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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00866/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 17/12/2025
N. 02757 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00866/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelita Danile, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento prot. int. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Agrigento, in data
12 marzo 2024, con il quale è stata rigettata “la richiesta di iscrizione alla sezione N. 00866/2024 REG.RIC.
autotrasporto per conto di terzi di cui all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, cd. white list”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ER ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, titolare di una impresa individuale nel settore dei trasporti, domanda l'annullamento del provvedimento prot. int. -OMISSIS-
, emesso dalla Prefettura di Agrigento, in data 12 marzo 2024, con il quale è stata rigettata “la richiesta di iscrizione alla sezione autotrasporto per conto di terzi di cui all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, cd. white list”.
Il ricorso è articolato su due motivi di diritto, che riportano le seguenti rubriche: “il provvedimento in esame risulta sin da subito viziato da violazione di legge ed eccesso di potere” e il provvedimento in esame merita censura, altresì, poiché reso in ulteriore palese violazione di legge ed eccesso di potere come appresso”
2.- Con o.p.i. n. 283/2024 del 21.06.2024, venivano disposti incombenti istruttori.
3.- Si costituiva il Ministero dell'Interno, che depositava documenti e concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
4.- Con ordinanza cautelare n. 356/2024 del 9.7.2024, veniva respinta l'istanza cautelare.
5.- Nelle more del giudizio, l'amministrazione e la parte ricorrente depositavano ulteriori documenti. N. 00866/2024 REG.RIC.
6.- All'udienza pubblica del 16.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è infondato.
7.1- Preliminarmente va rilevata la tardività della produzione documentale di parte ricorrente del 16.12.2025, di cui non si terrà conto per la definizione del giudizio e che comunque non risulta dirimente ai fini della decisione.
7.2- Il percorso motivazionale che di seguito si andrà a declinare muove da una serie di premesse generali che investono il contesto giuridico e meta-giuridico di riferimento.
Il nucleo familiare della ricorrente (sia quello di origine che quello derivato dal rapporto di coniugio) annovera nel suo ambito svariati soggetti pluri-pregiudicati e/o comunque penalmente censurati per reati comuni e per gravi reati di criminalità organizzata, tra cui l'associazione di stampo mafioso e delitti-fine come l'omicidio.
In altri termini, alcuni esponenti del gruppo familiare della ricorrente, dai quali la stessa non si è mai dissociata sul territorio, sono appartenuti/appartengono ad una articolazione periferica di spessore di Cosa Nostra, che da sempre ha tenuto contatti strettissimi con i vertici della consorteria, giungendo a macchiarsi anche di gravi fatti di sangue.
Le reiterate operazioni di polizia giudiziaria e i conseguenti provvedimenti restrittivi
(personali e reali) che hanno riguardato i soggetti interessati restituiscono la pervicace immagine della capacità - non del singolo ma della famiglia nel suo complesso - di governare il territorio di riferimento attraverso l'esercizio del potere mafioso.
L'attività criminale dei familiari della ricorrente si è svolta su più fronti e senza soluzione di continuità nel tempo, esprimendo i più cruenti e feroci valori dell'organizzazione criminale.
Il primo punto di approdo del percorso motivazionale del Collegio attiene, dunque, all'estrema attualità degli indici presuntivi di infiltrazione mafiosa (ed in particolare dei pregiudizi penali e di polizia che investono i familiari della ricorrente). N. 00866/2024 REG.RIC.
La norma di cui all'art. 416 bis c.p., è diretta a tutelare l'ordine pubblico, minacciato dall'utilizzo della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la formula "si avvalgono della forza di intimidazione" debba essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi.
Conseguentemente, non viene ritenuto necessario l'effettivo ricorso dell'associazione al compimento di atti intimidatori, dovendo però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo.
L'associazione, dunque, per godere di una certa fama di violenza e sviluppare attorno a sé, nella comunità di riferimento, una potenza intimidatrice concreta e stabile, impiega un certo lasso di tempo.
Il conseguente pericolo che ne deriva è dato dalla stessa esistenza dell'associazione, a prescindere dalle finalità che essa persegue e potendo questa avere ad oggetto anche attività lecite.
La misura del tempo, quale causa efficiente della stabilizzazione dei rapporti di forza sul territorio, si pone quale elemento cardine per la stessa configurabilità del fenomeno mafioso.
Lungi dal considerare tale assunto come il frutto di un ragionamento sociologico o comunque meta giuridico, il Collegio ritiene, in omaggio a consolidata giurisprudenza di Cassazione Penale, che lo svilupparsi di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nel tempo sia essenziale non soltanto per la configurabilità della fattispecie penalmente rilevante ma anche per valutare il dato fattuale ai fini delle successive determinazioni da assumere nella dimensione della prevenzione antimafia.
