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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3053/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MONACO MAURO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MOBILIA MARIA VITTORIA ( VIA GIUSTINIANI 21 BENEVENTO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSTINIANI 21 BENEVENTO presso il difensore avv. DI MONACO MAURO
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMELI CLAUDIA e dell'avv. DI CP_2 P.IVA_2
BLASIO GIANLUCA ( ) Via Lago di Bracciano 6 MONTESILVANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LAGO DI BRACCIANO,6 null 65015 MONTESILVANO presso il difensore avv. CAMELI CLAUDIA
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1109/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
28-07-2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 5-08-2022, la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , proponeva opposizione avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 1109/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28-07-2022 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, relativo al pagamento, in favore della della somma di € CP_2
21.000,63, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo per la fornitura e posa in opera di una struttura in legno lamellare da realizzare in L'Aquila, per un importo complessivo pari ad euro 43.600,00 oltre IVA, come da contratto concluso a seguito di accettazione della proposta d'ordine n. 160621 – A18 rev 2 del 21 giugno 2021 A sostegno dell'opposizione eccepiva: l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Pescara, per essere competenti, alternativamente, il Tribunale di Benevento o il Tribunale de L'Aquila e l'infondatezza della pretesa creditoria, alla luce dell'inadempimento della Società ingiungente (consistente nel mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti, compreso quello di consegna della struttura completata a regola d'arte e pagina 1 di 8 nell'incompletezza ed inadeguatezza della fornitura dei materiali e del montaggio della struttura lignea); formulava inoltre domanda riconvenzionale, volta sia al ristoro delle somme versate in Contr eccedenza alla attesa la parziale esecuzione dell'opera commissionata, pari ad € 1.876,72, sia delle ulteriori spese sostenute dalla Società opponente per completare le opere, pari ad € 37.336,95. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, per essere alternativamente competenti, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., rispettivamente il Tribunale di Benevento e quello de L'Aquila, per i motivi sopra esposti;
2) nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso, come da separata istanza ex art. 649 c.p.c., per i motivi svolti in punto di diritto e, in particolare, quale conseguenza delle domande che di seguito si svolgono IN VIA RICONVENZIONALE 3) accertare e dichiarare l'inadempimento della in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 per i motivi di diritto di cui sopra;
4) per l'effetto, dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti, con conseguente riconoscimento della non debenza delle somme oggetto di provvedimento monitorio e condanna della in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni per la CP_2 somma di € 37.336,95, oltre al ristoro della lesione all'affidabilità ed all'immagine professionale della Società opponente, il tutto da contenersi espressamente nello scaglione di valore fino ad € 52.00,00, in base alla somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con condanna di controparte alla refusione dei compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore”. 2) Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande con conseguente CP_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto, e in via subordinata, l'accertamento dell'effettiva entità del credito dovuto dall'opponente nella misura di € 21.000,63, ovvero in quella maggiore o minore da determinarsi in corso di giudizio, per l'effetto condannando la opponente al relativo e conseguente pagamento. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3) Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione già concessa, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4) Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito. L'opponente ha sostenuto che, in considerazione di quanto statuito dall'art. 19 c.p.c., avendo la , CP_4 formalmente attrice ma sostanzialmente convenuta, la propria sede legale in Forchia (BN), il foro competente risulterebbe essere quello del circondario del Tribunale di Benevento e che, per quanto disposto dall'art. 20 c.p.c., che individua quale foro competente quello di conclusione del contratto e/o quello di adempimento dell'obbligazione oggetto del negozio, il foro competente sarebbe quello del circondario del Tribunale di L'Aquila, ovvero quello del luogo ove i lavori dovevano essere eseguiti e conseguentemente pagato il prezzo dell'opera. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., dunque, “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”; trattasi di fori elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro e il convenuto dovrà adeguarsi alla scelta dell'attore, che non è tenuto a motivare la sua decisione. In particolare, per le obbligazioni pecuniarie, quale quella di specie, vale quanto stabilito dall'art. 1182 c.c., ai sensi del quale l'obbligazione che abbia ad oggetto una somma di denaro va di regola adempiuta al domicilio del creditore.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 13/09/2016, n. 17989, Rv. 640601 - 01), e “ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per
pagina 2 di 8 determinare il compenso” (Cass. Sez. 2, 09/12/2021, n. 39028, Rv. 663393 - 01), “a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum"”(Cass. Sez. 6, 20/03/2019, n. 7722, Rv. 653444 – 01). Ebbene, nel caso in esame, devono ritenersi sussistenti i presupposti della liquidità, avendo l'odierna opposta agito in via monitoria sulla base di un titolo (il contratto del 21-6-2021, in atti sub doc. 1 opposta e doc. 2 opponente) che determina l'ammontare esatto dell'obbligazione, ed avendo l'opposta fornito elementi idonei a constatare l'effettiva entità del credito (fatture ed estratti contrabili autenticati).
