2022, non più dovute per il venir meno del titolo giudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/10/2022 si costituiva la quale Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, adducendo il mancato svolgimento della presupposta fase cautelare del giudizio, dal momento che controparte aveva formulato le proprie deduzioni esclusivamente a verbale, omettendo la notifica di alcun ricorso ex art. 615 c.p.c.
e non avendo il G.E. fissato la relativa udienza di discussione;
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse dell'esecutato, posto che il credito pignorato verso il Parte_3
non era stato assegnato dal G.E.; l'infondatezza e, in ogni caso, l'inammissibilità delle domande risarcitorie avanzate dall'opponente sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 96 c.p.c., da considerarsi domande nuove in quanto non correttamente allegate nella precedente fase esecutiva, posto che
“l'avv. , in sede di esecuzione, si è limitato a riservarsi di agire per i danni Pt_1
“nell'instaurando giudizio di merito nei confronti di chiunque fosse ritenuto responsabile ex artt.
96 cpc, 2043 cc e per ogni altra violazione di norme anche di natura deontologica”, senza allegare
i fatti costitutivi di tale presunto diritto al risarcimento, né in cosa quei danni siano consistiti (v. note integrative per ud. 11.10.2021 )” (pag. 15 comparsa). Chiedeva, dunque, il rigetto Pt_1 dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva con comparsa del 18/10/2022 il chiedendo preliminarmente di Parte_3
dichiararsi inammissibili le domande risarcitorie contro lo stesso avanzate per mancata instaurazione del contraddittorio sulle stesse nel giudizio di esecuzione qui opposto. Sotto altro profilo, eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore di quello di (nel cui circondario CP_4
ha sede il ) a decidere sulle domande risarcitorie contro lo stesso in questa sede Parte_3
avanzate, giacché non proponibili in questa sede, per carenza di connessione con l'oggetto del giudizio di opposizione. Nel merito, eccepiva la carenza di interesse dell'opponente alla proposizione della presente opposizione e l'insussistenza di alcun danno riconnesso alla dichiarazione dallo stesso resa ex art. 547 c.p.c.. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
e rimanevano contumaci. CP_2 Controparte_5
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di Parte_1
seguito esposte, con assorbimento delle ulteriori eccezioni in rito e nel merito sollevate dai convenuti.
È, anzitutto, infondata l'eccezione di caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell'opposto alla ripetizione delle somme assegnate dal Giudice dell'esecuzione
(cfr. pag. 6 comparsa conclusionale del 27/1/2025, ove si legge: “Medio tempore, il Tribunale di
Patti, con ordinanza del 29.06.2024 emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 1791/2019 - avente ad oggetto la opposizione avverso il decreto di liquidazione in forza del quale la Dr.ssa aveva intrapreso la procedura esecutiva opposta ed ottenuto l'assegnazione delle somme CP_1
pignorate presso la Banca - accogliendo le doglianze del debitore, il quale lamentava la eccessività ed ingiustizia di quanto al ctu è generosamente stato liquidato, anche in sede di opposizione, ha revocato il titolo posto a fondamento della esecuzione opposta, ed ha ridotto la impugnata liquidazione €. 3.479,73 ( 1) (compensi e spese al netto dell'acconto versato di €.
400,00 liquidati con il decreto opposto), del 65% circa, e precisamente di 2.045,00 (al netto dell'acconto versato di €.400,00 come da ordinanza), alla somma di €. 1.434,73, con conseguente riduzione degli accessori per oneri previdenziali da €.128,80 ad €.72,80”; cfr. pag. 22, ove si legge: “voglia ritenere e dichiarare il diritto dell'opponente alla ripetizione delle somme assegnate
e di quelle liquidate a titolo di spese e compensi legali riconosciuti e\o liquidati dal Giudice della esecuzione, definendo la procedura esecutiva, e che sono state totalmente incassate dalla dr.ssa
condannandola alla restituzione in favore dell'avv. delle medesime e cosi di CP_1 Pt_1
seguito specificate: €. 518,81 a titolo di somme assegnate;
€. 225,50 per spese e compensi dell'atto di precetto comprensivi di IVA e cassa (cfr. copia precetto), €.782,44 per spese e compensi liquidati dal Giudice della esecuzione ed incassati a procedura esecutiva oltre rimb.forf. cpa ed iva. Oltre spese di registrazione”).
