Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Locri Sezione per le controversie di lavoro e previdenza DECRETO DI OMOLOGA Art. 445-bis c.p.c. IL GIUDICE Dott. Davide De Leo, nel procedimento RGN 1676/2024, all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. da con l'avv. PUGLIESE Parte_1 CP_ FRANCESCO nei confronti dell , per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dei benefici previsti: dalla legge per l'indennità di accompagnamento;
dall'art. 3 co. 3 della legge n. 104/1992.
Dato atto che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di notifica del decreto di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., nessuna delle parti ne ha contestato le conclusioni, nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria.
Evidenziato, dunque, che il CTU ha ritenuto parte ricorrente: meritevole dei benefici richiesti, per l'indennità di accompagno e per l'art. 3 comma 3 della legge
104/1992 dalla data della domanda amministrativa.
Ritenute le conclusioni cui è pervenuto il CTU condivisibili, perché convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che “appaiono scevre da vizi logico-formali, che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate”, (Cass., Sez. L. sentenza nr. 25236/2009, anche Cass. nn. 3519/2001, 11054/2003, 17324/2005,
8654/2008); ritenuto di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il
CTU;
Ritenuto di porre le spese del procedimento a carico della parte soccombente, atteso l'esito della perizia, da cui si evince che sussistevano le condizioni sanitarie per l'accesso al beneficio richiesto sin dall'epoca della proposizione della domanda amministrativa e di dover, altresì, definitivamente porre le spese relative alla CP_ CTU a carico dell' ;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate dal CTU come sopra indicate. CP_ condanna l al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 1.300,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_ pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano in € 290,00, in favore del/della dott./dott.ssa FRANCO CORRADO
Manda la Cancelleria per gli adempimenti.
Locri 31/03/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo