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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 735 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Giandomenico, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2397/2025 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 26.02.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni “In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute: a) nell'art. 31 p. 4 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui esclude dalla retribuzione dovuta durante le giornate di ferie, tutte le indennità di utilizzazione professionale per condotta;
b) nell'art. 31 p. 5 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto-Assenze, formazione, lavoro, da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; c)nell'art. 77 p. 2 del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e 2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
d) nell'art. 22 p.
2.13 del CCNL del 16.04.2003 nella parte in cui esclude l'indennità per completamento fine corsa e fine corsa ridotta, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
e) nell'art. 22 p.
2.10.3 del CCNL del 16.04.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per servizio di condotta, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
f)nell'art. 34 p.8 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL delle attività ferroviarie, del 16.4.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per utilizzazione ed il relativo incremento percentuale, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
g) nell' art. 25 c. 6 del CCNL del 2003, nella parte in cui esclude tutte le indennità richieste nel presente ricorso, durante le giornate di ferie, perché tutte in contrasto con le disposizioni imperative di legge e dell'Unione Europea, per le causali di cui in premessa come descritto nel dettaglio della descrizione in fatto e diritto;
di conseguenza accertare e dichiarare che il ricorrente, ha maturato il diritto di percepire, durante le giornate di ferie tutte le indennità descritte nei punti 5-
6-7-8-9-10 del presente ricorso , e, per l'effetto , condannare (c.f. e p.iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la somma di P.IVA_1
€. 13.060,19, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno 2008 al giorno 31.12.2022, come descritto nel ricorso o al pagamento di quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori” con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente sostanzialmente argomentando che la retribuzione corrisposta per le ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, anche se la stessa non può scendere al di sotto di un livello tale da avere effetto dissuasivo dalla fruizione effettiva della medesima.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata per a) contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della sentenza, per aver il giudice di prime cure utilizzato argomentazioni contrastanti ai fini della decisione;
b) errata e/o omessa applicazione dei principi della Corte di Giustizia Europea contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione sez. lavoro n. 13932/2024 richiamata nella parte motiva della sentenza. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 30/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 6/11/2025, udienza successivamente rinviata d'ufficio a quella del 04.12.2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio
2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie. In definitiva, poiché sia all'udienza del 30/10/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 04 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 735 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Giandomenico, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2397/2025 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 26.02.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni “In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute: a) nell'art. 31 p. 4 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui esclude dalla retribuzione dovuta durante le giornate di ferie, tutte le indennità di utilizzazione professionale per condotta;
b) nell'art. 31 p. 5 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto-Assenze, formazione, lavoro, da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; c)nell'art. 77 p. 2 del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e 2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
d) nell'art. 22 p.
2.13 del CCNL del 16.04.2003 nella parte in cui esclude l'indennità per completamento fine corsa e fine corsa ridotta, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
e) nell'art. 22 p.
2.10.3 del CCNL del 16.04.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per servizio di condotta, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
f)nell'art. 34 p.8 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL delle attività ferroviarie, del 16.4.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per utilizzazione ed il relativo incremento percentuale, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
g) nell' art. 25 c. 6 del CCNL del 2003, nella parte in cui esclude tutte le indennità richieste nel presente ricorso, durante le giornate di ferie, perché tutte in contrasto con le disposizioni imperative di legge e dell'Unione Europea, per le causali di cui in premessa come descritto nel dettaglio della descrizione in fatto e diritto;
di conseguenza accertare e dichiarare che il ricorrente, ha maturato il diritto di percepire, durante le giornate di ferie tutte le indennità descritte nei punti 5-
6-7-8-9-10 del presente ricorso , e, per l'effetto , condannare (c.f. e p.iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la somma di P.IVA_1
€. 13.060,19, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno 2008 al giorno 31.12.2022, come descritto nel ricorso o al pagamento di quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori” con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente sostanzialmente argomentando che la retribuzione corrisposta per le ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, anche se la stessa non può scendere al di sotto di un livello tale da avere effetto dissuasivo dalla fruizione effettiva della medesima.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata per a) contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della sentenza, per aver il giudice di prime cure utilizzato argomentazioni contrastanti ai fini della decisione;
b) errata e/o omessa applicazione dei principi della Corte di Giustizia Europea contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione sez. lavoro n. 13932/2024 richiamata nella parte motiva della sentenza. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 30/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 6/11/2025, udienza successivamente rinviata d'ufficio a quella del 04.12.2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio
2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie. In definitiva, poiché sia all'udienza del 30/10/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 04 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.