CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2023, n. 10610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10610 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32178/2020 R.G. proposto da: MIYABI ARTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (GIA' PERIPLO EXPERIENCE S.R.L.), in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, n.87, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO VANNUTELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato AN BIAGGI;
-ricorrente- contro NI RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. MERCATI, N.51, presso lo studio dell’avvocato VALERIA ROSSINI che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1202/2020, depositata il 17/06/2020, R.G.N. 4191/2018; Civile Sent. Sez. L Num. 10610 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 20/04/2023 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, visto l’art 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. HE DI convenne in giudizio la Periplo Experience s.r.l. (poi divenuta IY AR s.r.l.) e - nel premettere di aver lavorato alle dipendenze della convenuta con un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 5.7.2013 all’8.4.2015, data in cui lo stesso rapporto era stato risolto con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza preavviso – chiese che si accertasse e dichiarasse la nullità/illegittimità della transazione sottoscritta l’8.4.2015; l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente privo di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo;
chiese quindi la condanna della convenuta a riassumerlo o a pagargli un’indennità nella misura di sei mensilità o altra da determinarsi anche in via equitativa;
chiese inoltre la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 38.084,98 per i titoli specificati nel conteggio allegato al ricorso ovvero la somma ritenuta di giustizia da erogarsi anche ex art. 36 Cost. e 2099 c.c. 2. Il Tribunale di Velletri rigettò tutte le domande. 3. La Corte di appello di Roma, invece, in parziale accoglimento del ricorso del lavoratore ha condannato la società al pagamento della somma di € 38.084,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. 3.1. Il giudice di appello ha ritenuto in primo luogo che era stata raggiunta la prova della esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato alle condizioni indicate nella lettera di assunzione, rapporto in relazione al quale era stata regolarizzata la posizione contributiva ed erano state mensilmente rilasciate le buste paga, rapporto poi risolto con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ravvisato, nella lettera con la quale era stato intimato, nella riduzione delle commesse di lavoro. Ha poi ritenuto che la società, alla luce delle evidenze ricordate, non avesse dimostrato la fittizietà del contratto con il lavoratore che era anche socio. Accertata quindi la natura subordinata del rapporto di lavoro, la Corte di merito ha ritenuto fondata la domanda di rivendicazioni economiche formulata. Ha infatti ritenuto che l’orario di lavoro indicato dal lavoratore fosse risultato dimostrato e che, del pari, dall’istruttoria svolta era emerso che il ricorrente aveva lavorato nel periodo estivo in Sardegna prestando servizio anche di domenica e che, in alcune settimane durante l’estate si era recato anche in Thailandia per acquistare le materie prime da utilizzare per il confezionamento dei monili. Conseguentemente ha ritenuto dovute le somme dettagliatamente elencate nei conteggi allegati al ricorso e chieste per retribuzioni non corrisposte, mensilità supplementari, permessi e ROL, indennità per ferie non godute, straordinario, lavoro domenicale, preavviso e TFR parametrando tutto alla retribuzione mensile convenuta di € 2.500,00. Ha infatti ritenuto irrilevante la riduzione della retribuzione disposta senza il consenso del lavoratore. Quanto alla transazione del 2.3.2015 la Corte ha evidenziato che era stata tempestivamente impugnata. Inoltre, ha sottolineato che in base al disposto della clausola 6 della transazione le rinunzie alle azioni ed ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro sarebbero divenute vincolanti solo con l’adempimento delle obbligazioni assunte in sede transattiva, adempimento che non era stato mai dimostrato. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la IY AR s.r.l. in liquidazione, già Periplo Experience s.r.l., affidato ad un unico motivo. HE ID ha resistito con tempestivo controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con l’unico motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. 5.1. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe fondata sull’assunto, contrario a quanto affermato dal Tribunale in primo grado, dell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura attenuata e sottolinea che, invece, la Corte non avrebbe prestato la necessaria attenzione a tutti gli elementi di fatto allegati in giudizio e che la subordinazione pur attenuata avrebbe dovuto essere verificata tenendo conto dell’esistenza di un rapporto societario. Insiste perciò nel ritenere che se fossero state correttamente esaminate una serie di circostanze documentate il giudice di appello sarebbe pervenuto necessariamente alla conferma della sentenza di primo grado. 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Va in generale ricordato che per effetto della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. da parte dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (cfr. Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053). Un “fatto decisivo per il giudizio" vale a dire un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che invece risultano irrilevanti (26/01/2022 n. 2268) e l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 6.2. Con il suo motivo la Società ricorrente più che denunciare un omesso esame di un fatto storico rilevante e decisivo si duole della mancata considerazione da parte della Corte territoriale di alcuni elementi di prova: la documentata l’impossibilità per una ditta di spedizioni di mettersi in contatto con il DI per una consegna;
la mancata considerazione di alcune mail e delle risultanze dei registri corrispettivi a supporto del mancato rispetto da parte del DI degli orari;
