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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/10/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1427/2023 R.G. promossa da
- , nato a [...], il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata ad [...], il [...] (C.F. ), rappresentati Pt_2 C.F._2
e difesi, per procura in atti, dagli avvocati Vincenzo Minella e Monika Fucile,
elettivamente domiciliati nel loro studio, in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406/D,
APPELLANTE
CONTRO
- Condominio Necropoli Grotticelle 9, via Necropoli Grotticelle 9 di Siracusa, in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato
EG AC, elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n.73,
presso lo studio dell'avvocato Marco Corsaro
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 627/2023 pubblicata il 29.3.2023, resa nel procedimento n. 5119/2019 R.G., definitivamente pronunciando, dichiarava inammissibile la domanda proposta dagli odierni appellanti, avente ad oggetto l'annullamento di delibera condominiale e li condannava al pagamento delle spese.
Hanno proposto appello e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 30.10.2023.
Si è costituito il condominio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello, spese vinte.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata posta in decisione senza ulteriore termine per note conclusionali, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha inapplicato le norme in materia di termine per impugnare, di mediazione e in materia di notifica.
Il primo giudice ha ritenuto non valida la notifica effettuata presso una residenza dalla quale l'amministratore si era trasferito e quindi che non interrompeva i termini in quanto era possibile conoscere la residenza effettiva dell'amministratore del condominio.
Sostengono gli appellanti che, in realtà, la notifica è stata richiesta presso l'indirizzo di studio indicato dall'amministratore nella sua offerta presentata al Condominio
(Via Lentini n. 51/B di Siracusa). L'ufficiale giudiziario, non reperendo il destinatario né altri soggetti legittimati, procedeva ex art. 140 c.p.c: tuttavia la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale, non veniva recapitata
2 in quanto il destinatario risultava “trasferito”. Alla prima udienza il Tribunale ha correttamente disposto la rinotifica, tempestivamente effettuata il 13.2.2020.
Quindi la notifica è valida.
Proseguono gli appellanti che, in ogni caso, essi avevano avviato la procedura di mediazione (2.10.2019): l'organismo aveva regolarmente comunicato all'amministratore la data dell'incontro presso l'indirizzo sopra specificato, e cioè in
Siracusa, via Lentini n. 51/B (vedi comunicazione amministratore), comunicazione andata a buon fine e quindi l'interruzione della decadenza del termine per impugnare si era già verificata.
Il motivo è fondato.
La notifica del ricorso per cassazione ad un destinatario errato è nulla e tale nullità
non è sanata se il destinatario non si costituisce in giudizio;
in tal caso l'invalidità
della notifica impone la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cas., II, 5/11/2024,
n.28387; Cass., I, 2/3/2023, n.6300; Cass., VI, 26/7/2018, n.19826; SS.UU., 20/7/
l016 e 5/1/2015, n.608).
La rinnovazione sana la notifica ex tunc e pertanto il ricorso è ammissibile, a maggior ragione nel caso di specie, nel quale in sede di mediazione il neo amministratore si era costituito pur facendo presente di non avere ancora accettato la nomina e quindi di non essere legittimato a proseguire nella procedura deflattiva.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha rilevato la nullità della delibera impugnata.
Parte appellante sostiene la nullità della delibera del 17.9.2019, in quanto all'assemblea erano presenti 4 condomini su 4 e la votazione ha esitato la
3 maggioranza di 512,21 millesimi con 2 condomini a favore e 2 contro, senza la maggioranza di 3 su 4.
Inoltre le tabelle millesimali non sono state approvate e non corrisponderebbero allo stato di fatto.
Ancora, deduce sempre che l'assemblea, a fronte dell'offerta di di euro Pt_1 Pt_3
500 per la sola gestione ordinaria, senza alcuna indicazione per quella straordinaria,
ha approvato un compenso per la seconda del 3%, senza specificare se al netto di oneri di legge: il tutto vizia la delibera anche nel merito.
Anche questo motivo è fondato, per quanto di ragione.
