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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3201 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Munzi e dall'avv. Giuliano Raschetti e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 357 Appellante
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessia CP_1
Lombardi e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via G. Palumbo n. 3 Appellata
rappresentato e Controparte_2 difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Bruno Enzo Pontecorvo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 992/2022 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 28/09/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/01/2025. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato Parte_1 alle dipendenze di presso la villa sita in Ciampino dal 01/03/2001 al CP_1
31/03/2018 con mansioni di guardiano, giardiniere e tuttofare, senza alcuna regolarizzazione e senza mai ricevere alcuna retribuzione, ha agito in giudizio contro la predetta rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e CP_1 dichiarare che tra l'Arch. e il sig. è intercorso un CP_1 Parte_1 unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dal 1 marzo 2001 al 28 Febbraio 2018, senza soluzione di continuità; b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla base delle mansioni effettivamente svolte e dell'orario osservato, all'inquadramento nel livello A2 del CCNL Portieri e Custodi applicabile alla fattispecie, o nel diverso livello ritenuto di giustizia oppure nel diverso CCNL ritenuto applicabile alla fattispecie;
c) per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo di € 339.583,39 per i titoli di cui in narrativa, come specificati nel conteggio analitico facente parte del presente ricorso, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinare anche in via equitativa, nel rispetto dell'art. 36 della Costituzione;
d) in ogni caso condannare altresì la parte resistente a risarcire il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed a corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi legali sulle somme via via rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.; e) in ogni caso CP_ condannare la società a versare all e all i contributi determinati in relazione CP_3 all'accertamento di cui alle lett. a), b) e c); f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza di e chiamato in causa l' il Tribunale di CP_1 CP_2
Velletri ha così statuito: “rigetta il ricorso;
condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 9.565,00 di cui € CP_1
1.248,00 per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge;
nulla sulle spese tra parte CP_ ricorrente e .
1.2. Il primo giudice, confermata l'infondatezza della eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo alla parte convenuta, ha ritenuto non fondate le domande proposte dall'originario ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni: a) le testimonianze rese dalle testimoni e Testimone_1 [...]
devono essere dichiarate nulle, stante la tempestiva eccezione di parte, Tes_2 contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, non essendo le stesse indicate nominativamente nel ricorso e non essendo stata disposta l'acquisizione delle loro dichiarazioni ex art. 421 c.p.c.; b) sono generiche le dichiarazioni rese dal teste
, che ha riferito di aver visto il ricorrente Testimone_3
10 o 15 volte nell'arco di diciassette anni di rapporto di lavoro;
c) è irrilevante ai fini della decisione, in quanto priva di efficacia probatoria, la documentazione manoscritta depositata dalla parte ricorrente, consistendo essa in 14 fogli diversi, privi di qualsiasi sottoscrizione, contenenti indicazioni su attività (“distribuire i bambù ed annaffiare quando serve”; “pulire la baracca”; “tagliare l'erba”; “verniciare
– con il compressore – i due cancelli”) e alcuni numeri presumibilmente riferiti a conti (“telefono”; “enel”; “Telecom n. 2”), ma in assenza di prova della provenienza da parte resistente;
d) non è emersa la prova di un rapporto di lavoro subordinato
2 tra le parti, in quanto lo svolgimento episodico di attività di cura del giardino, all'interno della villa, e la concessione, pacifica, di un alloggio da parte della resistente al ricorrente non possono costituire da soli elementi sufficienti ad integrare la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle testimonianze rese dalle testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 dovendosi ritenere l'omessa indicazione dei rispettivi nominativi in ricorso quale mera irregolarità sanata dal giudice che aveva acquisito la prova ex art. 421 c.p.c., nonché nella parte in cui ha valutato la documentazione prodotta in giudizio dall'originario ricorrente, la cui provenienza non era stata in alcun modo contestata in primo grado dalla controparte, e censurando l'omessa corretta valutazione delle prove acquisite in primo grado, che attestavano e confermavano come “il signor
abbia prestato il proprio lavoro, come custode e tuttofare, in favore della Pt_1 NO , dal marzo 2001 al marzo 2018, senza soluzione di continuità e CP_1 con vincolo di subordinazione”.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in ipotesi di fondatezza del ricorso CP_2 in appello, la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell della CP_2 corrispondente somma dovuta a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per la quale non sia decorso il termine prescrizionale.
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'errata declaratoria di nullità delle testimonianze di e , sostenendo, in Testimone_1 Testimone_2 sintesi, che: i) la mancata indicazione nel ricorso dei nominativi dei testimoni costituisce una mera irregolarità e, difatti, il giudice inizialmente delegato alla trattazione della causa ha ammesso e svolto la prova ritenendo tale irregolarità immediatamente sanabile;
diversamente, il giudice avrebbe sollecitato il ricorrente ad una richiesta formale di sostituzione dei testi indicati, oppure avrebbe negato tale possibilità e rinviato per escutere gli altri testi indicati in ricorso, oppure ancora avrebbe concesso la possibilità di un'integrazione della lista dei testimoni, mentre invece ha acquisito le prove ai sensi dell'art. 421 c.p.c.; ii) il primo giudice ha errato non solo nel ritenere ammissibile un'eccezione di inammissibilità della prova già espletata, quando si trattava di una mera irregolarità nell'indicazione dei testi, ma altresì nel ritenere che si trattasse di un'eccezione processuale in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, ma unicamente dalla parte interessata nella prima istanza o difesa utile ai sensi dell'art. 157 c.p.c.; iii) invero, la prova espletata con testi non indicati in ricorso non costituisce alcuna violazione di legge prevista a pena di nullità: la pronuncia citata in sentenza fa riferimento ad una ipotesi di nullità del ricorso, mentre il ricorrente ha indicato ed allegato specificamente nel proprio ricorso introduttivo i fatti posti alla base della sua domanda;
iv) d'altro canto, anche considerando la mancata indicazione dei testimoni come una nullità, la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
3 4.1. Il secondo motivo di appello censura la gravata sentenza per errata valutazione delle prove documentali, rilevando, in particolare, che: i) con riferimento alla documentazione scritta prodotta dal ricorrente, il primo giudice, del tutto erroneamente e ingiustificatamente, ne ha sancito la totale irrilevanza in quanto, in assenza di prova circa la sua provenienza, sarebbe stata priva di qualsiasi efficacia probatoria;
ii) invero, la provenienza della documentazione manoscritta prodotta dal ricorrente, avente ad oggetto le specifiche istruzioni e direttive fornite da CP_1 all'appellante in costanza di rapporto di lavoro, non è fatto contestato dalla
[...] controparte, bensì è una circostanza che è stata inequivocabilmente ammessa dalla stessa parte convenuta, che nei propri scritti ha argomentato anche facendo riferimenti a tali documenti contestando la natura di “direttive” degli appunti manoscritti, ma senza dedurne l'origine sconosciuta ovvero opporre un formale disconoscimento del contenuto di tali appunti;
iii) la documentazione acquisita agli atti è estremamente rilevante, in quanto contiene le istruzioni dettagliate che CP_1 settimanalmente e regolarmente lasciava al ed alla moglie circa le
[...] Pt_1 mansioni da svolgere in casa e nel parco della sua villa in sua assenza, e dimostra in modo evidente la sussistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro, protrattosi per anni in modo irregolare sotto le mentite spoglie di un atto di liberalità.