La competenza a conoscere la presente causa appartiene pertanto al Giudice adito.
5) È bene premettere, al fine di ricostruire il rapporto che lega le odierne parti, che la si era CP_5 aggiudicata la gara per la “Realizzazione del Centro di Raccolta L'Aquila Ovest Lotto 2”, indetta dalla e che, ai fini della esecuzione dei lavori appaltati, aveva approvato la proposta della Parte_1
“Area Legno” della la quale prevedeva la fornitura e messa in opera, con consegna in CP_2 cantiere del materiale e montaggio, di una struttura in legno con relativa copertura di circa 90 mq, per l'importo complessivo pari ad € 43.000,00, oltre IVA. Per quanto attiene le modalità ed i termini del pagamento, le parti avevano stabilito quanto segue: “30% acconto ordine – 30% acconto a merce pronta – saldo a 60 e 90 giorni mezzo bonifico bancario (garantito da rilascio di titoli a garanzia)”.
Erano anche previste la consegna dei disegni di produzione entro 15 giorni lavorativi dalla firma dell'ordine e la consegna dei materiali con l'inizio dei lavori entro 30 giorni dall'approvazione dei disegni di produzione. All'ingiunzione di pagamento della volta ad ottenere il saldo delle fatture emesse per le CP_2 forniture effettuate e le lavorazioni eseguite in cantiere, pari ad € 21.000,63, detratti gli acconti già corrisposti, la si è opposta deducendo che la si sarebbe resa responsabile di plurimi CP_4 CP_2 inadempimenti contrattuali e di gravissimi ritardi in violazione delle scadenze concordate, come di seguito indicati: a) i disegni di produzione avrebbero dovuto essere consegnati per le verifiche e l'approvazione da parte della Direzione Lavori, entro e non oltre 15 gg. lavorativi consecutivi dalla data di perfezionamento del contratto;
pertanto, il relativo termine, a partire dal 29.06.2021, data di accettazione della proposta, sarebbe scaduto in data 20.07.2021, mentre, di fatto, i grafici di progettazione venivano trasmessi solo in data 21.09.2021, quindi ben oltre due mesi rispetto alla previsione contrattuale;
b) del pari, il materiale oggetto di fornitura, invece che essere consegnato in cantiere entro 30 giorni dall'approvazione dei disegni (come detto, avvenuta in data 21.09.2021) e, quindi, entro il 21.10.2021, veniva, di fatto, fornito in data 24.11.2021, ma solo parzialmente e limitatamente alle “pareti X-Lam”, peraltro non accompagnato da alcuna bolla di trasporto e consegna, per cui veniva accettato espressamente con riserva, essendo impossibile effettuare alcun controllo quantitativo e qualitativo, risultando omesse anche le relative certificazioni;
c) a causa dei notevoli ritardi addebitabili unicamente alla nonostante i ripetuti solleciti inviati dalla Società CP_2 opponente e dal Direttore dei Lavori, ing. il montaggio provvisorio delle pareti della Testimone_1 struttura era terminato solo in data 01.12.2021, risultando, comunque, non ultimate le ulteriori lavorazioni annesse e non fornito il materiale necessario (ferramenta, perline etc. etc.); d) quindi, dopo avere eseguito solo parzialmente il montaggio ed aver omesso la consegna del materiale necessario al completamento, la senza alcuna comunicazione alla ed alla Direzione Lavori, CP_2 CP_1 aveva abbandonato di fatto il cantiere, costringendo la Società opponente a dover far fronte a tutte le spese per poter consegnare i lavori alla committente, senza incorrere nelle penali espressamente previste per il ritardo. La DDL ha, in sintesi, replicato che il dilatarsi delle tempistiche contrattualmente convenute era dovuto non alle presunte inadempienze della DDL, bensì al ritardo nei pagamenti da parte della società opponente oltre che dalle numerose revisioni progettuali ritenute necessarie, in conseguenza delle quali si era giunti ad ottenere l'approvazione dei disegni da parte dell'Ing. solo in data 17.09.21. Tes_1 6) In base all'istruttoria espletata a mezzo della produzione documentale effettuata dalle parti e della pagina 3 di 8 prova orale, può ritenersi che effettivamente le lavorazioni per cui è causa non siano state completate dalla DDL. Ciò emerge innanzitutto dalle deposizioni testimoniali dell'Ing. Direttore dei Lavori Testimone_1 per conto della committenza principale, la che non è parte in causa, e pertanto da Parte_1 considerarsi pienamente attendibile, avendo peraltro reso dichiarazioni precise e circostanziate, di
, ex dipendente della e attualmente collaboratore della stessa, a suo dire, a Testimone_2 CP_2 titolo gratuito, di dipendente della , e di , operaio alle Persona_1 CP_1 Testimone_3 Contr dipendenze della , mentre la deposizione del teste dipendente della dal CP_4 Testimone_4
