Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
) con il proc. dom. avv.to Vincenza Parte_1 C.F._1
Ruggiero, delega in atti
-attore opponente- contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Nicola Di
Ronza, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1610/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore dell'Istituto di € 31.685,00 (oltre interessi e spese), a titolo di saldo del prestito pluriennale erogatogli in data 23.6.2016, in qualità di dipendente di Poste Italiane pagina 1 di 4
Riferiva che il prestito era stato pagato mediante la cessione del quinto dello stipendio sino al suo licenziamento, risalente al 6.12.2016, successivamente al quale l'ente Poste aveva ottenuto il sequestro conservativo del TFR da lui maturato, nonostante tali somme fossero già state preventivamente destinate al pagamento del prestito con cessione del quinto, impedendo così alla convenuta opposta di poter recuperare le somme mutuate.
Esponeva di aver impugnato il licenziamento e deduceva che la responsabilità dell'inadempimento era da attribuirsi sia alla società Poste Italiane che all' CP_1
medesimo.
La prima per aver consentito l'erogazione di un finanziamento ad un dipendente che già da un anno era stato sollevato dall'incarico e che sarebbe stato licenziato dopo 5 mesi dalla concessione del prestito.
Il secondo per aver concesso il finanziamento solo sulla scorta del c.d. certificato stipendiale.
Instava quindi per la chiamata in causa di Poste Italiane affinché, liberando la quota di
TFR residua oltre il quinto pignorabile, fosse condannata a manlevarlo da quanto avesse dovuto corrispondere all' CP_1
Costituitasi, parte opposta prendeva atto dell'assenza di ogni contestazione circa la stipulazione del contratto, la corresponsione della somma mutuata e l'inadempimento del mutuatario.
Deduceva l'irrilevanza delle argomentazioni spese dalla controparte sulla illegittimità del licenziamento, negava la sussistenza dei presupposti per disporre la richiesta sospensione del giudizio di opposizione sino alla decisione sulla relativa impugnativa e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Negata l'autorizzazione alla chiamata del terzo, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con provvedimento del 30.3.2022 ed omessa ogni istruttoria dal precedente giudice assegnatario, la causa era assegnata alla scrivente con decreto pagina 2 di 4 presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note, all'udienza del 23.5.2025 alla quale, ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., il Tribunale si riservava il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione è infondata.
L'attore, che non ha contesta l'an e il quantum debeatur, ha lamentato sostanzialmente che all'estinzione del debito de quo avrebbe dovuto provvedere Poste Italiane attingendo al TFR maturato dal dipendente licenziato.
Ebbene, con la domanda di prestito pluriennale del 4.4.2016, Parte_1
aveva sottoscritto le seguenti dichiarazioni (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio): autorizzo l qualora la cessazione dal servizio avvenga senza aver maturato il diritto a CP_1
pensione o con pensione differita, a trattenere il residuo debito, limitatamente alla capienza, sul trattamento di fine rapporto (TFR) e/o sul TFR destinato a Fondo Poste e/o sul TFR destinato ad altri Fondi Pensione e/o sulla indennità di Buonuscita e dichiaro che provvederò personalmente a saldare l'eventuale ulteriore residuo;
conferisco mandato irrevocabile all' ad esercitare, in caso di cessazione del rapporto di CP_1
lavoro prima dell'estinzione del finanziamento, il diritto di riscatto della posizione maturata dal medesimo presso il Fondo Poste o altri Fondi Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, fino alla completa estinzione del credito residuo, così risultante dal conto estintivo che l struttura ex CP_1 CP_2
Deve allora prendersi atto della irrilevanza, in questa sede, delle questioni relative legittimità o meno del licenziamento del dipendente o del sequestro conservativo di cui sono stati oggetto sia il TFR che gli accantonamenti presso FondoPoste, entrambe da vagliarsi avanti alle competenti autorità giurisdizionali, atteso da un lato che le autorizzazioni ed il mandato conferiti al mutuante non liberavano certo il mutuatario il quale si era comunque obbligato a pagare il debito residuo e, dall'altro, che in ogni caso l' prima dell'azione monitoria, aveva diligentemente esercitato il diritto di CP_1
riscatto di cui si era resa mandataria e tentato di rivalersi sul TFR e sul Fondopensione.
Nel corso del giudizio è infatti intervenuto in favore di parte opposta il pagamento,
pagina 3 di 4 con data valuta del 14.10.2022, dell'importo di € 16.570,28 da parte di ON (cfr. attestazione allegata alle note di parte attrice del 7.5.2025).
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato per essere stato il creditore parzialmente soddisfatto, con condanna dell'attore al pagamento in favore di parte opposta del residuo importo di € 14.153,06 (comprensivo degli interessi moratori calcolati alla data del 30.11.2022), oltre interessi, come pattuiti, del 2,57% dal 30.11.2022 al saldo effettivo
(cfr. attestazione allegata alle note di parte opposta del 12.5.2025).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum e con applicazione dei valori minimi in ragione della semplicità ella lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1610/2018 reso inter partes dal Tribunale di Salerno in data 7.6.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 30.3.2022; condanna al pagamento in favore dell' di € 14.153,06, oltre Parte_1 CP_1
interessi nella misura del 2,57% dal 30.11.2022 al saldo effettivo;
condanna alla refusione in favore dell delle spese di lite che Parte_1 CP_1
si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 30.5.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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