Giova al riguardo ricordare il principio affermato in giurisprudenza in materia di riforma della sentenza di primo grado, secondo cui “In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa
l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare
l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello;
nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti” (Cass. civ., sez. III, 14/6/2024, n. 16664).
Il ridetto principio deve, invero, ritenersi applicabile anche al caso di specie, più in generale riguardante l'impugnazione del provvedimento costituente il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa. Ne viene che la riforma del provvedimento e la sua sostituzione con quello adottato in sede di impugnazione non determinano il venir meno del titolo esecutivo, con la conseguenza che la procedura esecutiva prosegue senza soluzione di continuità in virtù del titolo così come modificato in sede di impugnazione (al netto del rilievo per cui nella specie il pignoramento presso terzi è stato effettuato in forza di un ulteriore titolo esecutivo, ovvero il decreto del 19/2/2018: cfr. pag. 2 atto di citazione).
A fronte di ciò, inoltre, occorre tener conto del fatto che la somma assegnata in sede esecutiva
(peraltro in parte qua nemmeno oggetto di impugnazione, circoscritta infatti alla scelta della controparte “di voler pignorare ed ottenere l'assegnazione delle somma di €. 3.962,25 dovuta, ancora oggi, dal all'Avv. e per la cui coattiva Parte_3 Parte_1
riscossione è pendente avanti al Tribunale di Patti la procedura esecutiva mobiliare iscritta al n.
34/2020 RGE, non avvalendosi delle prerogative di cui agli artt. 499 e 511 cpc obbligatorie nella fattispecie che ci occupa incorrendo nella violazione dei principi del giusto processo ex art. 111
Cost. con aggravamento della posizione del debitore e procurando danni economici e non allo stesso”, quindi al mancato riconoscimento delle spese di lite da parte del Giudice dell'esecuzione e al risarcimento dei danni ascritti alla responsabilità delle controparti) a titolo di soddisfacimento del credito (quindi escluse le spese) è pari ad € 518,81 (cfr. ordinanza G.E. del 13/7/2022), dunque inferiore al credito così come rideterminato dall'ordinanza del 2/7/2024 (cfr. all. 32 nota di parte attrice del 22/11/2024).
È, poi, infondato anche il motivo di opposizione afferente alla denunciata violazione degli artt. 24 e 68 del codice deontologico forense alla “conseguente invalidità assoluta degli atti posti in essere dai difensori dell'Arch. e del in conflitto di interesse” (pag. 11 CP_1 Parte_3
comparsa conclusionale del 27/1/2025).
Parte opponente, in particolare, ha rilevato il conflitto di interessi caratterizzante le posizioni processuali del terzo e del creditore pignorante ( Parte_3 Controparte_1 chiedendo di “Ritenere e dichiarare la invalidità assoluta ed insanabile degli atti posti in essere in violazione degli artt. 24 e 68 del Codice Deontologico Forense, dagli Avvocati Sara Scotto di
Liquori e Alberto Letizia quali difensori dell'Arch. e dall'Avvocato Salvatore Cinnera CP_1
Martino quale difensore del , in quanto tutti appartenenti allo stesso studio Parte_3 legale corrente in Sant'Agata di Militello, Via San Giuseppe n. 51, i quali hanno svolto la loro attività difensiva in sostanziale, attuale e\o potenziale, conflitto di interesse;
conseguentemente adottare ogni provvedimento di legge anche in ordine alla dichiarazione di nullità della costituzione, nel presente giudizio, delle parti da loro rappresentate” (pag. 15 comparsa conclusionale del 27/1/2025).