Invero, il tempo, inteso sia nella concezione greca di kronos, ovvero di collocamento di fatti lungo una linea retta in sequenza successiva, sia in quella sempre di tradizione N. 00866/2024 REG.RIC.
ellenica di kairòs, ovvero di opportunità di cui un soggetto beneficia in un determinato istante o segmento temporale, sono concetti ben noti al diritto amministrativo ed applicati – secondo la logica giuridica e non sociologica – in molteplici ambiti (tra tutti, quello del risarcimento del danno).
Considerare, quindi, la misura del tempo esclusivamente con riferimento alla distanza tra i fatti alla base della misura di prevenzione antimafia ed il momento applicativo della stessa è operazione parziale e pericolosa, in chiave di solidità dell'impianto prefettizio.
La vita di una associazione mafiosa, analizzata nella sua dimensione diacronica, si compone di tre fasi: strutturazione e consolidamento, piena operatività, venir meno degli effetti.
Il primo momento, ovvero quello della strutturazione del fenomeno e del suo consolidamento, richiede - come sopra ampiamente evidenziato - un evidente lasso di tempo per la stessa configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis.
La seconda fase, ovvero la piena operatività del sodalizio, è condizionata dall'azione delle forze di polizia sul territorio e dai conseguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il terzo ed ultimo momento, ovvero il venir meno degli effetti del fenomeno mafioso, invece, è un qualcosa che richiede una convergenza di intenti da parte della società civile, particolarmente gravosa proprio perché deve reagire ad una condizione di assoggettamento, di intimidazione ed omertà strutturata sul territorio.
Ben noti e facilmente acquisibili, anche da fonti aperte, sono i casi in cui gruppi criminali, apparentemente annientati, risultavano soltanto quiescenti e si sono ricostituiti a distanza di tempo, alla luce della caratura criminale dei capi e promotori ovvero di personaggi inseriti in ambiti di mafie storiche. In tali casi non si è resa necessaria una esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale accumulato dall'associazione mafiosa di riferimento ed il diffuso N. 00866/2024 REG.RIC.
riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa (Cass. Pen. n. 27808/2019).
Altrettanto noti sono i casi di soggetti di spicco di sodalizi mafiosi, i quali, nonostante avessero iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia, lo hanno poi abbandonato a distanza di tempo, disconoscendo il nuovo legame di fedeltà instaurato con lo stato, macchiandosi di nuovi delitti o – peggio ancora – rendendo dichiarazioni indizianti poi non suffragate da riscontri probatori e conseguentemente inattendibili.
In conclusione, il Collegio rileva che è assolutamente plausibile che il pubblico potere dialoghi con situazioni soggettive di rilevanza “apicale”, tutelate, a livello interno, dalla Costituzione e, a livello internazionale, da fonti pattizie e atti di diritto derivato e che, nell'ottica del bilanciamento con altri valori riconosciuti e garantiti da queste stesse fonti (nel caso di specie la tutela dell'ordine pubblico economico), si giunga ad una legittima limitazione della sfera del soggetto coinvolto.
Il Collegio ritiene, dunque, che l'azione della Prefettura si è svolta secondo canoni di logicità, coerenza, ragionevolezza e sistematicità, nel doveroso e proporzionato bilanciamento tra le esigenze della prevenzione antimafia e quelle connesse alla libertà di iniziativa economica privata; sono stati evidenziati persistenti legami all'interno di un contesto familiare a gestione clanica, sotto plurime angolazioni, nel loro andamento diacronico, in linea con i consolidati principi di tassatività sostanziale e processuale che devono fondare il giudizio prognostico sull'infiltrazione mafiosa dell'impresa.
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la N. 00866/2024 REG.RIC.
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. C.G.A. in sede giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, al di fuori di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.
E' noto che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n.
1142), nello sforzo di tipizzazione delle situazioni sintomatiche del pericolo di condizionamento da essa posto in essere (ed al quale lo stesso Giudice delle leggi, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 57, ha riconosciuto la funzione di concorrere alla ricostruzione di un sistema di “tassatività sostanziale” atto a compensare il vulnus al principio di legalità potenzialmente insito nell'ampiezza della formula legislativa descrittiva dei presupposti del provvedimento interdittivo) ha da tempo assegnato valenza indiziaria ai “rapporti di parentela”, alle “frequentazioni”, alle
“cointeressenze”, alle “vicende anomale dell'impresa”, alle “intestazioni fittizie di società”, al “ricorso alle c.d. teste di legno”, allo “scambio di mezzi e di personale”, agli “intrecci societari in ambito familiare” ecc..
Trattasi, evidentemente, di una indicazione di carattere meramente esemplificativo, sia perché aperta al divenire del fenomeno mafioso ed all'affinamento delle tecniche investigative destinate a sottrarlo al cono d'ombra nel quale abitualmente (ed opportunisticamente) si muove e sviluppa, sia perché la concreta rilevanza indiziaria che le suddette situazioni sono suscettibili di assumere non è definibile una tantum, al pari della fissazione della soglia di pregnanza sintomatica oltrepassata la quale si transita dal mero “sospetto” di contiguità criminale alla ragionevole affermazione della sussistenza del pericolo di condizionamento, ma nel quadro di una analisi N. 00866/2024 REG.RIC.
completa e approfondita del compendio indiziario venutosi di volta in volta a delineare all'esito delle indagini e delle verifiche prefettizie.
