Ordinanza cautelare 22 febbraio 2019
Sentenza 8 novembre 2019
Improcedibile
Sentenza 8 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/10/2025, n. 7700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7700 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07700/2025REG.PROV.COLL.
N. 03751/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 3751 del 2025, proposto da
DA CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 05728/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Santi Delia e l'Avvocato dello Stato Giovanni Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente DA CC agisce per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, n. 5728 dell’8 luglio 2022, chiedendo che ne venga disposta l’esecuzione, ordinando al Ministero dell'Università e della Ricerca di provvedere al rimborso del contributo unificato versato nel giudizio indicato nell’epigrafe del ricorso (ovvero il giudizio n. 4415/2020, definito con la predetta sentenza).
2. Espone, in fatto, di aver impugnato dinanzi al Tar del Lazio la sua esclusione dal corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2018/2019 e che il Tribunale rigettava la domanda cautelare, poi accolta, a seguito di appello, dal Consiglio di Stato, il quale ordinava al Ministero l’ammissione dell’appellante al corso di laurea in Medicina presso l’Ateneo di Genova.
Il Ministero provvedeva, quindi, a immatricolare il ricorrente il quale proseguiva con profitto la propria carriera accademica.
In seguito, con la sentenza indicata in epigrafe, di cui qui si domanda l’esecuzione, il Consiglio di Stato dichiarava la cessazione della materia del contendere, ritenendone integrati i presupposti, stante il consolidamento della posizione del ricorrente, avuta in forza dell’accoglimento dell’appello cautelare, e compensava le spese di lite.
Pertanto, il ricorrente, ritenendo che l’Amministrazione fosse definitivamente soccombente, passata in giudicato la sentenza, richiedeva il rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis , del d.P.R. n. 115/2002, al Ministero resistente, il quale, tuttavia, negava il rimborso.
3. Tanto premesso, il ricorrente domanda che in esecuzione della sentenza sia ordinato al Ministero resistente la rifusione del contributo unificato versato nel giudizio n. 4415/2020 R.G.
3.1. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, depositando documentazione a supporto della domanda di rigetto dell’appello.
3.2. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato memoria, in cui ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno della spettanza del contributo unificato versato, deducendo che, in base dell’art. 13 comma 6 bis, del d.P.R. n. 115/2002, per i giudizi che si celebrano avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, esso “è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio” .
3.3. All’udienza camerale del 23 settembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. A norma dell'art. 13, comma 6 bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla “parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio” (Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2024, n. 6550; Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3517; Sez. IV, 1° giugno 2017, n. 2635; Sez. III, 10 ottobre 2016, n. 4167; Sez. III, 23 ottobre 2015, n. 4887; sez. V, 13 gennaio 2014, n. 68), derivando l’obbligo del rimborso direttamente e automaticamente dalla legge, senza necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza, essendo lo stesso sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare.
5.1. Dunque, se è vero che, come dedotto dal ricorrente, l’onere relativo al pagamento del contributo è dovuto, in ogni caso, dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio, trattandosi di un'obbligazione ex lege , tale per cui la sentenza rileva unicamente quale presupposto per l'individuazione della parte soccombente, obbligata quindi a rimborsare il contributo unificato alla parte vittoriosa che lo ha corrisposto, nel caso di specie il rimborso del contributo unificato non può essere posto a carico integrale dell’Amministrazione, non essendovi stata nel giudizio di appello soccombenza di quest’ultima, neanche virtualmente dichiarata.
5.2. Giova evidenziare che il ricorrente partecipava alle prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2018/2019, svolgendo la prova presso l’Ateneo di Genova. Lo stesso si collocava in posizione non immediatamente utile per ottenere l’immatricolazione. Egli agiva innanzi al Tar del Lazio deducendo, oltre all’erroneità di alcuni quesiti decisivi rispetto alla mancata collocazione presso la sua prima scelta, anche l’errata programmazione dei posti.
5.3. Con la sentenza appellata nel giudizio n. 1913/2020 R.G. (Sez. III, n°12879/2019) il Tar Lazio respingeva il ricorso.
5.4. Avverso tale sentenza l’odierno ricorrente proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, lamentando con il primo motivo che il Tar aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta formalizzata in memoria, a mente della quale il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile stante l’avvenuto superamento degli esami per accedere al secondo anno.
5.5. Nel pronunciarsi esclusivamente su tale censura, con la sentenza di cui qui si chiede l’ottemperanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con assorbimento della trattazione degli altri motivi di ricorso.
5.6. In particolare, la sentenza ha rilevato che a distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo di esami universitari, doveva ritenersi soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dall’appellante (per effetto della positiva valutazione del loro percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non era ravvisabile (o quantomeno non era stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico dell’odierno appellante.
Infatti, l’appellante, essendo stato ammesso al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare, aveva dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari; d’altro canto, non erano state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte dell’odierno ricorrente.
Era stato, dunque, dimostrato il consolidamento del diritto dell’appellante alla frequenza universitaria, atteso che il documentato superamento degli esami universitari comprovava la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non avrebbero potuto essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate.
Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dall’odierno appellante si poneva in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appariva conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari.
5.7. Alla luce delle statuizioni della sentenza, sopra riassunte, deve quindi ritenersi che l’Amministrazione non è stata soccombente nel giudizio di appello: tale soccombenza non può essere, infatti, individuata nel mero fatto che, all’esito della sentenza appellata, fosse stata consentita la prosecuzione della frequenza universitaria anche ad avvenuto esaurimento degli effetti della pronuncia cautelare resa dal Consiglio di Stato.
5.8. Infatti, con la sentenza di cui oggi si chiede l’ottemperanza il Consiglio di Stato non ha accertato nel merito la fondatezza dell’appello proposto dall’odierno ricorrente, ma, pronunciandosi esclusivamente sulla prima censura (che, come detto, deduceva l’erroneità del capo di sentenza sulla mancata declaratoria di improcedibilità del ricorso per avere il ricorrente frattanto superato gli esami utili per essere ammesso al II° anno), con assorbimento dei restanti motivi di ricorso, ha solo dichiarato la cessazione della materia del contendere, evidenziando che, nel caso in esame, il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente (ammesso al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare) derivava dal superamento degli esami del corso di studi, utili per l’ammissione al secondo anno, e compensava di conseguenza le spese di lite proprio “in ragione delle peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio” .
5.9. Dunque, sebbene il ricorrente abbia ottenuto l’ammissione alla frequenza del corso di laurea ambito in ragione dell’ordinanza cautelare e ciò ha consentito di ritenere l’interesse totalmente soddisfatto in conseguenza degli effetti del consolidamento, non vi è una soccombenza, neanche virtuale, dell’Amministrazione nel giudizio di appello.
Non può, pertanto, accogliersi la domanda di rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
6. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
7. Sussistono nondimeno giusti motivi, in ragione delle peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO