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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8276 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27333/2019
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Premesso che la causa è stata rinviata all'udienza del 22/9/25 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 27333/2019 promossa da:
in nome dell'amministratore p.t., per conto di Parte_1 Parte_2
e con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_3
FRANCESCO TARTUFERI, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello notificato
APPELLANTE
contro
, in persona del rappresentante legale p.t., con il patrocinio degli CP_1 avv.ti MATTEO CASTIONI, MICHELA ZANETTI E GIUSEPPE LANDOLFI, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
22/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. – come modificato dalla riforma BI (D.Lgs. 149/22) e poi dal correttivo BI
(ex D.Lgs. 164/24) – la previsione secondo la quale “al termine della discussione orale il giudice se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni” si applica anche alle cause introdotte prima del 28/2/23 (v. art. 7 comma 3 del d.lgs. 164/24) e dunque anche alla presente.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società in data CP_1
27/9/19, la società , per conto dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, ha proposto appello avverso la sentenza n.19829/19 del Parte_3
Giudice di Pace di Napoli con cui veniva rigettata la domanda di accertamento della responsabilità della convenuta e di condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun passeggero) a titolo di indennità – compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE n. 261/04 -, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al soddisfo e compensate le spese del giudizio. La società attrice ha dedotto l'errata interpretazione della documentazione acquisita al processo e dei fatti di causa, la nullità e/o invalidità della sentenza per erroneità della motivazione e ne ha chiesto, perciò, l'integrale riforma. Il fatto, come ricostruito nella motivazione della sentenza, non è condiviso dalla società attorea – odierna appellante – la quale ha dedotto di aver convenuto davanti al Giudice di
Pace di Napoli la al fine di accertarne la responsabilità, con CP_1 conseguente condanna al pagamento della compensazione pecuniaria, a seguito della cancellazione del volo FR 6138, avvenuta in data 8/5/18, con partenza da
Fiumicino alle ore 06.40 e con destinazione Malaga alle ore 09.25. In primis,
l'appellante ha eccepito di aver depositato, in data 14/2/19, corposa memoria di replica e documenti in cui si contestava la rilevanza dello sciopero dei controllori di volo quale circostanza eccezionale direttamente collegata al volo cancellato di cui è causa, dato che la partenza era prevista in una fascia oraria garantita, come dichiarato dall' in un comunicato diramato in quella occasione, e perché CP_2 pagina 3 di 10 antecedente allo sciopero iniziato soltanto alle ore 10.00, cioè ben 3 ore e 20 minuti dopo. Ha eccepito, inoltre, l'appellante che la compagnia aerea non aveva fornito alcuna prova circostanziata che lo sciopero invocato avesse impedito o ostacolato, quale circostanza eccezionale, il volo cancellato e in ogni caso, tale prova non si poteva dedurre dalla dichiarazione della (doc.3) prodotta in Controparte_3 atti, perché generica e priva di valore probatorio. Secondo la deduzione dell'appellante, la compagnia oltre alla sussistenza della circostanza CP_1 eccezionale e inevitabile, avrebbe dovuto dimostrare di aver posto in essere tutte le misure del caso per evitare che il volo venisse cancellato, in considerazione anche del fatto che gli scioperi vengono indetti e proclamati con congruo preavviso.
Si è costituita la società eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'appello e proponendo altresì appello incidentale, sulla base di un unico motivo, ovvero l'omessa pronuncia del Giudice sull'eccezione di carenza di giurisdizione del
Giudice italiano sollevata in primo grado;
ha chiesto, quindi, in via preliminare l'accoglimento dell'appello incidentale con dichiarazione del difetto di giurisdizione e in via subordinata, nel merito, il rigetto dell'appello principale con la conferma della sentenza di primo grado, oltre vittoria di spese e compensi di causa.
In particolare, con riferimento alla carenza di giurisdizione del Giudice italiano, ha dedotto che la stessa veniva derogata in favore del Giudice irlandese, a seguito dell'accettazione delle condizioni generali di trasporto che, al punto 2.4, per le controversie nascenti in relazione al contratto di trasporto aereo, prevedevano la competenza esclusiva del Giudice irlandese in conformità all'art. 25 Reg. CE
125/2012; nel merito, ha eccepito che la cancellazione del volo FR6138 veniva causata dalla circostanza eccezionale dello sciopero promosso dai controllori di volo nella medesima giornata, come provato dalla dichiarazione della Controparte_3
(doc.3) e dalla documentazione prodotta in atti e che tale circostanza
[...] esonerava la compagnia aerea dal corrispondere l'indennità pecuniaria prevista dal
Reg CE n. 261/04 all'art. 7.
Così esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'appello sia fondato.
pagina 4 di 10 Va, preliminarmente, evidenziato che, ancorchè più volte richiesto, il fascicolo di primo grado non è stato acquisito. Parte appellante, peraltro, ha depositato, in data
30/7/25, attestazione rilasciata dall'Ufficio del Giudice di pace in cui si dà atto del mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio; pertanto, preso atto di tale attestazione e tenuto conto della documentazione relativa al fascicolo di I grado depositata dalle parti, la causa va decisa sulla base di quanto in atti.
Premessa la legittimazione attiva della società (legittimazione Parte_1 comunque non contestata da controparte), in quanto comprovata dal mandato processuale e sostanziale, ex art. 77 c.p.c., rilasciato alla società, da Parte_2
e , in data 8/6/18 e prodotto in atti, ritiene il
[...] Parte_3
Tribunale che sia infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano, eccezione posta a base dell'appello incidentale proposto dalla società appellata.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte nell' Ordinanza a SSUU n. 3561/20
(seguita da giurisprudenza conforme, v. Cass. 8802/25), emessa proprio nei confronti della società per un caso analogo, nella quale ha sostenuto che nel CP_1 contratto di trasporto, per determinare la competenza, non è applicabile il regolamento CE n. 1215/2012, bensì la Convenzione di Montreal del 28 maggio
1999, a cui lo stesso Regolamento rinvia (all'art. 35 laddove prevede: "che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche" e all'art. 71, che prevede che "il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari" laddove la Convenzione richiamata è quella di
Montreal del 28/5/99). Da tale affermazione, la Suprema Corte fa derivare l'inapplicabilità della clausola contrattuale, inserita nelle condizioni generali di trasporto, dell'art. 2.4., contenente la c.d. proroga della giurisdizione in esclusiva
(clausola contenuta anche nel contratto stipulato dagli attori), prevedendo che:
"Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge irlandese, e
pagina 5 di 10 qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi".
In particolare, la Suprema Corte ha così affermato: “Deve ritenersi, secondo quanto segnalato dai ricorrenti, che la stessa regola contrattuale si autolimiti lasciando fuori dall'operatività della clausola di proroga della giurisdizione, che obbligherebbe le parti a rivolgersi per ogni controversia al giudice irlandese, il caso che sia altrimenti disposto dalla Convenzione: laddove, nelle definizioni riportate nelle condizioni generali è chiaramente identificata la "Convenzione", cui il contratto fa più volte riferimento senza altra specificazione, nella Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale. Del resto, diversamente opinando, la clausola sarebbe nulla, perché la Convenzione, all'art. 49 fissa la regola della propria imperatività e della nullità dì tutte le clausole ad essa contrastanti contenute nei contratti di trasporto internazionale a cui essa si applica”.
Aderendo alle conclusioni della Suprema Corte, va, pertanto, applicata la
Convenzione di Montreal che, all'art. 33, prevede che l'attore può scegliere “di convenire in giudizio il vettore aereo coinvolto, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione del volo in questione”, con l'inapplicabilità della clausola di proroga della giurisdizione.
La Corte ha poi chiarito – con riferimento al criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, o del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto" – che tale luogo coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti, quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo. La Corte, nella predetta pronuncia n.
3561/20, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 18257 del 2019
(secondo la quale “In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri -nella specie, pagina 6 di 10 cittadini italiani- nei di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di Parte_4 disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente "on line", può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del
1999, del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio”).