2009 fino a giugno 2023 quale responsabile tecnico, non ha fornito spunti di rilievo a fini probatori, essendosi recato detto teste sul cantiere per cui è causa solo una volta e avendo dimostrato di non essere a conoscenza dei dettagli della “commessa” in questione. In particolare, il teste escusso all'udienza del 9-5-2023, ha affermato che i grafici di Tes_1 progettazione furono trasmessi dalla DDL il 17-9-2021, e da lui successivamente approvati, non essendo a conoscenza delle motivazioni del mancato rispetto del termine previsto in merito dal contratto, che il materiale oggetto di fornitura, invece che essere consegnato in cantiere entro 30 dall'approvazione dei disegni, veniva fornito in data 24.11.2021, ma solo parzialmente e limitatamente alle “pareti XLam”, peraltro non accompagnato da alcuna bolla di trasporto e consegna, per cui veniva accettato espressamente con riserva (ciò che risulta anche dal Documento di Trasporto del 25-11-2021, dove è apposta dicitura di contestazione redatta a mano, sub doc. 4 opponente, non specificamente e tempestivamente contestato dall'opposta), essendo impossibile effettuare alcun controllo quantitativo e qualitativo, risultando omesse anche le relative certificazioni;
ha aggiunto che la posa in opera dei pannelli XLam non era stata completata con le connessioni strutturali previste da progetto e successivamente da lui accettate, che le perline non erano mai state fornite, la ferramenta solo parzialmente, che risultavano presenti in cantiere solo le pareti XLam e i relativi sostegni, di aver Contr constatato che alla data del 13-12-2021 il cantiere era stato abbandonato dalla come da nota del 12-10-2022 a sua firma (allegata alla seconda istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva depositata Contr il 14-12-2022, dove dice di aver constatato il fermo ingiustificato dei lavori da parte della . Ha poi affermato che la aveva fatto fronte a tutte le spese relative all'acquisto dei materiali non CP_1 forniti dalla ed al completamento del montaggio della struttura, per poter consegnare i CP_2 lavori alla committente e per evitare di incorrere nelle penali espressamente previste per il ritardo, sotto la sua direzione dei lavori.
La consegna delle sole pareti e la mancata consegna, invece, delle perline, delle travi e di parte della ferramenta sono state confermate anche dai testi (indicato dalla stessa opposta), Tes_2 [...]
e , avendo gli ultimi due anche riferito dell'abbandono del cantiere da parte della Per_1 Tes_3 Contr
Anche dalla copiosa corrispondenza prodotta in atti (docc. 3 e 5 opponente, nonché la corrispondenza Contr prodotta nel fascicolo dell'opposta), intercorsa tra la e la con l'intervento anche del CP_4
Direttore dei lavori Ing. risultano essere state effettuate dall'opponente numerose Tes_1 contestazioni relative ai ritardi e all'abbandono del cantiere, così come in merito alle voci indicate nelle fatture azionate in via monitoria. Contr Non vi è invece alcuna prova in atti della fornitura da parte della di tutta la merce contestata, dell'omesso montaggio dei dispositivi di sicurezza, non meglio specificati, da parte della , che CP_4 Contr avrebbero causato i ritardi nella consegna del materiale da parte della e della mancanza di Contr condizioni di sicurezza sul cantiere, essendovi in atti solo missive provenienti dalla stessa e non essendo stati indicati testi che potessero riferire al riguardo;
né vi è prova delle quantità di materiali forniti, consegnati e montati, avendo la DDL addebitato mq 148,50 di pareti Xlam a fronte della previsione contrattuale di mq 144, non essendo possibile evincere le quantità dai docc. 3,4 e 5 di parte opposta (trattandosi di disegni costruttivi, dai quali estrapolare le quantità solo a mezzo di calcoli tecnici) o dal doc. 15, consistente nella contabilità di fine lavori redatta dalla stessa DDL, così come pagina 4 di 8 non vi è prova certa delle quantità del materiale che sarebbe stato solo prodotto o di quello consegnato e non montato. Non vi è prova nemmeno che le revisioni progettuali che avrebbero rallentato l'iter dell'approvazione dei disegni fossero dovute a scelte unilaterali o “capricci” della , anzi, dalle CP_4 comunicazioni intercorse tra il progettista della DDL e l'ing. (doc. 2 opposta) si evince come Tes_1 fosse il progettista a chiedere chiarimenti, in data 8 settembre 2021, al Direttore dei lavori che Tes_1 tempestivamente forniva risposta. Contr 7) E' stato dimostrato in atti che l'opponente ha versato alla l'importo complessivo di € 25.957,00 (€ 15.957,00 alla sottoscrizione dell'ordine, con bonifico del 12-7-2021, sub doc. 4 fascicolo opponente, ed € 10.000,00 con bonifico del 5-11-2021, in acconto sulla seconda tranche di pagamenti (30% a merce pronta), poiché la merce non era tutta pronta (come da dicitura apposta in calce alla copia della fattura n. 144/2021).