Se, infatti, le suddette situazioni sintomatiche forniscono i “bruti” dati di fatto, sempre cangianti nel loro concreto atteggiarsi e raggruppabili solo per categorie astratte (ma proprio per questo scarsamente significative sul piano concretamente operativo), dai quali è estrapolabile il pericolo di condizionamento, la chiave di lettura che consente di apprezzarne la reale valenza indiziaria è data dal principio, anch'esso di conio giurisprudenziale, del “più probabile che non” ovvero da quello, che ne rappresenta la più matura evoluzione sul piano pretorio, della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può (recte, deve) essere adottato quando l'ipotesi dell'infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483), a condizione che la valutazione degli elementi sintomatici non sia effettuata in modo atomistico e meccanico, ma complessivo e ragionato, in quanto se un solo elemento singolarmente considerato potrebbe non rivelarsi particolarmente significativo, a diversa conclusione può pervenirsi una volta che esso venga posto in dialettica correlazione con tutti gli altri elementi potenzialmente rilevanti.
Deve inoltre osservarsi, sempre nella prospettiva della definizione dei criteri applicativi che presiedono alla enucleazione del pericolo di condizionamento, che la valutazione dei relativi presupposti - in primo luogo nella sede procedimentale e quindi, a fortiori, in quella processuale - va condotta al di fuori di una prospettiva di tipo rigorosamente causale e deterministico, in cui i tentativi di condizionamento rappresentino la prevedibile (o altamente probabile) conseguenza logica di dati presupposti di fatto, emersi dall'istruttoria prefettizia, per intrecciarsi con valutazioni di ordine soggettivo e latamente fiduciario (o, se si preferisce, discrezionale), tenuto N. 00866/2024 REG.RIC.
conto che l'effetto diretto e principale dell'informazione interdittiva è rappresentato dalla preclusione per l'impresa interdetta di interfacciarsi con la P.A. (e di ottenere i vantaggi che derivano dalla instaurazione di rapporti con la stessa): ciò che la giurisprudenza ha inteso esprimere allorquando ha affermato che “l'adozione dell'interdittiva antimafia esclude che un imprenditore, pur essendo dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni, non potendo conseguentemente essere titolare di rapporti contrattuali con le predette Amministrazioni, né destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, né ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4401).
Ciò non implica, deve aggiungersi, l'attenuazione del controllo che il giudice amministrativo deve esercitare in ordine al legittimo esercizio del potere interdittivo, ma la consapevolezza che il suo sindacato – tradizionalmente teso alla rilevazione nel provvedimento impugnato di possibili vizi di eccesso di potere, sub specie di travisamento di fatto, carenza istruttoria e motivazionale, illogicità, contraddittorietà, difetto di proporzionalità, disparità di trattamento – non è destinato a muoversi in una dimensione di carattere probatorio “puro” (fermo restando che, anche da tale punto di vista, esso è affrancato dal metodo probatorio tipico del processo penale), essendo la stessa inevitabilmente influenzata dall'apprezzamento prefettizio del grado di fiducia che un imprenditore, nei cui confronti siano emersi collegamenti - più o meno datati e variamente modulabili nella loro manifestazione fenomenica - con la criminalità organizzata, è idoneo a generare nelle Amministrazioni con le quali può, in atto o potenzialmente, entrare in contatto.
Nel caso di specie, la caratura criminale dei soggetti coinvolti e il volume di interessi su un territorio circoscritto, per come sviluppato nel corso del tempo, rendono il primo degli indici sintomatici (ossia il legame familiare, non aridamente considerato ma N. 00866/2024 REG.RIC.
nella prospettiva sopra evidenziata e colma di contenuti) rilevante e positivo al vaglio del sistema della prevenzione amministrativa.
In particolare:
- la ricorrente è figlia di -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-, condannato all'ergastolo per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omicidio;
- la madre della ricorrente (-OMISSIS-) è zia di -OMISSIS-, che annoverano precedenti per associazione di stampo mafioso e svariati delitti fine nel campo delle estorsioni;
- la ricorrente è sorella di -OMISSIS-, ritenuto vicino alla cosca “-OMISSIS-” di
Porto Empedocle, il quale ha collaborato all'impresa individuale della sorella, con una partecipazione agli utili prodotti dalla stessa, ai beni acquistati e agli incrementi patrimoniali dell'impresa stessa, come attestato nella scrittura privata di riconoscimento di diritti derivanti da impresa familiare prodotta per
l'acquisizione al fascicolo d'ufficio con nota datata 18.01.2024;
- la cognata, -OMISSIS-, è nipote dei fratelli -OMISSIS-, il primo dei quali condannato all'ergastolo per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omicidio (costui, in precedenza, aveva ricevuto una ulteriore condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso ed era stato tratto in arresto insieme ad esponenti di assoluto rilievo di Cosa Nostra, quali -OMISSIS-, -OMISSIS-e -
OMISSIS-).