4.2. Con il terzo motivo di gravame, infine, parte appellante lamenta una errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che: i) sia i testimoni ascoltati che la documentazione prodotta agli atti del giudizio confermano come l'appellante abbia prestato il proprio lavoro, come custode e tuttofare, in favore di CP_1 dal marzo 2001 al marzo 2018, senza soluzione di continuità e con vincolo di subordinazione;
ii) tale circostanza è stata confermata dal teste Testimone_3
, che ha riferito di aver presentato il ricorrente all'appellata nel 2000 per
[...] farsi sostituire nel medesimo lavoro di custode della villa da questi svolto nell'anno precedente, e di averlo poi visto con regolarità fino al 2018, dichiarazioni confermate anche dal teste iii) anche la teste ha Tes_1 Testimone_2 confermato le mansioni svolte dal ricorrente, ossia quelle di custode della villa, da svolgere nelle ore notturne, nel corso della settimana, e quelle di piccola manutenzione generale della villa e di manutenzione del giardino e della piscina, compiti effettivamente svolti dal ricorrente per 4/5 ore tutti i sabato e le domeniche, principalmente durante il pomeriggio;
iv) lo svolgimento di tali mansioni nei fine settimana è confermato altresì dalle chiare e dettagliate direttive impartite al ricorrente, settimanalmente, da e contenute nella documentazione CP_1 acquisita agli atti del giudizio. 5. Procedendo alla trattazione congiunta dei motivi di appello, stante la loro stretta connessione, osserva la Corte, in primo luogo, che, invero, l'odierna appellata non ha mai contestato, nel corso del giudizio di primo grado, la provenienza dei documenti - ed in particolare degli appunti manoscritti - prodotti dall'originario ricorrente: ella, in altri termini, non ha smentito di aver personalmente redatto detti appunti, né tantomeno ne ha contestato la veridicità del contenuto.
5.1. Deve, pertanto, ritenersi non condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la documentazione in argomento sarebbe priva di efficacia probatoria ed irrilevante ai fini della decisione poiché il non avrebbe fornito Pt_1 prova della provenienza degli appunti manoscritti dall'odierna appellata:
4 quest'ultima, difatti, oltre a non aver mosso alcuna contestazione in ordine alla documentazione in questione nella memoria di costituzione in giudizio, con le note di trattazione scritta depositate in data 21/04/2022 ha preso posizione in ordine al contenuto di tali appunti, sostenendone l'irrilevanza ai fini della dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
5.2. Con riguardo alle testimonianze dichiarate nulle dal giudice di prime cure, osserva la Corte che, a norma dell'art. 244 c.p.c., la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati sui quali ciascuna esse deve essere interrogata: nessun dubbio, quindi, che nel caso di specie tale norma risulti violata, poiché Tes_1
e non erano state indicate in ricorso come persone da
[...] Testimone_2 interrogare.
5.2.1. Quanto alle conseguenze di tale violazione, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che “Le nullità o decadenze determinate dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e seguenti cod. proc. civ. in materia di deduzione ed assunzione della prova testimoniale, indicazione dei testimoni, incapacità di deporre, hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza, se non eccepite tempestivamente ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., perché stabilite dalla legge a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12687 del 18/12/1998; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10114 del 02/08/2000; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17294 del 05/12/2002). Tuttavia, in epoca più recente la Corte di cassazione ha precisato quanto segue: “ritiene il Collegio di dover riaffermare il principio (ribadito di recente da Cass. n. 12573 del 2020 che ha superato la diversa opzione interpretativa, su cui ad es. Cass. n. 5950 del 2014), ormai consolidato in sede di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate;
l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti;…” (Cass. ordinanza n. 37773/2021).
5.2.2. Nel caso di specie, peraltro, l'originario ricorrente aveva articolato i capitoli di prova ed indicato in modo specifico le persone da interrogare, tra cui non figuravano e : va, dunque, applicato il principio secondo cui Testimone_1 Testimone_2
“La regola di cui all'art. 244 cod. proc. civ., la quale stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata), va coordinata con il principio della nullità a rilevanza variabile enucleabile dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale la nullità può essere pronunciata solo quando l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo, cosicché, pur dovendo il teste essere
5 indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, un'imperfetta o incompleta designazione dei relativi elementi identificativi (nella specie, del nome del testimone) è idonea ad arrecare un "vulnus" alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l'assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26058 del 20/11/2013). Quest'ultima pronuncia precisa, in motivazione, che in materia di prova testimoniale e, in particolare, di indicazione dei testi, devono essere bilanciate le contrapposte esigenze processuali della parte che deduce la prova e di quella che vi si oppone, nel senso che la prima non sempre è in grado di conoscere il nominativo esatto e completo del teste, mentre la seconda ha diritto di individuare preventivamente la persona chiamata a deporre per valutarne la capacità e comunque per predispone al meglio un eventuale controesame: la deduzione della prova testimoniale per il tramite dell'indicazione delle circostanze di fatto e delle persone da interrogare deve essere funzionale allo scopo dell'atto, secondo il principio della nullità a rilevanza variabile che si enuclea dall'art. 156, 2° comma c.p.c., e lo scopo dell'atto in questione è dato dall'assunzione come teste della persona a ciò indicata, una volta superato il vaglio di capacità a deporre in relazione al quale l'altra parte può sollevare le proprie eccezioni. Con la conseguenza che è inidonea allo scopo solo l'indicazione del teste che, per insufficienza o per altra causa, non consenta all'altra parte tale esercizio del diritto di difesa: se il testimone è indicato in modo non determinato o indeterminabile, ciò determina un vulnus alla difesa ed al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l'assunzione come teste di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte.