Non rileva a questo punto il susseguirsi di fatture, note di credito ed emissione di nuove fatture, documentato in atti, atteso che tutte le fatture recano comunque in buona sostanza le stesse voci e gli stessi importi, con evidenza degli acconti ricevuti, come da fattura che segue:
pagina 5 di 8 ad eccezione della fattura n. 41 del 2022, recante l'importo di € 3.736,19 per supporti di montaggio pareti Xlam, che, secondo la deposizione del teste sembrerebbero essere stati forniti. Tes_1 pagina 6 di 8 Si è detto che non è stata fornita prova delle quantità di mq di pareti Xlam fornite e montate, con la conseguenza che può essere addebitata solo la quantità prevista in contratto, pari a mq 144,00, nonché la manodopera per montaggio delle suddette pareti, il trasporto e tiro in quota, mentre per quanto riguarda la ferramenta, dalle deposizioni testimoniali è emerso che ne sarebbe stata consegnata e posata solo una parte, non meglio quantificata. Pertanto, l'importo già versato dalla , che in atti risulterebbe essere di € 25.957,00 ma che CP_4 secondo la DDL ammonterebbe ad € 26.160,00, può essere ritenuto sufficiente quale corrispettivo per il materiale fornito e montato, con la conseguenza che l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato. Può inoltre ritenersi applicabile alla fattispecie l'art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n° 633/72, contemplante il c.d. reverse charge, trattandosi nella fattispecie di contratto di subappalto, contemplando esso anche la posa in opera oltre alla fornitura del materiale, risultando così corretto il mancato addebito dell'imposta. 8) E' appena il caso di osservare che nessuna rilevanza può rivestire, a questo punto, l'esistenza di assegni bancari rilasciati a garanzia del credito, come previsto in contratto, dalla opponente: infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 21-12-2022, in disparte qualunque considerazione circa l'avvenuta consegna o meno dei titoli, le dichiarazioni recanti ricognizioni di debito non hanno efficacia costitutiva di una posizione creditoria, ma assumono solo l'efficacia processuale probatoria per cui, in deroga al normale canone di cui all'art. 2697 c.c., sollevano il creditore dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito e fanno gravare sul debitore l'onere di dimostrare che il debito riconosciuto in realtà non esiste o è invalido o si è successivamente estinto. E si è detto come, all'esito del giudizio, il credito vantato risulti esistente solo in parte ed estinto.
9) Non vi è poi prova sufficiente, in atti, dei danni di cui la , in via riconvenzionale, ha chiesto il CP_1 ristoro. L'opponente ha dedotto che il comportamento inadempiente della avrebbe inciso CP_2 fortemente sulla redditività dell'appalto, attesa la necessità della di dover subire spese per CP_1 acquisti di materiale e per lavorazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente stabilite per completare le opere. Ebbene, le fatture prodotte dalla a dimostrazione delle spese sostenute non CP_4 sono univocamente riconducibili alle attività e materiali necessari per il completamento delle opere, né vi è prova alcuna che il costo complessivo delle maestranze utilizzate a tal fine sia quello indicato dall'opponente, non essendo state nemmeno articolate prove orali sul punto. Peraltro, non si comprende perché detti costi, necessari per il completamento delle opere, debbano essere ristorati dalla DDL, una volta che a quest'ultima siano riconosciute solo le somme per le opere effettivamente eseguite e poste in opera, non essendo oltretutto stato dimostrato quale perdita di utile la abbia sopportato in CP_4 conseguenza delle vicende per cui è causa. La domanda riconvenzionale dell'opponente non può pertanto essere accolta.