Le informazioni acquisite sono state elaborate non solo in una dimensione statica ma secondo una valenza proattiva e sistemica, alla luce anche del peso specifico degli elementi indiziari all'interno del contesto di riferimento.
7.3- Il Collegio evidenzia, inoltre, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura meno afflittiva, come quella della prevenzione collaborativa.
In primo luogo non vi è in capo al Prefetto alcun “obbligo” di disporre la prevenzione collaborativa, attesa la discrezionalità tecnica rimessa dal legislatore, come desumibile N. 00866/2024 REG.RIC.
dal tenore della disposizione dell'art. 94 bis c. 1, qui richiamata ( Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:….). Si tratta in ogni caso di una valutazione tecnica, che non costituisce oggetto del sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituire proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all'Autorità prefettizia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, 3 dicembre 2024 n. 21738
e 28 novembre 2024, n. 21417).
In secondo luogo la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della diversa misura prevista dall'art. 94-bis – consistenti nella “positiva” ricorrenza di situazioni di agevolazione occasionale - può considerarsi in re ipsa esclusa ove, dalla motivazione dell'informazione antimafia traspaia con chiarezza la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso; in tale ipotesi, siffatta motivazione non richiede ulteriori superfetazioni né tanto meno la necessità di un supplemento di motivazione sui fatti che non consentano di ritenere applicabili le misure di cui all'art. 94-bis.
In quest'ottica il quadro sintomatico posto a fondamento dell'interdittiva viene in rilievo, ai fini della valutazione della legittimità della decisione prefettizia di diniego di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, nella rappresentazione che ne offre lo stesso provvedimento interdittivo, dovendo concentrarsi il relativo sindacato giurisdizionale sulla logicità della lettura che ne dà il Prefetto in chiave di non occasionalità del fenomeno agevolativo che da quello traspare.
Il Collegio intende dunque aderire alla prevalente giurisprudenza sia dei TAR che del
Consiglio di Stato, la quale ritiene che, ove il Prefetto riscontri elementi assunti a carico dell'impresa connotati da una continuità di comportamenti e da uno stabile rapporto con esponenti dell'organizzazione criminale, ciò esclude “che possa minimamente discorrersi, in questo caso, di agevolazione occasionale e possa farsi N. 00866/2024 REG.RIC.
luogo all'adozione delle misure della cosiddetta prevenzione collaborativa atteso che il concetto di agevolazione occasionale è caratterizzato dalla sporadicità del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell'interdittiva, che ricorre qualora siano assenti elementi che, come nel caso in esame, inducano a evidenziare stabili e perduranti contatti con la criminalità organizzata” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo
2025, n. 2654; T.A.R Lazio, Latina, Sez. I, 13 febbraio 2025 n. 101).
In particolare è stato di recente precisato che: “… l'esercizio – in senso negativo – del potere di applicazione delle misure di cd. prevenzione collaborativa di cui all'art. 94- bis d.lvo n. 159/2011, quale alternativa preventiva alla sottoposizione ad interdittiva dell'impresa nei cui confronti siano riscontrati i tentativi di condizionamento mafioso, non richiede necessariamente la formulazione di una apposita motivazione intesa ad escludere la sussistenza dei relativi presupposti, potendo questa evincersi de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo: è infatti evidente che qualora esse integrino oggettivamente una situazione di condizionamento di carattere stabile e strutturale, tale da non essere emendabile attraverso le prescrizioni formulabili dal Prefetto ai sensi della citata disposizione e comunque da configurare una situazione di soggezione e contiguità mafiose non redimibile, risulta conseguentemente giustificata la posizione negativa assunta dal Prefetto in ordine all'applicazione del suddetto regime alternativo”
(Cons. Stato, Sez. III, 03 settembre 2025, n. 7195).
Nel caso di specie gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato – ed ampiamente indicati sub. par. 7.2 – sono stati correttamente ritenuti incompatibili con il concetto di occasionalità, con conseguente esclusione di una misura alternativa della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del Codice antimafia.
Sotto questo punto di vista quindi, il provvedimento interdittivo impugnato appare proporzionato e congruo rispetto al contesto criminale di riferimento in cui si colloca, essendo sufficiente che alla disposta misura interdittiva corrisponda una motivazione N. 00866/2024 REG.RIC.
dalla quale si evinca, come nella specie, la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso che si intendono neutralizzare.