Per quanto sopra detto, l'appello incidentale proposto dalla società appellata, non può trovare accoglimento e va, dunque, rigettato.
Deve ritenersi, invece, fondato l'appello principale proposto dalla Parte_1
La causa va decisa sulla base della disciplina dettata dal Regolamento CE n.261/04, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri, in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il detto regolamento, all'art. 5, prevede che in caso di cancellazione del volo da parte del vettore spetta ai passeggeri la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, salvo che non si verifichino le circostanze eccezionali previste al successivo comma 3 che esonerano il vettore da responsabilità; tra tali circostanze è indicato espressamente lo sciopero.
Come rilevato dalla Suprema Corte, “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal
Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di pagina 7 di 10 rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004. (Cass.
Ord. 17644/25).
Dunque, al fine dell'esonero da responsabilità, la compagnia aerea deve dimostrare che “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (14 considerando del Reg. EU 261/04); inoltre, la prova delle misure precauzionali adottate dal vettore deve essere dettagliata e deve indicare le misure adottate in concreto, con riguardo al grado di diligenza professionale richiesta ad un operatore altamente specializzato in relazione alla circostanza che in concreto ha causato l'inadempimento.
Orbene, parte appellante ha sufficientemente provato il contratto di trasporto (v. la schermata riportante la prenotazione on line del volo), ha poi allegato l'inadempimento del vettore, ovvero l'avvenuta cancellazione del volo, circostanza comunque non contestata dalla società appellata. Quest'ultima, costituitasi, ha eccepito la sussistenza di una circostanza eccezionale idonea ad escludere la propria responsabilità, ovvero lo sciopero generale dei controllori di volo e ha prodotto a comprova di tale circostanza, la dichiarazione della società addetta all'assistenza a terra dei passeggeri dell'aeroporto di FCO che recita: “Confermiamo che in data 8
Maggio 2018, il volo FR6138 diretto a Malaga è stato cancellato per uno CP_1 sciopero ATC italiano”, nonché estratti di quotidiani on – line che confermano detto sciopero e le gravi ripercussioni su tutti i voli in partenza ed in arrivo presso tutti gli aeroporti italiani.
Parte attrice ha specificamente contestato detta documentazione già in I grado, come evincibile dalle memorie di replica dei ricorrenti depositate dinanzi al Giudice di
Pace, evidenziando come, la documentazione prodotta dalla fosse del tutto CP_1 generica, senza alcun specifico riferimento all'incidenza dello sciopero sul volo in questione. Ed infatti, è pacifico che detto sciopero sia iniziato solo alle ore 10.00
(come espressamente confermato anche da parte appellata), mentre il volo per cui è causa sarebbe dovuto partire da Malaga alle ore 6:40 e atterrare a Roma Fiumicino alle ore 09:25.
pagina 8 di 10 Orbene, premesso che la partenza del volo acquistato da e era Pt_3 Pt_5 prevista in una fascia oraria garantita, posto che lo sciopero sarebbe iniziato soltanto alle ore 10.00 - come da comunicato diffuso dall' - non può in alcun CP_2 modo ritenersi sufficientemente provato il nesso causale tra la cancellazione occorsa e lo sciopero dei controllori di volo verificatosi successivamente. Manca, infatti, la prova del nesso causale tra la cancellazione e l'evento straordinario verificatosi
(essendo iniziato, lo sciopero, in orario in cui il volo in questione sarebbe già dovuto essere arrivato a destinazione), così come non risulta in alcun modo provato che la società abbia adottato tutte le misure del caso dirette ad evitare la CP_1 cancellazione del volo;
la documentazione depositata in atti risulta piuttosto generica e non fornisce alcuna prova del fatto che la circostanza eccezionale invocata abbia colpito, seppur indirettamente, proprio il volo di cui è causa. Lo stesso ha dichiarato – nel certificato depositato dall'appellante nel giudizio di I CP_2 grado - che lo sciopero in questione ha riguardato la fascia oraria che va dalle 10,00 alle 18,00 e che per i voli programmati antecedentemente all'inizio dello sciopero era assicurato l'arrivo a destinazione;
si legge infatti che: “…sono altresì assicurati la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti…” e poiché la partenza del volo era prevista alle ore 6:40, la avrebbe dovuto garantire e assicurare l'arrivo a CP_1 destinazione del volo e non cancellarlo. Peraltro, va aggiunto che, essendo stato, lo sciopero, indetto molti giorni prima della partenza del volo, la compagnia aerea ben avrebbe potuto organizzarsi ed adottare tutte le misure del caso atte ad evitare la cancellazione del volo.