10) L'opposto decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente deve essere respinta. Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3053/2022, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1109/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28-07-2022; rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente; spese compensate.
pagina 7 di 8 Pescara, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MONACO MAURO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MOBILIA MARIA VITTORIA ( VIA GIUSTINIANI 21 BENEVENTO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSTINIANI 21 BENEVENTO presso il difensore avv. DI MONACO MAURO
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMELI CLAUDIA e dell'avv. DI CP_2 P.IVA_2
BLASIO GIANLUCA ( ) Via Lago di Bracciano 6 MONTESILVANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LAGO DI BRACCIANO,6 null 65015 MONTESILVANO presso il difensore avv. CAMELI CLAUDIA
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1109/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
28-07-2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 5-08-2022, la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , proponeva opposizione avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 1109/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28-07-2022 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, relativo al pagamento, in favore della della somma di € CP_2
21.000,63, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo per la fornitura e posa in opera di una struttura in legno lamellare da realizzare in L'Aquila, per un importo complessivo pari ad euro 43.600,00 oltre IVA, come da contratto concluso a seguito di accettazione della proposta d'ordine n. 160621 – A18 rev 2 del 21 giugno 2021 A sostegno dell'opposizione eccepiva: l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Pescara, per essere competenti, alternativamente, il Tribunale di Benevento o il Tribunale de L'Aquila e l'infondatezza della pretesa creditoria, alla luce dell'inadempimento della Società ingiungente (consistente nel mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti, compreso quello di consegna della struttura completata a regola d'arte e pagina 1 di 8 nell'incompletezza ed inadeguatezza della fornitura dei materiali e del montaggio della struttura lignea); formulava inoltre domanda riconvenzionale, volta sia al ristoro delle somme versate in Contr eccedenza alla attesa la parziale esecuzione dell'opera commissionata, pari ad € 1.876,72, sia delle ulteriori spese sostenute dalla Società opponente per completare le opere, pari ad € 37.336,95. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, per essere alternativamente competenti, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., rispettivamente il Tribunale di Benevento e quello de L'Aquila, per i motivi sopra esposti;
2) nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso, come da separata istanza ex art. 649 c.p.c., per i motivi svolti in punto di diritto e, in particolare, quale conseguenza delle domande che di seguito si svolgono IN VIA RICONVENZIONALE 3) accertare e dichiarare l'inadempimento della in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 per i motivi di diritto di cui sopra;
4) per l'effetto, dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti, con conseguente riconoscimento della non debenza delle somme oggetto di provvedimento monitorio e condanna della in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni per la CP_2 somma di € 37.336,95, oltre al ristoro della lesione all'affidabilità ed all'immagine professionale della Società opponente, il tutto da contenersi espressamente nello scaglione di valore fino ad € 52.00,00, in base alla somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con condanna di controparte alla refusione dei compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore”. 2) Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande con conseguente CP_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto, e in via subordinata, l'accertamento dell'effettiva entità del credito dovuto dall'opponente nella misura di € 21.000,63, ovvero in quella maggiore o minore da determinarsi in corso di giudizio, per l'effetto condannando la opponente al relativo e conseguente pagamento. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3) Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione già concessa, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4) Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito. L'opponente ha sostenuto che, in considerazione di quanto statuito dall'art. 19 c.p.c., avendo la , CP_4 formalmente attrice ma sostanzialmente convenuta, la propria sede legale in Forchia (BN), il foro competente risulterebbe essere quello del circondario del Tribunale di Benevento e che, per quanto disposto dall'art. 20 c.p.c., che individua quale foro competente quello di conclusione del contratto e/o quello di adempimento dell'obbligazione oggetto del negozio, il foro competente sarebbe quello del circondario del Tribunale di L'Aquila, ovvero quello del luogo ove i lavori dovevano essere eseguiti e conseguentemente pagato il prezzo dell'opera. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., dunque, “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”; trattasi di fori elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro e il convenuto dovrà adeguarsi alla scelta dell'attore, che non è tenuto a motivare la sua decisione. In particolare, per le obbligazioni pecuniarie, quale quella di specie, vale quanto stabilito dall'art. 1182 c.c., ai sensi del quale l'obbligazione che abbia ad oggetto una somma di denaro va di regola adempiuta al domicilio del creditore.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 13/09/2016, n. 17989, Rv. 640601 - 01), e “ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per
pagina 2 di 8 determinare il compenso” (Cass. Sez. 2, 09/12/2021, n. 39028, Rv. 663393 - 01), “a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum"”(Cass. Sez. 6, 20/03/2019, n. 7722, Rv. 653444 – 01). Ebbene, nel caso in esame, devono ritenersi sussistenti i presupposti della liquidità, avendo l'odierna opposta agito in via monitoria sulla base di un titolo (il contratto del 21-6-2021, in atti sub doc. 1 opposta e doc. 2 opponente) che determina l'ammontare esatto dell'obbligazione, ed avendo l'opposta fornito elementi idonei a constatare l'effettiva entità del credito (fatture ed estratti contrabili autenticati).
