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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2998 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a Palermo in [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Costa, presso il cui studio a Palermo, piazza
Vittorio Emanuele Orlando n. 6, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Saladino, presso il cui studio a Palermo, via Goethe n.
56, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 30/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2024 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 26/06/1980 e di avere generato le figlie CP_1 Per_1
(26/06/1985) e (17/10/1989), ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti Per_2 civili del matrimonio, il riconoscimento di un assegno divorzile di € 300,00 al mese e l'obbligo del resistente di procedere alla divisione di un terreno in comproprietà.
1 All'udienza del 04/06/2025 il Giudice, dopo aver riunito al presente giudizio il procedimento
N.R.G. 570/2025, incardinato da , ha disposto un rinvio al fine di consentire alle CP_1 parti di valutare la possibilità di definire consensualmente la lite.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025, le parti hanno raggiunto un accordo con cui hanno chiesto la conferma della condizioni della sentenza di separazione, con cui in particolare non era stato previsto alcun assegno di mantenimento in favore dell'una o dell'altra parte;
sostanzialmente, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno di divorzio e le parti hanno chiesto soltanto la pronuncia di status.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 316/2016 emessa da questo
Tribunale in data 06/11/2015- 20/01/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 21/06/1980 da , nata a Palermo in [...] il Parte_1
11/03/1962 ( ) e , nato a Palermo in [...] C.F._1 CP_1
19/12/1956 ). C.F._2
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 147, parte II, serie A, dell'anno 1980).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2998 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a Palermo in [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Costa, presso il cui studio a Palermo, piazza
Vittorio Emanuele Orlando n. 6, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Saladino, presso il cui studio a Palermo, via Goethe n.
56, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 30/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2024 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 26/06/1980 e di avere generato le figlie CP_1 Per_1
(26/06/1985) e (17/10/1989), ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti Per_2 civili del matrimonio, il riconoscimento di un assegno divorzile di € 300,00 al mese e l'obbligo del resistente di procedere alla divisione di un terreno in comproprietà.
1 All'udienza del 04/06/2025 il Giudice, dopo aver riunito al presente giudizio il procedimento
N.R.G. 570/2025, incardinato da , ha disposto un rinvio al fine di consentire alle CP_1 parti di valutare la possibilità di definire consensualmente la lite.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025, le parti hanno raggiunto un accordo con cui hanno chiesto la conferma della condizioni della sentenza di separazione, con cui in particolare non era stato previsto alcun assegno di mantenimento in favore dell'una o dell'altra parte;
sostanzialmente, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno di divorzio e le parti hanno chiesto soltanto la pronuncia di status.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 316/2016 emessa da questo
Tribunale in data 06/11/2015- 20/01/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 21/06/1980 da , nata a Palermo in [...] il Parte_1
11/03/1962 ( ) e , nato a Palermo in [...] C.F._1 CP_1
19/12/1956 ). C.F._2
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 147, parte II, serie A, dell'anno 1980).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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