5.2.3. In definitiva, la violazione del contraddittorio, in ipotesi di assunzione come teste di un soggetto diverso da quelli indicati, va valutata al momento dell'assunzione della prova testimoniale, laddove la controparte può oggettivamente trovarsi nella situazione di non poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, non avendo preparato adeguatamente l'eventuale controesame. Ma nel caso di specie, peculiare sotto questo punto di vista, l'originaria parte convenuta si è costituita tardivamente, ossia quando le prove testimoniali erano già state assunte, ivi comprese quelle poi dichiarate nulle dal giudice redattore della gravata pronuncia, diverso dal giudice che aveva proceduto all'istruttoria.
5.2.4. Ne consegue che, da un lato, essendo ormai già stata svolta l'istruttoria ed acquisite le dichiarazioni delle testimoni al giudizio, non si comprende in che modo potrebbe individuarsi un vulnus al diritto di difesa della parte convenuta, la quale, essendosi costituita tardivamente, non si era opposta all'evidenza all'assunzione della prova, né aveva partecipato in concreto all'esame delle testimoni in questione. D'altro canto, appare evidente che il giudice che ha proceduto in data 17/12/2019 all'assunzione della prova testimoniale, pur trattandosi di persone non indicate nella lista dei testimoni di cui al ricorso, ne abbia implicitamente ammesso l'assunzione e sanato l'eventuale nullità relativa /irregolarità ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
5.2.5. Il Tribunale, dunque, ha errato nel ritenere nulle le testimonianze rese da e poiché, pur trattandosi di persone non indicate Testimone_1 Testimone_2
6 in ricorso come testimoni, l'assunzione delle loro dichiarazioni non aveva comportato alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte, perché all'epoca non costituita, e, in ogni caso, la ipotizzabile nullità relativa/irregolarità era già stata ritenuta sanata dal giudice che aveva concretamente proceduto all'istruttoria.
5.3. Le indicate testimonianze devono, quindi, essere esaminate nell'ambito di una valutazione complessiva di tutte le evidenze istruttorie, ivi compresi gli appunti manoscritti, tenuto conto delle allegazioni in fatto di entrambe le parti.
6. Con il ricorso di primo grado, aveva dedotto che: i) Controparte_4 CP_1 nell'anno 2001, avendo necessità di una persona di fiducia che custodisse
[...] continuativamente la propria villa, altrimenti disabitata per tutta la settimana, risiedendo all'interno della stessa al fine di poterla sorvegliare e proteggere da eventuali furti, gli aveva proposto di alloggiare presso la propria abitazione, nella fattispecie nel seminterrato dell'edificio insieme alla sua famiglia, senza pagare alcun canone di locazione ricevendo in cambio il controllo e la custodia permanente, giorno e notte, della villa;
ii) egli aveva accettato e si era trasferito con la famiglia dal marzo 2001 nel bilocale posto nel seminterrato dell'edificio della villa;
quindi, fino al 28/02/2018, aveva prestato attività di lavoro subordinato, svolgendo principalmente mansioni di guardiano della villa o custode, nonché mansioni di giardiniere e tuttofare, per 7 giorni la settimana dal lunedì alla domenica, continuativamente;
iii) nello specifico, tutte le notti, dal lunedì al venerdì, per circa 8 ore, aveva svolto attività di guardiania, mentre il sabato e la domenica attività di giardiniere e tuttofare, per una media complessiva, di circa 5 ore ogni fine settimana, senza che fosse previsto alcun giorno di riposo.
6.1. Costituendosi – seppur tardivamente – nel giudizio di primo grado, CP_1 aveva al contrario sostenuto che, come era accaduto per il nucleo familiare dei
, aveva voluto ospitare in quei locali disabitati una coppia che avesse bisogno Per_1 di un alloggio e che potesse darle una mano in caso di viaggio o di assenza per il sostentamento dei cani: inoltre, la famiglia dell'originario ricorrente fruiva gratuitamente della frutta delle piante e dei prodotti dell'orto, tanto che sia il ricorrente che la moglie, tenuto conto della genuinità di ciò che raccoglievano e del risparmio economico, nel tempo libero si dedicavano ad innaffiare le piante e l'orto o a tagliare il prato o a ripulire il viale di ingresso delle auto, spazi in uso comune della proprietà e del ricorrente.
6.2. Orbene, a giudizio della Corte le risultanze istruttorie, complessivamente valutate alla luce delle motivazioni del gravame, non sono tali da contraddire le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure, né tantomeno la versione dei fatti che è stata offerta dalla parte appellata.
6.3. Vanno esaminate, in primo luogo, le dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
6.3.1. ha dichiarato: i) “ho lavorato per Testimone_3 quasi un anno, credo nel 1999 nella villa, dormivo lì con la mia famiglia, sono stato assunto dalla senza regolarizzazione, come custode” ; ii) quando ho deciso di CP_1 non lavorare più “mi ha chiesto di presentarle qualcuno che potesse prendere il CP_1 mio posto ho presentato il ricorrente, credo fosse il 2000”; iii) “sono tornato alla villa per visitare il ricorrente con la sua famiglia, che vivevano nello stesso locale in cui avevamo vissuto noi, l'ho visto lavorare tagliando l'erba, anche tronchi di alberi … sono
7 andato a trovarlo 10 o 15 volte, sempre e solo il fine settimana, stavo sia mattina che pomeriggio e qualche sono stato ospitato anche la notte”; iv) l'ho incontrata CP_1 solo il fine settimana “qualche volta l'ho rivista, e l'ho vista dare indicazioni su cosa fare”. 6.3.2. , residente nelle vicinanze della villa, ha dichiarato che: i) Testimone_1 le aveva presentato il come custode, e costui ha vissuto nella villa CP_1 Pt_1 con la sua famiglia per circa 20 anni continuativamente;
ii) “lo vedevo soprattutto il fine settimana … durante la settimana non ho notato che il ricorrente lavorasse, non sentivo il rumore del trattore o altro che mi potesse far capire che lavorasse”; iii) “ho visto il ricorrente fare potature della recinzione, gelsomino, e il tasso, tagliava l'erba con il trattorino, faceva il fuoco delle potature (occasionale). Il fine settimana lavorava soprattutto il pomeriggio, io se lavorasse la mattina non lo so”. 6.3.3. , conoscente della moglie dell'appellante, ha dichiarato: i) “sono Testimone_2 andata molte volte nella casa in villa in cui vivevano perché andavo a prendere i loro figli per portarli a fare sport con i miei, poi lasciavo mio figlio lì, credo fosse il 2008 quando ho iniziato a frequentare la casa, sono andata minimo una volta a settimana, e questo è successo per tutto il periodo in cui il ricorrente ha vissuto lì”; ii) “ l'ho CP_1 vista, più di una volta, non mi ricordo se l'ho vista dare indicazioni al ricorrente, la vedevo comunque parlare con lui”; iii) “andavo durante la settimana ma anche il sabato e la domenica … L'ho visto tagliare l'erba, potare le piante ad alto fusto e le siepi non mi ricordo se il ricorrente ha fatto qualcosa per la piscina, non credo. L'ho visto lavorare la domenica e il sabato sia mattina che pomeriggio”; iv) “andavo in genere alle 10 al più presto, quanto all'orario più tardo in cui l'ho visto lavorare era le 19 o le 20 di sera d'estate naturalmente”; v) “In mezzo alla settimana lui poi poteva anche lavorare per cui i loro accordi erano che lui lavorasse il fine settimana per DO (de relato). La notte sono andata solo una volta, ma non ho visto nulla di particolare”.