In conclusione, alla luce della generica documentazione prodotta dalla società appellata, deve ritenersi non soddisfatto l'onere probatorio posto dal Reg. CE
n.261/04 in capo al vettore;
pertanto, l'appello va accolto e in riforma della impugnata sentenza, va accolta la domanda della società attrice – quale Parte_1 mandataria degli acquirenti dei biglietti del volo cancellato – diretta ad ottenere il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Reg. 261/04, pari ad €
400,00 per ciascun passeggero, per complessivi € 800,00. Trattandosi di indennizzo, al suddetto importo vanno aggiunti solo gli interessi al tasso legale (con esclusione della rivalutazione monetaria) maturati dalla data della domanda (che, in mancanza pagina 9 di 10 di prova di precedenti messe in mora, va individuata nella data del deposito del ricorso, ovvero 28/9/18) fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in ragione dell'accoglimento dell'appello – sia per il I grado di giudizio, che per il giudizio di appello – secondo i parametri del D.M. 55/14 come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dal procuratore delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, per conto di e , nei
[...] Parte_2 Parte_3 confronti di , appellante incidentale, così provvede: CP_1
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie la domanda della società attrice e condanna la società appellata al pagamento in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n.
261/04, oltre interessi legali a decorrere dal 28/9/18 fino al soddisfo;
1) Rigetta l'appello incidentale della società ; CP_1
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il I grado, in € 43,00 per spese ed € 346,00 per compensi professionali oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e, per il giudizio di appello, in € 64,50 per spese ed € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Tartuferi, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 23/9/25
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
pagina 10 di 10
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Premesso che la causa è stata rinviata all'udienza del 22/9/25 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 27333/2019 promossa da:
in nome dell'amministratore p.t., per conto di Parte_1 Parte_2
e con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_3
FRANCESCO TARTUFERI, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello notificato
APPELLANTE
contro
, in persona del rappresentante legale p.t., con il patrocinio degli CP_1 avv.ti MATTEO CASTIONI, MICHELA ZANETTI E GIUSEPPE LANDOLFI, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
22/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. – come modificato dalla riforma BI (D.Lgs. 149/22) e poi dal correttivo BI
(ex D.Lgs. 164/24) – la previsione secondo la quale “al termine della discussione orale il giudice se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni” si applica anche alle cause introdotte prima del 28/2/23 (v. art. 7 comma 3 del d.lgs. 164/24) e dunque anche alla presente.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società in data CP_1
27/9/19, la società , per conto dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, ha proposto appello avverso la sentenza n.19829/19 del Parte_3
Giudice di Pace di Napoli con cui veniva rigettata la domanda di accertamento della responsabilità della convenuta e di condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun passeggero) a titolo di indennità – compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE n. 261/04 -, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al soddisfo e compensate le spese del giudizio. La società attrice ha dedotto l'errata interpretazione della documentazione acquisita al processo e dei fatti di causa, la nullità e/o invalidità della sentenza per erroneità della motivazione e ne ha chiesto, perciò, l'integrale riforma. Il fatto, come ricostruito nella motivazione della sentenza, non è condiviso dalla società attorea – odierna appellante – la quale ha dedotto di aver convenuto davanti al Giudice di
Pace di Napoli la al fine di accertarne la responsabilità, con CP_1 conseguente condanna al pagamento della compensazione pecuniaria, a seguito della cancellazione del volo FR 6138, avvenuta in data 8/5/18, con partenza da
Fiumicino alle ore 06.40 e con destinazione Malaga alle ore 09.25. In primis,
l'appellante ha eccepito di aver depositato, in data 14/2/19, corposa memoria di replica e documenti in cui si contestava la rilevanza dello sciopero dei controllori di volo quale circostanza eccezionale direttamente collegata al volo cancellato di cui è causa, dato che la partenza era prevista in una fascia oraria garantita, come dichiarato dall' in un comunicato diramato in quella occasione, e perché CP_2 pagina 3 di 10 antecedente allo sciopero iniziato soltanto alle ore 10.00, cioè ben 3 ore e 20 minuti dopo. Ha eccepito, inoltre, l'appellante che la compagnia aerea non aveva fornito alcuna prova circostanziata che lo sciopero invocato avesse impedito o ostacolato, quale circostanza eccezionale, il volo cancellato e in ogni caso, tale prova non si poteva dedurre dalla dichiarazione della (doc.3) prodotta in Controparte_3 atti, perché generica e priva di valore probatorio. Secondo la deduzione dell'appellante, la compagnia oltre alla sussistenza della circostanza CP_1 eccezionale e inevitabile, avrebbe dovuto dimostrare di aver posto in essere tutte le misure del caso per evitare che il volo venisse cancellato, in considerazione anche del fatto che gli scioperi vengono indetti e proclamati con congruo preavviso.