Si osserva, in particolare, che, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno opponente, un utile argomento a sostegno dell'assenza del conflitto denunciato deriva dalle considerazioni sul punto esposte nella sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 821/2023, allegata alla nota del
21/11/2024 del . Non inducono a conclusione diversa le considerazioni al Parte_3
riguardo espresse dall'odierno opponente (cfr. pagg. 16 e 17 comparsa conclusionale del
27/1/2025), dal momento che, da un lato, la sussistenza tra le parti di un litisconsorzio facoltativo o necessario riguarda la necessità della partecipazione delle stesse al processo e, dunque, non ne muta l'interesse rispetto all'esito giudizio (nel senso che la natura necessaria del litisconsorzio non rappresenta di per sé l'elemento costitutivo della sussistenza tra le parti di una posizione di conflitto di interessi) e, dall'altro lato, il terzo raggiunto dal pignoramento ( ) non ha Parte_3 disconosciuto il credito nei suoi confronti vantato dall'avv. (piuttosto rendendo una Pt_1
dichiarazione positiva) né, dunque, si è opposto sotto tale profilo alla pretesa esecutiva nei suoi confronti azionata dall'arch. ciò da cui desumere l'assenza di una sostanziale posizione di CP_1
contrasto tra le dette parti.
Ad ogni modo, ai presenti fini è decisivo il rilievo per cui la censura sollevata non interferisce con il pignoramento eseguito e, quindi, con l'azione esecutiva intrapresa dall'odierna opposta, ciò da cui ricavare che la doglianza de qua in ogni caso non fonda né la pretesa dell'odierno attore di ripetere le somme incamerate dalla controparte (si ricorda infatti che l'ordinanza del 13/7/2022 ha assegnato all'arch. le sole somme accantonate da cfr. all. V fascicolo di parte attrice) CP_1 CP_6 né la pretesa risarcitoria avanzata in ragione dell'operato - ritenuto illegittimo (cfr. infra) - del e del creditore pignorante (rei di non aver rispettivamente dato atto della pendenza della Pt_3
procedura esecutiva azionata da e di non avere tentato il Parte_1
soddisfacimento del proprio credito in quella sede).
Infine, quanto al rilievo per cui “In data 13.11.2024 avanti al Giudice della esecuzione immobiliare del Tribunale di Patti si è tenuta l'udienza nel contesto della quale l'Arch. la quale ha CP_1 chiesto l'assegnazione delle somme depositate nel libretto in favore della procedura in pagamento dei crediti di cui alla nota di precisazione del 23.09.2024. L'avv. , al solo fine di evitare Pt_1
ulteriori iniziative esecutive da parte della non si è opposto, riservandosi il diritto alla CP_1
ripetizione delle somme che risulteranno non dovute all'esito anche delle azioni giudiziarie pendenti, tra cui la presente, e\o di quelle altre che saranno intraprese ( cfr. Copia verbale di udienza, all. n. 36)” (pag. 2 nota di parte attrice del 22/11/2024, richiamato in seno alla terza questione preliminare trattata nelle pagine 18-20 della comparsa conclusionale del 27/1/2025), si osserva che parte opposta ha al riguardo espressamente dedotto che “[…] non si comprende di quali somme l'avv. pretenda la restituzione visto che, anche detratto l'importo di € 518,81, Pt_1
risultava comunque debitore della differenza (v. all. 5, ordinanza di assegnazione 13.7.2022). A riprova di ciò, dopo aver proposto atto di intervento in surroga ex art. 511 c.p.c. (all. 10 – atto di intervento) nella procedura n. 41/2019 R.G.E. del Tribunale di Patti, nella quale il era Pt_1 creditore procedente, su sollecitazione dello stesso Giudice, l'esponente aveva precisato il credito risultante dalla riforma di uno dei titoli originari (all. 11 – nota di precisazione del credito); che, senza contare gli ulteriori titoli di cui a quell'intervento, ammontava ad € 2,975,53, di cui € 558,50 per il decreto di liquidazione del 19.2.2018, non impugnato, ed € 2,417,03 per l'ordinanza n.