La competenza a conoscere la presente causa appartiene pertanto al Giudice adito.
5) È bene premettere, al fine di ricostruire il rapporto che lega le odierne parti, che la si era CP_5 aggiudicata la gara per la “Realizzazione del Centro di Raccolta L'Aquila Ovest Lotto 2”, indetta dalla e che, ai fini della esecuzione dei lavori appaltati, aveva approvato la proposta della Parte_1
“Area Legno” della la quale prevedeva la fornitura e messa in opera, con consegna in CP_2 cantiere del materiale e montaggio, di una struttura in legno con relativa copertura di circa 90 mq, per l'importo complessivo pari ad € 43.000,00, oltre IVA. Per quanto attiene le modalità ed i termini del pagamento, le parti avevano stabilito quanto segue: “30% acconto ordine – 30% acconto a merce pronta – saldo a 60 e 90 giorni mezzo bonifico bancario (garantito da rilascio di titoli a garanzia)”.
Erano anche previste la consegna dei disegni di produzione entro 15 giorni lavorativi dalla firma dell'ordine e la consegna dei materiali con l'inizio dei lavori entro 30 giorni dall'approvazione dei disegni di produzione. All'ingiunzione di pagamento della volta ad ottenere il saldo delle fatture emesse per le CP_2 forniture effettuate e le lavorazioni eseguite in cantiere, pari ad € 21.000,63, detratti gli acconti già corrisposti, la si è opposta deducendo che la si sarebbe resa responsabile di plurimi CP_4 CP_2 inadempimenti contrattuali e di gravissimi ritardi in violazione delle scadenze concordate, come di seguito indicati: a) i disegni di produzione avrebbero dovuto essere consegnati per le verifiche e l'approvazione da parte della Direzione Lavori, entro e non oltre 15 gg. lavorativi consecutivi dalla data di perfezionamento del contratto;
pertanto, il relativo termine, a partire dal 29.06.2021, data di accettazione della proposta, sarebbe scaduto in data 20.07.2021, mentre, di fatto, i grafici di progettazione venivano trasmessi solo in data 21.09.2021, quindi ben oltre due mesi rispetto alla previsione contrattuale;
b) del pari, il materiale oggetto di fornitura, invece che essere consegnato in cantiere entro 30 giorni dall'approvazione dei disegni (come detto, avvenuta in data 21.09.2021) e, quindi, entro il 21.10.2021, veniva, di fatto, fornito in data 24.11.2021, ma solo parzialmente e limitatamente alle “pareti X-Lam”, peraltro non accompagnato da alcuna bolla di trasporto e consegna, per cui veniva accettato espressamente con riserva, essendo impossibile effettuare alcun controllo quantitativo e qualitativo, risultando omesse anche le relative certificazioni;
c) a causa dei notevoli ritardi addebitabili unicamente alla nonostante i ripetuti solleciti inviati dalla Società CP_2 opponente e dal Direttore dei Lavori, ing. il montaggio provvisorio delle pareti della Testimone_1 struttura era terminato solo in data 01.12.2021, risultando, comunque, non ultimate le ulteriori lavorazioni annesse e non fornito il materiale necessario (ferramenta, perline etc. etc.); d) quindi, dopo avere eseguito solo parzialmente il montaggio ed aver omesso la consegna del materiale necessario al completamento, la senza alcuna comunicazione alla ed alla Direzione Lavori, CP_2 CP_1 aveva abbandonato di fatto il cantiere, costringendo la Società opponente a dover far fronte a tutte le spese per poter consegnare i lavori alla committente, senza incorrere nelle penali espressamente previste per il ritardo. La DDL ha, in sintesi, replicato che il dilatarsi delle tempistiche contrattualmente convenute era dovuto non alle presunte inadempienze della DDL, bensì al ritardo nei pagamenti da parte della società opponente oltre che dalle numerose revisioni progettuali ritenute necessarie, in conseguenza delle quali si era giunti ad ottenere l'approvazione dei disegni da parte dell'Ing. solo in data 17.09.21. Tes_1 6) In base all'istruttoria espletata a mezzo della produzione documentale effettuata dalle parti e della pagina 3 di 8 prova orale, può ritenersi che effettivamente le lavorazioni per cui è causa non siano state completate dalla DDL. Ciò emerge innanzitutto dalle deposizioni testimoniali dell'Ing. Direttore dei Lavori Testimone_1 per conto della committenza principale, la che non è parte in causa, e pertanto da Parte_1 considerarsi pienamente attendibile, avendo peraltro reso dichiarazioni precise e circostanziate, di
, ex dipendente della e attualmente collaboratore della stessa, a suo dire, a Testimone_2 CP_2 titolo gratuito, di dipendente della , e di , operaio alle Persona_1 CP_1 Testimone_3 Contr dipendenze della , mentre la deposizione del teste dipendente della dal CP_4 Testimone_4