Si è costituita la società eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'appello e proponendo altresì appello incidentale, sulla base di un unico motivo, ovvero l'omessa pronuncia del Giudice sull'eccezione di carenza di giurisdizione del
Giudice italiano sollevata in primo grado;
ha chiesto, quindi, in via preliminare l'accoglimento dell'appello incidentale con dichiarazione del difetto di giurisdizione e in via subordinata, nel merito, il rigetto dell'appello principale con la conferma della sentenza di primo grado, oltre vittoria di spese e compensi di causa.
In particolare, con riferimento alla carenza di giurisdizione del Giudice italiano, ha dedotto che la stessa veniva derogata in favore del Giudice irlandese, a seguito dell'accettazione delle condizioni generali di trasporto che, al punto 2.4, per le controversie nascenti in relazione al contratto di trasporto aereo, prevedevano la competenza esclusiva del Giudice irlandese in conformità all'art. 25 Reg. CE
125/2012; nel merito, ha eccepito che la cancellazione del volo FR6138 veniva causata dalla circostanza eccezionale dello sciopero promosso dai controllori di volo nella medesima giornata, come provato dalla dichiarazione della Controparte_3
(doc.3) e dalla documentazione prodotta in atti e che tale circostanza
[...] esonerava la compagnia aerea dal corrispondere l'indennità pecuniaria prevista dal
Reg CE n. 261/04 all'art. 7.
Così esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'appello sia fondato.
pagina 4 di 10 Va, preliminarmente, evidenziato che, ancorchè più volte richiesto, il fascicolo di primo grado non è stato acquisito. Parte appellante, peraltro, ha depositato, in data
30/7/25, attestazione rilasciata dall'Ufficio del Giudice di pace in cui si dà atto del mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio; pertanto, preso atto di tale attestazione e tenuto conto della documentazione relativa al fascicolo di I grado depositata dalle parti, la causa va decisa sulla base di quanto in atti.
Premessa la legittimazione attiva della società (legittimazione Parte_1 comunque non contestata da controparte), in quanto comprovata dal mandato processuale e sostanziale, ex art. 77 c.p.c., rilasciato alla società, da Parte_2
e , in data 8/6/18 e prodotto in atti, ritiene il
[...] Parte_3
Tribunale che sia infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano, eccezione posta a base dell'appello incidentale proposto dalla società appellata.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte nell' Ordinanza a SSUU n. 3561/20
(seguita da giurisprudenza conforme, v. Cass. 8802/25), emessa proprio nei confronti della società per un caso analogo, nella quale ha sostenuto che nel CP_1 contratto di trasporto, per determinare la competenza, non è applicabile il regolamento CE n. 1215/2012, bensì la Convenzione di Montreal del 28 maggio
1999, a cui lo stesso Regolamento rinvia (all'art. 35 laddove prevede: "che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche" e all'art. 71, che prevede che "il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari" laddove la Convenzione richiamata è quella di
Montreal del 28/5/99). Da tale affermazione, la Suprema Corte fa derivare l'inapplicabilità della clausola contrattuale, inserita nelle condizioni generali di trasporto, dell'art. 2.4., contenente la c.d. proroga della giurisdizione in esclusiva
(clausola contenuta anche nel contratto stipulato dagli attori), prevedendo che:
"Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di trasporto e il nostro regolamento saranno regolati e interpretati nel rispetto della legge irlandese, e
pagina 5 di 10 qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi".