6.4. La disamina delle riportate dichiarazioni conduce alle seguenti considerazioni: A) il primo testimone ha riferito che era alla ricerca di qualcuno “che CP_1 potesse prendere il suo posto” - di custode - e di averle presentato l'appellante: tuttavia, nulla ha riferito in ordine ad accordi intervenuti tra le parti in ordine al rivendicato rapporto di lavoro: egli ha raccontato unicamente di aver visto successivamente l'appellante alla villa, dove si è recato soltanto 10/15 volte in 20 anni (ossia meno di due volte all'anno) e soltanto nel fine settimana, e di averlo visto in queste occasioni “lavorare”, cioè tagliare l'erba e tronchi di albero, il che è perfettamente compatibile con lo svolgimento di attività del tutto occasionale, tra l'altro circoscritta al solo fine settimana;
infine, l'aver sentito “dare indicazioni CP_1 su cosa fare” certamente non può ritenersi sufficiente al fine di ritenere provato l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo da parte dell'odierna appellata;
B) ha riferito che l'appellante le è stato presentato come Testimone_1
“custode”, il che di per sé non è significativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: ha riferito altresì di non averlo mai visto lavorare durante la settimana, ma unicamente nel fine settimana e soltanto nel pomeriggio, quando potava la recinzione, tagliava l'erba ed occasionalmente bruciava le potature, ossia poneva in essere attività minime e compatibili con la cura del giardino e delle altre parti comuni della villa e dell'abitazione di cui fruiva del tutto gratuitamente;
non ha riferito la teste circa “indicazioni” da parte di anzi ha precisato di non CP_1 ricordare neanche se la predetta si recasse alla villa nel fine settimana;
8 C) - la quale in ogni caso è a conoscenza dei fatti soltanto dal 2008 - Testimone_2 ha riferito di aver visto ma di non ricordare di averla sentita dare CP_1 indicazioni all'appellante, ed ha confermato che durante il fine settimana costui tagliava l'erba e potava le piante e le siepi: la teste ha riferito altresì di accordi tra le parti ma soltanto de relato, e comunque tali accordi erano nel senso che il Pt_1 lavorava per suo conto suo durante la settimana e nel fine settimana per CP_1
senza alcuna precisazione in ordine ad elementi caratterizzanti la
[...] subordinazione.
6.5. Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” e che deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma, c.c.).
6.5.1. Elementi essenziali di tale definizione codicistica sono quindi la collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, la dipendenza dall'imprenditore e la c.d. eterodirezione.
6.5.2. La Corte di cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
6.5.3. Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
6.5.4. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla
9 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
6.6. Nel caso che occupa, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'originario ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non essendo emersa la prova dell'esistenza di un rapporto subordinato tra le parti, in quanto “lo svolgimento episodico di attività di cura del giardino, all'interno della villa, e la concessione, pacifica, di un alloggio da parte della resistente al ricorrente non possono costituire da soli elementi sufficienti ad integrare la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”.
6.7. Difatti, nulla è emerso dalla prova testimoniale in ordine alla sottoposizione dell'appellante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'appellata, né tantomeno in ordine all'obbligo di rispettare un orario di lavoro, o anche di giustificare le eventuali assenze e/o ritardi: ciò che, diversamente, può dirsi acclarato alla stregua degli evidenze probatorie è che l'appellante abitava unitamente alla propria famiglia gratuitamente nell'abitazione messa a disposizione da che quest'ultima pagava in parte anche le utenze, e che - a fronte di CP_1 tale disponibilità - egli svolgeva un'attività “lavorativa” del tutto occasionale nel fine settimana, consistita nella cura del giardino e degli alberi, oltremodo parti comuni dell'abitazione a lui in uso e della villa dell'appellata, e con riferimento alla quale non è emerso alcun elemento rivelatore dell'esistenza di subordinazione.
6.8. I documenti manoscritti prodotti in atti, d'altro canto, lungi dal poter essere considerati prova dell'estrinsecazione del potere direttivo dell'asserito datore di lavoro, attestano unicamente - tra l'altro in un arco temporale o ristretto o comunque indeterminato - talune indicazioni (controllare la piscina, spostare i tubi, tagliare la legna, ecc.) che non sono significative di alcun obbligo di adempiere, e che anzi sono interpretabili anche come pro memoria relativi ad attività di manutenzione delle parti comuni alle due abitazioni, ovvero, in ogni caso, quale forma di coordinamento di prestazioni rese in totale autonomia ed in assenza di eterodirezione.
6.9. Tali conclusioni risultano vieppiù avvalorate dalla circostanza che, anche nel ricorso, l'odierno appellante ha affermato chiaramente che la proposta di CP_1 era stata “di alloggiare presso la propria abitazione, nella fattispecie nel
[...] seminterrato dell'edificio insieme alla sua famiglia (all'epoca moglie e tre figli) senza pagare alcun canone di locazione ricevendo in cambio il controllo e la custodia permanente, giorno e notte, della villa”, a voler, quindi, sottolineare la corrispettività tra l'utilizzo dell'alloggio e le prestazioni fornite - appunto - in cambio della fruizione gratuita dell'appartamento, tuttavia al di fuori dello schema del lavoro subordinato.