7599/2024 del Tribunale di Patti. Per effetto di ciò, in quella procedura, si è chiesta l'assegnazione delle somme in base al credito così precisato, richiesta a cui il non si è neanche opposto Pt_1
e che è stata accolta dal Giudice (all. 12 – ordinanza assegnazione 14.11.2024)” (pag. 4 memoria di replica del 17/2/2025). In effetti, ha prodotto in seno alla detta memoria Parte_4 di replica l'atto di intervento del 30/5/2023, in cui dichiarava un credito di 6.669, 21 (sulla base, per quanto qui di interesse, anche del decreto di liquidazione del 2/10/20198 recante la liquidazione della “somma di Euro 220,05 ex art. 1 D.M. 30.5.2002, Euro 450,00 ex art. 12 comma 2 delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002, di Euro 1.100,00 per atto di aggiornamento tipo mappale –
Procedura Pregeo, Euro 1.400,00 per procedura catastale DOCFA, Euro 14,68 per spese, oltre Iva
e c.p. come per legge” - pag. 2 atto di intervento: all. 10), e la successiva nota di precisazione del credito del 23/9/2024, in cui si dava atto dell'ordinanza n. 7599/2024 e della somma assegnata con l'ordinanza del 13/7/2022 pari ad € 518,81, donde la determinazione del credito in € 5.790,71, di poi assegnato (cfr. all.ti 11 e 12 della memoria di replica del 17/2/2025). Ciò, dunque, costituisce riprova del fatto che il credito parzialmente soddisfatto in questa sede non ha trovato una duplicata soddisfazione nella procedura esecutiva immobiliare n. 41/2019, in quanto esclusa dal credito residuo ivi insinuato.
Va, dunque, esaminato il merito dell'opposizione spiegata, afferente alla erronea statuizione di compensazione delle spese della fase interinale dell'opposizione, stante la ritenuta soccombenza del dichiarante e del creditore pignorante, oltre che alla pretesa risarcitoria per danni anche Pt_3 non patrimoniali per la condotta denunciata. Si legge, in particolare, nelle difese dell'opponente che
“L' Arch. e lo studio legale che la rappresenta - difensore del terzo pignorato nella CP_1
procedura esecutiva immobiliare nella quale era stata ctu, nonché in quella mobiliare iscritta al n.
34/2020 intraprese per la riscossione coattiva del credito pignorato e di cui pretendevano
l'assegnazione - erano perfettamente consapevoli della impignorabilità. Tuttavia, in mala fede, e con l'illecito concorso del - che ometteva di dichiarare quella pendenza delle procedure Pt_3
esecutive iscritte ai nn 122/2017 RGEimm e 34/2020 RGEmob del Tribunale di Patti, intraprese dall'avv. proprio per ottenere il soddisfacimento del suo credito che ne sanciva la legale Pt_1 impignorabilità - l'Arch ha proceduto nel pignoramento e, nonostante la fondata CP_1
opposizione formalizzata a verbale (cfr. copia dei verbali di udienza), ne pretendeva, ed insisteva, temerariamente, per la sua assegnazione 9 - Si ritiene pertanto legittimo, non solo chiedere il rigetto della eccezione, ma rivendicare il diritto al risarcimento dei danni per l'illecito e\o temerario comportamento tenuto, con la più che presumibile, ex art.2729 c.c., consulenza dello stesso studio legale, nonostante il conflitto di interessi, fisiologico nella fattispecie del pignoramento presso terzi, proprio in forza delle ragioni e degli interessi a tutela dei quali la pacifica giurisprudenza afferma il litisconsorzio necessario nel giudizio di merito della opposizione esecutiva - unica sede nella quale può essere reclamato il diritto al risarcimento, anche ex art. 96 cpc” (pag. 25 comparsa conclusionale del 27/1/2025), che “Va ritenuta, dichiarata e\o confermata la fondatezza della opposizione alla esecuzione ex art.615 cpc per impignorabilità e, comunque, non assegnabilità, del credito di €. 3.962,25, oltre interessi legali maturati e maturandi come per legge dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e spese e compensi per l'ulteriore attività resasi necessaria, vantato dall'Avv. nei confronti del , per effetto della Pt_1 Parte_3
pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2017 RGE e di quella mobiliare n. 34/2020
RGE Tribunale di Patti, finalizzate alla riscossione di quel credito, non contestata dalla CP_1
con opposizione agli atti esecutivi, ovvero nel presente giudizio con domanda riconvenzionale, per come avrebbe dovuto, e pertanto nei suoi confronti divenuta definitiva” (pag. 26 comparsa conclusionale del 27/1/2025) e che, pertanto, “L'avv. ha subito una illegittima procedura Pt_1
esecutiva avanti al Tribunale della città in cui esercita la professione ( come dimostra il domicilio dichiarato ed incontestato nel presente atto), in pubblica udienza ( cfr. copie verbali) avanti ai colleghi ed al pubblico presente ( notorio), nel mentre terzo e creditore, gratuitamente, lo hanno vessato economicamente ed umiliato moralmente, con il patrocinio e la consulenza del medesimo studio legale, al fine di cagionargli i danni provati e presumibili anche ex art.2729 cpc” pag. 31 comparsa conclusionale del 27/1/2025), con conseguente diritto al risarcimento dei danni derivante dalla lesione dei diritti “costituzionalmente garantiti al giusto processo, alla salute, alla immagine
e\o reputazione personale e professionale dell'opponente, sin qui gratuitamente calpestate” (pag.