In particolare, la Suprema Corte ha così affermato: “Deve ritenersi, secondo quanto segnalato dai ricorrenti, che la stessa regola contrattuale si autolimiti lasciando fuori dall'operatività della clausola di proroga della giurisdizione, che obbligherebbe le parti a rivolgersi per ogni controversia al giudice irlandese, il caso che sia altrimenti disposto dalla Convenzione: laddove, nelle definizioni riportate nelle condizioni generali è chiaramente identificata la "Convenzione", cui il contratto fa più volte riferimento senza altra specificazione, nella Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale. Del resto, diversamente opinando, la clausola sarebbe nulla, perché la Convenzione, all'art. 49 fissa la regola della propria imperatività e della nullità dì tutte le clausole ad essa contrastanti contenute nei contratti di trasporto internazionale a cui essa si applica”.
Aderendo alle conclusioni della Suprema Corte, va, pertanto, applicata la
Convenzione di Montreal che, all'art. 33, prevede che l'attore può scegliere “di convenire in giudizio il vettore aereo coinvolto, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione del volo in questione”, con l'inapplicabilità della clausola di proroga della giurisdizione.
La Corte ha poi chiarito – con riferimento al criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, o del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto" – che tale luogo coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti, quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo. La Corte, nella predetta pronuncia n.
3561/20, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 18257 del 2019
(secondo la quale “In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri -nella specie, pagina 6 di 10 cittadini italiani- nei di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di Parte_4 disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente "on line", può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del
1999, del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio”).
Per quanto sopra detto, l'appello incidentale proposto dalla società appellata, non può trovare accoglimento e va, dunque, rigettato.
Deve ritenersi, invece, fondato l'appello principale proposto dalla Parte_1
La causa va decisa sulla base della disciplina dettata dal Regolamento CE n.261/04, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri, in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il detto regolamento, all'art. 5, prevede che in caso di cancellazione del volo da parte del vettore spetta ai passeggeri la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, salvo che non si verifichino le circostanze eccezionali previste al successivo comma 3 che esonerano il vettore da responsabilità; tra tali circostanze è indicato espressamente lo sciopero.
Come rilevato dalla Suprema Corte, “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal
Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di pagina 7 di 10 rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004. (Cass.
Ord. 17644/25).
Dunque, al fine dell'esonero da responsabilità, la compagnia aerea deve dimostrare che “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (14 considerando del Reg. EU 261/04); inoltre, la prova delle misure precauzionali adottate dal vettore deve essere dettagliata e deve indicare le misure adottate in concreto, con riguardo al grado di diligenza professionale richiesta ad un operatore altamente specializzato in relazione alla circostanza che in concreto ha causato l'inadempimento.
Orbene, parte appellante ha sufficientemente provato il contratto di trasporto (v. la schermata riportante la prenotazione on line del volo), ha poi allegato l'inadempimento del vettore, ovvero l'avvenuta cancellazione del volo, circostanza comunque non contestata dalla società appellata. Quest'ultima, costituitasi, ha eccepito la sussistenza di una circostanza eccezionale idonea ad escludere la propria responsabilità, ovvero lo sciopero generale dei controllori di volo e ha prodotto a comprova di tale circostanza, la dichiarazione della società addetta all'assistenza a terra dei passeggeri dell'aeroporto di FCO che recita: “Confermiamo che in data 8
Maggio 2018, il volo FR6138 diretto a Malaga è stato cancellato per uno CP_1 sciopero ATC italiano”, nonché estratti di quotidiani on – line che confermano detto sciopero e le gravi ripercussioni su tutti i voli in partenza ed in arrivo presso tutti gli aeroporti italiani.