6.10. In definitiva, se già le modalità dell'accordo tra le parti, per come riferite nel ricorso, appaiono ambivalenti, le risultanze istruttorie sono in ogni caso insufficienti sotto ogni profilo a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e non contraddicono la versione dei fatti che, seppur tardivamente, ha offerto l'originaria parte convenuta.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, seppur con le integrazioni sopra illustrate.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10 9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto. Si dispone, a tal proposito, la correzione del dispositivo laddove, per mero refuso, è scritto “Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'Istituto appellante” piuttosto che “Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante”.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del grado che liquida per ciascuna in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_1
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
11
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3201 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Munzi e dall'avv. Giuliano Raschetti e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Flaminia n. 357 Appellante
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessia CP_1
Lombardi e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via G. Palumbo n. 3 Appellata
rappresentato e Controparte_2 difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Bruno Enzo Pontecorvo e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 992/2022 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 28/09/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/01/2025. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato Parte_1 alle dipendenze di presso la villa sita in Ciampino dal 01/03/2001 al CP_1
31/03/2018 con mansioni di guardiano, giardiniere e tuttofare, senza alcuna regolarizzazione e senza mai ricevere alcuna retribuzione, ha agito in giudizio contro la predetta rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e CP_1 dichiarare che tra l'Arch. e il sig. è intercorso un CP_1 Parte_1 unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dal 1 marzo 2001 al 28 Febbraio 2018, senza soluzione di continuità; b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla base delle mansioni effettivamente svolte e dell'orario osservato, all'inquadramento nel livello A2 del CCNL Portieri e Custodi applicabile alla fattispecie, o nel diverso livello ritenuto di giustizia oppure nel diverso CCNL ritenuto applicabile alla fattispecie;
c) per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo di € 339.583,39 per i titoli di cui in narrativa, come specificati nel conteggio analitico facente parte del presente ricorso, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinare anche in via equitativa, nel rispetto dell'art. 36 della Costituzione;
d) in ogni caso condannare altresì la parte resistente a risarcire il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed a corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi legali sulle somme via via rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.; e) in ogni caso CP_ condannare la società a versare all e all i contributi determinati in relazione CP_3 all'accertamento di cui alle lett. a), b) e c); f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza di e chiamato in causa l' il Tribunale di CP_1 CP_2
Velletri ha così statuito: “rigetta il ricorso;
condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 9.565,00 di cui € CP_1
1.248,00 per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge;
nulla sulle spese tra parte CP_ ricorrente e .
1.2. Il primo giudice, confermata l'infondatezza della eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo alla parte convenuta, ha ritenuto non fondate le domande proposte dall'originario ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni: a) le testimonianze rese dalle testimoni e Testimone_1 [...]
devono essere dichiarate nulle, stante la tempestiva eccezione di parte, Tes_2 contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, non essendo le stesse indicate nominativamente nel ricorso e non essendo stata disposta l'acquisizione delle loro dichiarazioni ex art. 421 c.p.c.; b) sono generiche le dichiarazioni rese dal teste
, che ha riferito di aver visto il ricorrente Testimone_3
10 o 15 volte nell'arco di diciassette anni di rapporto di lavoro;
c) è irrilevante ai fini della decisione, in quanto priva di efficacia probatoria, la documentazione manoscritta depositata dalla parte ricorrente, consistendo essa in 14 fogli diversi, privi di qualsiasi sottoscrizione, contenenti indicazioni su attività (“distribuire i bambù ed annaffiare quando serve”; “pulire la baracca”; “tagliare l'erba”; “verniciare
– con il compressore – i due cancelli”) e alcuni numeri presumibilmente riferiti a conti (“telefono”; “enel”; “Telecom n. 2”), ma in assenza di prova della provenienza da parte resistente;
d) non è emersa la prova di un rapporto di lavoro subordinato
2 tra le parti, in quanto lo svolgimento episodico di attività di cura del giardino, all'interno della villa, e la concessione, pacifica, di un alloggio da parte della resistente al ricorrente non possono costituire da soli elementi sufficienti ad integrare la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle testimonianze rese dalle testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 dovendosi ritenere l'omessa indicazione dei rispettivi nominativi in ricorso quale mera irregolarità sanata dal giudice che aveva acquisito la prova ex art. 421 c.p.c., nonché nella parte in cui ha valutato la documentazione prodotta in giudizio dall'originario ricorrente, la cui provenienza non era stata in alcun modo contestata in primo grado dalla controparte, e censurando l'omessa corretta valutazione delle prove acquisite in primo grado, che attestavano e confermavano come “il signor
abbia prestato il proprio lavoro, come custode e tuttofare, in favore della Pt_1 NO , dal marzo 2001 al marzo 2018, senza soluzione di continuità e CP_1 con vincolo di subordinazione”.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in ipotesi di fondatezza del ricorso CP_2 in appello, la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell della CP_2 corrispondente somma dovuta a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per la quale non sia decorso il termine prescrizionale.
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'errata declaratoria di nullità delle testimonianze di e , sostenendo, in Testimone_1 Testimone_2 sintesi, che: i) la mancata indicazione nel ricorso dei nominativi dei testimoni costituisce una mera irregolarità e, difatti, il giudice inizialmente delegato alla trattazione della causa ha ammesso e svolto la prova ritenendo tale irregolarità immediatamente sanabile;
diversamente, il giudice avrebbe sollecitato il ricorrente ad una richiesta formale di sostituzione dei testi indicati, oppure avrebbe negato tale possibilità e rinviato per escutere gli altri testi indicati in ricorso, oppure ancora avrebbe concesso la possibilità di un'integrazione della lista dei testimoni, mentre invece ha acquisito le prove ai sensi dell'art. 421 c.p.c.; ii) il primo giudice ha errato non solo nel ritenere ammissibile un'eccezione di inammissibilità della prova già espletata, quando si trattava di una mera irregolarità nell'indicazione dei testi, ma altresì nel ritenere che si trattasse di un'eccezione processuale in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, ma unicamente dalla parte interessata nella prima istanza o difesa utile ai sensi dell'art. 157 c.p.c.; iii) invero, la prova espletata con testi non indicati in ricorso non costituisce alcuna violazione di legge prevista a pena di nullità: la pronuncia citata in sentenza fa riferimento ad una ipotesi di nullità del ricorso, mentre il ricorrente ha indicato ed allegato specificamente nel proprio ricorso introduttivo i fatti posti alla base della sua domanda;
iv) d'altro canto, anche considerando la mancata indicazione dei testimoni come una nullità, la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
3 4.1. Il secondo motivo di appello censura la gravata sentenza per errata valutazione delle prove documentali, rilevando, in particolare, che: i) con riferimento alla documentazione scritta prodotta dal ricorrente, il primo giudice, del tutto erroneamente e ingiustificatamente, ne ha sancito la totale irrilevanza in quanto, in assenza di prova circa la sua provenienza, sarebbe stata priva di qualsiasi efficacia probatoria;
ii) invero, la provenienza della documentazione manoscritta prodotta dal ricorrente, avente ad oggetto le specifiche istruzioni e direttive fornite da CP_1 all'appellante in costanza di rapporto di lavoro, non è fatto contestato dalla
[...] controparte, bensì è una circostanza che è stata inequivocabilmente ammessa dalla stessa parte convenuta, che nei propri scritti ha argomentato anche facendo riferimenti a tali documenti contestando la natura di “direttive” degli appunti manoscritti, ma senza dedurne l'origine sconosciuta ovvero opporre un formale disconoscimento del contenuto di tali appunti;
iii) la documentazione acquisita agli atti è estremamente rilevante, in quanto contiene le istruzioni dettagliate che CP_1 settimanalmente e regolarmente lasciava al ed alla moglie circa le
[...] Pt_1 mansioni da svolgere in casa e nel parco della sua villa in sua assenza, e dimostra in modo evidente la sussistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro, protrattosi per anni in modo irregolare sotto le mentite spoglie di un atto di liberalità.