l’autorizzazione a disporre liberamente sui conti a dimostrazione di una partecipazione attiva alla gestione finanziaria della società; il verbale assembleare da cui risultava la partecipazione alla delibera di riduzione degli utili da distribuire tra i soci e la revisione dei compensi;
la posizione apicale rivestita nella società. 6.3. Ritiene il Collegio che la censura tende ad ottenere da questa Corte una rivisitazione non consentita dei fatti. 6.4. La Corte territoriale non ha affatto trascurato la posizione di socio del DI ed anzi ne ha tenuto espressamente conto non senza sottolineare che la stessa non era incompatibile con la contestuale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Anche di recente questa Corte ha ribadito la compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società (cfr. Cass. 23/11/2021 n. 36362) ed alla necessità di verificare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita. 6.5. A tali principi si è attenuta la Corte di appello che con valutazione delle circostanze di fatto allegate e delle prove acquisite ha ritenuto dimostrata l’esistenza di una subordinazione nella forma attenuata che caratterizza il rapporto con lavoratori che svolgono mansioni per le quali godono di ampi margini di autonomia con un potere direttivo e di controllo del datore di lavoro che si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri assegnati. Un coordinamento funzionale delle mansioni con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale tale da ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica seppur nell'ambito di un contesto caratterizzato appunto dalla c.d. subordinazione attenuata (cfr. Cass. 13/02/2020 n. 3640). 6.6. Ha specificatamente accertato lo svolgimento di compiti operativi relativi alla attività commerciale ed ha verificato che in tal senso si era orientata la volontà sociale tanto che era stata predisposta una lettera di assunzione dettagliata nei contenuti ed il rapporto si era risolto con un vero e proprio licenziamento. A fronte di tutto ciò la Corte si è fatto poi carico di verificare se fosse stata in qualche modo dimostrata l’esistenza di una simulazione, giungendo motivatamente ad escluderla. 6.7. In conclusione, la censura, per tutti questi profili, si rivela inammissibile. 6.8. Del pari è inammissibile poi la doglianza nella parte in cui si appunta sul quantum riconosciuto osservando che i conteggi, peraltro generici, erano stati comunque contestati e che tali contestazioni non erano state affatto esaminate dal giudice di appello. 6.9. Il giudice di appello, ben lungi dall’aderire incondizionatamente ai conteggi formulati dall’appellante, ha motivatamente chiarito le ragioni per le quali le somme chieste erano corrette alla luce della qualifica rivestita e ritenuta provata, del contratto applicato, della retribuzione convenuta e dell’orario accertato. La scelta di procedere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio non implica una trascurata valutazione delle contestazioni formulate ai conteggi quanto piuttosto una valutazione del giudice di merito della sua indispensabilità. La consulenza tecnica d' ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. 13/01/2020 n. 326). Ancora una volta si tratta di una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. 7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022
-ricorrente- contro NI RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. MERCATI, N.51, presso lo studio dell’avvocato VALERIA ROSSINI che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1202/2020, depositata il 17/06/2020, R.G.N. 4191/2018; Civile Sent. Sez. L Num. 10610 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 20/04/2023 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, visto l’art 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. HE DI convenne in giudizio la Periplo Experience s.r.l. (poi divenuta IY AR s.r.l.) e - nel premettere di aver lavorato alle dipendenze della convenuta con un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 5.7.2013 all’8.4.2015, data in cui lo stesso rapporto era stato risolto con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza preavviso – chiese che si accertasse e dichiarasse la nullità/illegittimità della transazione sottoscritta l’8.4.2015; l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente privo di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo;
chiese quindi la condanna della convenuta a riassumerlo o a pagargli un’indennità nella misura di sei mensilità o altra da determinarsi anche in via equitativa;
chiese inoltre la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 38.084,98 per i titoli specificati nel conteggio allegato al ricorso ovvero la somma ritenuta di giustizia da erogarsi anche ex art. 36 Cost. e 2099 c.c. 2. Il Tribunale di Velletri rigettò tutte le domande. 3. La Corte di appello di Roma, invece, in parziale accoglimento del ricorso del lavoratore ha condannato la società al pagamento della somma di € 38.084,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. 3.1. Il giudice di appello ha ritenuto in primo luogo che era stata raggiunta la prova della esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato alle condizioni indicate nella lettera di assunzione, rapporto in relazione al quale era stata regolarizzata la posizione contributiva ed erano state mensilmente rilasciate le buste paga, rapporto poi risolto con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ravvisato, nella lettera con la quale era stato intimato, nella riduzione delle commesse di lavoro. Ha poi ritenuto che la società, alla luce delle evidenze ricordate, non avesse dimostrato la fittizietà del contratto con il lavoratore che era anche socio. Accertata quindi la natura subordinata del rapporto di lavoro, la Corte di merito ha ritenuto fondata la domanda di rivendicazioni economiche formulata. Ha infatti ritenuto che l’orario di lavoro indicato dal lavoratore fosse risultato dimostrato e che, del pari, dall’istruttoria svolta era emerso che il ricorrente aveva lavorato nel periodo estivo in Sardegna prestando servizio anche di domenica e che, in alcune settimane durante l’estate si era recato anche in Thailandia per acquistare le materie prime da utilizzare per il confezionamento dei monili. Conseguentemente ha ritenuto dovute le somme dettagliatamente elencate nei conteggi allegati al ricorso e chieste per retribuzioni non corrisposte, mensilità supplementari, permessi e ROL, indennità per ferie non godute, straordinario, lavoro domenicale, preavviso e TFR parametrando tutto alla retribuzione mensile convenuta di € 2.500,00. Ha infatti ritenuto irrilevante la riduzione della retribuzione disposta senza il consenso del lavoratore. Quanto alla transazione del 2.3.2015 la Corte ha evidenziato che era stata tempestivamente impugnata. Inoltre, ha sottolineato che in base al disposto della clausola 6 della transazione le rinunzie alle azioni ed ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro sarebbero divenute vincolanti solo con l’adempimento delle obbligazioni assunte in sede transattiva, adempimento che non era stato mai dimostrato. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la IY AR s.r.l. in liquidazione, già Periplo Experience s.r.l., affidato ad un unico motivo. HE ID ha resistito con tempestivo controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con l’unico motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. 5.1. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe fondata sull’assunto, contrario a quanto affermato dal Tribunale in primo grado, dell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura attenuata e sottolinea che, invece, la Corte non avrebbe prestato la necessaria attenzione a tutti gli elementi di fatto allegati in giudizio e che la subordinazione pur attenuata avrebbe dovuto essere verificata tenendo conto dell’esistenza di un rapporto societario. Insiste perciò nel ritenere che se fossero state correttamente esaminate una serie di circostanze documentate il giudice di appello sarebbe pervenuto necessariamente alla conferma della sentenza di primo grado. 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Va in generale ricordato che per effetto della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. da parte dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (cfr. Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053). Un “fatto decisivo per il giudizio" vale a dire un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che invece risultano irrilevanti (26/01/2022 n. 2268) e l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 6.2. Con il suo motivo la Società ricorrente più che denunciare un omesso esame di un fatto storico rilevante e decisivo si duole della mancata considerazione da parte della Corte territoriale di alcuni elementi di prova: la documentata l’impossibilità per una ditta di spedizioni di mettersi in contatto con il DI per una consegna;
la mancata considerazione di alcune mail e delle risultanze dei registri corrispettivi a supporto del mancato rispetto da parte del DI degli orari;
l’autorizzazione a disporre liberamente sui conti a dimostrazione di una partecipazione attiva alla gestione finanziaria della società; il verbale assembleare da cui risultava la partecipazione alla delibera di riduzione degli utili da distribuire tra i soci e la revisione dei compensi;
la posizione apicale rivestita nella società. 6.3. Ritiene il Collegio che la censura tende ad ottenere da questa Corte una rivisitazione non consentita dei fatti. 6.4. La Corte territoriale non ha affatto trascurato la posizione di socio del DI ed anzi ne ha tenuto espressamente conto non senza sottolineare che la stessa non era incompatibile con la contestuale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Anche di recente questa Corte ha ribadito la compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società (cfr. Cass. 23/11/2021 n. 36362) ed alla necessità di verificare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita. 6.5. A tali principi si è attenuta la Corte di appello che con valutazione delle circostanze di fatto allegate e delle prove acquisite ha ritenuto dimostrata l’esistenza di una subordinazione nella forma attenuata che caratterizza il rapporto con lavoratori che svolgono mansioni per le quali godono di ampi margini di autonomia con un potere direttivo e di controllo del datore di lavoro che si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri assegnati. Un coordinamento funzionale delle mansioni con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale tale da ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica seppur nell'ambito di un contesto caratterizzato appunto dalla c.d. subordinazione attenuata (cfr. Cass. 13/02/2020 n. 3640). 6.6. Ha specificatamente accertato lo svolgimento di compiti operativi relativi alla attività commerciale ed ha verificato che in tal senso si era orientata la volontà sociale tanto che era stata predisposta una lettera di assunzione dettagliata nei contenuti ed il rapporto si era risolto con un vero e proprio licenziamento. A fronte di tutto ciò la Corte si è fatto poi carico di verificare se fosse stata in qualche modo dimostrata l’esistenza di una simulazione, giungendo motivatamente ad escluderla. 6.7. In conclusione, la censura, per tutti questi profili, si rivela inammissibile. 6.8. Del pari è inammissibile poi la doglianza nella parte in cui si appunta sul quantum riconosciuto osservando che i conteggi, peraltro generici, erano stati comunque contestati e che tali contestazioni non erano state affatto esaminate dal giudice di appello. 6.9. Il giudice di appello, ben lungi dall’aderire incondizionatamente ai conteggi formulati dall’appellante, ha motivatamente chiarito le ragioni per le quali le somme chieste erano corrette alla luce della qualifica rivestita e ritenuta provata, del contratto applicato, della retribuzione convenuta e dell’orario accertato. La scelta di procedere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio non implica una trascurata valutazione delle contestazioni formulate ai conteggi quanto piuttosto una valutazione del giudice di merito della sua indispensabilità. La consulenza tecnica d' ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. 13/01/2020 n. 326). Ancora una volta si tratta di una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. 7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022