Parte attrice ha specificamente contestato detta documentazione già in I grado, come evincibile dalle memorie di replica dei ricorrenti depositate dinanzi al Giudice di
Pace, evidenziando come, la documentazione prodotta dalla fosse del tutto CP_1 generica, senza alcun specifico riferimento all'incidenza dello sciopero sul volo in questione. Ed infatti, è pacifico che detto sciopero sia iniziato solo alle ore 10.00
(come espressamente confermato anche da parte appellata), mentre il volo per cui è causa sarebbe dovuto partire da Malaga alle ore 6:40 e atterrare a Roma Fiumicino alle ore 09:25.
pagina 8 di 10 Orbene, premesso che la partenza del volo acquistato da e era Pt_3 Pt_5 prevista in una fascia oraria garantita, posto che lo sciopero sarebbe iniziato soltanto alle ore 10.00 - come da comunicato diffuso dall' - non può in alcun CP_2 modo ritenersi sufficientemente provato il nesso causale tra la cancellazione occorsa e lo sciopero dei controllori di volo verificatosi successivamente. Manca, infatti, la prova del nesso causale tra la cancellazione e l'evento straordinario verificatosi
(essendo iniziato, lo sciopero, in orario in cui il volo in questione sarebbe già dovuto essere arrivato a destinazione), così come non risulta in alcun modo provato che la società abbia adottato tutte le misure del caso dirette ad evitare la CP_1 cancellazione del volo;
la documentazione depositata in atti risulta piuttosto generica e non fornisce alcuna prova del fatto che la circostanza eccezionale invocata abbia colpito, seppur indirettamente, proprio il volo di cui è causa. Lo stesso ha dichiarato – nel certificato depositato dall'appellante nel giudizio di I CP_2 grado - che lo sciopero in questione ha riguardato la fascia oraria che va dalle 10,00 alle 18,00 e che per i voli programmati antecedentemente all'inizio dello sciopero era assicurato l'arrivo a destinazione;
si legge infatti che: “…sono altresì assicurati la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti…” e poiché la partenza del volo era prevista alle ore 6:40, la avrebbe dovuto garantire e assicurare l'arrivo a CP_1 destinazione del volo e non cancellarlo. Peraltro, va aggiunto che, essendo stato, lo sciopero, indetto molti giorni prima della partenza del volo, la compagnia aerea ben avrebbe potuto organizzarsi ed adottare tutte le misure del caso atte ad evitare la cancellazione del volo.
In conclusione, alla luce della generica documentazione prodotta dalla società appellata, deve ritenersi non soddisfatto l'onere probatorio posto dal Reg. CE
n.261/04 in capo al vettore;
pertanto, l'appello va accolto e in riforma della impugnata sentenza, va accolta la domanda della società attrice – quale Parte_1 mandataria degli acquirenti dei biglietti del volo cancellato – diretta ad ottenere il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Reg. 261/04, pari ad €
400,00 per ciascun passeggero, per complessivi € 800,00. Trattandosi di indennizzo, al suddetto importo vanno aggiunti solo gli interessi al tasso legale (con esclusione della rivalutazione monetaria) maturati dalla data della domanda (che, in mancanza pagina 9 di 10 di prova di precedenti messe in mora, va individuata nella data del deposito del ricorso, ovvero 28/9/18) fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in ragione dell'accoglimento dell'appello – sia per il I grado di giudizio, che per il giudizio di appello – secondo i parametri del D.M. 55/14 come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dal procuratore delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, per conto di e , nei
[...] Parte_2 Parte_3 confronti di , appellante incidentale, così provvede: CP_1
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie la domanda della società attrice e condanna la società appellata al pagamento in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n.
261/04, oltre interessi legali a decorrere dal 28/9/18 fino al soddisfo;
1) Rigetta l'appello incidentale della società ; CP_1
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il I grado, in € 43,00 per spese ed € 346,00 per compensi professionali oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e, per il giudizio di appello, in € 64,50 per spese ed € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Tartuferi, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 23/9/25
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
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