4.2. Con il terzo motivo di gravame, infine, parte appellante lamenta una errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che: i) sia i testimoni ascoltati che la documentazione prodotta agli atti del giudizio confermano come l'appellante abbia prestato il proprio lavoro, come custode e tuttofare, in favore di CP_1 dal marzo 2001 al marzo 2018, senza soluzione di continuità e con vincolo di subordinazione;
ii) tale circostanza è stata confermata dal teste Testimone_3
, che ha riferito di aver presentato il ricorrente all'appellata nel 2000 per
[...] farsi sostituire nel medesimo lavoro di custode della villa da questi svolto nell'anno precedente, e di averlo poi visto con regolarità fino al 2018, dichiarazioni confermate anche dal teste iii) anche la teste ha Tes_1 Testimone_2 confermato le mansioni svolte dal ricorrente, ossia quelle di custode della villa, da svolgere nelle ore notturne, nel corso della settimana, e quelle di piccola manutenzione generale della villa e di manutenzione del giardino e della piscina, compiti effettivamente svolti dal ricorrente per 4/5 ore tutti i sabato e le domeniche, principalmente durante il pomeriggio;
iv) lo svolgimento di tali mansioni nei fine settimana è confermato altresì dalle chiare e dettagliate direttive impartite al ricorrente, settimanalmente, da e contenute nella documentazione CP_1 acquisita agli atti del giudizio. 5. Procedendo alla trattazione congiunta dei motivi di appello, stante la loro stretta connessione, osserva la Corte, in primo luogo, che, invero, l'odierna appellata non ha mai contestato, nel corso del giudizio di primo grado, la provenienza dei documenti - ed in particolare degli appunti manoscritti - prodotti dall'originario ricorrente: ella, in altri termini, non ha smentito di aver personalmente redatto detti appunti, né tantomeno ne ha contestato la veridicità del contenuto.
5.1. Deve, pertanto, ritenersi non condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la documentazione in argomento sarebbe priva di efficacia probatoria ed irrilevante ai fini della decisione poiché il non avrebbe fornito Pt_1 prova della provenienza degli appunti manoscritti dall'odierna appellata:
4 quest'ultima, difatti, oltre a non aver mosso alcuna contestazione in ordine alla documentazione in questione nella memoria di costituzione in giudizio, con le note di trattazione scritta depositate in data 21/04/2022 ha preso posizione in ordine al contenuto di tali appunti, sostenendone l'irrilevanza ai fini della dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
5.2. Con riguardo alle testimonianze dichiarate nulle dal giudice di prime cure, osserva la Corte che, a norma dell'art. 244 c.p.c., la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati sui quali ciascuna esse deve essere interrogata: nessun dubbio, quindi, che nel caso di specie tale norma risulti violata, poiché Tes_1
e non erano state indicate in ricorso come persone da
[...] Testimone_2 interrogare.
5.2.1. Quanto alle conseguenze di tale violazione, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che “Le nullità o decadenze determinate dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e seguenti cod. proc. civ. in materia di deduzione ed assunzione della prova testimoniale, indicazione dei testimoni, incapacità di deporre, hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza, se non eccepite tempestivamente ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., perché stabilite dalla legge a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12687 del 18/12/1998; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10114 del 02/08/2000; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17294 del 05/12/2002). Tuttavia, in epoca più recente la Corte di cassazione ha precisato quanto segue: “ritiene il Collegio di dover riaffermare il principio (ribadito di recente da Cass. n. 12573 del 2020 che ha superato la diversa opzione interpretativa, su cui ad es. Cass. n. 5950 del 2014), ormai consolidato in sede di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate;
l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti;…” (Cass. ordinanza n. 37773/2021).
5.2.2. Nel caso di specie, peraltro, l'originario ricorrente aveva articolato i capitoli di prova ed indicato in modo specifico le persone da interrogare, tra cui non figuravano e : va, dunque, applicato il principio secondo cui Testimone_1 Testimone_2
“La regola di cui all'art. 244 cod. proc. civ., la quale stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata), va coordinata con il principio della nullità a rilevanza variabile enucleabile dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale la nullità può essere pronunciata solo quando l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo, cosicché, pur dovendo il teste essere
5 indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, un'imperfetta o incompleta designazione dei relativi elementi identificativi (nella specie, del nome del testimone) è idonea ad arrecare un "vulnus" alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l'assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26058 del 20/11/2013). Quest'ultima pronuncia precisa, in motivazione, che in materia di prova testimoniale e, in particolare, di indicazione dei testi, devono essere bilanciate le contrapposte esigenze processuali della parte che deduce la prova e di quella che vi si oppone, nel senso che la prima non sempre è in grado di conoscere il nominativo esatto e completo del teste, mentre la seconda ha diritto di individuare preventivamente la persona chiamata a deporre per valutarne la capacità e comunque per predispone al meglio un eventuale controesame: la deduzione della prova testimoniale per il tramite dell'indicazione delle circostanze di fatto e delle persone da interrogare deve essere funzionale allo scopo dell'atto, secondo il principio della nullità a rilevanza variabile che si enuclea dall'art. 156, 2° comma c.p.c., e lo scopo dell'atto in questione è dato dall'assunzione come teste della persona a ciò indicata, una volta superato il vaglio di capacità a deporre in relazione al quale l'altra parte può sollevare le proprie eccezioni. Con la conseguenza che è inidonea allo scopo solo l'indicazione del teste che, per insufficienza o per altra causa, non consenta all'altra parte tale esercizio del diritto di difesa: se il testimone è indicato in modo non determinato o indeterminabile, ciò determina un vulnus alla difesa ed al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l'assunzione come teste di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte.