2009 fino a giugno 2023 quale responsabile tecnico, non ha fornito spunti di rilievo a fini probatori, essendosi recato detto teste sul cantiere per cui è causa solo una volta e avendo dimostrato di non essere a conoscenza dei dettagli della “commessa” in questione. In particolare, il teste escusso all'udienza del 9-5-2023, ha affermato che i grafici di Tes_1 progettazione furono trasmessi dalla DDL il 17-9-2021, e da lui successivamente approvati, non essendo a conoscenza delle motivazioni del mancato rispetto del termine previsto in merito dal contratto, che il materiale oggetto di fornitura, invece che essere consegnato in cantiere entro 30 dall'approvazione dei disegni, veniva fornito in data 24.11.2021, ma solo parzialmente e limitatamente alle “pareti XLam”, peraltro non accompagnato da alcuna bolla di trasporto e consegna, per cui veniva accettato espressamente con riserva (ciò che risulta anche dal Documento di Trasporto del 25-11-2021, dove è apposta dicitura di contestazione redatta a mano, sub doc. 4 opponente, non specificamente e tempestivamente contestato dall'opposta), essendo impossibile effettuare alcun controllo quantitativo e qualitativo, risultando omesse anche le relative certificazioni;
ha aggiunto che la posa in opera dei pannelli XLam non era stata completata con le connessioni strutturali previste da progetto e successivamente da lui accettate, che le perline non erano mai state fornite, la ferramenta solo parzialmente, che risultavano presenti in cantiere solo le pareti XLam e i relativi sostegni, di aver Contr constatato che alla data del 13-12-2021 il cantiere era stato abbandonato dalla come da nota del 12-10-2022 a sua firma (allegata alla seconda istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva depositata Contr il 14-12-2022, dove dice di aver constatato il fermo ingiustificato dei lavori da parte della . Ha poi affermato che la aveva fatto fronte a tutte le spese relative all'acquisto dei materiali non CP_1 forniti dalla ed al completamento del montaggio della struttura, per poter consegnare i CP_2 lavori alla committente e per evitare di incorrere nelle penali espressamente previste per il ritardo, sotto la sua direzione dei lavori.
La consegna delle sole pareti e la mancata consegna, invece, delle perline, delle travi e di parte della ferramenta sono state confermate anche dai testi (indicato dalla stessa opposta), Tes_2 [...]
e , avendo gli ultimi due anche riferito dell'abbandono del cantiere da parte della Per_1 Tes_3 Contr
Anche dalla copiosa corrispondenza prodotta in atti (docc. 3 e 5 opponente, nonché la corrispondenza Contr prodotta nel fascicolo dell'opposta), intercorsa tra la e la con l'intervento anche del CP_4
Direttore dei lavori Ing. risultano essere state effettuate dall'opponente numerose Tes_1 contestazioni relative ai ritardi e all'abbandono del cantiere, così come in merito alle voci indicate nelle fatture azionate in via monitoria. Contr Non vi è invece alcuna prova in atti della fornitura da parte della di tutta la merce contestata, dell'omesso montaggio dei dispositivi di sicurezza, non meglio specificati, da parte della , che CP_4 Contr avrebbero causato i ritardi nella consegna del materiale da parte della e della mancanza di Contr condizioni di sicurezza sul cantiere, essendovi in atti solo missive provenienti dalla stessa e non essendo stati indicati testi che potessero riferire al riguardo;
né vi è prova delle quantità di materiali forniti, consegnati e montati, avendo la DDL addebitato mq 148,50 di pareti Xlam a fronte della previsione contrattuale di mq 144, non essendo possibile evincere le quantità dai docc. 3,4 e 5 di parte opposta (trattandosi di disegni costruttivi, dai quali estrapolare le quantità solo a mezzo di calcoli tecnici) o dal doc. 15, consistente nella contabilità di fine lavori redatta dalla stessa DDL, così come pagina 4 di 8 non vi è prova certa delle quantità del materiale che sarebbe stato solo prodotto o di quello consegnato e non montato. Non vi è prova nemmeno che le revisioni progettuali che avrebbero rallentato l'iter dell'approvazione dei disegni fossero dovute a scelte unilaterali o “capricci” della , anzi, dalle CP_4 comunicazioni intercorse tra il progettista della DDL e l'ing. (doc. 2 opposta) si evince come Tes_1 fosse il progettista a chiedere chiarimenti, in data 8 settembre 2021, al Direttore dei lavori che Tes_1 tempestivamente forniva risposta. Contr 7) E' stato dimostrato in atti che l'opponente ha versato alla l'importo complessivo di € 25.957,00 (€ 15.957,00 alla sottoscrizione dell'ordine, con bonifico del 12-7-2021, sub doc. 4 fascicolo opponente, ed € 10.000,00 con bonifico del 5-11-2021, in acconto sulla seconda tranche di pagamenti (30% a merce pronta), poiché la merce non era tutta pronta (come da dicitura apposta in calce alla copia della fattura n. 144/2021).
