Articolo 2 della Legge 31 marzo 1961, n. 280
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 maggio 1961
Art. 2.
In deroga all'articolo 5, 2° comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2389 , per l'anno 1961 le decorazioni ordinarie e straordinarie sono conferite nel giorno dell'apertura, in Torino, delle celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unita' d'Italia.
Entrata in vigore il 11 maggio 1961