5.2.3. In definitiva, la violazione del contraddittorio, in ipotesi di assunzione come teste di un soggetto diverso da quelli indicati, va valutata al momento dell'assunzione della prova testimoniale, laddove la controparte può oggettivamente trovarsi nella situazione di non poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, non avendo preparato adeguatamente l'eventuale controesame. Ma nel caso di specie, peculiare sotto questo punto di vista, l'originaria parte convenuta si è costituita tardivamente, ossia quando le prove testimoniali erano già state assunte, ivi comprese quelle poi dichiarate nulle dal giudice redattore della gravata pronuncia, diverso dal giudice che aveva proceduto all'istruttoria.
5.2.4. Ne consegue che, da un lato, essendo ormai già stata svolta l'istruttoria ed acquisite le dichiarazioni delle testimoni al giudizio, non si comprende in che modo potrebbe individuarsi un vulnus al diritto di difesa della parte convenuta, la quale, essendosi costituita tardivamente, non si era opposta all'evidenza all'assunzione della prova, né aveva partecipato in concreto all'esame delle testimoni in questione. D'altro canto, appare evidente che il giudice che ha proceduto in data 17/12/2019 all'assunzione della prova testimoniale, pur trattandosi di persone non indicate nella lista dei testimoni di cui al ricorso, ne abbia implicitamente ammesso l'assunzione e sanato l'eventuale nullità relativa /irregolarità ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
5.2.5. Il Tribunale, dunque, ha errato nel ritenere nulle le testimonianze rese da e poiché, pur trattandosi di persone non indicate Testimone_1 Testimone_2
6 in ricorso come testimoni, l'assunzione delle loro dichiarazioni non aveva comportato alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte, perché all'epoca non costituita, e, in ogni caso, la ipotizzabile nullità relativa/irregolarità era già stata ritenuta sanata dal giudice che aveva concretamente proceduto all'istruttoria.
5.3. Le indicate testimonianze devono, quindi, essere esaminate nell'ambito di una valutazione complessiva di tutte le evidenze istruttorie, ivi compresi gli appunti manoscritti, tenuto conto delle allegazioni in fatto di entrambe le parti.
6. Con il ricorso di primo grado, aveva dedotto che: i) Controparte_4 CP_1 nell'anno 2001, avendo necessità di una persona di fiducia che custodisse
[...] continuativamente la propria villa, altrimenti disabitata per tutta la settimana, risiedendo all'interno della stessa al fine di poterla sorvegliare e proteggere da eventuali furti, gli aveva proposto di alloggiare presso la propria abitazione, nella fattispecie nel seminterrato dell'edificio insieme alla sua famiglia, senza pagare alcun canone di locazione ricevendo in cambio il controllo e la custodia permanente, giorno e notte, della villa;
ii) egli aveva accettato e si era trasferito con la famiglia dal marzo 2001 nel bilocale posto nel seminterrato dell'edificio della villa;
quindi, fino al 28/02/2018, aveva prestato attività di lavoro subordinato, svolgendo principalmente mansioni di guardiano della villa o custode, nonché mansioni di giardiniere e tuttofare, per 7 giorni la settimana dal lunedì alla domenica, continuativamente;
iii) nello specifico, tutte le notti, dal lunedì al venerdì, per circa 8 ore, aveva svolto attività di guardiania, mentre il sabato e la domenica attività di giardiniere e tuttofare, per una media complessiva, di circa 5 ore ogni fine settimana, senza che fosse previsto alcun giorno di riposo.
6.1. Costituendosi – seppur tardivamente – nel giudizio di primo grado, CP_1 aveva al contrario sostenuto che, come era accaduto per il nucleo familiare dei
, aveva voluto ospitare in quei locali disabitati una coppia che avesse bisogno Per_1 di un alloggio e che potesse darle una mano in caso di viaggio o di assenza per il sostentamento dei cani: inoltre, la famiglia dell'originario ricorrente fruiva gratuitamente della frutta delle piante e dei prodotti dell'orto, tanto che sia il ricorrente che la moglie, tenuto conto della genuinità di ciò che raccoglievano e del risparmio economico, nel tempo libero si dedicavano ad innaffiare le piante e l'orto o a tagliare il prato o a ripulire il viale di ingresso delle auto, spazi in uso comune della proprietà e del ricorrente.
6.2. Orbene, a giudizio della Corte le risultanze istruttorie, complessivamente valutate alla luce delle motivazioni del gravame, non sono tali da contraddire le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure, né tantomeno la versione dei fatti che è stata offerta dalla parte appellata.
6.3. Vanno esaminate, in primo luogo, le dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
6.3.1. ha dichiarato: i) “ho lavorato per Testimone_3 quasi un anno, credo nel 1999 nella villa, dormivo lì con la mia famiglia, sono stato assunto dalla senza regolarizzazione, come custode” ; ii) quando ho deciso di CP_1 non lavorare più “mi ha chiesto di presentarle qualcuno che potesse prendere il CP_1 mio posto ho presentato il ricorrente, credo fosse il 2000”; iii) “sono tornato alla villa per visitare il ricorrente con la sua famiglia, che vivevano nello stesso locale in cui avevamo vissuto noi, l'ho visto lavorare tagliando l'erba, anche tronchi di alberi … sono
7 andato a trovarlo 10 o 15 volte, sempre e solo il fine settimana, stavo sia mattina che pomeriggio e qualche sono stato ospitato anche la notte”; iv) l'ho incontrata CP_1 solo il fine settimana “qualche volta l'ho rivista, e l'ho vista dare indicazioni su cosa fare”. 6.3.2. , residente nelle vicinanze della villa, ha dichiarato che: i) Testimone_1 le aveva presentato il come custode, e costui ha vissuto nella villa CP_1 Pt_1 con la sua famiglia per circa 20 anni continuativamente;
ii) “lo vedevo soprattutto il fine settimana … durante la settimana non ho notato che il ricorrente lavorasse, non sentivo il rumore del trattore o altro che mi potesse far capire che lavorasse”; iii) “ho visto il ricorrente fare potature della recinzione, gelsomino, e il tasso, tagliava l'erba con il trattorino, faceva il fuoco delle potature (occasionale). Il fine settimana lavorava soprattutto il pomeriggio, io se lavorasse la mattina non lo so”. 6.3.3. , conoscente della moglie dell'appellante, ha dichiarato: i) “sono Testimone_2 andata molte volte nella casa in villa in cui vivevano perché andavo a prendere i loro figli per portarli a fare sport con i miei, poi lasciavo mio figlio lì, credo fosse il 2008 quando ho iniziato a frequentare la casa, sono andata minimo una volta a settimana, e questo è successo per tutto il periodo in cui il ricorrente ha vissuto lì”; ii) “ l'ho CP_1 vista, più di una volta, non mi ricordo se l'ho vista dare indicazioni al ricorrente, la vedevo comunque parlare con lui”; iii) “andavo durante la settimana ma anche il sabato e la domenica … L'ho visto tagliare l'erba, potare le piante ad alto fusto e le siepi non mi ricordo se il ricorrente ha fatto qualcosa per la piscina, non credo. L'ho visto lavorare la domenica e il sabato sia mattina che pomeriggio”; iv) “andavo in genere alle 10 al più presto, quanto all'orario più tardo in cui l'ho visto lavorare era le 19 o le 20 di sera d'estate naturalmente”; v) “In mezzo alla settimana lui poi poteva anche lavorare per cui i loro accordi erano che lui lavorasse il fine settimana per DO (de relato). La notte sono andata solo una volta, ma non ho visto nulla di particolare”.