Non rileva a questo punto il susseguirsi di fatture, note di credito ed emissione di nuove fatture, documentato in atti, atteso che tutte le fatture recano comunque in buona sostanza le stesse voci e gli stessi importi, con evidenza degli acconti ricevuti, come da fattura che segue:
pagina 5 di 8 ad eccezione della fattura n. 41 del 2022, recante l'importo di € 3.736,19 per supporti di montaggio pareti Xlam, che, secondo la deposizione del teste sembrerebbero essere stati forniti. Tes_1 pagina 6 di 8 Si è detto che non è stata fornita prova delle quantità di mq di pareti Xlam fornite e montate, con la conseguenza che può essere addebitata solo la quantità prevista in contratto, pari a mq 144,00, nonché la manodopera per montaggio delle suddette pareti, il trasporto e tiro in quota, mentre per quanto riguarda la ferramenta, dalle deposizioni testimoniali è emerso che ne sarebbe stata consegnata e posata solo una parte, non meglio quantificata. Pertanto, l'importo già versato dalla , che in atti risulterebbe essere di € 25.957,00 ma che CP_4 secondo la DDL ammonterebbe ad € 26.160,00, può essere ritenuto sufficiente quale corrispettivo per il materiale fornito e montato, con la conseguenza che l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato. Può inoltre ritenersi applicabile alla fattispecie l'art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n° 633/72, contemplante il c.d. reverse charge, trattandosi nella fattispecie di contratto di subappalto, contemplando esso anche la posa in opera oltre alla fornitura del materiale, risultando così corretto il mancato addebito dell'imposta. 8) E' appena il caso di osservare che nessuna rilevanza può rivestire, a questo punto, l'esistenza di assegni bancari rilasciati a garanzia del credito, come previsto in contratto, dalla opponente: infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 21-12-2022, in disparte qualunque considerazione circa l'avvenuta consegna o meno dei titoli, le dichiarazioni recanti ricognizioni di debito non hanno efficacia costitutiva di una posizione creditoria, ma assumono solo l'efficacia processuale probatoria per cui, in deroga al normale canone di cui all'art. 2697 c.c., sollevano il creditore dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito e fanno gravare sul debitore l'onere di dimostrare che il debito riconosciuto in realtà non esiste o è invalido o si è successivamente estinto. E si è detto come, all'esito del giudizio, il credito vantato risulti esistente solo in parte ed estinto.
9) Non vi è poi prova sufficiente, in atti, dei danni di cui la , in via riconvenzionale, ha chiesto il CP_1 ristoro. L'opponente ha dedotto che il comportamento inadempiente della avrebbe inciso CP_2 fortemente sulla redditività dell'appalto, attesa la necessità della di dover subire spese per CP_1 acquisti di materiale e per lavorazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente stabilite per completare le opere. Ebbene, le fatture prodotte dalla a dimostrazione delle spese sostenute non CP_4 sono univocamente riconducibili alle attività e materiali necessari per il completamento delle opere, né vi è prova alcuna che il costo complessivo delle maestranze utilizzate a tal fine sia quello indicato dall'opponente, non essendo state nemmeno articolate prove orali sul punto. Peraltro, non si comprende perché detti costi, necessari per il completamento delle opere, debbano essere ristorati dalla DDL, una volta che a quest'ultima siano riconosciute solo le somme per le opere effettivamente eseguite e poste in opera, non essendo oltretutto stato dimostrato quale perdita di utile la abbia sopportato in CP_4 conseguenza delle vicende per cui è causa. La domanda riconvenzionale dell'opponente non può pertanto essere accolta.
10) L'opposto decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente deve essere respinta. Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3053/2022, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1109/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28-07-2022; rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente; spese compensate.
pagina 7 di 8 Pescara, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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