7.4- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
8.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e delle altre persone fisiche eventualmente citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER ON, Referendario, Estensore N. 00866/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER ON AL NO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 17/12/2025
N. 02757 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00866/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelita Danile, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento prot. int. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Agrigento, in data
12 marzo 2024, con il quale è stata rigettata “la richiesta di iscrizione alla sezione N. 00866/2024 REG.RIC.
autotrasporto per conto di terzi di cui all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, cd. white list”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ER ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, titolare di una impresa individuale nel settore dei trasporti, domanda l'annullamento del provvedimento prot. int. -OMISSIS-
, emesso dalla Prefettura di Agrigento, in data 12 marzo 2024, con il quale è stata rigettata “la richiesta di iscrizione alla sezione autotrasporto per conto di terzi di cui all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, cd. white list”.
Il ricorso è articolato su due motivi di diritto, che riportano le seguenti rubriche: “il provvedimento in esame risulta sin da subito viziato da violazione di legge ed eccesso di potere” e il provvedimento in esame merita censura, altresì, poiché reso in ulteriore palese violazione di legge ed eccesso di potere come appresso”
2.- Con o.p.i. n. 283/2024 del 21.06.2024, venivano disposti incombenti istruttori.
3.- Si costituiva il Ministero dell'Interno, che depositava documenti e concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
4.- Con ordinanza cautelare n. 356/2024 del 9.7.2024, veniva respinta l'istanza cautelare.
5.- Nelle more del giudizio, l'amministrazione e la parte ricorrente depositavano ulteriori documenti. N. 00866/2024 REG.RIC.
6.- All'udienza pubblica del 16.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è infondato.
7.1- Preliminarmente va rilevata la tardività della produzione documentale di parte ricorrente del 16.12.2025, di cui non si terrà conto per la definizione del giudizio e che comunque non risulta dirimente ai fini della decisione.
7.2- Il percorso motivazionale che di seguito si andrà a declinare muove da una serie di premesse generali che investono il contesto giuridico e meta-giuridico di riferimento.
Il nucleo familiare della ricorrente (sia quello di origine che quello derivato dal rapporto di coniugio) annovera nel suo ambito svariati soggetti pluri-pregiudicati e/o comunque penalmente censurati per reati comuni e per gravi reati di criminalità organizzata, tra cui l'associazione di stampo mafioso e delitti-fine come l'omicidio.
In altri termini, alcuni esponenti del gruppo familiare della ricorrente, dai quali la stessa non si è mai dissociata sul territorio, sono appartenuti/appartengono ad una articolazione periferica di spessore di Cosa Nostra, che da sempre ha tenuto contatti strettissimi con i vertici della consorteria, giungendo a macchiarsi anche di gravi fatti di sangue.
Le reiterate operazioni di polizia giudiziaria e i conseguenti provvedimenti restrittivi
(personali e reali) che hanno riguardato i soggetti interessati restituiscono la pervicace immagine della capacità - non del singolo ma della famiglia nel suo complesso - di governare il territorio di riferimento attraverso l'esercizio del potere mafioso.
L'attività criminale dei familiari della ricorrente si è svolta su più fronti e senza soluzione di continuità nel tempo, esprimendo i più cruenti e feroci valori dell'organizzazione criminale.
Il primo punto di approdo del percorso motivazionale del Collegio attiene, dunque, all'estrema attualità degli indici presuntivi di infiltrazione mafiosa (ed in particolare dei pregiudizi penali e di polizia che investono i familiari della ricorrente). N. 00866/2024 REG.RIC.
La norma di cui all'art. 416 bis c.p., è diretta a tutelare l'ordine pubblico, minacciato dall'utilizzo della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la formula "si avvalgono della forza di intimidazione" debba essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi.
Conseguentemente, non viene ritenuto necessario l'effettivo ricorso dell'associazione al compimento di atti intimidatori, dovendo però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo.
L'associazione, dunque, per godere di una certa fama di violenza e sviluppare attorno a sé, nella comunità di riferimento, una potenza intimidatrice concreta e stabile, impiega un certo lasso di tempo.
Il conseguente pericolo che ne deriva è dato dalla stessa esistenza dell'associazione, a prescindere dalle finalità che essa persegue e potendo questa avere ad oggetto anche attività lecite.
La misura del tempo, quale causa efficiente della stabilizzazione dei rapporti di forza sul territorio, si pone quale elemento cardine per la stessa configurabilità del fenomeno mafioso.
Lungi dal considerare tale assunto come il frutto di un ragionamento sociologico o comunque meta giuridico, il Collegio ritiene, in omaggio a consolidata giurisprudenza di Cassazione Penale, che lo svilupparsi di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nel tempo sia essenziale non soltanto per la configurabilità della fattispecie penalmente rilevante ma anche per valutare il dato fattuale ai fini delle successive determinazioni da assumere nella dimensione della prevenzione antimafia.
Invero, il tempo, inteso sia nella concezione greca di kronos, ovvero di collocamento di fatti lungo una linea retta in sequenza successiva, sia in quella sempre di tradizione N. 00866/2024 REG.RIC.
ellenica di kairòs, ovvero di opportunità di cui un soggetto beneficia in un determinato istante o segmento temporale, sono concetti ben noti al diritto amministrativo ed applicati – secondo la logica giuridica e non sociologica – in molteplici ambiti (tra tutti, quello del risarcimento del danno).
Considerare, quindi, la misura del tempo esclusivamente con riferimento alla distanza tra i fatti alla base della misura di prevenzione antimafia ed il momento applicativo della stessa è operazione parziale e pericolosa, in chiave di solidità dell'impianto prefettizio.
La vita di una associazione mafiosa, analizzata nella sua dimensione diacronica, si compone di tre fasi: strutturazione e consolidamento, piena operatività, venir meno degli effetti.
Il primo momento, ovvero quello della strutturazione del fenomeno e del suo consolidamento, richiede - come sopra ampiamente evidenziato - un evidente lasso di tempo per la stessa configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis.
La seconda fase, ovvero la piena operatività del sodalizio, è condizionata dall'azione delle forze di polizia sul territorio e dai conseguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il terzo ed ultimo momento, ovvero il venir meno degli effetti del fenomeno mafioso, invece, è un qualcosa che richiede una convergenza di intenti da parte della società civile, particolarmente gravosa proprio perché deve reagire ad una condizione di assoggettamento, di intimidazione ed omertà strutturata sul territorio.
Ben noti e facilmente acquisibili, anche da fonti aperte, sono i casi in cui gruppi criminali, apparentemente annientati, risultavano soltanto quiescenti e si sono ricostituiti a distanza di tempo, alla luce della caratura criminale dei capi e promotori ovvero di personaggi inseriti in ambiti di mafie storiche. In tali casi non si è resa necessaria una esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale accumulato dall'associazione mafiosa di riferimento ed il diffuso N. 00866/2024 REG.RIC.
riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa (Cass. Pen. n. 27808/2019).
Altrettanto noti sono i casi di soggetti di spicco di sodalizi mafiosi, i quali, nonostante avessero iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia, lo hanno poi abbandonato a distanza di tempo, disconoscendo il nuovo legame di fedeltà instaurato con lo stato, macchiandosi di nuovi delitti o – peggio ancora – rendendo dichiarazioni indizianti poi non suffragate da riscontri probatori e conseguentemente inattendibili.
In conclusione, il Collegio rileva che è assolutamente plausibile che il pubblico potere dialoghi con situazioni soggettive di rilevanza “apicale”, tutelate, a livello interno, dalla Costituzione e, a livello internazionale, da fonti pattizie e atti di diritto derivato e che, nell'ottica del bilanciamento con altri valori riconosciuti e garantiti da queste stesse fonti (nel caso di specie la tutela dell'ordine pubblico economico), si giunga ad una legittima limitazione della sfera del soggetto coinvolto.
Il Collegio ritiene, dunque, che l'azione della Prefettura si è svolta secondo canoni di logicità, coerenza, ragionevolezza e sistematicità, nel doveroso e proporzionato bilanciamento tra le esigenze della prevenzione antimafia e quelle connesse alla libertà di iniziativa economica privata; sono stati evidenziati persistenti legami all'interno di un contesto familiare a gestione clanica, sotto plurime angolazioni, nel loro andamento diacronico, in linea con i consolidati principi di tassatività sostanziale e processuale che devono fondare il giudizio prognostico sull'infiltrazione mafiosa dell'impresa.
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la N. 00866/2024 REG.RIC.
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. C.G.A. in sede giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, al di fuori di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.
E' noto che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n.
1142), nello sforzo di tipizzazione delle situazioni sintomatiche del pericolo di condizionamento da essa posto in essere (ed al quale lo stesso Giudice delle leggi, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 57, ha riconosciuto la funzione di concorrere alla ricostruzione di un sistema di “tassatività sostanziale” atto a compensare il vulnus al principio di legalità potenzialmente insito nell'ampiezza della formula legislativa descrittiva dei presupposti del provvedimento interdittivo) ha da tempo assegnato valenza indiziaria ai “rapporti di parentela”, alle “frequentazioni”, alle
“cointeressenze”, alle “vicende anomale dell'impresa”, alle “intestazioni fittizie di società”, al “ricorso alle c.d. teste di legno”, allo “scambio di mezzi e di personale”, agli “intrecci societari in ambito familiare” ecc..
Trattasi, evidentemente, di una indicazione di carattere meramente esemplificativo, sia perché aperta al divenire del fenomeno mafioso ed all'affinamento delle tecniche investigative destinate a sottrarlo al cono d'ombra nel quale abitualmente (ed opportunisticamente) si muove e sviluppa, sia perché la concreta rilevanza indiziaria che le suddette situazioni sono suscettibili di assumere non è definibile una tantum, al pari della fissazione della soglia di pregnanza sintomatica oltrepassata la quale si transita dal mero “sospetto” di contiguità criminale alla ragionevole affermazione della sussistenza del pericolo di condizionamento, ma nel quadro di una analisi N. 00866/2024 REG.RIC.
completa e approfondita del compendio indiziario venutosi di volta in volta a delineare all'esito delle indagini e delle verifiche prefettizie.
Se, infatti, le suddette situazioni sintomatiche forniscono i “bruti” dati di fatto, sempre cangianti nel loro concreto atteggiarsi e raggruppabili solo per categorie astratte (ma proprio per questo scarsamente significative sul piano concretamente operativo), dai quali è estrapolabile il pericolo di condizionamento, la chiave di lettura che consente di apprezzarne la reale valenza indiziaria è data dal principio, anch'esso di conio giurisprudenziale, del “più probabile che non” ovvero da quello, che ne rappresenta la più matura evoluzione sul piano pretorio, della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può (recte, deve) essere adottato quando l'ipotesi dell'infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483), a condizione che la valutazione degli elementi sintomatici non sia effettuata in modo atomistico e meccanico, ma complessivo e ragionato, in quanto se un solo elemento singolarmente considerato potrebbe non rivelarsi particolarmente significativo, a diversa conclusione può pervenirsi una volta che esso venga posto in dialettica correlazione con tutti gli altri elementi potenzialmente rilevanti.
Deve inoltre osservarsi, sempre nella prospettiva della definizione dei criteri applicativi che presiedono alla enucleazione del pericolo di condizionamento, che la valutazione dei relativi presupposti - in primo luogo nella sede procedimentale e quindi, a fortiori, in quella processuale - va condotta al di fuori di una prospettiva di tipo rigorosamente causale e deterministico, in cui i tentativi di condizionamento rappresentino la prevedibile (o altamente probabile) conseguenza logica di dati presupposti di fatto, emersi dall'istruttoria prefettizia, per intrecciarsi con valutazioni di ordine soggettivo e latamente fiduciario (o, se si preferisce, discrezionale), tenuto N. 00866/2024 REG.RIC.
conto che l'effetto diretto e principale dell'informazione interdittiva è rappresentato dalla preclusione per l'impresa interdetta di interfacciarsi con la P.A. (e di ottenere i vantaggi che derivano dalla instaurazione di rapporti con la stessa): ciò che la giurisprudenza ha inteso esprimere allorquando ha affermato che “l'adozione dell'interdittiva antimafia esclude che un imprenditore, pur essendo dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni, non potendo conseguentemente essere titolare di rapporti contrattuali con le predette Amministrazioni, né destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, né ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4401).
Ciò non implica, deve aggiungersi, l'attenuazione del controllo che il giudice amministrativo deve esercitare in ordine al legittimo esercizio del potere interdittivo, ma la consapevolezza che il suo sindacato – tradizionalmente teso alla rilevazione nel provvedimento impugnato di possibili vizi di eccesso di potere, sub specie di travisamento di fatto, carenza istruttoria e motivazionale, illogicità, contraddittorietà, difetto di proporzionalità, disparità di trattamento – non è destinato a muoversi in una dimensione di carattere probatorio “puro” (fermo restando che, anche da tale punto di vista, esso è affrancato dal metodo probatorio tipico del processo penale), essendo la stessa inevitabilmente influenzata dall'apprezzamento prefettizio del grado di fiducia che un imprenditore, nei cui confronti siano emersi collegamenti - più o meno datati e variamente modulabili nella loro manifestazione fenomenica - con la criminalità organizzata, è idoneo a generare nelle Amministrazioni con le quali può, in atto o potenzialmente, entrare in contatto.
Nel caso di specie, la caratura criminale dei soggetti coinvolti e il volume di interessi su un territorio circoscritto, per come sviluppato nel corso del tempo, rendono il primo degli indici sintomatici (ossia il legame familiare, non aridamente considerato ma N. 00866/2024 REG.RIC.
nella prospettiva sopra evidenziata e colma di contenuti) rilevante e positivo al vaglio del sistema della prevenzione amministrativa.
In particolare:
- la ricorrente è figlia di -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-, condannato all'ergastolo per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omicidio;
- la madre della ricorrente (-OMISSIS-) è zia di -OMISSIS-, che annoverano precedenti per associazione di stampo mafioso e svariati delitti fine nel campo delle estorsioni;
- la ricorrente è sorella di -OMISSIS-, ritenuto vicino alla cosca “-OMISSIS-” di
Porto Empedocle, il quale ha collaborato all'impresa individuale della sorella, con una partecipazione agli utili prodotti dalla stessa, ai beni acquistati e agli incrementi patrimoniali dell'impresa stessa, come attestato nella scrittura privata di riconoscimento di diritti derivanti da impresa familiare prodotta per
l'acquisizione al fascicolo d'ufficio con nota datata 18.01.2024;
- la cognata, -OMISSIS-, è nipote dei fratelli -OMISSIS-, il primo dei quali condannato all'ergastolo per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omicidio (costui, in precedenza, aveva ricevuto una ulteriore condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso ed era stato tratto in arresto insieme ad esponenti di assoluto rilievo di Cosa Nostra, quali -OMISSIS-, -OMISSIS-e -
OMISSIS-).
