Art. 1.
E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti a medio termine accordati, ai sensi della legge 27 novembre 1980, n. 815 , da istituti ed aziende di credito ad imprese di trasporto iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi.
La garanzia del Fondo di cui al comma precedente opera fino a 50 milioni di lire e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La garanzia copre il 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore a fronte del capitale.
Il Fondo centrale di garanzia di cui al precedente primo comma opera, altresi', a copertura del 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore a fronte del capitale e fino a 50 milioni di lire in relazione ai finanziamenti accordati da istituti ed aziende di credito di cui al precedente secondo comma per l'acquisto di un solo veicolo, o complesso di veicoli, da parte dell'impresa di trasporto, in sostituzione di precedente veicolo, o complesso di veicoli, gia' in disponibilita' dell'impresa stessa.
E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti a medio termine accordati, ai sensi della legge 27 novembre 1980, n. 815 , da istituti ed aziende di credito ad imprese di trasporto iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi.
La garanzia del Fondo di cui al comma precedente opera fino a 50 milioni di lire e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La garanzia copre il 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore a fronte del capitale.
Il Fondo centrale di garanzia di cui al precedente primo comma opera, altresi', a copertura del 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore a fronte del capitale e fino a 50 milioni di lire in relazione ai finanziamenti accordati da istituti ed aziende di credito di cui al precedente secondo comma per l'acquisto di un solo veicolo, o complesso di veicoli, da parte dell'impresa di trasporto, in sostituzione di precedente veicolo, o complesso di veicoli, gia' in disponibilita' dell'impresa stessa.