Art. 2.
In deroga all'articolo 5, 2° comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2389 , per l'anno 1961 le decorazioni ordinarie e straordinarie sono conferite nel giorno dell'apertura, in Torino, delle celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unita' d'Italia.
In deroga all'articolo 5, 2° comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2389 , per l'anno 1961 le decorazioni ordinarie e straordinarie sono conferite nel giorno dell'apertura, in Torino, delle celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unita' d'Italia.