Le informazioni acquisite sono state elaborate non solo in una dimensione statica ma secondo una valenza proattiva e sistemica, alla luce anche del peso specifico degli elementi indiziari all'interno del contesto di riferimento.
7.3- Il Collegio evidenzia, inoltre, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura meno afflittiva, come quella della prevenzione collaborativa.
In primo luogo non vi è in capo al Prefetto alcun “obbligo” di disporre la prevenzione collaborativa, attesa la discrezionalità tecnica rimessa dal legislatore, come desumibile N. 00866/2024 REG.RIC.
dal tenore della disposizione dell'art. 94 bis c. 1, qui richiamata ( Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:….). Si tratta in ogni caso di una valutazione tecnica, che non costituisce oggetto del sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituire proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all'Autorità prefettizia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, 3 dicembre 2024 n. 21738
e 28 novembre 2024, n. 21417).
In secondo luogo la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della diversa misura prevista dall'art. 94-bis – consistenti nella “positiva” ricorrenza di situazioni di agevolazione occasionale - può considerarsi in re ipsa esclusa ove, dalla motivazione dell'informazione antimafia traspaia con chiarezza la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso; in tale ipotesi, siffatta motivazione non richiede ulteriori superfetazioni né tanto meno la necessità di un supplemento di motivazione sui fatti che non consentano di ritenere applicabili le misure di cui all'art. 94-bis.
In quest'ottica il quadro sintomatico posto a fondamento dell'interdittiva viene in rilievo, ai fini della valutazione della legittimità della decisione prefettizia di diniego di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, nella rappresentazione che ne offre lo stesso provvedimento interdittivo, dovendo concentrarsi il relativo sindacato giurisdizionale sulla logicità della lettura che ne dà il Prefetto in chiave di non occasionalità del fenomeno agevolativo che da quello traspare.
Il Collegio intende dunque aderire alla prevalente giurisprudenza sia dei TAR che del
Consiglio di Stato, la quale ritiene che, ove il Prefetto riscontri elementi assunti a carico dell'impresa connotati da una continuità di comportamenti e da uno stabile rapporto con esponenti dell'organizzazione criminale, ciò esclude “che possa minimamente discorrersi, in questo caso, di agevolazione occasionale e possa farsi N. 00866/2024 REG.RIC.
luogo all'adozione delle misure della cosiddetta prevenzione collaborativa atteso che il concetto di agevolazione occasionale è caratterizzato dalla sporadicità del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell'interdittiva, che ricorre qualora siano assenti elementi che, come nel caso in esame, inducano a evidenziare stabili e perduranti contatti con la criminalità organizzata” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo
2025, n. 2654; T.A.R Lazio, Latina, Sez. I, 13 febbraio 2025 n. 101).
In particolare è stato di recente precisato che: “… l'esercizio – in senso negativo – del potere di applicazione delle misure di cd. prevenzione collaborativa di cui all'art. 94- bis d.lvo n. 159/2011, quale alternativa preventiva alla sottoposizione ad interdittiva dell'impresa nei cui confronti siano riscontrati i tentativi di condizionamento mafioso, non richiede necessariamente la formulazione di una apposita motivazione intesa ad escludere la sussistenza dei relativi presupposti, potendo questa evincersi de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo: è infatti evidente che qualora esse integrino oggettivamente una situazione di condizionamento di carattere stabile e strutturale, tale da non essere emendabile attraverso le prescrizioni formulabili dal Prefetto ai sensi della citata disposizione e comunque da configurare una situazione di soggezione e contiguità mafiose non redimibile, risulta conseguentemente giustificata la posizione negativa assunta dal Prefetto in ordine all'applicazione del suddetto regime alternativo”
(Cons. Stato, Sez. III, 03 settembre 2025, n. 7195).
Nel caso di specie gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato – ed ampiamente indicati sub. par. 7.2 – sono stati correttamente ritenuti incompatibili con il concetto di occasionalità, con conseguente esclusione di una misura alternativa della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del Codice antimafia.
Sotto questo punto di vista quindi, il provvedimento interdittivo impugnato appare proporzionato e congruo rispetto al contesto criminale di riferimento in cui si colloca, essendo sufficiente che alla disposta misura interdittiva corrisponda una motivazione N. 00866/2024 REG.RIC.
dalla quale si evinca, come nella specie, la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso che si intendono neutralizzare.
7.4- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
8.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e delle altre persone fisiche eventualmente citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER ON, Referendario, Estensore N. 00866/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER ON AL NO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.