Insegna la Suprema Corte, in fattispecie identica a quella che ci occupa, che per il riscontro della "maggioranza degli intervenuti", agli effetti dell'art. 1136 c.c., occorre che la deliberazione sia approvata almeno dalla metà più uno dei membri del collegio. Se gli intervenuti sono quattro, la delibera deve essere quindi approvata da tre degli aventi diritto, e così sempre se gli intervenuti sono in numero pari. Se il numero degli intervenuti è, invece, dispari, la maggioranza è data dal numero che,
raddoppiato, superi di almeno una unità il totale dei presenti in assemblea (Cass, VI,
3/10/2022, n. 28629).
Ciò anche allorquando, precisa la Cassazione, e come è nel caso a mani, i condomini sono quattro. Pertanto la delibera deve essere annullata (SS.UU., 7/3/2005 n.4806).
Ogni altro motivo rimane evidentemente assorbito.
*****
4 Rimangono infine da regolare le spese di lite dei due gradi di giudizio che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico del
[...]
ed a favore di e . Controparte_2 Parte_1 Parte_2
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore indeterminabile, complessità bassa, compensi minimi, tenuto conto della non complessità del caso e dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.690,00 di cui euro 150,00 per esborsi, euro 460,00 per la fase di studio, euro
389,99 per quella introduttiva, euro 840,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 851,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, in complessivi euro
5.172,00 di cui euro 175,00 per esborsi, euro 1.029,00 per la fase di studio, euro
709,00 per quella introduttiva, euro 1.524,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA
ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Le spese sono distratte in favore degli avvocati Vincenzo Minnella e Monika Fucile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1476/2023 RG
accoglie l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Siracusa 627/2023 pubblicata il 29.3.2023 e per l'effetto così
dispone:
1) accerta e dichiara l'ammissibilità dell'impugnazione della delibera del condominio Necropoli Grotticelle 9 del 17.9.2019;
5 2) annulla la delibera di cui al numero 1).
Condanna il a pagare a Controparte_2 [...]
e le spese dei due gradi di lite, quantificate in complessivi Parte_1 Parte_2
euro 2.690,00 per il primo grado ed in complessivi euro 5.172,00 per il secondo,
oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi, spese distratte in favore degli avvocati Vincenzo Minnella e Monika Fucile.
Così deciso in Catania il tre ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1427/2023 R.G. promossa da
- , nato a [...], il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata ad [...], il [...] (C.F. ), rappresentati Pt_2 C.F._2
e difesi, per procura in atti, dagli avvocati Vincenzo Minella e Monika Fucile,
elettivamente domiciliati nel loro studio, in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406/D,
APPELLANTE
CONTRO
- Condominio Necropoli Grotticelle 9, via Necropoli Grotticelle 9 di Siracusa, in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato
EG AC, elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n.73,
presso lo studio dell'avvocato Marco Corsaro
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 627/2023 pubblicata il 29.3.2023, resa nel procedimento n. 5119/2019 R.G., definitivamente pronunciando, dichiarava inammissibile la domanda proposta dagli odierni appellanti, avente ad oggetto l'annullamento di delibera condominiale e li condannava al pagamento delle spese.
Hanno proposto appello e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 30.10.2023.
Si è costituito il condominio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello, spese vinte.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata posta in decisione senza ulteriore termine per note conclusionali, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha inapplicato le norme in materia di termine per impugnare, di mediazione e in materia di notifica.
Il primo giudice ha ritenuto non valida la notifica effettuata presso una residenza dalla quale l'amministratore si era trasferito e quindi che non interrompeva i termini in quanto era possibile conoscere la residenza effettiva dell'amministratore del condominio.
Sostengono gli appellanti che, in realtà, la notifica è stata richiesta presso l'indirizzo di studio indicato dall'amministratore nella sua offerta presentata al Condominio
(Via Lentini n. 51/B di Siracusa). L'ufficiale giudiziario, non reperendo il destinatario né altri soggetti legittimati, procedeva ex art. 140 c.p.c: tuttavia la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale, non veniva recapitata
2 in quanto il destinatario risultava “trasferito”. Alla prima udienza il Tribunale ha correttamente disposto la rinotifica, tempestivamente effettuata il 13.2.2020.
Quindi la notifica è valida.