32).
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
In primo luogo, si osserva che la censura formulata in questa sede non riguarda tutte le motivazioni
(sia pure non esplicitate dal Giudice dell'esecuzione) poste a fondamento del provvedimento contestato. Si legge, infatti, nell'ordinanza del 13/7/2022 che la compensazione disposta trova origine in “quanto sopra esposto” e, a questo proposito, esaminando la parte motiva del provvedimento si ricava che il Giudice dell'esecuzione, da un lato, ha accolto la contestazione sollevata dal debitore esecutato in ordine alla dichiarazione del (“a seguito Parte_3
delle dichiarazione positive rese dal terzo la contestazione effettuata Controparte_7 dall'esecutato, ex art 548 cpc è legittima”) ma anche che, dall'altro lato, ha altresì ritenuto l'infondatezza delle censure sollevate dal medesimo debitore esecutato in ordine alla validità del titolo esecutivo (“ritenuto che il titolo azionato nella presente procedura dalla creditrice è valido ed esecutivo, conseguentemente le eccezioni dell'opponente non meritano accoglimento”), come chiaramente dimostra la (peraltro non contestata) assegnazione delle somme dichiarate dal terzo
Ne viene che, in applicazione del principio espresso dall'art. 92 c.p.c., il Giudice CP_6 dell'esecuzione ha – sia con motivazione non meglio esplicitata, ma comunque desumibile dal contesto del provvedimento adottato e, per le ragioni esposte, pertanto non meritevole di censura – ritenuto di compensare le spese della fase cautelare dell'opposizione spiegata, attesa la fondatezza solo parziale delle ragioni addotte dal debitore opponente.
Ciò, dunque, assorbe ogni censura reiterata nel presente giudizio di merito, non risultando formulata una specifica doglianza in ordine alle predette ragioni della disposta compensazione.
A ciò, in ogni caso, si aggiunge una ulteriore considerazione. Il principio di diritto elaborato dalla sentenza della Corte di Cassazione invocata dall'odierno opponente, la sentenza n. 14597 del
09/07/2020, prevede: “Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l'onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell'art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest'ultimo, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art.
511 c.p.c.”. Come si desume, dunque, da quanto sopra riportato, l'onere scaturente dalla pendenza di una procedura esecutiva volta al recupero del credito pignorato presso il terzo viene radicato dal giudice di legittimità in capo al terzo pignorato e, coerentemente con la qualifica di “onere”, ha lo scopo di soddisfare l'interesse del medesimo terzo di evitare il duplice e preteso pagamento (cioè sia quello nella procedura presso terzi sia quello nella procedura in cui è debitore esecutato). D'altro canto, la sentenza de qua chiaramente declina in termini di facoltà (e non di onere) la possibilità del creditor creditoris di sostituirsi al proprio debitore (creditore, a sua volta, del terzo) ai sensi dell'art. 511 c.p.c..
Ne viene, allora, che la pretesa fondata sull'assunto della illegittima determinazione dell'arch. di recuperare il credito mediante apposita e nuova procedura esecutiva (presso terzi) CP_1 anziché con l'intervento ex art. 511 c.p.c. in quella già incardinata dal proprio debitore risulta non meritevole di accoglimento, atteso che alcun onere in tal senso è in capo alla stessa individuabile.