6.4. La disamina delle riportate dichiarazioni conduce alle seguenti considerazioni: A) il primo testimone ha riferito che era alla ricerca di qualcuno “che CP_1 potesse prendere il suo posto” - di custode - e di averle presentato l'appellante: tuttavia, nulla ha riferito in ordine ad accordi intervenuti tra le parti in ordine al rivendicato rapporto di lavoro: egli ha raccontato unicamente di aver visto successivamente l'appellante alla villa, dove si è recato soltanto 10/15 volte in 20 anni (ossia meno di due volte all'anno) e soltanto nel fine settimana, e di averlo visto in queste occasioni “lavorare”, cioè tagliare l'erba e tronchi di albero, il che è perfettamente compatibile con lo svolgimento di attività del tutto occasionale, tra l'altro circoscritta al solo fine settimana;
infine, l'aver sentito “dare indicazioni CP_1 su cosa fare” certamente non può ritenersi sufficiente al fine di ritenere provato l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo da parte dell'odierna appellata;
B) ha riferito che l'appellante le è stato presentato come Testimone_1
“custode”, il che di per sé non è significativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: ha riferito altresì di non averlo mai visto lavorare durante la settimana, ma unicamente nel fine settimana e soltanto nel pomeriggio, quando potava la recinzione, tagliava l'erba ed occasionalmente bruciava le potature, ossia poneva in essere attività minime e compatibili con la cura del giardino e delle altre parti comuni della villa e dell'abitazione di cui fruiva del tutto gratuitamente;
non ha riferito la teste circa “indicazioni” da parte di anzi ha precisato di non CP_1 ricordare neanche se la predetta si recasse alla villa nel fine settimana;
8 C) - la quale in ogni caso è a conoscenza dei fatti soltanto dal 2008 - Testimone_2 ha riferito di aver visto ma di non ricordare di averla sentita dare CP_1 indicazioni all'appellante, ed ha confermato che durante il fine settimana costui tagliava l'erba e potava le piante e le siepi: la teste ha riferito altresì di accordi tra le parti ma soltanto de relato, e comunque tali accordi erano nel senso che il Pt_1 lavorava per suo conto suo durante la settimana e nel fine settimana per CP_1
senza alcuna precisazione in ordine ad elementi caratterizzanti la
[...] subordinazione.
6.5. Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” e che deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma, c.c.).
6.5.1. Elementi essenziali di tale definizione codicistica sono quindi la collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, la dipendenza dall'imprenditore e la c.d. eterodirezione.
6.5.2. La Corte di cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
6.5.3. Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
6.5.4. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla
9 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
6.6. Nel caso che occupa, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'originario ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non essendo emersa la prova dell'esistenza di un rapporto subordinato tra le parti, in quanto “lo svolgimento episodico di attività di cura del giardino, all'interno della villa, e la concessione, pacifica, di un alloggio da parte della resistente al ricorrente non possono costituire da soli elementi sufficienti ad integrare la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”.
6.7. Difatti, nulla è emerso dalla prova testimoniale in ordine alla sottoposizione dell'appellante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'appellata, né tantomeno in ordine all'obbligo di rispettare un orario di lavoro, o anche di giustificare le eventuali assenze e/o ritardi: ciò che, diversamente, può dirsi acclarato alla stregua degli evidenze probatorie è che l'appellante abitava unitamente alla propria famiglia gratuitamente nell'abitazione messa a disposizione da che quest'ultima pagava in parte anche le utenze, e che - a fronte di CP_1 tale disponibilità - egli svolgeva un'attività “lavorativa” del tutto occasionale nel fine settimana, consistita nella cura del giardino e degli alberi, oltremodo parti comuni dell'abitazione a lui in uso e della villa dell'appellata, e con riferimento alla quale non è emerso alcun elemento rivelatore dell'esistenza di subordinazione.
6.8. I documenti manoscritti prodotti in atti, d'altro canto, lungi dal poter essere considerati prova dell'estrinsecazione del potere direttivo dell'asserito datore di lavoro, attestano unicamente - tra l'altro in un arco temporale o ristretto o comunque indeterminato - talune indicazioni (controllare la piscina, spostare i tubi, tagliare la legna, ecc.) che non sono significative di alcun obbligo di adempiere, e che anzi sono interpretabili anche come pro memoria relativi ad attività di manutenzione delle parti comuni alle due abitazioni, ovvero, in ogni caso, quale forma di coordinamento di prestazioni rese in totale autonomia ed in assenza di eterodirezione.
6.9. Tali conclusioni risultano vieppiù avvalorate dalla circostanza che, anche nel ricorso, l'odierno appellante ha affermato chiaramente che la proposta di CP_1 era stata “di alloggiare presso la propria abitazione, nella fattispecie nel
[...] seminterrato dell'edificio insieme alla sua famiglia (all'epoca moglie e tre figli) senza pagare alcun canone di locazione ricevendo in cambio il controllo e la custodia permanente, giorno e notte, della villa”, a voler, quindi, sottolineare la corrispettività tra l'utilizzo dell'alloggio e le prestazioni fornite - appunto - in cambio della fruizione gratuita dell'appartamento, tuttavia al di fuori dello schema del lavoro subordinato.
6.10. In definitiva, se già le modalità dell'accordo tra le parti, per come riferite nel ricorso, appaiono ambivalenti, le risultanze istruttorie sono in ogni caso insufficienti sotto ogni profilo a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e non contraddicono la versione dei fatti che, seppur tardivamente, ha offerto l'originaria parte convenuta.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, seppur con le integrazioni sopra illustrate.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10 9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto. Si dispone, a tal proposito, la correzione del dispositivo laddove, per mero refuso, è scritto “Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'Istituto appellante” piuttosto che “Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante”.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del grado che liquida per ciascuna in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_1
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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