Proseguono gli appellanti che, in ogni caso, essi avevano avviato la procedura di mediazione (2.10.2019): l'organismo aveva regolarmente comunicato all'amministratore la data dell'incontro presso l'indirizzo sopra specificato, e cioè in
Siracusa, via Lentini n. 51/B (vedi comunicazione amministratore), comunicazione andata a buon fine e quindi l'interruzione della decadenza del termine per impugnare si era già verificata.
Il motivo è fondato.
La notifica del ricorso per cassazione ad un destinatario errato è nulla e tale nullità
non è sanata se il destinatario non si costituisce in giudizio;
in tal caso l'invalidità
della notifica impone la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cas., II, 5/11/2024,
n.28387; Cass., I, 2/3/2023, n.6300; Cass., VI, 26/7/2018, n.19826; SS.UU., 20/7/
l016 e 5/1/2015, n.608).
La rinnovazione sana la notifica ex tunc e pertanto il ricorso è ammissibile, a maggior ragione nel caso di specie, nel quale in sede di mediazione il neo amministratore si era costituito pur facendo presente di non avere ancora accettato la nomina e quindi di non essere legittimato a proseguire nella procedura deflattiva.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha rilevato la nullità della delibera impugnata.
Parte appellante sostiene la nullità della delibera del 17.9.2019, in quanto all'assemblea erano presenti 4 condomini su 4 e la votazione ha esitato la
3 maggioranza di 512,21 millesimi con 2 condomini a favore e 2 contro, senza la maggioranza di 3 su 4.
Inoltre le tabelle millesimali non sono state approvate e non corrisponderebbero allo stato di fatto.
Ancora, deduce sempre che l'assemblea, a fronte dell'offerta di di euro Pt_1 Pt_3
500 per la sola gestione ordinaria, senza alcuna indicazione per quella straordinaria,
ha approvato un compenso per la seconda del 3%, senza specificare se al netto di oneri di legge: il tutto vizia la delibera anche nel merito.
Anche questo motivo è fondato, per quanto di ragione.
Insegna la Suprema Corte, in fattispecie identica a quella che ci occupa, che per il riscontro della "maggioranza degli intervenuti", agli effetti dell'art. 1136 c.c., occorre che la deliberazione sia approvata almeno dalla metà più uno dei membri del collegio. Se gli intervenuti sono quattro, la delibera deve essere quindi approvata da tre degli aventi diritto, e così sempre se gli intervenuti sono in numero pari. Se il numero degli intervenuti è, invece, dispari, la maggioranza è data dal numero che,
raddoppiato, superi di almeno una unità il totale dei presenti in assemblea (Cass, VI,
3/10/2022, n. 28629).
Ciò anche allorquando, precisa la Cassazione, e come è nel caso a mani, i condomini sono quattro. Pertanto la delibera deve essere annullata (SS.UU., 7/3/2005 n.4806).
Ogni altro motivo rimane evidentemente assorbito.
*****
4 Rimangono infine da regolare le spese di lite dei due gradi di giudizio che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico del
[...]
ed a favore di e . Controparte_2 Parte_1 Parte_2
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore indeterminabile, complessità bassa, compensi minimi, tenuto conto della non complessità del caso e dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.690,00 di cui euro 150,00 per esborsi, euro 460,00 per la fase di studio, euro
389,99 per quella introduttiva, euro 840,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 851,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, in complessivi euro
5.172,00 di cui euro 175,00 per esborsi, euro 1.029,00 per la fase di studio, euro
709,00 per quella introduttiva, euro 1.524,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA
ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Le spese sono distratte in favore degli avvocati Vincenzo Minnella e Monika Fucile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1476/2023 RG
accoglie l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Siracusa 627/2023 pubblicata il 29.3.2023 e per l'effetto così
dispone:
1) accerta e dichiara l'ammissibilità dell'impugnazione della delibera del condominio Necropoli Grotticelle 9 del 17.9.2019;
5 2) annulla la delibera di cui al numero 1).
Condanna il a pagare a Controparte_2 [...]
e le spese dei due gradi di lite, quantificate in complessivi Parte_1 Parte_2
euro 2.690,00 per il primo grado ed in complessivi euro 5.172,00 per il secondo,
oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi, spese distratte in favore degli avvocati Vincenzo Minnella e Monika Fucile.
Così deciso in Catania il tre ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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