L'infondatezza in parte qua dell'opposizione trova, poi, ulteriore riscontro nella mancata dimostrazione dei danni dei quali ha preteso il ristoro. Non è allo Parte_1
scopo sufficiente la rappresentata richiesta di informazioni da parte del “direttore della locale filiale di Barcellona P.G. che ricevuta la notifica del pignoramento ha immediatamente convocato il cliente e preteso la detta giustificazione scritta, al fine di poter sottoporre al vaglio dei suoi superiori le ragioni sottese al pignoramento” (pag. 33 comparsa conclusionale del 27/1/2025), sia perché in ciò (cioè nella richiesta da parte del direttore della banca di informazioni in merito alla notifica del pignoramento relativo al proprio cliente) non sembra inverarsi la denunciata lesione del diritto all'onore e alla reputazione, sia perché in ogni caso – e in via assorbente – l'odierno opponente non ha in questa contestato l'assegnazione delle somme dichiarate da (cfr. all. CP_6
G.2 e all. V fascicolo di parte attrice, rispettivamente dichiarazione del terzo e ordinanza di assegnazione del 13/7/2022), a riprova dunque della sussistenza del debito e del suo parziale soddisfacimento mediante la ridetta assegnazione.
Per le medesime ragioni va, altresì, escluso l'allegato danno alla salute (“L'avv. ha Pt_1
dovuto affrontare tutto questo nelle precarie condizioni di salute in cui versava e che per effetto di tale iniziativa hanno subito un aggravamento come prova la documentazione medica prodotta (cfr. cartella clinica del 01.07.2022 e relazione del medico curante Dott. all. n. 13 e 14 alle II Per_1
memorie 183, nonchè certificati Asp del 22.02.2023 e del 19.02.2024 depositati con le note di trattazione per l'udienza del 09.05.2023 e con le note di trattazione per l'udienza del 27.02.2024 ) e come avrebbe potuto confermare, quale teste, il suo medico curante dr. Testimone_1 rispondendo alle domande di cui ai capitolati tempestivamente e correttamente articolati”), in aggiunta al rilievo per cui la documentazione prodotta dall'opponente e sopra richiamata (cfr. all.ti
13, 14 e 15 della memoria del 9/1/2023) non offre alcun riscontro alla dedotta sussistenza del nesso di causalità tra l'iniziativa processuale oggetto di contestazione e l'aggravamento delle condizioni cliniche ivi descritte.
In coerenza a ciò, dunque, la domanda di risarcimento del danno formulata sia nei confronti di che nei confronti del appaiono infondate e vanno Controparte_1 Parte_3
conseguentemente rigettate.
Va, da ultimo, esaminata la domanda di risarcimento del danno “ex art. 89 cpc, per la frase sconveniente ed offensiva di cui è stata chiesta la cancellazione ai sensi del medesimo articolo, con la domanda n. 11 delle conclusioni sopra trascritte, anche in considerazione del fatto che la controparte non ha fornito alcuna prova in tale senso” (pag. 28 comparsa conclusionale del
27/1/2025; cfr., inoltre, pag. 7 nota depositata da parte attrice in data 31/10/2022).
Occorre al riguardo ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui
“In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte” (Cass. civ., sez. lav., 18/10/2016, n. 21031; cfr., inoltre, Cass. civ., sez. III,
06/12/2011, n. 26195; cfr., ancora, Cass. civ., sez. II, 31/08/2015, n. 17325, secondo cui “Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti”).
L'espressione contestata (“segno evidente del connotato fraudolento di quell'intervento”) non appare eccedere i limiti ex art. 89 c.p.c., in quanto volta a rimarcare la non attendibilità delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata da alla luce del rapporto Parte_1 con l'altro creditore intervenuto nella procedura esecutiva ( e della convergenza delle CP_2 eccezioni formulate. Non si evince, dunque, dall'espressione in questione un intento offensivo nei confronti dell'odierno opponente, quanto appunto l'evidenziazione dei ritenuti profili di inattendibilità dell'opposizione (al netto della fondatezza o meno della difesa in tal senso spiegata).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della sostanziale assenza di attività istruttoria, essendosi questa concretata nel solo deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 1268/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
Condanna al pagamento in favore dei convenuti Parte_1 Controparte_1
e delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 ciascuno, Parte_3
oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 12/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano